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Transcript:

Delibera n. 19544 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Manuela Corrieri dall albo unico dei consulenti finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 10231 del 25 settembre 1996 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi e di seguito: Albo unico dei consulenti finanziari ) della sig.ra Manuela Corrieri, nata a Prato (PO) il 2 novembre 1958 [ omissis ]; VISTA la nota del 14 aprile 2015[ omissis ]; PRESO ATTO che, nel merito, sarebbe emerso che alcuni consulenti finanziari, iscritti all Albo unico dei consulenti finanziari ed abilitati ad operare per conto di istituti di credito o società di intermediazione finanziaria ai sensi dell art. 31, comma 2, del TUF, avrebbero esercitato attività di promozione o collocamento di strumenti finanziari o servizi o attività di investimento nell interesse di un altro soggetto [ omissis ] avente sede a Zurigo (CH) e non abilitato ad operare nel territorio italiano; RILEVATO che con specifico riferimento alla posizione della sig.ra Corrieri, [ omissis ]: inoltre, è emerso che la sig.ra Corrieri avrebbe procurato [ omissis ] i clienti, sig.ri [ omissis ], i quali risultano aver aperto due posizioni presso la [ omissis ] Bank e, al riguardo, la sig.ra Corrieri non si sarebbe limitata a reperire i clienti citati, ma li avrebbe accompagnati [ omissis ] per portare delle somme di danaro da depositare su conti correnti aperti presso la [ omissis ] Bank. Risulta, infatti, che il 26 aprile 2013 la [ omissis ] ha fermato [ omissis ] in cui era nascosta una loro somma di denaro in contanti e con a bordo anche la sig.ra Corrieri. In proposito, si rileva che già [ omissis ] 22 marzo 2013 [ omissis ] aveva detto [ omissis ] dovevano aspettare a versare del denaro perché si può fare solo una volta al mese ma che le somme eventualmente portate verranno messe in una cassetta di sicurezza. [ omissis ]; [ omissis ] risultano come direttamente riconducibili all attività della sig.ra Corrieri i seguenti clienti: 1

Soggetto [ omissis ] 1 [ omissis ] 2 [ omissis ] 3 [ omissis ] [ omissis ] Conto [ omissis ]Manuela Corrieri ha aperto [ omissis ] un conto corrente [ omissis ] per l accredito delle commissioni maturate; VISTA la nota del 22 aprile 2015 con cui Banca Fideuram S.p.A. ha comunicato alla Conosb di avere adottato nei confronti della sig.ra Manuela Corrieri un provvedimento di sospensione dall attività di consulente finanziario della durata di due mesi; RILEVATO che la sopra descritta attività riferibile alla sig.ra Corrieri risulta compiuta in costanza di mandato di agenzia stipulato con la citata Banca Fideuram S.p.A.; VISTA la lettera del 14 luglio 2015, notificata al consulente finanziario in data 21 luglio 2015, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Reti, Promotori e Consulenti Finanziari ha contestato alla sig.ra Manuela Corrieri la violazione delle seguenti disposizioni: - articolo 31, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, per non avere svolto l attività esclusivamente per conto di Banca Fideuram S.p.A; - art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per aver svolto attività di offerta fuori sede, promozione o collocamento per conto di soggetti non abilitati; VISTA la nota del 24 luglio 2015 con cui la sig.ra Corrieri ha formulato un istanza di accesso agli atti alla quale è stato fornito un positivo riscontro in data 31 luglio 2015 trasmettendo la relativa documentazione richiesta; VISTA altresì la nota del 22 settembre 2015 con la quale la sig.ra Corrieri ha presentato le proprie deduzioni difensive in merito ai fatti oggetto di contestazione. La parte ha chiesto l archiviazione del procedimento e, in subordine, l applicazione del minimo edittale sulla base delle seguenti considerazioni: in via preliminare la parte ha rappresentato l attività svolta per conto di Banca Fideuram: - Banca Fideuram aveva dato istruzioni ai consulenti di segnalare ai clienti italiani, interessati ad investire all estero, le banche del gruppo [ omissis ]. Tale attività di segnalazione di pregio veniva remunerata con provvigioni determinate alla voce Attività pubblicitaria. Nel giugno 2011 la citata Fideuram [ omissis ] era stata ceduta dal gruppo e alcuni funzionari decisero di andarsene con una parte del portafoglio ecco spiegato perché molti clienti [ omissis ] saltano fuori erano semplicemente ex clienti di Fideuram [ omissis ] ; 1 Società off-shore con sede in Belize, il cui capitale ammonterebbe a circa 800.000 euro. 2 Società off-shore con sede in Belize, il cui capitale ammonterebbe a circa 280.000 euro. 3 Società off-shore con sede in Belize, il cui capitale ammonterebbe a circa 830.000 euro. 2

