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Transcript:

Guida Operativa Formazione (ing. Lucia Ercolani ) In data 25 luglio 2012 la Conferenza Stato Regioni ha emanato delle Linee Interpretative sugli accordi del 21 dicembre 2011 in merito alla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, che hanno chiarito alcuni punti interrogativi emersi in questi mesi. Considerando che una corretta formazione dei lavoratori ha assunto un ruolo sempre più essenziale nell ambito della prevenzione e della sicurezza e che in caso di ispezioni da parte degli organi controllo la mancata e/o insufficiente formazione è spesso sanzionata pesantemente, ci è sembrato necessario cogliere l occasione per redigere una guida operativa (una sorta di vademecum ) utile a comprendere gli obblighi formativi dei datori di lavoro non solo in relazione ai già citati accordi, ma anche in relazione ad altri aspetti normati separatamente ma sempre afferenti nell orbita del D.Lgs. 81/2008. 1. FORMAZIONE LAVORATORI Per lavoratore si intende (art. 2, comma a, D.Lgs 81/2008) persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione. Naturalmente anche i lavoratori con contratto di somministrazione (ex interinali) rientrano in tale definizione, così come tutti gli altri lavoratori cosiddetti atipici. Di seguito riportiamo uno schema riassuntivo relativo alla formazione prevista dall Accordo Stato Regioni per i lavoratori neoassunti (tutti i lavoratori assunti dopo l 11 gennaio 2012). La durata del corso dipende dalla classe di rischio in cui si colloca l azienda (sulla base del proprio codice ATECO 2007). RISCHIO BASSO Uffici e servizi, Commercio, Artigianato e Turismo RISCHIO MEDIO Agricoltura, Pesca, Trasporti, Pubblica Amministrazione, Istruzione Magazzinaggio RISCHIO ALTO Costruzioni, Industria, Alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffineria, Chimica, Sanità Formazione Generale 4 ore Formazione Specifica 4 ore TOTALE 8 ORE Formazione Generale 4 ore Formazione Specifica 8 ore TOTALE 12 ORE Formazione Generale 4 ore Formazione Specifica 12 ore TOTALE 16 ORE Pagina 1 di 12

L Accordo prevede il riconoscimento della formazione pregressa effettuata secondo le seguenti modalità: LAVORATORI ASSUNTI ALL 11.01.2012 Formazione EFFETTUATA in passato ( DOCUMENTATA ) ESONERO AGGIORNAMENTO di 6 ore per chi ha fatto formazione prima del 11.01.2007 da fare l aggiornamento entro il 11.01.2013; per chi ha fatto formazione dopo il 11.01.2007 da fare l aggiornamento entro l 11 gennaio 2017 Formazione NON effettuata in Passato DA FARE COME PREVISTO DALL ACCORDO AGGIORNAMENTO di 6 ore entro 5 anni dalla data di conclusione della formazione di cui sopra Per i lavoratori già assunti al momento dell entrata in vigore dell Accordo (11.01.2012) occorre verificare se è già stata effettuata formazione relativamente a: D.Lgs. 81/08; rischi specifici; documento di valutazione dei rischi. In caso affermativo occorre che tale formazione sia documentata (presenza di verbale di formazione o attestato e possibilmente test di apprendimento). Nel caso non si riesca a documentare l effettuazione di tale formazione occorre provvedere all effettuazione del percorso formativo previsto dall Accordo Stato Regioni. Si sottolinea la necessità di verificare la situazione per ciascun lavoratore, poiché nelle aziende si possono trovare situazioni molto eterogenee. Per la formazione dei lavoratori neo assunti occorre considerare, innanzitutto, questa fase di prima applicazione dell Accordo per la quale vale quanto riportato nello schema sottostante: LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 11.01.2012 DA FARE COME PREVISTO DALL ACCORDO ENTRO 60 GIORNI DALL ASSUNZIONE AGGIORNAMENTO di 6 ore entro 5 anni dalla data di conclusione della formazione di cui sopra Per i lavoratori neo-assunti dopo l entrata in vigore dell Accordo (11.01.2012) occorre effettuare il percorso formativo composto da: Formazione Generale; Formazione Specifica. Il percorso deve essere concluso entro 60 giorni dalla data di assunzione. Valgono inoltre le seguenti considerazioni: la Formazione GENERALE di 4 ore costituisce un credito formativo permanente (non deve più essere ripetuta); Pagina 2 di 12

