FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA



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FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA Alcune categorie di lavoratori dipendenti sono iscritte a Fondi speciali di previdenza, gestiti dall'inps. I Fondi sono sostitutivi o integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria. Il Fondo clero, invece, è compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria e con altre forme di previdenza. A) FONDI SOSTITUTIVI Fondo elettrici Fondo telefonici Fondo dazio Fondo volo Fondo autoferrotranvieri (soppresso) CHE COS'E' FONDO ELETTRICI E' il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'enel e delle aziende elettriche private ed è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria. A partire dal 1 gennaio 2000 il fondo è soppresso e dalla stessa data i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il fondo vengono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria in apposita evidenza contabile separata. LA PENSIONE DI VECCHIAIA La pensione di vecchiaia spetta agli assicurati che, a seguito della cessazione dal servizio o del passaggio alla categoria dirigenti, hanno raggiunto il requisito contributivo di 20 anni interi ed hanno 65 anni di età se uomini o 60 se donne. A partire dal 1.1.1993 i requisiti minimi di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione aumentano gradualmente di un anno ogni 2 anni fino a raggiungere i 20 anni (vedi scheda "La pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti"). LA PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA La pensione anticipata di vecchiaia spetta agli assicurati che, a seguito della cessazione dal servizio o del passaggio alla categoria dirigenti, hanno un'anzianità contributiva di 20 anni al Fondo elettrici e nel 2001, 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne. Successivamente al 31.12.95, per i nuovi assunti, è prevista una unica prestazione chiamata pensione di vecchiaia che verrà calcolata con il sistema contributivo. PENSIONE DI ANZIANITA' La pensione di anzianità spetta agli assicurati che al momento della cessazione dal servizio o del passaggio alla categoria dirigenti, hanno un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al Fondo e 56 anni di età, gradualmente elevati a 57 o a prescindere dall'età anagrafica, un'anzianità contributiva di 37 anni nel 2001, gradualmente elevata a 40. Possono andare in pensione a qualunque età i lavoratori che hanno un'anzianità contributiva di 40 anni.

Per quanto riguarda le decorrenze sono valide le regole stabilite per le finestre di uscita per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (vedi scheda "La pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti"). LA PENSIONE AI SUPERSTITI In favore dei superstiti sono previste le seguenti prestazioni: - reversibilità quando il lavoratore deceduto è titolare di una pensione a carico del Fondo; - pensione indiretta quando il lavoratore al momento del decesso ha: - per pensioni con decorrenza fino al 31.8.1995, 5 anni di contributi; - per pensioni con decorrenza dal 1.9.1995, 15 anni di effettiva contribuzione oppure 5 anni di contributi di cui 3 nel quinquennio precedente la morte; - indiretta privilegiata di inabilità quando il lavoratore è deceduto per causa di servizio; basta un solo giorno di iscrizione al Fondo. PRESTAZIONI DI INVALIDITA' Pensioni di invalidità relative a domande presentate dal 16.11.1996 Le pensioni di invalidità sono soggette alla stessa normativa che regola l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità per gli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria: (vedi schede "L'assegno ordinario di invalidità" - "La pensione di inabilità"). a) Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità. Requisiti contributivi: almeno 5 anni interi di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio antecedente la data della domanda; b) Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità. Requisiti contributivi: almeno un contributo settimanale; c) Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità. IL TRATTAMENTO MINIMO Per le pensioni che hanno decorrenza dal 1.12.1996 in poi il trattamento minimo pagato dal Fondo è pari a quello dell'assicurazione generale obbligatoria (nel 2001 pari a 738.900 lire al mese). Coloro che sono titolari di pensione al Fondo anteriormente a questa data, continuano a fruire del trattamento minimo dei lavoratori dipendenti maggiorato del 10% (nel 2001 pari a L. 812.830). ELEVAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA L'anzianità massima contributiva, per gli iscritti al Fondo elettrici, per le pensioni con decorrenza dal 1.12.1996, viene elevata da 35 a 40 anni senza gradualità. In ogni caso la pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non può superare: a) l'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria; b) l 88% della retribuzione pensionabile calcolata sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1 gennaio 1996 CALCOLO DELLA PENSIONE 1) Iscritti al Fondo successivamente al 31.12.95. La pensione viene calcolata esclusivamente con il sistema contributivo.

