Milano, 25 marzo 2010 Spettabile CONSOB Divisione Mercati Via G. B. Martini, 3 00198 Roma Prot. N. 213/10 Anticipata a mezzo posta elettronica Oggetto: Osservazioni al documento di Consob in merito alla revisione della Direttiva 2004/39/CE (MiFID) - La disciplina dei mercati. Assogestioni ringrazia la Consob per l opportunità concessagli di contribuire con i propri commenti al dibattito relativo alla revisione della Mifid. Come già anticipato durante l incontro del 17 marzo 2010, riassumiamo di seguito le nostra osservazioni in merito al vostro documento di consultazione. In particolare: 1. La trasparenza pre-negoziazione su strumenti azionari: le deroghe alla trasparenza pre-trade per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione Q1: Deroghe alla trasparenza pre-trade individuate dalla MiFID. Commenti in merito: a) alla chiarezza del dettato normativo ed eventuale esigenza di chiarimenti; b) all eventuale esigenza di un approccio alle deroghe che veda norme più dettagliate (piuttosto che un approccio principle based ); in caso affermativo, specificare per ciascun waiver gli elementi che dovrebbero costituire oggetto di specifica regolamentazione; c) all impatto, sulla base della propria esperienza, dei waiver sul processo di formazione dei prezzi; d) all adeguatezza delle soglie individuate per l applicazione del waiver (nel caso dei large in scale orders ); e) all esaustività delle tipologie di deroghe previste e all eventuale necessità di prevedere ulteriori deroghe attualmente non contemplate. La normativa attualmente in vigore appare sufficientemente chiara e dettagliata. Le deroghe previste appaiono allo stato attuale appropriate e sufficienti a preservare equilibrio tra trasparenza pre-trade e liquidità. Non emergono al momento proposte di modifiche in materia.
2. La trasparenza post-negoziazione sugli strumenti azionari: qualità dei dati e timing Q2: Trasparenza post-trade. Commenti in merito: a) al contributo del regime di trasparenza post-trade delineato nella MiFID al perseguimento degli obiettivi della direttiva in materia; b) agli aspetti che richiedono di essere chiariti ovvero disciplinati per migliorare la qualità delle informazioni fornite al pubblico; c) all impatto, sulla base della propria esperienza, dell eventuale riduzione delle tempistiche previste per la deferred publication ; specificare costi e benefici associati a tale eventualità; d) all eventuale inserimento di una disposizione che indichi il lasso di tempo minimo nel quale le informazioni post-trade pubblicate devono rimanere disponibili al pubblico attraverso il canale di pubblicazione prescelto. Si ritiene che la pubblicazione delle informazioni post-trade come disciplinata dall attuale normativa sia sufficientemente tempestiva sia per quanto riguarda il regime ordinario che per quanto riguarda la pubblicazione differita. Non si ravvisano controindicazioni qualora il regolatore si orientasse verso una maggiore tempestività dell informativa a condizione che ciò non determini l insorgere di costi ulteriori a carico degli intermediari. 3. Il consolidamento delle informazioni Q3: Consolidamento delle informazioni. Commenti in merito: a) al grado di soddisfazione sui risultati ottenuti in Italia e a livello europeo nel consolidamento delle informazioni; b) all auspicabilità di un intervento regolamentare in materia; c) ai principali ostacoli, sulla base della propria esperienza, al consolidamento; d) al ruolo svolto dal costo dei dati quale fattore di ostacolo al consolidamento; e) all eventuale sviluppo di uno European Consolidated Tape; f) alla revisione delle tipologie dei canali utilizzabili per la diffusione delle informazioni di negoziazione e all eventuale previsione di un processo autorizzatorio sulla base di requisiti stabiliti a livello europeo; g) alla necessità di chiarire/dettagliare il significato di pubblicazione delle informazioni a condizioni commerciali ragionevoli ; h) all esigenza di prevedere un periodo oltre il quale l informazione consolidata deve essere resa disponibile gratuitamente. Dal punto di vista del consolidamento delle informazioni, sembra che operatori commerciali offrano soluzioni di mercato al problema della standardizzazione ed 2
aggregazione delle informazioni; la creazione di un ente preposto a tale attività non appare al momento necessaria. 4. Gli internalizzatori sistematici Q4: Internalizzatori sistematici. Commenti in merito: a) all adeguatezza, alla chiarezza nonché all agevole interpretazione ed implementazione della definizione dell attività di internalizzazione sistematica contenuta nella MiFID e nel Regolamento n. 1287/2006/CE; b) all adeguatezza e chiarezza degli obblighi di quotazione a carico degli internalizzatori sistematici e all eventuale revisione degli obblighi di quotazione affinché le informazioni pre-trade rese disponibili permettano il perseguimento degli obiettivi dichiarati dalla MiFID. Nessun commento. 