Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia Dipartimento di Sanità Pubblica SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO FORMAZIONE e INFORMAZIONE Il punto su obblighi e scelte possibili Modena, 7 Ottobre 2010 Carlo Veronesi 1 La INFORMAZIONE e la la FORMAZIONE nel D.Lgs. 81 // 2008 CERCA Informazione Formazione 112 volte 2 1
TITOLO I - Sezione IV Formazione, Informazione, Addestramento INFORMAZIONE ai ai LAVORATORI --(Art. 36) Informazione: attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI - (Art. 37) Art. 2 Formazione: processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi Art. 2 Addestramento: attività dirette a far apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro 3 INFORMAZIONE ai ai LAVORATORI Art. 36 IL DDL PROVVEDE AFFINCHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE SU: Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l attività Procedure primo soccorso, antincendio, evacuazione Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza Responsabile SPP, addetti e medico competente Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali Pericoli da sostanze e preparati pericolosi Misure e attività di protezione e prevenzione adottate 4 2
TITOLO I - Sezione IV Formazione, Informazione, Addestramento INFORMAZIONE ai LAVORATORI - (Art. 36) Informazione: attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi Art. 2 FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI - (Art. 37) Formazione: processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi Addestramento: attività dirette a far apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche 5 di protezione individuale e le procedure di lavoro Art. 2 FORMAZIONE dei LAVORATORI Art. 37 IL DDL ASSICURA CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ed ADEGUATA su: Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Di base organi di vigilanza, controllo, assistenza Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto di appartenenza dell azienda Specifica Rischi specifici trattati in tutti i titoli del presente decreto 6 3
FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI FORMAZIONE per tutti i soggetti deve avvenire: - All assunzione - Trasferimento o cambio mansione - Cambio attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati Art. 37 Formazione particolare e Aggiornamento periodico per: Dirigenti Preposti Addetti all Antincendio, Evacuazione Pronto Soccorso Emergenze Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 7 FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI LA FORMAZIONE DEVE: Essere facilmente comprensibile Tenere conto delle conoscenze linguistiche dei lavoratori verificando preventivamente che i lavoratori immigrati comprendano la lingua utilizzata Essere periodicamente ripetuta: Essere svolta durante orario di lavoro - evoluzione dei rischi - insorgenza nuovi rischi Non può comportare oneri economici per i lavoratori Avvenire in collaborazione con Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio Art. 37 8 4
DIRIGENTI e PREPOSTI Art. 37 c. 7 DDL fornisce ai dirigenti ai preposti FORMAZIONE SPECIFICA e ADEGUATA AGGIORNAMENTO PERIODICO IN RELAZIONE AI PROPRI COMPITI CONTENUTI La Formazione può essere effettuata presso a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi b) individuazione dei fattori di rischio c) valutazione dei rischi d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione Organismi Paritetici Scuole Edili Associazioni sindacali DDL o Lavoratori 9 FORMAZIONE ADDETTI EMERGENZE I lavoratori incaricati: prevenzione e lotta antincendio evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato salvataggio primo soccorso gestione emergenze LAVORATORI AUTONOMI Art. 37 c. 9 adeguata e specifica formazione aggiornamento periodico Art. 21 c. 2 Hanno facoltà di: partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le indicazioni dell art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali 10 5