2) Iscritti al Fondo alla data del 31.12.95. a) Assicurati con anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31.12.95: la pensione viene calcolata con il sistema retributivo. b) Assicurati con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.95: la pensione viene calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995 e con il sistema contributivo per la contribuzione maturata dopo tale data. Il calcolo della pensione con il sistema retributivo, viene effettuato prendendo a riferi mento due elementi: - l'anzianità contributiva; - la retribuzione pensionabile. L'importo della pensione è costituito dalla somma di più quote: Quota A = anzianità contributiva maturata al 31.12.1992; Quota B = anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1994; Quota C = anzianità contributiva maturata dal 1.1.1995 al 31.12.1996; Quota D = anzianità contributiva maturata dal 1. 1. 1997 FONDO TELEFONICI CHE COS'E' E' un Fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria al quale sono iscritti tutti i dipendenti delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia: - TELECOM ITALIA (già SIP, che ha incorporato per fusione l'iri/tel, l'italcable e la STET); - TELECOM ITALIA MOBILE; - C.S.E.L.T; - OMNITEL; - TELESPAZIO; - TMI; - Sc. Sup. REISS; - SARITEL SARIN; - STREAM; - ELETTRA; - IRIDIUM; - TELESOFT; - TECNITEL. A partire dal 1 gennaio 2000 il fondo è soppresso e dalla stessa data i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il fondo vengono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria in apposita evidenza contabile separata. LA PENSIONE DI VECCHIAIA La pensione di vecchiaia spetta agli assicurati che hanno raggiunto l'età pensionabile che nel 2001 è di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne e che hanno almeno 20 anni di contribuzione. Per le pensioni dal 1 luglio 1997 non viene più applicato l'arrotondamento, l'istituto in forza del quale per il conseguimento del diritto a pensione e per il relativo computo la frazione dell'ultimo anno veniva valutata se la misura di un anno era superiore a sei mesi. Continuano a beneficiare di tale agevolazione: - i lavoratori che alla data dell'8.1.1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 658/96) hanno cessato il rapporto di lavoro o hanno presentato domanda di dimissioni già accettata dall'azienda pur non avendo cessato il rapporto di lavoro;

- i lavoratori che hanno presentato domanda di dimissioni entro il 30.6.1997 e la domanda sia stata accettata dall'azienda entro la stessa data. Successivamente al 31.12.95, per i nuovi assunti, è prevista un'unica prestazione chiamata pensione di vecchiaia che verrà calcolata con il sistema contributivo. LA PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA La pensione anticipata di vecchiaia spetta ai lavoratori che hanno, nel 2001, almeno 20 anni di contribuzione al Fondo e un'età di 61 anni se uomini e 56 se donne. Per gli iscritti al Fondo in data anteriore al 1 gennaio 1996 è data la facoltà di chiedere la pensione anticipata di vecchiaia fino a 5 anni successivi all'entrata in vigore del decreto che ha regolato la normativa degli iscritti al Fondo telefonici (8.1.1997). Tale istituto non trova più applicazione dall 1.1.2002. Gli iscritti al Fondo dal 1.1.1996 non possono fruire della pensione anticipata. LA PENSIONE DI ANZIANITA' La pensione di anzianità spetta ai lavoratori iscritti al Fondo con almeno 35 anni di contribuzione e 56 di età, gradualmente elevati a 57, o a prescindere dall'età anagrafica, un'anzianità contributiva di 37 anni nel 2001, gradualmente elevata a 40. Possono andare in pensione a qualunque età i lavoratori che hanno un'anzianità contributiva di 40 anni. Per le decorrenze la legge ha stabilito le finestre di uscita (vedi scheda "La pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti"). PRESTAZIONI DI INVALIDITA' Pensioni di invalidità relative a domande presentate dal 9 gennaio 1997 in poi Le pensioni di invalidità sono soggette alla stessa normativa che regola l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità per gli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria: (vedi schede) a) Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità. Requisiti