la Formazione SPECIFICA (durata in funzione del settore di rischio: 4-8-12 ore) deve essere effettuata nuovamente solamente se il neo-assunto proviene da un settore merceologico differente. L aggiornamento di 6 ore deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di conclusione della formazione di cui sopra. L Accordo inoltre prevede che la formazione formalmente e documentalmente approvata prima dell entrata in vigore dell Accordo (11.01.2012) ed effettuata entro il 11.01.2013 è considerata valida e permette di non far frequentare ai lavoratori i moduli di formazione generale e specifica. Il concetto del formalmente e documentalmente approvato è soggetto a numerose interpretazioni. Sicuramente se è stato presentato (prima dell entrata in vigore dell accordo) un progetto formativo in attesa di finanziamento si rientra in tale deroga così come ad esempio se è stato approvato un progetto formativo (che abbia data certa, ossia siano presenti le firme del Datore di Lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente) in occasione delle riunioni annuali per la sicurezza (art. 35 D.Lgs 81/2008) antecedenti all entrata in vigore dell accordo. Si vuole fare notare che oggi, ad oltre 9 mesi dopo l entrata in vigore dell accordo, erogare formazione in deroga ai moduli di formazione generale e specifica è una possibilità di fatto esaurita. In sintesi occorre verificare per ciascun lavoratore se è stata fatta formazione in passato sul D.Lgs. 81/08, sui rischi specifici a cui è esposto e sul Documento di Valutazione dei Rischi, reperendo i verbali di formazione o gli attestati. Si configureranno i seguenti casi: A. è stata fatta formazione (documentata) prima del 11.01.2007 il lavoratore deve seguire il corso di aggiornamento di 6 ore entro il 11.01.2013; B. è stata fatta formazione (documentata) dopo il 11.01.2007 il lavoratore deve seguire il corso di aggiornamento di 6 ore entro il 11.01.2017; C. non è stata fatta formazione al lavoratore il lavoratore deve effettuare la formazione Generale (4 ore) e la formazione Specifica (4-8-12 ore a seconda del settore di rischio dell azienda) entro 60 giorni dall inizio del rapporto di lavoro. Pagina 3 di 12

ULTERIORI NOTE ED INDICAZIONI PRATICHE 1. in caso di cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie e nuove sostanze o preparati pericolosi occorre ripetere la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione; 2. nel caso siano presenti rischi particolari l azienda è comunque tenuta ad integrare la formazione obbligatoria con ulteriori incontri formativi (a titolo esemplificativo e tutt altro che esaustivo: utilizzo di talune attrezzature di lavoro, lavori in altezza, lavori in ambienti confinati, esposizione ad amianto, montaggio e smontaggio ponteggi ); 3. tutti i lavoratori che NON svolgono mansioni che comportino la loro presenza, ANCHE SALTUARIA, nei reparti produttivi di aziende a rischio medio o alto possono frequentare i corsi individuati per il rischio BASSO (durata complessiva 8 ore); 4. i lavoratori neoassunti possono essere avviati ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o contestualmente all assunzione (nota: per un azienda può essere problematico per aspetti fiscali e previdenziali avviare un lavoratore ad un corso di formazione quando questo lavoratore non ha ancora alcun rapporto con l azienda). In ogni caso il percorso deve essere completato entro 60 giorni dalla assunzione; 5. i lavoratori devono frequentare corsi di aggiornamento (almeno 6 ore ogni 5 anni): nell aggiornamento non è compresa la formazione relativamente al trasferimento o cambiamento di mansioni e all introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all evoluzione o all insorgenza di nuovi rischi. 6. è ammessa la formazione e-learning per i lavoratori, solo relativamente alla parte generale (4 ore) e non per la parte specifica; 7. le DOCENZE (in attesa dell uscita di un decreto interministeriale che dovrà stabilire con maggiore accuratezza le qualifiche dei formatori) devono essere effettuate da personale con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione e/o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Per esperienza triennale non si intende quindo solo il poter dimostrare di avere effettuato attività di docenza, ma anche di essersi occupati di sicurezza (es. esperienza triennale di RSPP ed ASPP); 8. relativamente ai lavoratori con contratto di somministrazione le recenti linee guida specificano che i somministratori e gli utilizzatori hanno la facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando in particolare che essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell utilizzatore (nota: l utilizzo del verbo possono presuppone che anche tutte le altre combinazioni sono possibili); Pagina 4 di 12

