AREA SALUTE E SICUREZZA



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Obbligo di aggiornamento per ASPP e RSPP: Scadenze, perdita e riacquisizione dell operatività, sanzioni. Corsi di aggiornamento dal 29 ottobre p.v. a Baveno Sulla base delle numerose richieste di informazione giunte ai nostri uffici circa l obbligo di aggiornamento del RSPP (e del ASPP) nei tempi previsti, la perdita di operatività del RSPP - cioè che non è più in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l aggiornamento - con le conseguenti ricadute sanzionatorie per l impresa, e circa le condizioni per riacquisirla, si riportano di seguito i chiarimenti definiti nell ambito delle Linee applicative approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni (si veda nostra Circ. Salute e Sicurezza Prot. 332 del 14.9.12). Sulla base delle esigenze e segnalazioni emerse, alla luce delle disposizioni di seguito riportate circa l obbligo di aggiornamento del RSPP, Api Servizi srl ha organizzato, a partire dal 29 ottobre p.v., presso la sede di Baveno, corsi di aggiornamento per ASPP/RSPP, suddivisi in moduli di 8 ore ciascuno, secondo il seguente programma: http://www.apimpresa.it/it_it/home/1444,informativa.html Aggiornamento RSPP/ASPP (varie casistiche) Scadenze, perdita e riacquisizione dell operatività, sanzioni I requisiti per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito indicati come ASPP e RSPP) relativamente alla formazione sono disciplinati, nello specifico, dai commi 2, 3 e 5 dell articolo 32 del D.lgs. n. 81/08, mentre per l aggiornamento il riferimento è il comma 6 dello stesso articolo. Relativamente all obbligo di aggiornamento il comma 6 stabilisce che: I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-Regioni di cui al comma 2 [Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006]. Tale Accordo, relativamente all aggiornamento, stabilisce la periodicità (quinquennale) e precisa che i corsi di aggiornamento devono fare riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo. La durata dei corsi di aggiornamento per gli RSPP è fissata in 60 ore per i macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7 ed in 40 ore per i macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9 mentre; per quanto riguarda gli ASPP l aggiornamento prevede una durata di 28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco. Relativamente alla data di decorrenza del quinquennio è intervenuto anche un successivo accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 5 ottobre 2006. In tale accordo, al punto 2.6, viene precisata la decorrenza per ASPP e RSPP che avevano usufruito dell esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di

crediti professionali pregressi [Tabella A4 e A5 dell Accordo del 26 gennaio 2006, allegate] come di seguito: Per coloro che possono usufruire dell esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l obbligo di aggiornamento legato all esonero decorre dal 14.2.2007 e deve essere completato entro il 14.2.2012. Ciò premesso, si rileva che molti ASSP e RSPP non sono riusciti a completare l aggiornamento entro il 14 febbraio 2012 che ha rappresentato, di fatto, la prima scadenza, in ordine cronologico, dell obbligo di aggiornamento e che riguardava i soli esonerati previsti nell Accordo del 26 gennaio 2006. Dal momento che tale situazione potrà comunque manifestarsi anche in futuro (ogni qualvolta un ASPP o RSPP non dovesse riuscire a completare l aggiornamento nei 5 anni previsti), si è ritenuto necessario fornire alcune prime indicazioni operative finalizzate a disciplinare i casi di mancato assolvimento dell obbligo di aggiornamento, da ritenersi valide, quale Linea guida, in attesa della revisione dell Accordo del 26 gennaio 2006. Relativamente alla formazione, l Accordo specifica che sia il Modulo A che il Modulo C costituiscono credito formativo permanente e che pertanto non sono oggetto di aggiornamento. Diversamente, relativamente al modulo B, sia nell Accordo che nelle successive linee interpretative, è specificato che: Il credito ottenuto con la frequenza al modulo B è valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l obbligo di aggiornamento. Pertanto, si è ritenuto che l ASPP o il RSPP che non adempia l obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso. Il completamento dell aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria operatività. Decorrenza dell aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi dell art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 81/08 In attesa della prevista revisione dell'accordo del 26 gennaio 2006, al fine di non creare disparità di trattamento per situazioni analoghe, si ritiene doveroso analizzare anche i casi in cui il mancato raggiungimento del totale delle ore di aggiornamento riguardi i soggetti esonerati, ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del D.Lgs. n. 81/08, dalla frequenza ai corsi di formazione previsti al comma 2, primo periodo, del medesimo articolo (e cioè Modulo A e Modulo B, ma non il modulo C). In considerazione del fatto che anche tali soggetti, in caso di effettivo esercizio della funzione di ASPP o RSPP, sono obbligati ad effettuare l'aggiornamento quinquennale e che anche per essi, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, scatterebbe la perdita della propria

"operatività", recuperabile solo con il completamento dell'aggiornamento, si ritiene che in analogia a quanto previsto nell accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 per gli esonerati dalla frequenza del modulo B, l obbligo di aggiornamento, per coloro che usufruiscono dell esonero ex articolo 32, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08, decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso e, cioè, a far data dal 15 maggio 2008 dovendo essere completato entro il 15 maggio 2013. Invece, per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate nel sopra citato articolo 32, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, successivamente alla data del 15 maggio 2008, si precisa che in tale caso costituisce riferimento, per l individuazione della decorrenza del quinquennio entro cui terminare l aggiornamento, la data di conseguimento della laurea. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si prega di contattare l Area Salute e Sicurezza Dr.ssa Marialivia Biagianti e Dr.. All. 1