contributivi: almeno 5 anni interi di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la data della domanda; b) Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità. Requisiti contributivi: almeno 1 contributo settimanale; c) Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità. PENSIONE AI SUPERSTITI In favore dei superstiti sono previste le seguenti prestazioni: - reversibilità quando il lavoratore deceduto è titolare di una pensione a carico del Fondo; - pensione indiretta quando il lavoratore al momento del decesso ha: - per pensioni con decorrenza fino al 31.8.1995, 5 anni di contributi; - per pensioni con decorrenza dal 1.9.1995, 15 anni di effettiva contribuzione oppure 5 anni di contributi di cui 3 nel quinquennio precedente la morte;

- pensione ai superstiti per causa di servizio quando il lavoratore è deceduto per causa di servizio ba sta un solo giorno di iscrizione al Fondo. I soggetti che hanno diritto alla pensione sono gli stessi previsti nell'assicurazione generale obbligatoria (vedi scheda "La pensione ai superstiti"). TRATTAMENTO MINIMO Per le pensioni liquidate dal Fondo con decorrenza dal 1.2.1997 in poi, l'importo del trattamento minimo è uguale a quello previsto nell' assicurazione generale obbligatoria (nel 2001 pari a 738.900 lire al mese). Per le pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1997, l importo del trattamento minimo è pari a L.1.052.790. ELEVAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA L'anzianità massima contributiva, per gli iscritti al Fondo telefonici, per le pensioni con decorrenza dall'1.7.1997, viene elevata da 36 a 40 anni senza gradualità. In ogni caso la pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non può superare: a) l'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria; b) il 90% della retribuzione pensionabile calcolata sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1 gennaio 1996 CALCOLO DELLA PENSIONE 1) Iscritti al Fondo successivamente al 31.12.95 La pensione viene calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. 2) Iscritti al Fondo alla data del 31.12.95 a) assicurati con anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31.12.95: la pensione viene calcolata con il sistema retributivo b) assicurati con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.95: la pensione viene calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995 e con il sistema contributivo per la contribuzione maturata dopo tale data. Il calcolo della pensione viene effettuato prendendo a riferi mento due elementi: - l'anzianità contributiva; - la retribuzione pensionabile. L'importo della pensione è costituito dalla somma di più quote: quota A = anzianità contributiva maturata al 31.12.1992; quota B = anzianità contributiva maturata dall' 1.1.1993 al 31.12.1994; quota C = anzianità contributiva maturata dall'1.1.1995 al 31.12.1996; quota D = anzianità contributiva maturata dall'1.1.1997 in poi. CHE COS'E' FONDO DAZIO

E' un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, al quale è iscritto il personale dipendente dalle ditte appaltatrici delle imposte di consumo o dai Comuni che conducevano in economia il relativo servizio di riscossione e che dal 1 gennaio 1973, a seguito dell'abolizione delle imposte comunali di consumo, è stato trasferito alle dipendenze del Ministero delle Finanze o è stato mantenuto in servizio presso i Comuni dai quali dipendeva. PENSIONE DI VECCHIAIA La pensione di vecchiaia per gli iscritti al Fondo dazio si consegue in presenza dei requisiti richiesti per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria che attualmente sono 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne con almeno 20 anni di contributi. (vedi scheda "La pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti"). PENSIONE DI ANZIANITA' La pensione di anzianità spetta ai lavoratori iscritti al Fondo che maturano i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria (vedi scheda "La pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti"). PENSIONE ORDINARIA DI INVALIDITA' La pensione ordinaria di invalidità spetta ai lavoratori riconosciuti inidonei al servizio che abbiano maturato