Il ruolo e le funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Ing. Marcello Rotundo Coordinatore sede provinciale di Cosenza dell AIAS Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza
LA FIGURA PROFESSIONALE DELL RSPP Il ruolo e le funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Riferimenti normativi D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626 e s.m.i. D.Lgs. 23 giugno 2003 n.195 - GU n. 174 del 29/07/2003 Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano atto 2407 GU n. 37 del 14/02/2006 Accordo sancito il 5 ottobre 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano atto 2635 - GU n. 285 del 07/12/2006 D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - GU n. 101 del 30/04/2008 e s.m.i.
D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626 e s.m.i. -introduce la figura dell RSPPArt. 2 (definizioni) comma 1 lettera c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva; comma 1 lettera e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate Art. 8 (servizio di prevenzione e protezione) comma 8 il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate
D.Lgs. 23 giugno 2003 n.195 -introduce i requisiti professionali dell RSPP Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis». Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis». Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
D.Lgs. 23 giugno 2003 n.195 Art. 2 - Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente 3.per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 2province autonomedalle di I corsi di formazione di cui al comma sono organizzati Trento e di Bolzano sonoautonome, individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi. regioni e province dalle università, dall'ispesl, dall'inail, omissis.. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente
D.Lgs. 23 giugno 2003 n.195 4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in 5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione azienda e di relazioni sindacali.sono tenuti a frequentare corsi di e protezione aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza 6. Coloro che sono in possesso di laurea almeno quinquennale. omissis.. 7. E' fatto salvo l'articolo 10..omissis..
D.Lgs. 23 giugno 2003 n.195 Art. 3 - Norma transitoria e clausola di cedevolezza 1. Possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro 2. Fino all'istituzione deientrata corsi indivigore formazione di cuidecreto. un anno dalla data di del presente all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni atto 2407 - GU n. 37 del 14/02/2006 -prende forma il percorso formativo per l RSPP-
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni atto 2407 - GU n. 37 del 14/02/2006 MODULI RSPP/ASPP MODULO A 28 ORE RSPP/ASPP MODULO B 12/68 ORE solo per RSPP MODULO C 24 ORE (a seconda del settore di appartenenza)
Accordo sancito il 5 ottobre 2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni atto 2635 - GU n. 285 del 07/12/2006 Linee interpretative condivise verifiche intermedie e verifiche finali MODULO A è propedeutico agli altri Il MODULO B va effettuato per ogni macrosettore e non è propedeutico al MODULO C obbligo per l RSPP della frequenza al MODULO C che vale per qualsiasi macrosettore modificati errori e refusi..
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro GU n. 101 del 30/04/2008 e s.m.i. Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; (arresto tre a sei o ammenda Articolo 31 - da Servizio di mesi prevenzione e da 2.500 a 6.400) protezione Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
LE CAPACITA ED I REQUISITI PROFESSIONALI: IL PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO Il ruolo e le funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Riferimenti normativi D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano atto 2407 - GU n. 37 del 14/02/2006
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 Art. 32 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività 2. Per lo svolgimento delle funzioni è necessario: essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative possedere un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 Art. 32 I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell Accordo Stato-Regioni I corsi devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano I percorsi formativi sono strutturati in tre moduli: A, B e C MODULO A Costituisce il corso di base per lo svolgimento della funzione di RSPP. La sua durata è di 28 ore MODULO B Costituisce un modulo di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività Lalavorative. sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del MACROSETTORE di riferimento. MODULO C Costituisce un modulo di specializzazione, è il corso su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. La sua durata è di 24 ore.
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano Valutazione dell apprendimento e crediti formativi MODULO A E propedeutico agli altri. Al termine del modulo i partecipanti devono conseguire l idoneità mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. La verifica finale è da intendersi al di fuori del monte ore complessivo. Costituisce credito formativo permanente. MODULO B Non è propedeutico al Modulo C. Sono previste delle verifiche intermedie ed una verifica finale. Le verifiche intermedie rientrano nell orario complessivo di ciascun modulo, la finale è da intendersi invece al di fuori del monte ore complessivo. Il credito formativo è valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l obbligo di aggiornamento. MODULO C Vale per qualsiasi macrosettore. Sono previste delle verifiche intermedie ed una verifica finale. Le verifiche intermedie rientrano nell orario complessivo di ciascun modulo, la finale è da intendersi invece al di fuori del monte ore complessivo Costituisce credito formativo permanente.