5. Requisiti organizzativi applicabili ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione Q5: Requisiti organizzativi applicabili ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione. Commenti in merito: a) all esistenza di un unlevel playing field fra mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione; in caso affermativo, identificazione delle aree/requisiti che richiedono un approfondimento ed un intervento a livello comunitario; b) all esistenza di un unlevel playing field fra sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da imprese di investimento e banche, in termini di requisiti organizzativi; in caso affermativo, individuazione degli interventi che porterebbero alla realizzazione del level playing field. Nessun commento. 6. I crossing network Q6: Crossing network. Commenti in merito: a) alla definizione/caratteristiche dei crossing network; b) al ruolo della discrezionalità nella gestione degli ordini attraverso i crossing network; c) a quanta parte degli ordini dei clienti vengono gestiti manualmente nei crossing network; d) agli elementi che differenziano o accomunano i crossing network ai sistemi multilaterali di negoziazione; e) a quanta parte degli ordini dei clienti vengono eseguiti dal gestore del 3
crossing network in conto proprio; f) alle tipologie di clienti che utilizzano i crossing network; g) al potenziale impatto dell incremento dell utilizzo dei crossing network sull efficienza del processo di formazione dei prezzi (stante l attuale situazione normativa e regolamentare); h) all approccio normativo da adottare: i) nessun intervento; ii) adeguamento della definizione di sistema multilaterale di negoziazione; iii) introduzione di una nuova tipologia di trading venue nella MiFID; i) all opportunità di introdurre regole di trasparenza pre-trade per i crossing network; j) all opportunità di seguire un approccio che limita l ammontare degli ordini dei clienti che possono essere gestiti in un sistema di crossing network; k) all esistenza di eventuali problematiche di equo trattamento degli ordini dei clienti. Nessun intervento normativo pare al momento necessario. 7. La trasparenza delle negoziazioni sugli strumenti finanziari diversi dalle azioni Q7: Trasparenza non-equity. Commenti in merito: a) all esperienza maturata sull implementazione del regime di trasparenza sugli strumenti finanziari diversi dalle azioni in Italia; b) all eventuale estensione del regime di trasparenza a livello comunitario sulla base delle indicazioni fornite nel documento pubblicato dal CESR; c) all eventuale introduzione di requisiti di trasparenza pre-trade e/o posttrade per corporate bonds, prodotti strutturati, credit derivatives e derivati; d) alla tipologia di corporate bonds da coprire, alla tempistica e alle soglie per il differimento nel caso di introduzione di requisiti di trasparenza post-negoziazione; e) ai parametri da tenere in considerazione per definire le ABS standardizzate e alla tempistica e soglie per il differimento nel caso di introduzione di requisiti di trasparenza post-trade per tali strumenti; f) all estensione dei requisiti di trasparenza (e secondo quali criteri di contenuto): - a derivati eligible for CCP ; e/o - a derivati negoziati nelle piattaforme multilaterali di negoziazione. E auspicabile l estensione dei regimi di trasparenza previsti dalla MiFID anche agli strumenti finanziari diversi dalle azioni. L estensione degli obblighi a cui sono soggetti gli operatori italiani a tutti gli operatori europei potrebbe contribuire alla ricreazione di un level playing field per l industria nazionale. In particolare, al fine di rendere più agevole la verifica della best execution, sarebbe utile l estensione della trasparenza post-trade agli strumenti non equity, previa verifica dei rapporto tra costi e benefici di tale iniziativa. 4
Per quanto riguarda la tempistica, sarebbe sufficiente l introduzione di un obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai bond entro il termine della giornata. 8. Il regime di transaction reporting Q8: Transaction reporting. Commenti in merito: a) all esperienza maturata ed eventuali problematiche emerse nell implementazione del regime di transaction reporting in Italia; b) all introduzione del codice cliente fra i campi obbligatori; c) all eventuale estensione del regime di transaction reporting a strumenti finanziari non quotati in generale e alle obbligazioni bancarie in particolare; d) all eventuale estensione del regime di transaction reporting agli strumenti derivati OTC. Il Gruppo di Lavoro non ha una posizione in merito all estensione del regime di transaction reporting agli strumenti finanziari non quotati, purché permanga l esenzione attualmente prevista per le SGR e le SICAV; infatti, la Comunicazione della CONSOB n. DME/9085378, del 1 ottobre 2009, specifica che la relativa disciplina è rivolta solamente ai soggetti abilitati autorizzati al servizio di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Per eventuali chiarimenti o approfondimenti la dott.ssa Manuela Mazzoleni è a vostra disposizione. Cordiali saluti Il Direttore Generale 5