almeno 5 anni di contribuzione al Fondo. E' considerato invalido l'assicurato che ha compiuto 70 anni di età. PENSIONE DI INVALIDITA' PER CAUSA DI SERVIZIO Spetta ai lavoratori, qualunque sia l'anzianità contributiva maturata nel Fondo, il cui stato di invalidità sia dovuto a causa di servizio. La pensione viene calcolata con riferimento ad un minimo di 20 anni di contributi. PENSIONE AI SUPERSTITI Le pensioni liquidate con decorrenza dal 1.9.1995 seguono la stessa disciplina in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria (vedi scheda "La pensione ai superstiti dei lavoratori dipendenti"). PENSIONE AI SUPERSTITI PER CAUSA DI SERVIZIO Spetta ai superstiti di assicurato o pensionato, quando il servizio abbia costituito la causa della morte, a prescindere dall'anzianità contributiva e decorre dal mese successivo al decesso. Per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1.9.1995 si applicano le stesse regole dell'assicurazione generale obbligatoria. TRATTAMENTO MINIMO Il trattamento minimo per i lavoratori iscritti al Fondo dazio per il 2001 è pari a L. 656.290 mensili. RETRIBUZIONE PENSIONABILE

La retribuzione pensionabile viene calcolata con le seguenti modalità: - per il calcolo della quota A) di pensione relativa alle anzianità maturate anteriormente al 1.1.1993 si applicano i criteri precedenti alla riforma: l'importo è determinato in base agli ultimi 12 mesi di servizio con le seguenti percentuali: 32,50% per i primi 5 anni di effettivo servizio; 1,70% per ogni anno dal 6 al 30 ; 1,00% per ogni anno successivo al 30 ; - per il calcolo della quota B) di pensione a partire dal 1.1.1993 il periodo di riferimento - per la determinazione della retribuzione pensionabile - è aumentato del 50% dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella della cessazione dal servizio mentre dal 1.1.1996 il predetto periodo di riferimentoè aumentato del 66%. Il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile passa con gradualità da 12 mesi a 10 anni. Le pensioni sono rivalutate con gli stessi criteri e coefficienti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria per la quota B) di pensione. L'importo annuo della pensione non può comunque essere superiore all'85% della retribuzione pensionabile pari a 40 anni di assicurazione. ARROTONDAMENTO Per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1998 in poi non viene più applicata la regola dell'arrotondamento che stabiliva che la frazione di anno pari o superiore a sei mesi veniva valutata come anno intero FONDO VOLO CHE COS'E' E' un Fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria al quale sono iscritti i lavoratori appartenenti alle tre categorie del personale di volo (piloti, tecnici di volo ed assistenti di volo). Il Decreto legislativo n.164 del 24.4.97 che armonizza il Fondo volo all'assicurazione generale obbligatoria ha apportato sostanziali modifiche che riguardano le prestazioni pensionistiche ulteriormente integrate dalla legge finanziaria n.449/97. LA PENSIONE DI VECCHIAIA La nuova disposizione trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo volo che maturano i requisiti per il diritto alla pensione - compresa la cessazione dal servizio - successivamente al 30.6.1997. La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti: - di età ridotta di cinque anni rispetto a quella richiesta dall'assicurazione generale obbligatoria (dal 1 gennaio 2000 ci vogliono 65 anni per gli uomini e 60 per le donne); quindi, i dipendenti del volo possono andare in pensione a 60 anni se uomini e 55 se donne; - contributivo e assicurativo uguale a quello richiesto per l'assicurazione generale obbligatoria (si eleva con gradualità da 15 a 20 anni). Ci vogliono 20 anni di contributi nel 2001 con almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. Pensione contributiva

