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Relatore: per.agr. Roberto Nataloni

Dlgs 150/2012 Art. 1 Oggetto Il presente decreto definisce le misure per un uso sostenibile dei pesticidi, che sono prodotti fitosanitari come definiti all articolo 3, comma 1, lettera a), al fine di: a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull ambiente e sulla biodiversità; b) promuovere l applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.

Art. 6 Piano d azione nazionale per l uso sostenibile dei fitofarmaci Definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell utilizzo dei prodotti fitosanitari. Obiettivi: a)la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata b)la tutela dei consumatori c)la salvaguardia dell ambiente acquatico e delle acque potabili d)la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.

Art. 7 Formazione Il piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi: a) Durata dei corsi di base e di aggiornamento; b) Modalità di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento; c) Modalità di valutazione; d) Modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento; e) Criteri per l individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione; f) Criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni; g) Rilascio delle abilitazioni.

Art. 8 Certificazione di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all attività di consulente 1. A decorrere del 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un attività di vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti o di consulenza sul loro impiego deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione. 2. Il certificato di abilitazione alla vendita o all attività di consulente viene rilasciato alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione; 3. I certificati sono validi 5 anni ed alla scadenza sono rinnovati previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento. Art. 9 Certificato di abilitazione all acquisto e all utilizzo 1. A decorrere del 26 novembre 2015, l utilizzatore professionale che acquista prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all acquisto e all utilizzo. 2. I prodotti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione, rilasciato a soggetti che siano maggiorenni e che abbiano frequentato appositi corsi di formazione. 3. Il certificato è valido 5 anni ed alla scadenza rinnovato previa verifica della partecipazione a specifici corsi. 4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni rilasciate si sensi del DPR 23 Aprile 2001, n. 290

Art. 10 Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari 1. A decorrere del 26 novembre 2015 al momento della vendita deve essere presente almeno una persona in possesso del relativo certificato di abilitazione 2. Il distributore ha l obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione di cui all art.9 e l identità dell acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell abilitazione 3. All atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali devono essere fornite all acquirente informazioni generali sui rischi sulla salute umana e l ambiente, e per uno stoccaggio, manipolazione e smaltimento corretti 4. Entro e non oltre il 26 novembre 2013 il Ministero della Salute adotta specifiche disposizioni per l individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali. 5. Decorso il termine di due anni è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali.

Art. 11 Art. 12 Informazione e sensibilizzazione Controlli delle attrezzature per l applicazione dei prodotti fitosanitari Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. L intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

Art. 14 Misure specifiche dell ambiente acquatico e dell acqua potabile Art. 15 Riduzione dell uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche

Art. 16 Dati di produzione, vendita e utilizzazione Le persone titolari di un impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti, sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al SIAN, o su supporto magnetico all Autorità regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Il registro dei trattamenti, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo molto tossici, tossici e nocivi, vanno conservati almeno per i 3 anni successivi a cui si riferiscono gli interventi annotati.

Art. 17 Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze Disposizioni previste dal DLgs 9Aprile 2008, n.81 a) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari b) Manipolazione, diluizione e miscela dei prodotti prima dell applicazione c) Manipolazione delle rimanenze e degli imballaggi d) Smaltimento dopo l applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi e) Pulizia dopo l applicazione delle attrezzature impiegate f) Recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

Art. 19 Difesa integrata obbligatoria Gli utilizzatori professionali,a partire dal 1 gennaio 2014, applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, la quale prevede l applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l ambiente.

Art.20 Art.21 Art.22 Art.23 Difesa integrata volontaria Agricoltura biologica Indicatori Controlli

Art. 24 SANZIONI 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari senza essere in possesso del certificato di abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l identità dell acquirente e la validità del certificato di abilitazione all acquisto e all utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 a 10.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all atto della vendita, non fornisce all acquirente le informazioni di cui all articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.