ACCORDI STATOREGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA rep. 221 (lavoratori, preposti, dirigenti) e 223 (DdL=Rspp) del 21.12.2011 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell 11 gennaio 2012 Entrata in vig: 26 gennaio 2012 TABELLA DI SINTESI ATTIVITA FORMATIVA LAVORATORI 1 PREPOSTI DIRIGENTI DDL=RSPP Formazione generale Lavoratori 2 (punto 4.) sui contenuti del titolo I D.Lgs. 81/08 Formazione specifica Lavoratori 3 (punto 4.) sui contenuti dei titoli successivi al I D.Lgs. 81/08 4 Nel caso di nuovo rapporto di lavoro anche in settori diversi non va ripetuta e costituisce credito formativo permanente Attività a rischio: Basso = 4, Medio = 8, Alto = 12 I lavoratori di aziende a prescindere dal sett di appartenenza che NON svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi per Rischio Basso Nel caso di nuovo rapporto di lavoro nello stesso sett non va ripetuta e costituisce credito formativo permanente triennale Possibile l elearning Corsi coerenti in termini di durata, modalità e contenuti con le previsioni normative (art. 37, comma 1 lett. a) e con eventuali indicazioni provenienti dai CCNL di categoria Corsi coerenti in termini di durata, modalità e contenuti con le previsioni normative (art. 37, comma 1 lett. b) e con eventuali indicazioni provenienti dai CCNL di categoria 1 Anche con contratto di somministrazione 2 Vale anche i Preposti 3 Vale anche i Preposti
ATTIVITA FORMATIVA LAVORATORI 1 PREPOSTI DIRIGENTI DDL=RSPP Formazione aggiuntiva Preposti (punto 5.) Formazione Dirigenti 4 (punto 6.) 8 + verifica apprendimento La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda 16 + verifica appr. Costituisce credito formativo permanente ed è integralmente sostitutiva a quella dei lavoratori Possibile l elearning punti da 1 a 5 del punto 5. Possibile l elearning. 18 mesi dall'entrata in vig dell Accordo 18 mesi dall'entrata in vig dell Accordo Non sono previsti esoneri nell accordo, ma le indicazioni dell Accordo non sono vincolanti nel caso della formazione dei preposti (vedi art. 37 co. 2). I corsi effettuati siano almeno coerenti in termini di durata, modalità e contenuti con le previsioni normative (art. 37, comma 7) e con eventuali indicazioni provenienti dai CCNL di categoria Le indicazioni dell Accordo non sono vincolanti nel caso della formazione dei preposti (vedi art. 37 co. 2) Per chi possiede una formazione ai sensi dell art. 3 del DM 16.1.1997 effettuata dopo il 14.8.2003, o a corsi tenuti ai sensi dell Accordo del 26.1.2006 Modulo A 4 Dirigenti ai fini della sicurezza
ATTIVITA FORMATIVA LAVORATORI 1 PREPOSTI DIRIGENTI DDL=RSPP Aggiornamenti formativi (punto 9.) Formazione di base Dat di Lavoro = RSPP Aggiornamenti formativi Dat di Lavoro = RSPP 6 Attività a rischio: Basso = 16 Medio = 32 Alto = 48 + verifica appr. Attività a rischio: Basso = 6 Medio = 10 Alto = 14 triennale, Possibile l elearning. Solo soggetti formatori specifici punto 1 dell accordo Anche con e learning. Solo soggetti formatori specifici punto 1 dell accordo Anche con e learning. 5 anni Per lavoratori e preposti la cui formazione è stata erogata da più di 5 anni dall Accordo, l aggiornamento va effettuato entro 12 mesi dalla pubblicazione dello stesso. 90 giorni dalla data di inizio attività A far tempo dall entrata in vig dell Accordo: 5 anni in generale, 24 mesi per i RSPP nominati ai sensi dell art. 95 d.lgs. 626/94 Per chi possiede una formazione: ai sensi dell art. 3 del DM 16.1.1997; ai sensi dell art. 32, c. 2,3,5 del D.Lgs. 81/08, effettuata nel rispetto dell Accordo fra Stato e Regioni 26.1.2006. Per i nominati RSPP ai sensi dell art. 95 d.lgs. 626/94.