Gli iscritti al Fondo volo dal 1.1.1996 possono andare in pensione dopo aver maturato 5 anni di contribuzione e 57 anni di età. La legge consente un'agevolazione rispetto all'assicurazione generale obbligatoria: il requisito di età viene ridotto di 1 anno ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo - fino ad un massimo di 5 anni - quindi l'età minima per andare in pensione diventa di 52 anni. LA PENSIONE DI ANZIANITA' Con le nuove disposizioni il diritto alla pensione di anzianità si raggiunge con gli stessi requisiti richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria, secondo la tabella introdotta dalla legge finanziaria 449/97, che per il 2001è di 56 anni di età e 35 di contribuzione (vedi scheda "La pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti"). In ogni caso è previsto l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni. Il diritto alla pensione di anzianità è possibile conseguirlo semprechè gli iscritti abbiano almeno 20 anni di contribuzione, obbligatoria o volontaria al Fondo. Tuttavia è data la facoltà ai dipendenti della navigazione aerea di accedere alla pensione di anzianità in anticipo. Le pensioni con decorrenza dall'1.1.98 possono essere corrisposte ai lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque e che abbia 20 anni di contributi obbligatori e volontari al Fondo o, 15 anni se trattasi di piloti collaudatori o tecnici di volo. A titolo di esemplificazione supponiamo che un assicurato sia iscritto da 25 anni al Fondo volo e che abbia 5 anni di contribuzione (da riscatto, da ricongiunzione ecc.) totale 30 anni, consegue il diritto alla pensione di anzianità nell'anno 2001 semprechè abbia raggiunto il requisito dell'età anagrafica di 51 anni. Per i lavoratori che conseguono il diritto a pensione con i requisiti ridotti la pensione stessa viene liquidata con le riduzioni previste dalla seguente tabella. Per riuscire a comprendere meglio il meccanismo di riduzione della pensione facciamo un esempio: supponiamo che l'assicurato "X", alla data del 1 gennaio 2001 abbia maturato 51 anni di età (che sono il minimo richiesto) ed ha 30 anni di contribuzione (51 + 30 = 81) può andare in pensione di anzianità con una riduzione dell'8% corrispondente ai 10 anni che mancano per raggiungere il massimo di 91 quota prevista dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria (35 anni di contributi + 56 di età). RIDUZIONI PERCENTUALI DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI ANNI MANCANTI AI REQUISITI PERCENTUALE DI RIDUZIONE 1 1,00 2 1,75 3 2,50 4 3,25 5 4,00 6 4,75 7 5,50 8 6,25 9 7,00 10 8,00 11 9,00 12 10,50

13 12,00 14 13,50 15 15,00 16 17,50 17 20,00 18 ed oltre 22,50 LA PENSIONE DI INVALIDITA' SPECIFICA La nuova normativa conferma la precedente per cui la pensione di invalidità specifica spetta ai lavoratori che possono far valere un periodo contributivo utile di almeno 10 anni, di cui almeno 5 di contribuzione obbligatoria e siano permanentemente inabili ad esercitare la professione. LA PENSIONE DI INVALIDITA' GENERICA La nuova normativa introduce anche per gli iscritti al Fondo la possibilità di ottenere la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità con i requisiti previsti dall'assicurazione generale obbligatoria (vedi scheda "L'assegno di invalidità" e "La pensione di inabilità"). PENSIONE AI SUPERSTITI Hanno diritto alla pensione i superstiti del pensionato o dell'assicurato che al momento della morte aveva i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (vedi scheda "La pensione ai superstiti"). IL CALCOLO DELLA PENSIONE A) Assicurati che hanno un'anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31.12.95: la pensione viene calcolata con il sistema retributivo ed è data dalla somma delle seguenti quote: quota A = anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 tenendo distinte le anzianità maturate prima e dopo il 27.11.1988; quota B = anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1994; quota C = anzianità contributiva maturata dal 1.1.1995 al 31.12.97; quota D = anzianità contributiva dal 1.1.1998 in poi. B) Assicurati che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995: la pensione viene calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995; con il sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al 31.12.1995 e viene data dalla somma delle seguenti quote: quota A = anzianità contributiva maturata al 31.12.1992; quota B = anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1994; quota C = anzianità contributiva maturata dal 1.1.1995 al 31.12.1995; quota