FORMAZIONE dei RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI FORMAZIONE DEI RLS Adeguata e aggiuntiva a quella prevista per i lavoratori Particolare sui rischi specifici del comparto Definita da Contrattazione collettiva nazionale Contenuti minimi stabiliti dal presente decreto Durata minima 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda Con verifica di apprendimento AGGIORNAMENTO DEI RLS Modalità definite da Contrattazione collettiva nazionale Durata minima 4 ore per imprese da 15 a 50 lavoratori 8 ore per imprese con > 50 lavoratori Art. 37 Art. 50 11 Con < 15 lavoratori? FORMAZIONE del RLST (territoriale) Art. 48 c. 7 Formazione particolare sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro in cui esercita la propria rappresentanza Modalità, durata, contenuti specifici stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale Percorso formativo 64 ore iniziali (minimo) da effettuarsi entro 3 mesi dalla elezione o designazione 8 ore di aggiornamento annuale 12 6
RSPP - CORSI IN MODULI Art. 32 c. 2 DUE TIPOLOGIE DI MODULI Moduli Generali: comuni a tutti i comparti Moduli Specifici: propri di ogni tipologia di comparto MODULO A (generale) art.8 bis, comma 2 28 h fisse MODULO B (specifico) art.8 bis, comma 2 12-68 h (in relazione al macrosettore) RSPP TOTALE Min. 64 Max. 120 Add.SPP TOTALE Min. 40 Max. 96 MODULO C (specialist.) art.8 bis, comma 4 24 h fisse (solo per RSPP) Per ogni Modulo è obbligatorio ATTESTATO di frequenza con verifica dell apprendimento 13 DDL RSPP Non più comunicazione a AUSL e DPL!! Art. 34 c. 2 DEVE FREQUENTARE CORSI di FORMAZIONE Adeguati alla natura dei rischi presenti e relativi alle attività lavorative Contenuti come da Accordo Conferenza Stato-Regioni entro dodici mesi Fino ad allora validi i corsi DM 16.1.97 n. ORE Min. 16 Max. 48 DEVE FREQUENTARE CORSI di AGGIORNAMENTO Chi ha frequentato i nuovi Corsi Chi ha frequentato i Corsi DM 16.1.97 Chi era stato esonerato da tutti i Corsi (RSPP prima del 31.12.95) 14 7
INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE Prevenzione incendi (Tit. I) Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (Tit. III) Cantieri temporanei o mobili (Tit. IV) Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Tit. V) Movimentazione manuale dei carichi (Tit. VI) Attrezzature munite di videoterminali (Tit. VII) Agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima) (tit.viii) Sostanze pericolose (Tit. IX) (chimici, cancerogeni, mutageni, amianto) Esposizione ad agenti biologici (Tit. X) Atmosfere esplosive (Tit. XI) 15 Formazione addetti prevenzione incendi, gestione emergenze Requisiti degli addetti, formazione specifica e aggiornamento saranno definiti con D.M. da Ministeri Interno, Lavoro, Salute In attesa del D.M.: Formazione secondo D.M. 10.3.1998 e relativo Allegato IX contenuti minimi durata dei corsi in funzione del livello di rischio incendio presente corso A: rischio basso ( 4 ore, di cui 2 esercitazione pratica) corso B: rischio medio ( 8 ore, di cui 3 esercitazione pratica) corso C: rischio elevato (16 ore, di cui 4 esercitazione pratica) Aggiornamento periodico: non definito 16 8
Formazione addetti primo soccorso decreto ministeriale 15 15 luglio 2003, n. n. 388 388 In base a tipologia dell attività svolta, numero di lavoratori e fattori di rischio GRUPPO A B dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti nucleari, etc. > 5 lavoratori e indice infortunistico di inabilita' permanente > 4 > 5 lavoratori a tempo indeterminato comparto dell'agricoltura 3 o > lavoratori che non rientrano nel gruppo A 16 ore (rischi specifici) 12 ore C < 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A 12 ore Formazione svolta da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del SSN. Parte pratica svolta dal medico anche coadiuvato da personale infermieristico o altro personale specializzato. Aggiornamento periodico: triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (6 ore Gruppo A 4 ore Gruppo B, C) 17 TITOLO I - Sezione IV Formazione, Informazione, Addestramento INFORMAZIONE ai ai LAVORATORI --(Art. 36) Informazione: attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi Art. 2 FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI - (Art. 37) Formazione: processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi Addestramento: attività dirette a far apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le 18 procedure di lavoro Art. 2 9