9. la formazione pregressa diventa quindi un VALORE da prendere in considerazione per i lavoratori, sia in caso di assunzioni dirette sia in caso di utilizzo di lavoratori interinali tramite le agenzie di somministrazione. La formazione generale di 4 ore costituisce un credito formativo permanente per il lavoratore. La formazione specifica (4-8-12 ore) può costituire un credito formativo permanente se il lavoratore è stato formato in aziende che provengono dallo stesso settore merceologico. Quindi occorre abituarsi a chiedere al lavoratore in fase di assunzione ed all agenzia di somministrazione (anche in via contrattuale) gli attestati della formazione pregressa. COMUNICAZIONE AGLI ENTI BILATERALI L Accordo Stato-Regioni richiama espressamente l obbligo, da parte del Datore di Lavoro, di richiedere preventiva collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici se presenti sul territorio e nel settore nel quale l azienda opera (nel caso di aziende con più sedi operative in diversi territori la comunicazione va fatta solo all ente bilaterale in cui l azienda ha la propria sede legale). Ecco le indicazioni su come procedere: 1. verificare se la propria azienda è iscritta all ente bilaterale di riferimento al proprio contratto collettivo del lavoro. Nel caso siate iscritti dovete inviare una comunicazione all ente bilaterale in cui lo informate che intendete procedere con l effettuazione della formazione prevista dall Accordo Stato Regioni (indicando la tipologia di corsi, la durata, il periodo di svolgimento e i docenti). In mancanza di risposta da parte dell ente bilaterale entro 15 giorni, il Datore di Lavoro può procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Altrimenti occorre dare seguito alle richieste eventualmente avanzate dall ente bilaterale. A titolo esemplificativo, per le aziende iscritte ad UNINDUSTRIA di Bologna tale procedura è già attiva e va attuata. Per le altre Provincie e per le altre Organizzazioni Datoriali di Lavoro (CNA, Confartigianato ) occorre verificare, caso per caso, se l ente bilaterale di riferimento è presente e con quali modalità inviare la comunicazione. La comunicazione all ente bilaterale in ogni caso va fatta unicamente per i corsi di formazione generale e di formazione specifica indirizzati ai lavoratori (non ai preposti o ai dirigenti). Non è necessaria per i corsi di aggiornamento periodico. 2. se l azienda non è iscritta ad alcun ente bilaterale o nel proprio territorio non esistono enti bilaterali non occorre fare nulla. Le linee guida del 25 luglio 2012 chiariscono in ogni caso che il datore di lavoro informando gli organismi paritetici non è in ogni caso obbligato a svolgere attività di formazione seguendo le Pagina 5 di 12