D = anzianità contributiva maturata dal 1.1.1996 in poi. C) Assicurati iscritti al Fondo successivamente al 31.12.95 La pensione viene calcolata interamente con il sistema contributivo. La misura della pensione non può superare il limite massimo di retribuzione pensionabile corrispondente alla media delle retribuzioni percepite nell'anno solare precedente a quello di decorrenza della pensione dei dipendenti di pari qualifica dell'interessato in servizio nell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa ridotta del 10% dal 1.7.1997 e del 20% dal 1.1.2000. La pensione non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata all'interessato applicando la normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. CAPITALIZZAZIONE

Il lavoratore che ha raggiunto i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, ha la facoltà di chiedere la liquidazione del valore capitale di una quota della pensione. 1) La somma liquidabile non può superare il 50% del valore capitale della quota di pensione calcolata secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, in relazione ai periodi maturati fino alla data del 27.11.1988. 2) In relazione ai periodi successivi alla predetta data, il valore capitale liquidabile non può superare il 25% dell'importo della pensione calcolata secondo la normativa dell'assicurazione generale obbligatoria. 3) La liquidazione in capitale non spetta a coloro che sono iscritti al Fondo volo successivamente al 27.11.88 Dal 1.1.1998 le percentuali indicate ai punti 1-2 sono ridotte e la somma liquidabile non può superare rispettivamente il 40% e il 20%, fino ad arrivare al 1999 al 30% e al 15%. Per i periodi successivi al 1 luglio 1997 non è possibile liquidare in capitale alcuna quota di pensione. La legge finanziaria 449/97 ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 1998 la capitalizzazione è prevista solo per gli iscritti al Fondo - ai quali continua ad applicarsi la normativa sopraindicata - che abbiano alla data di decorrenza della pensione, come somma di età e anzianità, il parametro 87 con almeno 30 anni di contribuzione. Per coloro che come somma di anzianità ed età raggiungono il parametro 89 e sono in possesso di 30 anni di contribuzione al Fondo, la quota di pensione liquidabile in capitale viene stabilita nella misura percentuale maturata alla data del 31.12.97 e quindi senza apportare le riduzioni percentuali previste per gli anni successivi al 1997 cui si è fatto cenno in precedenza. ARROTONDAMENTO Per le pensioni con decorrenza dal 1 agosto 1997 in poi non viene più applicata la regola dell'arrotondamento che stabiliva che la frazione di anno pari o superiore a sei mesi veniva valutata come anno intero. TRATTAMENTO MINIMO Per le pensioni con decorrenza dal 1 agosto 1997 in poi il trattamento minimo pagato dal Fondo è pari a quello dell'assicurazione generale obbligatoria (nel 2001 pari a 738.900 lire al mese). Non è previsto il trattamento minimo per le pensioni con decorrenza anteriore FONDO AUTOFERROTRANVIERI CHE COS'E' E' un Fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria al quale erano iscritti tutti i dipendenti - assunti anteriormente al 24.8.1996 data di entrata in vigore del decreto che ha regolato la soppressione del Fondo dall 1.1.1996 con contestuale iscrizione di tutti gli interessati all assicurazione generale obbligatoria - delle aziende autoferrotranviarie cioè le imprese che esercitano attività di trasporto pubblico di linea, urbano o extraurbano, siano esse costituite da ditte individuali, da società di persone o di capitali o da Enti pubblici. PENSIONE DI VECCHIAIA La pensione di vecchiaia spetta dall 1.1.2001 agli assicurati che hanno raggiunto l'età pensionabile, di 65 anni se uomini e 60 se donne, e che hanno almeno 20 anni di contributi. Ai fini del diritto e della misura della pensione si computa tutta la contribuzione maturata nel Fondo autoferrotranvieri e nell'assicurazione generale obbligatoria sia prima che dopo il 31.12.1995. Per il personale viaggiante l'età pensionabile resta a 55 anni per le donne e 60 per gli uomini, mentre il requisito contributivo è lo stesso del restante personale. PENSIONE DI ANZIANITA'

