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1 OGGETTO ANZIANITÀ DI SERVIZIO E GIORNI DI FERIE SPETTANTI QUESITO (posto in data 7 febbraio 2012) Sono un dirigente medico dipendente del SSN dal 31 dicembre 2008. Fino al 31 agosto 2009 ho lavorato come Dirigente Medico a tempo determinato presso un azienda sanitaria territoriale. Dal 1 settembre 2009 sono stata assunta a tempo indeterminato presso un azienda ospedaliera. Per quest'anno (2012) l'azienda Ospedaliera dove attualmente lavoro mi attribuisce 31 giorni di ferie, sostenendo che non ho ancora diritto ai 32 giorni di ferie che spetterebbero dopo 3 anni di servizio dato che lavoro a tempo indeterminato solo da 2 anni e 4 mesi. Secondo l'azienda il periodo in cui ho lavorato a tempo determinato presso l Azienda sanitaria territoriale non conta per la maturazione dei 3 anni di servizio trascorsi i quali si ha diritto a 32 giorni di ferie. Io al riguardo ho trovato solo l'articolo 21 del CCNL 1994-97 in cui si fa riferimento genericamente a 3 anni di servizio. Quando ho fatto presente l'argomento all'ufficio Personale mi è stato riferito che la normativa sulle ferie è stata modificata nei successivi CCNL, ma non mi è stata fornita nessuna norma scritta. È corretta l'interpretazione che dà l'azienda Ospedaliera dove lavoro?

2 RISPOSTA (inviata in data 7 febbraio 2012) La posizione dell Azienda appare corretta, anche se lacunosa e opinabile appare la motivazione addotta a sostegno della stessa. La normativa contrattuale che disciplina il diritto alle ferie non risulta infatti modificata rispetto a quanto sancito dall articolo 21 del CCNL 1994_1997, e in ogni caso gli uffici preposti alla gestione amministrativa del personale sono tenuti a fornire al dipendente che lo richieda tutti i chiarimenti del caso, inclusa l esplicita citazione delle norme alle quali si fa riferimento nell applicazione di un particolare istituto. Il comma 2 dell articolo 21 del CCNL 1994_1997 prevede che i giorni di ferie che spettano ad un dirigente medico siano 32 dopo tre anni di servizio. Il periodo di servizio ai fini della maturazione del diritto del quale si parla deve intendersi all interno del rapporto di lavoro in essere, e non quale periodo di servizio complessivamente effettuato come dirigente medico. Il fatto che il periodo di tre anni debba essere calcolato all interno del rapporto di lavoro in essere, e non si possa ai fini del calcolo tener conto del periodo di servizio prestato nel precedente rapporto di lavoro non deriva dalla diversa natura del rapporto (il precedente a tempo determinato e l attuale a tempo indeterminato) ma dal fatto che si tratta di due rapporti di lavoro diversi, ciascuno dei quali ha, per quanto concerne il diritto alle ferie, una autonoma determinazione. Diversa disciplina è prevista nel caso di mobilità volontaria che, come esplicitamente affermato dall articolo 20 comma 3 del CCNL 1998 2001, non comporta novazione del rapporto di lavoro. Nel caso cioè del trasferimento di un dirigente medico da un azienda sanitaria ad un altra per mobilità volontaria Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e con esso anche il diritto alle ferie, che possono essere godute senza soluzione di continuità nell azienda di destinazione. (Nei casi di mobilità volontaria, il diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto anche con il passaggio alla nuova azienda, salvo diverso accordo tra l azienda di provenienza ed il dirigente per il compenso sostitutivo delle ferie non fruite. CCNL 10 febbraio 2004, articolo 5, comma 2).

3 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 ARTICOLO 21 Ferie e festività 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dalla normativa vigente a compensazione delle festività soppresse. 2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del presente contratto - fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1. 3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dalla normativa vigente a compensazione delle festività soppresse 4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare in aggiunta ai giorni di ferie sopra indicati. 5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in un giorno lavorativo. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dirigente che è stato assente per motivi personali e familiari diversi per i quali ha diritto di usufruire di permessi retribuiti, compreso il congedo di 15 giorni per matrimonio, conserva il diritto alle ferie.

4 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo in caso di cessazione dal rapporto di lavoro. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare, in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. 9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto. 10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata. 11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine del primo semestre dell anno successivo. 13. Fermo restando che il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile e non monetizzabile, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto di lavoro.

5 INDICAZIONI OPERATIVE L interpretazione data in merito alla determinazione del periodo di tre anni per la maturazione del diritto ai 32 giorni di ferie discende direttamente dal concetto generale di novazione del rapporto di lavoro, e trova ulteriore conforto nel fatto che sia stato esplicitamente richiamato al comma 3 dell articolo 20 del CCNL 1998_2001, che disciplina l istituto della mobilità volontaria, che essa non costituisce novazione del rapporto di lavoro. Un nuovo rapporto di lavoro, come a tutti gli effetti si configura quello instaurato dal 1 settembre 2009 con l Azienda ospedaliera, costituisce per certi istituti, come quello delle ferie, una storia a sé, ed è quindi logico ritenere che il periodo dei tre anni debba essere computato dall inizio di questo nuovo rapporto. Si tratta in ogni caso di differire ormai di pochi mesi la fruizione di un diritto che dal 1 settembre del corrente anno sarà compiutamente ed indiscutibilmente acquisito.