ADDESTRAMENTO Molto valorizzato Momento fondamentale Aggiuntivo alla formazione del lavoratore Durata non quantificabile mansioni cui viene assegnato numero di macchine e impianti cui viene adibito Deve essere effettuato da una persona esperta sul luogo di lavoro 19 La La formazione dei componenti di di impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti, soci di di società semplici agricole, artigiani, piccoli commercianti Formazione facoltativa Corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo l Accordo Stato-Regioni per il lavoratori dipendenti, a meno di obblighi previsti da norme speciali Tale formazione: Consente di accedere a sistemi di qualificazione per le imprese ed i lavoratori autonomi di specifici comparti (edilizia,..), in cui la formazione sulla sicurezza diventa uno dei parametri qualificanti Costituisce elemento preferenziale vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti 20 pubblici e per l'accesso ad agevolazioni 10
Formazione lavoratori e preposti addetti al al montaggio, smontaggio, e trasformazione ponteggi Art. 136 c. 6, 7, 8 Formazione teorico-pratica, contenuti: comprensione Pi.M.U.S sicurezza durante le operazioni di montaggio/smontaggio/trasformazione misure prevenzione per rischi di caduta persone e oggetti misure di sicurezza in caso di cambiamento di condizioni metereologiche condizioni di carico ammissibile rischi di qualsiasi tipo in operazioni di montaggio/smontaggio/trasformazione Allegato XXI Accordo Stato Regioni Province autonome PONTEGGI 28 ORE per la formazione dei lavoratori addetti a lavori in quota a) Modulo giurdico-normativo 4 ore b) Modulo tecnico 10 ore c) Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla) d) Modulo pratico 14 ore e) Prova di verifica finale Rilascio di attestazione abilitante alla mansione Aggiornamento mediante corso teorico-pratico di almeno 4 ore ogni 4 anni 21 Formazione lavoratori addetti all impiego di di sistemi di di accesso e posizionamento mediante funi Formazione teorico-pratica, contenuti: apprendimento tecniche operative e uso dispositivi necessari addestramento specifico su strutture naturali e su manufatti utilizzo di DPI caratteristiche tecniche, manutenzione, durata, conservazione elementi di primo soccorso rischi oggettivi e misure di prevenzione e protezione procedure di salvataggio Allegato XXI Accordo Stato Regioni Province autonome 26.1.2006 per la formazione dei lavoratori addetti a lavori in quota Art. 116 c. 2, 3, 4 Modulo base teorico pratico comune 12 ore con prova di verifica intermedia Modulo pratico per lavori in siti naturali o Artificiali 20 ore con prova di verifica finale Modulo pratico per lavori su alberi 20 ore con prova di verifica finale Rilascio di attestazione abilitante alla mansione Aggiornamento mediante corso teorico-pratico di almeno 8 ore ogni 522 anni 11
Formazione preposti alla sorveglianza nell impiego di di sistemi di di accesso e posizionamento mediante funi Art. 116 c. 2, 3, 4 Allegato XXI Accordo Stato Regioni Province autonome per la formazione dei lavoratori addetti a lavori in quota Preposto con funzione di sorveglianza (in aggiunta alla formazione per addetto) Modulo specifico per programmazione, controllo, coordinamento CORSO 8 ORE Rilascio di attestazione abilitante alla mansione Aggiornamento mediante corso teorico-pratico di almeno 4 ore ogni 5 anni 23 Formazione coordinatori per la la progettazione e per l esecuzione dei lavori REQUISITI PROFESSIONALI Art. 98 Laurea magistrale LM 26: Ingegneria della sicurezza Esonero corso Esperienza nel settore costruzioni 1 anno LM4 Architettura e ingegneria edile LM20 Ingegneria aerospaziale LM35 Ing. x l ambiente e il territorio LM69 Scienze e tecnologie agrarie LM73 Scienze e tecn. forestali e amb.li LM74 Scienze e tecn. geologiche Esperienza nel settore costruzioni 3 anni Diploma di geometra Diploma di perito industriale Diploma di perito agrario o agrotecnico Esperienza nel settore costruzioni 2 anni L7 Ingegneria civile/ambientale L8 Ingegneria dell informazione L9 Ingegneria industriale L17 Scienze dell architettura L23 Scienze tecniche dell edilizia CORSO 120 ORE 24 12