loro (eventuali) indicazioni, ma ha autonomia nella scelta dei soggetti formatori (nel rispetto dei requisiti indicati nella pagina precedente). Si vuole anche sottolineare che la mancata comunicazione agli organismi paritetici, pur essendo un obbligo, non è sanzionata. 2. FORMAZIONE PREPOSTI E DIRIGENTI Per preposto si intende (art. 2, comma e, D.Lgs 81/2008) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Si può essere preposti di fatto anche senza nomine ufficiali. I preposti devono frequentare, oltre alla formazione prevista per i lavoratori (di cui al punto precedente), un corso di formazione, definito dall Accordo Stato Regioni particolare aggiuntivo, della durata di 8 ore a prescindere dal settore di appartenenza dell azienda. Per i preposti valgono le considerazioni già riportate in precedenza per i lavoratori, in termini di riconoscimento dei crediti pregressi e di formazione non ancora eseguita ma già pianificata formalmente e documentalmente approvata prima dell entrata in vigore dell accordo. In caso si debba effettuare l intero percorso formativo l Accordo prevede che venga completato entro il 11.07.2013. La formazione e-learning per i preposti è ammessa solo in parte (4 ore a carattere generale sulle 8 totali). Per dirigente si intende (art. 2, comma d, D.Lgs 81/2008) persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Anche in questo caso si può essere dirigenti di fatto senza averne necessariamente la qualifica (dipende cioè dal ruolo effettivo esercitato in azienda). Il percorso formativo per i dirigenti è strutturato in 4 moduli (e sostituisce la formazione prevista per i lavoratori, pertanto i dirigenti devono effettuare solo questa tipologia di corso) L Accordo prevede che NON sono tenuti a frequentare il corso specifico di 16 ore i dirigenti che dimostrino di aver frequentato entro il 11.01.2012 un formazione con contenuti conformi: all art. 3 del DM 16/01/1997 (16 ore di corso); Pagina 6 di 12

al Modulo A per ASPP e RSPP previsto dall Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 (28 ore di corso). Per i dirigenti valgono le considerazioni già riportate in precedenza per i lavoratori, in termini di riconoscimento dei crediti pregressi e di formazione non ancora eseguita ma già pianificata formalmente e documentalmente approvata prima dell entrata in vigore dell accordo. La formazione e-learning per i dirigenti è ammessa per tutte e 16 le ore. Sia i PREPOSTI che i DIRIGENTI devono frequentare corsi di aggiornamento con frequenza quinquennale (6 ore ogni 5 anni). La nuova nomina di un lavoratore a preposto o dirigente obbliga il datore di lavoro a fargli frequentare il relativo corso di formazione entro 60 giorni. 3. FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE L INCARICO DI RSPP L Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina anche la formazione per i Datori di Lavoro che intendono svolgere o svolgono direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell art. 34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. La formazione per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP avrà durata minima complessiva, in base alla classificazione di settori, pari a: Rischio BASSO: 16 ore Rischio MEDIO: 32 ore Rischio ALTO: 48 ore L Accordo prevede che NON sono tenuti allo svolgimento del corso di formazione di cui sopra i Datori di Lavoro: che dimostrino di aver svolto, alla data di entrata in vigore dell Accordo Stato Regioni un corso di formazione dai contenuti conformi all art. 3 del DM 16/01/1997 (corso di 16 ore per Datori di Lavoro RSPP); che dimostrino di aver svolto, alla data di entrata in vigore dell Accordo Stato Regioni un corso di formazione dai contenuti conformi all Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 (frequenza dei Moduli A, B e C per RSPP); esonerati alla frequenza ai corsi ai sensi dell art. 95 del D.Lgs. 626/94 (i Datori di Lavoro che avevano assunto direttamente l incarico di RSPP prima del 31/12/1996). Pagina 7 di 12