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano CORSI DI AGGIORNAMENTO Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale così articolati: 60 ore per i responsabili dei macrosettori di attività ATECO 3-4-5-7 40 ore per i responsabili dei macrosettori di attività ATECO 1-2-6-8-9
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Classificazione ATECO 2004
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano MODULO B1 Macrosettore 1 agricoltura 36 ore MODULO B2 Macrosettore 2 pesca 36 ore MODULO B3 Macrosettore 3 estrazione minerali e costruzioni 60 ore MODULO B4 Macrosettore 4 industria 48 ore MODULO B5 Macrosettore 5 raffinerie e industria chimica 68 ore MODULO B6 Macrosettore 6 commercio 24 ore MODULO B7 Macrosettore 7 sanità e servizi sociali 60 ore MODULO B8 Macrosettore 8 pubbl. amministr. e istruzione 24 ore MODULO B9 Macrosettore 9 alberghi, assicurazioni 12 ore
I COMPITI DELL RSPP Il ruolo e le funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
I compiti dell RSPP Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all articolo 36
I compiti dell RSPP Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell esercizio delle funzioni di cui al presente Decreto Legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
ALCUNI STRUMENTI UTILI PER L ATTIVITA DELL RSPP Il ruolo e le funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE LA FUNZIONE DI RSPP Il ruolo e le funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Datore di lavoro RSPP
Datore di lavoro RSPP Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008
LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE Il ruolo e le funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Sentenze Istituto Galeazzi incendio camera iperbarica..omissis. uno dei condannati in via definitiva fu proprio il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, che prestò la sua consulenza per la Valutazione dei Rischi della struttura sanitaria senza neppur evidenziare il Rischio Incendio nella Camera Iperbarica e le misure di prevenzione da adottare....omissis. il rischio incendio era stato completamente sottovalutato. La sottovalutazione del rischio incendio, e la violazione del dovere di informazione sui rischi, hanno avuto come conseguenza l'inidonea, o inesistente, preparazione del personale sotto l'aspetto sicurezza con la conseguente perdita di efficacia preventiva del sistema dei controlli previsti...omissis. parimenti condannati tutti gli altri imputati, tra cui spicca per la sua rilevanza la condanna dell RSPP per la manifesta inadeguatezza del Documento di Valutazione del Rischio, da lui redatto, nel quale non v era menzione del rischio incendio.
Sentenze Thissen-Krupp incendio catena di montaggio omissis il responsabile dello stabilimento e l RSPP omettevano di segnalare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità, malgrado la diretta e piena conoscenza della situazione.....omissis. l RSPP era al contempo anche Dirigente con funzioni di Responsabile dell'area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a.
Sentenze Industrie stabiesi meccaniche e navali trattore movimentazione vagoni..omissis. era stato chiamato a risponderne, quale responsabile del servizio prevenzione e protezione., essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa generica e specifica, non avendo lo stesso valutato adeguatamente i rischi connessi alle mansioni che gli operai dovevano svolgere durante le operazioni di movimentazione della carrozze, rischi derivanti in particolare dalla presenza delle fosse di lavorazione non protette al fine di evitare la caduta accidentale di uomini e i mezzi..omissis. la responsabilità dell'imputato risiede nella negligente sottovalutazione dei rischi, collegati alla presenza nei capannoni di ampie fosse, aventi la lunghezza dei capannoni, e nella imperizia dimostrata dallo stesso attraverso l'indicazione nel documento di valutazione dei rischi di rimedi del tutto inidonei (paletti di recinzione e catenelle di sicurezza da apporre alla fosse quando non vi era attivita' lavorativa) ad affrontare la situazione di pericolo..omissis.la sentenza fa discendere la responsabilità del..omississ.. perché nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione era tenuto non solo a segnalare l'effettività del rischio ma anche a proporre concreti ed idonei sistemi di prevenzione e protezione per evitare gli eventi..
Grazie per l attenzione