Formazione coordinatori per la la progettazione e per l esecuzione dei lavori ALL. XIV CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI PER PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI Parte teorica 96 ore Modulo giuridico 28 ore Modulo tecnico 52 ore Modulo metodologico/organizzativo 16 ore max 60 part. + Parte pratica 24 ore max 30 part. VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO Aggiornamento (corsi, convegni, seminari max 100 part.): 40 ore ogni 5 anni (5 anni a partire dal maggio 2008) 25 PROPOSTA DI DI ACCORDO STATO --REGIONI INFORMAZIONE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO Art. 34 34 e 37 37 D.Lgs. 81/2008 Maggio 2009 In In attesa di di ratifica da da parte della Conferenza permanente per i i rapporti tra Stato e Regioni 26 13
FORMAZIONE dei LAVORATORI Art. 37 c. 2 La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di ogni lavoratore sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo 15.5.2009 tempo scaduto 27 Proposta d Accordo Formazione DL = RSPP FORMAZIONE RSPP = DL Art. 34 c. 2, 3 La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio (v. allegato 2) n. ORE Min. 16 Durata minima dei corsi Max. 48 Rischio BASSO : 16 ore Rischio MEDIO : 32 ore Rischio ALTO : 48 ore FAD: no! 28 14
Proposta d Accordo Formazione DL = RSPP Art. 34 c. 2, 3 Contenuti dei corsi MODULO 1 NORMATIVO - giuridico MODULO 2 GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza MODULO 3 TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi MODULO 4 RELAZIONALE formazione e consultazione dei lavoratori Verifica di apprendimento: prevede colloquio o test obbligatori Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 20 ore (mediamente 4 ore annue) per tutti e tre i livelli di rischio FAD: consentita esclusivamente per i corsi di aggiornamento Verifica finale Vengono riconosciuti crediti formativi 29 Proposta d Accordo Formazione LAVORATORI Art. 37 c. 1 lett. a), b) Durata minima dei corsi FORMAZIONE GENERALE FORMAZIONE SPECIFICA La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio 4 ore per tutti i settori Rischio BASSO : 4 ore Rischio MEDIO : 8 ore Rischio ALTO : 12 ore Durata minima totale Rischio BASSO : 8 ore Rischio MEDIO : 12 ore Rischio ALTO : 16 ore 30 15
Proposta d Accordo Formazione LAVORATORI Art. 37 c. 1 lett. a), b) Formazione periodicamente ripetuta Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 8 ore per tutti e tre i livelli di rischio. FAD: consentita per la Formazione generale, i corsi di aggiornamento e per progetti formativi sperimentali previsti dalla Regione (secondo criteri Allegato 1) Vengono riconosciuti crediti formativi in modo diverso per Formazione Generale e Specifica La formazione prevista nei Titoli successivi al Titolo 1 è a parte 31 Proposta d Accordo Formazione LAVORATORI AUTONOMI ecc. Art. 21 UGUALE ALLA Proposta d Accordo Formazione LAVORATORI 32 16
Proposta d Accordo Formazione PREPOSTI FORMAZIONE = Lavoratori dell azienda FORMAZIONE PARTICOLARE in relazione ai compiti esercitati Verifica finale Durata: 8 ore 12 ore 16 ore + + FAD: no! Durata minima: 8 ore Aggiornamento: quinquennale, durata minima 8 ore in relazione ai propri compiti La formazione particolare e aggiuntiva per i PREPOSTI costituisce credito formativo permanente salvo modifiche alle sue funzioni 33 Proposta d Accordo Formazione DIRIGENTI FORMAZIONE SPECIFICA in relazione ai compiti esercitati Durata minima: 16 ore MODULO 1 NORMATIVO - giuridico MODULO 2 GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza MODULO 3 TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi MODULO 4 RELAZIONALE formazione e consultazione dei lavoratori Verifica finale FAD: consentita per i Moduli 1 e 2, i corsi di aggiornamento e per progetti formativi sperimentali previsti dalla Regione (secondo criteri Allegato 1) Aggiornamento: quinquennale, durata minima 12 ore in relazione ai propri compiti La formazione specifica per i DIRIGENTI costituisce credito formativo permanente 34 17