Per questi soggetti è previsto l obbligo di aggiornamento quinquennale della durata di 6 10 14 ore in base alla classe di rischio (basso medio alto). Si precisa che chi ha usufruito dell esonero alla frequenza del corso da 16 ore poiché aveva assunto l incarico di RSPP prima del 31/12/1996 ha l obbligo di effettuare l aggiornamento entro il 26/01/2014. In caso di nuova attività il Datore di Lavoro che intende assumere direttamente l incarico di RSPP deve concludere il percorso formativo entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. 4. FORMAZIONE PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI E RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI L Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 disciplina la formazione in materia di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione. Naturalmente questa formazione si aggiunge a quella trattata ai capitoli precedenti ed è necessaria solo per i lavoratori che utilizzano determinate attrezzature di lavoro. Le attrezzature per l uso delle quali è prevista formazione specifica e l abilitazione sono: a) piattaforme di lavoro mobili elevabili b) gru a torre c) gru mobile d) gru per autocarro e) carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: 1. a braccio telescopico 2. carrelli industriali semoventi 3. carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi f) trattori agricoli o forestali g) macchine movimento terra: 1. escavatori idraulici con massa operativa maggiore di 6000 kg 2. escavatori a fune 3. pale caricatrici frontali con massa operativa maggiore di 4500 kg 4. terne 5. autoribaltabile a cingoli con massa operativa maggiore di 4500 kg h) pompa per calcestruzzo. Pagina 8 di 12

PERCORSO FORMATIVO L Accordo definisce un percorso formativo, per ciascuna tipologia di attrezzatura sopra elencata che prevede un modulo giuridico-normativo, un modulo tecnico, un modulo pratico ed una valutazione finale: al superamento delle prove previste viene rilasciato un attestato di abilitazione. La durata del percorso formativo previsto per ciascuna attrezzatura è variabile è stato indicato dettagliatamente all interno dell accordo stesso. AGGIORNAMENTO L Accordo dispone inoltre il rinnovo dell abilitazione entro 5 anni dalla data di rilascio dell attestato di abilitazione mediante partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore. REQUISITI DEI DOCENTI E SOGGETTI FORMATORI Le docenze devono essere effettuate da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature oggetto della formazione. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA I lavoratori che, all entrata in vigore dell Accordo, sono incaricati dell uso delle attrezzature disciplinate dall Accordo stesso, devono effettuare i corsi (con modalità e durata definiti dall Accordo) entro il 12.03.2015. L Accordo prevede il riconoscimento della formazione effettuata in passato. In particolare, alla data di entrata in vigore dell Accordo (12.03.2013) sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per tipologia di attrezzatura, soddisfano i seguenti requisiti: corsi di formazione della durata complessiva NON inferiore a quella prevista dall Accordo, composti di modulo teorico, pratico e verifica finale dell apprendimento; corsi composti di modulo teorico, pratico e verifica finale dell apprendimento di durata complessiva inferiore a quella prevista negli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell Accordo (entro il 12/03/2015); corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell Accordo (entro il 12/03/2015) siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale dell apprendimento. Pagina 9 di 12

Inoltre affinché la formazione pregressa sia riconosciuta valida, deve essere presente il registro del corso, gli esiti della valutazione teorica e dell esercitazione pratica ed il partecipante deve essere in possesso dell attestato di partecipazione. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva di quanto sopra descritto, relativamente al riconoscimento della formazione pregressa. Formazione pregressa svolta al 12 Marzo 2013 Credito formativo Obbligo aggiornamento Corsi di durata non inferiore all accordo con teoria e pratica e verifica finale Sì. Non è necessario aggiungere altro. Da effettuare entro 5 anni dalla data di esecuzione della verifica finale. Corsi di durata inferiore all accordo con teoria e pratica e verifica finale Occorre effettuare il modulo di aggiornamento di 4 ore entro il 12/03/2015. Da effettuare entro 5 anni dalla data dell aggiornamento previsto per sistemare il credito pregresso. Corsi di qualsiasi durata senza verifica finale Occorre effettuare il modulo di aggiornamento entro il 12/03/2015 + verifica finale dell apprendimento. Da effettuare entro 5 anni dalla data di verifica finale dell aggiornamento previsto per sistemare il credito pregresso. NOTA: l accordo entrerà in vigore il 12 marzo 2013, per cui prima di quella data la formazione effettuata è considerata pregressa. 5. FORMAZIONE PER GLI RSPP e ASPP Pur non essendo questa la sede per ridefinire gli obblighi di formazione che hanno i responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendali (RSPP) e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendali (ASPP) si vuole accennare all argomento poiché le linee guida del 25 luglio 2012 affrontano anche tale aspetto. Si ricorda che la formazione degli RSPP ed ASPP è regolata dall art. 32 (commi 2, 3, 5 e 6) del D.Lgs. 81/2008 in conformità a quanto previsto dall Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome del 26 gennaio 2006. Gli RSPP e gli ASPP, una volta formati (frequentazione dei moduli A, B e C con deroghe previste per alcune lauree particolari), per mantenere la propria idoneità devono frequentare corsi di aggiornamento di 40 ore (macrosettori di attività ATECO 1, 2, 6, 8, 9) o 60 ore (macrosettori di attività ATECO 3, 4, 5, 7) con cadenza quinquennale. Per i vecchi RSPP, ossia coloro che hanno usufruito dell esonero della frequenza del modulo B sulla base del riconoscimento dei crediti professionali pregressi, l obbligo di aggiornamento Pagina 10 di 12