La pensione di anzianità spetta ai lavoratori che hanno: - almeno 35 anni di contribuzione al Fondo, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuto anteriormente al 24.8.96; - 35 anni maturati nel Fondo unitamente alla contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria successiva al 31.12.95, nei casi di rapporti di lavoro risolti successivamente al 23.8.96. I periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria prima del 31.12.1995 non sono utili per il diritto e la misura della pensione ma al compimento dell'età pensionabile danno diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico. Per le decorrenze sono valide le regole introdotte dalla normativa per la pensione di anzianità dell'assicurazione generale obbligatoria (vedi scheda "La pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti"). PENSIONE DI INVALIDITA' SPECIFICA La pensione di invalidità specifica spetta ai lavoratori riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie della qualifica, che hanno almeno 10 anni di contribuzione maturata nel Fondo unitamente a quella maturata nell'assicurazione generale obbligatoria dopo il 1 gennaio 1996 e non possono essere adibiti ad altri servizi nell'ambito dell'azienda. I periodi di contribuzione maturati nell'assicurazione generale obbligatoria prima del 31.12.1995 non sono utili per il diritto e la misura della pensione ma danno diritto al compimento dell'età pensionabile alla riliquidazione del trattamento pensionistico. PENSIONE PRIVILEGIATA DI INVALIDITA' La pensione privilegiata di invalidità spetta ai lavoratori, il cui stato di invalidità sia derivato da motivi di servizio qualunque sia l'anzianità contributiva. ASSEGNO DI INVALIDITA' E PENSIONE DI INABILITA' I requisiti assicurativi e contributivi richiesti per tali prestazioni e l'accertamento dello stato invalidante sono regolati dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria (vedi schede "La pensione di inabilità e l'assegno di invalidità"). LA PENSIONE AI SUPERSTITI I tipi di pensione previsti sono i seguenti: 1) reversibilità allorchè muore il pensionato; 2) indiretta quando il lavoratore al momento della morte ha una contribuzione effettiva di 15 anni o 5 anni di cui 3 nel quinquennio precedente la morte; 3) indiretta per causa di servizio, quando il decesso derivi da causa di servizio e al momento della morte il lavoratore abbia almeno un giorno di servizio. I superstiti aventi diritto e le condizioni per ottenere la pensione sono quelli previsti per l'assicurazione generale obbligatoria (vedi scheda "La pensione ai superstiti"). TRATTAMENTO MINIMO Il trattamento minimo pagato ai lavoratori autoferrotranvieri è pari a quello dell'assicurazione generale obbligatoria che nel 2001 è di L. 738.900 al mese.

CALCOLO DELLA PENSIONE 1) Iscritti al Fondo successivamente al 31.12.1995. Possono avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo secondo la normativa dell'assicurazione generale obbligatoria. 2) Iscritti al Fondo alla data del 31.12.1995. a) Per coloro che hanno un'anzianita' contributiva superiore a 18 anni, la pensione viene calcolata con il sistema retributivo sommando i contributi maturati nel Fondo e nell'assicurazione generale obbligatoria. b) Per coloro che hanno un'anzianità inferiore a 18 anni la pensione viene calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.95 e con il sistema contributivo per le contribuzioni maturate dopo tale data. L'importo della pensione è costituto dalla somma di più quote: quota A = anzianità contributiva maturata al 31.12.1992; quota B = anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1994; quota C = anzianità contributiva maturata dal 1.1.1995 al 31.12.1995; Le quote A, B e C vengono calcolate secondo le norme del soppresso Fondo. ATTENZIONE quota D = anzianità contributiva maturata dall'1.1.1996 in poi. L'importo della pensione viene calcolato secondo la normativa dell'assicurazione generale obbligatoria. I lavoratori hanno la facoltà di chiedere che la pensione venga liquidata secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, utilizzando tutti i contributi del Fondo autoferrotranvieri più quelli versati nell'assicurazione generale obbligatoria.