CORSI LA QUALITA DELLA FORMAZIONE Da tenersi internamente o esternamente all azienda REQUISITI DEI DOCENTI interni o esterni all azienda adeguata formazione universitaria o esperienza biennale di insegnamento o professionale, con riferimento alle tematiche specifiche trattate METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO Privilegia le metodologie attive, che comportano la centralità del discente: a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione. 35 c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche. LA QUALITA DELLA FORMAZIONE Per ogni corso si dovrà prevedere: a) soggetto organizzatore (anche DDL) b) un responsabile del progetto formativo c) nominativi dei docenti d) un numero massimo di partecipanti pari a 30 unità e) il registro di presenza dei partecipanti f) l obbligo di frequenza per il 90% delle ore previste g) contenuti Se il lavoratore straniero non comprende il contenuto della formazione, oltre all uso di materiali adeguati per lingua e contenuti, occorre: la presenza di un mediatore socio-culturale e/o di un traduttore; la realizzazione del corso in una lingua veicolare facilmente comprensibile al lavoratore 36 18
Allegato 1 --FAD (Formazione A Distanza) La formazione alla sicurezza deve essere preferibilmente effettuata in aula FAD consentita per: La formazione generale per lavoratori Modulo 1 e 2 della formazione dei Dirigenti Corsi di aggiornamento Progetti formativi sperimentali qualora Regioni e Province Autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo prevedano l impiego di tale metodologia 37 Allegato 1 --FAD (Formazione A Distanza) La FAD può essere una soluzione alternativa alla formazione d aula solo quando sono presenti i seguenti prerequisiti relativi ai discenti: possibilità di accesso alle tecnologie impiegate familiarità con l uso del personal computer buona conoscenza della lingua usata nello strumento Sono specificati i Requisiti richiesti per la FAD e relativi a: a) Sede b) Programma e materiale didattico formalizzato c) Tutor d) Valutazione e) Durata f) Materiali 38 19
www.ausl.re.it info.spsal@ausl.re.it grazie per l attenzione 39 Dipartimento di Sanità Pubblica SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO Sportello 626 Tel. 0522-335626 www.ausl.re.it Percorso : Assistenza territoriale Sanità Pubblica Documenti Sanità Pubblica 81 Sicurezza Lavoro Mail: info.spsal@ausl.re.it 40 20
MISURE GENERALI DI TUTELA Art. 15 c. 1... n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti p) informazione e formazione adeguate per i RLS q) istruzioni adeguate ai lavoratori r) partecipazione e consultazione dei lavoratori s) partecipazione e consultazione dei RLS... Art. 15 c. 2 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori 41 INFORMAZIONE E ASSISTENZA Art. 10 Regioni (ASL) ISPESL INAIL Organismi Paritetici SVOLGONO (anche con Convenzioni) : Informazione Assistenza Consulenza Formazione Promozione su Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro PER Imprese artigiane Imprese agricole Piccole e medie imprese Associazioni dei datori di lavoro 42 21
ATTIVITA PROMOZIONALI Commissione consultiva (art. 6) definisce le attività promozionali e le azioni di prevenzione Art. 11 c. 1 Finanziamento di progetti di investimento Finanziamento di progetti formativi Finanziamento di percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche Piccole, medie e micro-imprese DDL delle piccole e medie imprese piccoli imprenditori lavoratori stagionali agricoli lavoratori autonomi Istituti scolastici, universitari e di formazione professionale 43 Istituti scolastici, universitari e di formazione professionale ATTIVITA PROMOZIONALI nei limiti delle risorse disponibili degli istituti Art. 11 c. 4 possono inserire in ogni attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di istruzione e formazione professionale ulteriori percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche le Amministrazioni pubbliche nell'ambito dei Art. 11 c. 6 rispettivi compiti istituzionali promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro 44 22