legato all esonero decorreva dal 14 febbraio 2007 e doveva essere completato entro il 14 febbraio 2012. Le linee guida del 25 luglio 2012 specificano che gli RSPP ed ASPP che non sono riusciti a completare l aggiornamento entro il 14 febbraio 2012, ed ogni qualvolta in futuro gli ASPP o RSPP non dovessero riuscire a completare l'aggiornamento nei 5 anni previsti, perderanno la propria "operatività". Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, gli RSPP o ASPP non potranno esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso. Il completamento dell'aggiornamento consentirà, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B (l unico dei tre moduli per il quale è richiesto l aggiornamento periodico) consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria "operatività". Per coloro che, invece, hanno usufruito dell esonero alla frequenza del modulo B come previsto dall art. 32, comma 5 D.Lgs. 81/08, perché in possesso di particolari lauree (soprattutto in ingegneria, ma non solo), le linee guida definiscono che l aggiornamento quinquennale dovrà essere completato entro il 15 maggio 2013 per i laureati prima del 15 maggio 2008, mentre per i laureati in tempi successivi l obbligo di completare l aggiornamento scatta entro 5 anni dalla laurea. 6. FORMAZIONE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO L ultima scheda è dedicata agli addetti della squadra di emergenza, ossia degli addetti al primo soccorso (regolati dal D.M. 388/03) e degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (regolati dal D.M. 10/03/1998). Si vuole semplicemente ricordare che ogni azienda deve avere un numero adeguato di addetti alle emergenze, numero che dipende da quanto emerge dalla valutazione dei rischi aziendale. Come indicazione di massima si consiglia di nominare e formare un numero ridondante di addetti alle emergenze considerando, oltre alle possibili assenze di componenti della squadra per vari motivi (ferie, malattie, pensionamenti, dimissioni) anche la presenza all interno dell azienda di turni lavorativi e di più ambienti non comunicanti tra di loro (ad esempio unità produttive separate tra loro, ubicazione in più piani dello stesso stabile. Gli addetti al primo soccorso devono frequentare un primo corso di formazione di 16 ore (per aziende appartenenti al gruppo A ) o di 12 ore (per aziende appartenenti ai gruppi B e C). Successivamente, con cadenza triennale è necessario frequentare un idoneo corso di aggiornamento. Pagina 11 di 12

Gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze devono frequentare un primo corso di formazione di 16 ore (per aziende ad alto rischio), 8 ore (per aziende a medio rischio) o 4 ore (per aziende a basso rischio). Successivamente, con cadenza preferibilmente triennale è necessario frequentare un idoneo corso di aggiornamento di durata variabile (rispettivamente di 8 ore, 5 ore e 2 ore per le azienda ad alto, medio e basso rischio). L obbligo di aggiornamenti della squadra antincendio è regolato dalla circolare ministeriale n 12653 del 23 febbraio 2011, che ha decretato la durata degli aggiornamenti, dimenticandosi però di stabilirne la frequenza. Molti Comandi dei VV.F. si sono espressi indicando che gli aggiornamenti devono avere cadenza triennale. Pagina 12 di 12