- la sig.ra Corrieri operava come consulente finanziario di Fideuram dal 1995, non aveva ricevuto reclami dei clienti né procedimenti sanzionatori, a fronte di un portafoglio di n. 198 clienti e un patrimonio gestito di circa 27 milioni di euro; riguardo ai presunti rapporti intrattenuti con [ omissis ] e con i relativi clienti la parte ha evidenziato che: - [ omissis ] erano noti come esperti di fisco e affari internazionali grazie ai loro convegni e grazie ad un vero e proprio passaparola tra i consulenti. [ omissis ]; - la parte ha eccepito che [ omissis ] non corrisponde al vero che la sig.ra Corrieri abbia stipulato un contratto [ omissis ] quale segnalatore di pregi né che abbia percepito una provvigione variabile tra il 20 ed il 50 % o di qualsiasi altra percentuale del management fee con lei pattuita ; - riguardo ai clienti coinvolti, la parte ha evidenziato che i nominativi dei clienti riconducibili ad un asserita attività di segnalatore sono stati desunti [ omissis ]. Non si può non chiedersi se siamo in presenza di un fatto accertato o di semplici affermazioni per sentito dire. [ omissis ]. Nello specifico viene rilevato che: i. la sig.ra [ omissis ] è una cliente ed amica della sig.ra Corrieri. Ella era interessata ad effettuare un Trust per proteggere il patrimonio del figlio e aveva richiesto alla promotrice di trovarle un esperto di fiscalità e finanza internazionale. La promotrice avrebbe presentato [ omissis ] ha quindi partecipato solo al primo incontro nel quale sono state fatte le presentazioni [ omissis ]. Successivamente la cliente ha autonomamente portato avanti i rapporti [ omissis ]. Riguardo alla gita a Montecarlo la parte ha rappresentato che [ omissis ] per una gita di piacere [ omissis ] La Sig.ra Corrieri nulla sapeva della presenza del denaro contante nell autovettura e, se l avesse saputo, certamente non sarebbe nemmeno salita a bordo. Al riguardo, la parte ha allegato le dichiarazioni della cliente. ii. iii. iv. i sig.ri [ omissis ] avevano chiesto di essere messi in contatto con un esperto in materia di fisco internazionali [ omissis ]. La sig.ra Corrieri ha presentato [ omissis ] ha partecipato solo al primo incontro di presentazione presso l azienda il rapporto [ omissis ] portato avanti autonomamente [ omissis ]. Al riguardo, la parte ha allegato le dichiarazioni del sig. [ omissis ]; la sig.ra [ omissis ] è una cliente seguita dalla sig.ra Corrieri presso Fideuram. La cliente era interessata a costituire un Trust all estero e aveva chiesto se conosceva degli esperti. La sig.ra Corrieri ha presentato alla cliente il Sig. [ omissis ]. La promotrice ha partecipato solo al primo incontro tra i due avvenuto presso lo studio di quest ultima e non è più stata informata sugli sviluppi del rapporto con il Sig. [ omissis ] che è stato portato avanti autonomamente dalla stessa. Al riguardo, la parte ha allegato le dichiarazioni della cliente; in conclusione l attività concretamente svolta dalla Signora Corrieri è minima in relazione al contenuto concreto, ai tempi ed alle dimensioni rispetto al portafoglio: 3 soli clienti segnalati a fronte di quasi 200 clienti attivi e si è trattato di un occasionale attività di segnalazione ; 3

la parte ha eccepito l insussistenza delle violazioni contestate in quanto: i fatti oggetto di contestazione non possono in alcun modo costituire violazione in quanto si tratterebbe di una attività di segnalatore di pregi totalmente libera Ciò che la distingue ontologicamente dall offerta fuori sede (che invece è attività riservata) è l oggetto del suo contenuto: nella segnalazione viene raccomandato al potenziale cliente un operatore mentre nell offerta fuori sede è promosso o collocato uno specifico strumento o uno specifico servizio d investimento. Nel caso di specie, per confermare l attività di offerta fuori sede ci vuole almeno un prodotto specifico promosso o collocato e nel nostro caso nemmeno se ne adombra l esistenza A dir la verità non si sa nemmeno che servizi prestasse la fantomatica [ omissis ] ; in conclusione, la parte ha chiesto l archiviazione del procedimento e che, in subordine, in caso di irrogazione di sanzioni, si tenga conto delle seguenti circostanze: - i clienti non hanno patito danni e la sig.ra Corrieri non ha tratto un profitto o un vantaggio dalla propria condotta: non vi è, infatti, prova che siano stati accreditati degli importi sul conto corrente aperto dal consulente finanziario presso la [ omissis ]; - le irregolarità contestate riguardano un numero esiguo di clienti; - per la prima volta la sig.ra Corrieri si trova ad affrontare un procedimento sanzionatorio; - la Banca ha già irrogato retroattivamente al consulente finanziario la sanzione civilistica della sospensione dall esercizio dell attività per il medesimo periodo disposto dall ordinanza; - tenere conto delle sanzioni irrogate nel caso analogo [ omissis ]; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 28 gennaio 2016 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha ritenuto accertate le violazioni contestate ed espresso proprie considerazioni conclusive in merito alla qualificazione dei fatti e quantificazione della sanzione; VISTA la nota del 28 gennaio 2016 con la quale è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate e alla specifica determinazione della sanzione; ESAMINATA la nota del 26 febbraio 2016, pervenuta in pari data, con la quale la sig.ra Corrieri ha presentato controdeduzioni scritte nelle quali ha ribadito argomentazioni già dispiegate in precedenza. Nello specifico, la sig.ra Corrieri ha ribadito di essersi limitata a segnalare ai clienti interessati il sig. [ omissis ], ma che sono poi stati gli stessi clienti a portare avanti autonomamente il rapporto con il sig. [ omissis ]; ha sostenuto che la sig.ra [ omissis ] avrebbe invitato l amica Corrieri ad una gita di piacere a Montecarlo e, in proposito, ha depositato copia di una dichiarazione scritta resa da tale sig.ra [ omissis ]; CONSIDERATO che con le controdeduzioni sono state riproposte, in altra forma e dando particolare enfasi a taluni aspetti, argomentazioni già formulate nella difese e, in particolare, che le stesse non presentano elementi tali da mutare la qualificazione giuridica e la gravità dei comportamenti posti in essere dal consulente finanziario; 4