ALTRE NOTE IMPORTANTI Attività a rischio Basso: Commercio, Artigiani, Alberghi, Servizi vedi Allegato 2 Attività a rischio Medio: Agricoltura, Pesca, Trasporti, Assistenza sociale non residenziale, Pubblica Amm., Istruzione vedi Allegato 2 Attività a rischio Alto: Ind. Estrattive, Costruzioni, Alimentari, Tessile, Conciario, Legno, Carta, Metalli, Costruzioni meccaniche ed elettriche, Auto, Mobili, Energiagas.acqua, rifiuti, Chimica, Gomma, Plastica, Sanità, Assistenza sociale residenziale vedi Allegato 2 Il dat di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavorat assunto = da inserire ciò nel documenti di valutazione del rischio La formazione può avvenire sia in aula che sul luogo di lavoro, con lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche con relative discussioni, lavori di gruppo favndo e metodologie di problem solving La metodologia d insegnamento/apprendimento deve preferire un approccio interattivo che comporta la centralità del lavorat nel percorso di apprendimento Per la formazione generale e specifica dei lavoratori non è prevista la verifica dell apprendimento = consigliata Nel caso di lavoratori stranieri, la formazione può essere realizzata previa verifica della comprensione della lingua veicolare = prima dell erogazione del corso Il numero di indicato per la formazione generale e specifica dei lavoratori NON comprende l addestramento e della formazione specifica, che va effettuato per tutti i casi in cui è previsto (esempio: impiego di DPI di 3 categoria, attrezzature e macchine particolari, ecc.), e quindi è relativa solo al Titolo I (art. 37 in particolare) e non agli altri titoli del D.Lgs. 81/08 (almeno in quota parte) = attenzione che ogni titolo avrà una formazione aggiuntiva (con aggiunta di ) o contenuta in quella specifica (nelle 4 8 12 ) I corsi per DDL=RSPP non assolvono alla funzione di corsi di formazione per addetti al primo soccorso né per addetti antincendio La formazione di ingresso già in essere nel sett delle costruzioni denominata 16MICS, costituisce adempimento alla formazione generale in edilizia e per quella specifica se accordata dai firmatari dei CCNL DISPOSIZIONI TRANSITORIE In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vig dell accordo corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vig del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi (nella maggior parte dei casi non ci sono indicazioni nei contratti collettivi e poi per i lavoratori c è l art. 1 del DM 16/01/97 e poi il co. 1 e 7 dell art. 37 del D.Lgs. 81/08 per lavoratori e preposti+dirigenti rispettivamente) chi prima del 26 gennaio 2012 ha, con documento scritto avente data certa (ad es. con riunione annuale e firma degli RLS), programmato la i corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti può predisporre la formazione in modo non necessariamente e strettamente rispettoso di tutti i dettagli dell'accordo del 21 dicembre 2011, purché appunto completi il percorso formativo entro il 26 gennaio 2013 FORMAZIONE PREGRESSA Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi (art. 1 del DM 16/01/97 e poi il co. 1 dell art. 37 del D.Lgs. 81/08) Dirigenti e Preposti: applicazione facoltativa dell accordo; se attuata, è considerata corretta applicazione degli obblighi formativi, altrimenti il dat di lavoro dovrà dimostrare che il diverso percorso fatto ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica.
Lavoratori stagionali: entro il 10 luglio 2013 (diciotto mesi dalla data di pubblicazione), se non intervengono altre norme, l accordo si applica anche a tale categoria Per tutti i lavoratori (= lavoratori, preposti e dirigenti), chiedere la collaborazione (ove esistenti sia nel territorio che nel sett nel quale opera l azienda) dell Organismo Paritetico / Ente Bilaterale, se non risponde entro 15 gg si procede comunque Per ogni azienda è da tener presente e aggiornato chi è l E.B. o O.P. di riferimento per la formazione è da programmare quindi SEMPRE una richiesta di collaborazione all OB / OP (partire dall associazione di categoria per risalire all E.B. o O.P. se non si conoscono verificare anche i pagamenti che si effettuano in azienda) tale informazione deve essere evidenziata nel documento di valutazione del rischio e tenuta aggiornata Requisiti del Docente: esperienza triennale come format o consulente o RSPP o dat di lavoro = RSPP Elearning ammessa alle condizioni dell allegato I: feedback, verifica di apprendimento finale e intermedie, tutor, tracking del percorso formativo Nell'aggiornamento (punto 9.) non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi Attenzione ai preposti e i dirigenti di fatto dell art. 299 visto che è un articolo di chiusura al fine di individuare le responsabilità L organizzazione del corso deve rispettare i seguenti parametri: Soggetto organizzat Responsabile del progetto formativo Docente Nr max partecipanti = 35 Registro presenze Obbligo frequenza = 90% Attestati