SOSTEGNO alla PICCOLA e MEDIA IMPRESA, ai ai RLST e alla PARITETICITÀ Art. 52 Presso INAIL e' costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai RLST e alla pariteticità OBIETTIVI a) Sostegno ed il finanziamento delle attività dei RLST anche con riferimento alla formazione b) Finanziamento della formazione datori di lavoro Piccole Medie Imprese piccoli imprenditori (art. 2083 del C.C.) lavoratori stagionali settore agricolo lavoratori autonomi c) Sostegno delle attività degli organismi paritetici 45 FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI I DATORI DI LAVORO E I DIRIGENTI DEVONO: Verificare che solo i lavoratori con specifico addestramento possano accedere a zone con rischi gravi Informare il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato Adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento I PREPOSTI DEVONO: Informare il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato Frequentare gli appositi corsi di formazione Art. 19 Art. 37 Art. 18 I LAVORATORI DEVONO: Art. 20 Frequentare gli appositi corsi di formazione e aggiornamento 46 23
DDL Art. 34 c. 1-bis Fino a 5 lavoratori, nei casi: DDL = RSPP RSPP interno RSPP esterno Il DDL può svolgere direttamente i compiti di Primo Soccorso Prevenzione Incendi Evacuazione A condizione che: Abbia dato preventiva informazione al RLS Abbia frequentato i relativi Corsi di FORMAZIONE specifici 47 FORMAZIONE dei LAVORATORI CONTENUTI, DURATA E MODALITÀ Definiti con Accordo Stato Regioni sentite le Parti Sociali entro 12 mesi (15.5.2009) tempo scaduto Devono consentire di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di salute e sicurezza LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO Art. 2 c.1 lett. i) D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 Per i lavoratori: Influisce sulla programmazione della formazione effettuata dal DDL Registra le competenze acquisite Organi di vigilanza ne tengono conto L RLS è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori (art. 50) Art. 37 Se concretamente disponibile in quanto attivato 48 24
CORSI RSPP Art. 32 c. 2 Corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (con verifica dell apprendimento) Mod. A, A, B Specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di organizzazione e gestione delle attività tecnico amm.ve di tecniche di comunicazione in azienda di relazioni sindacali (con verifica dell apprendimento) Mod. C I corsi devono rispettare quanto previsto dall Accordo Stato-Regioni del 26.1.2006 in G.U. n. 37 del 14.2.2006 e successive modificazioni 49 DESIGNAZIONE R.S.P.P. Art. 32 c. 2 Diploma istruzione secondaria superiore Corso Base Modulo A (28 ore) Lauree specifiche Corso Specifico Modulo B (12-68 ore) Corso Specialistico Modulo C (24 ore) Aggiornamenti quinquennali (40-60 ore) 50 25
Lauree che esonerano dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo (Mod. A e B) L7 Ingegneria civile e ambientale L8 Ingegneria dell informazione L9 Ingegneria industriale L17 Scienze dell architettura L23 Scienze tecniche dell edilizia LAUREE SPECIFICHE Art. 32 Laurea magistrale LM 26: Ingegneria della sicurezza di cui al DM Università 16.3.2007 S.O. G.U. n. 155 del 6.7.2007 Classi 4 Lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione di cui al DM Università 2.4.2001 S.O. G.U. n. 128 del 5.6.2001 Ovvero altre lauree riconosciute corrispondenti dalla normativa vigente 51 FORMAZIONE dei RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI CONTENUTI MINIMI Art. 37 a) Principi giuridici comunitari e nazionali b) Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro c) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi d) Definizione e individuazione dei fattori di rischio e) Valutazione dei rischi f) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione g) Aspetti normativi dell attività di rappresentanza dei lavoratori h) Nozioni di tecnica della comunicazione 52 26
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia Dipartimento di Sanità Pubblica SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO D. Lgs. 81 del 9.4.2008 (S.O. n. 108 - G.U. n. 101 del 30-4-2008) Sistema Istituzionale TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Attuazione art. 1 L. L. 123/2007 53 Aggiornamento Settembre 2008 Dipartimento di Sanità Pubblica SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO FORMAZIONE E INFORMAZIONE: IL PUNTO SU OBBLIGHI E SCELTE POSSIBILI Modena, 7 Ottobre 2010 Carlo Veronesi - Az. USL di Reggio Emilia 54 27