RITENUTO dall esame delle risultanze istruttorie, che sussistano elementi tali da far ritenere accertate tutte le violazioni ascritte, potendosi rilevare che: [ omissis ]; - nel merito della fattispecie in esame, le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione hanno evidenziato che la sig.ra Corrieri era il naturale interlocutore nei rapporti di [ omissis ] con la clientela da lui introdotta ed ha effettivamente svolto l attività in contestazione anche durante il periodo in cui il consulente finanziario risultava operare per conto di Banca Fideuram S.p.A.; - in proposito si rileva che a fronte della circostanza eccepita dalla parte di avere solo presentato tre clienti [ omissis ] emerge che la sig.ra Corrieri si è adoperata per assicurare che i sig.ri [ omissis ] portassero all estero delle somme da depositare presso la [ omissis ] Bank e investire con la [ omissis ]. Risulta, infatti, che il 26 aprile 2013 [ omissis ] ha fermato l autovettura dei sig.ri [ omissis ] in cui era nascosta una loro somma di denaro in contanti e con a bordo anche la sig.ra Corrieri. L eccezione in merito alla circostanza che si trattava di un viaggio avvenuto per motivi personali appare smentita [ omissis ]. Si rileva, infine, che [ omissis ] la sig.ra Corrieri faceva da tramite con i clienti per raccogliere la documentazione necessaria per aprire i conti con cui operare [ omissis ]; - i citati rapporti con [ omissis ] risalgono al periodo in cui la sig.ra Corrieri operava come consulente finanziario per conto di Banca Fideuram S.p.A. e, come evidenziato dalla stessa sig.ra Corrieri, si trattava di clienti seguiti presso Banca Fideuram; - tali evidenze delineano l esecuzione di un operatività che non è rimasta circoscritta alla «mera segnalazione di pregi» (che, come definita con le Comunicazioni Consob n. DI/98069878 e n. DI/98069882 del 27 agosto 1998, consiste nella «mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell interesse dell intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati»), ma si è estesa allo svolgimento di attività tipicamente rientrante tra quelle svolte dai consulenti finanziari nell offerta fuori sede; - in un contesto fattuale caratterizzato come nel caso di specie da un rapporto diretto e personale del consulente finanziario con i clienti coinvolti nelle vicende in esame, ogni attività che si sostanzi non soltanto nella vera e propria vendita del servizio, ma nell illustrazione all investitore delle caratteristiche del medesimo o nello svolgimento di attività di promozione ed agevolazione all investimento, può essere attratta nella definizione di offerta fuori sede prevista dall art. 30, comma 1, del TUF, anche se non è seguita immediatamente dalla stipulazione del contratto; - concorre a delineare il quadro probatorio a carico della sig.ra Corrieri - quale ulteriore, benché non decisivo, elemento di prova la presenza di indizi a supporto della percezione di provvigioni da parte di quest ultimo. In particolare, dall ordinanza risulta che l esame della documentazione rinvenuta nel computer del sig. [ omissis ] ha permesso di rilevare che la sig.ra Manuela Corrieri aveva aperto [ omissis ] un conto corrente [ omissis ] dove potevano essere accreditate le provvigioni spettanti [ omissis ]; - a tale riguardo, si osserva infatti che l introduzione di un meccanismo di remunerazione a 5

favore dei segnalatori, connesso a componenti riferite ai risultati dell attività prestata, può rappresentare uno strumento potenzialmente idoneo ad indurre detti segnalatori a non limitare la propria attività ad una mera enunciazione dei pregi dell intermediario, ma ad estenderla ad una effettiva promozione dei servizi da questo forniti (Comunicazione Consob n. DIN/2049119 del 15 luglio 2002); CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D. Lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), n. 1 e n. 2 del Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo unico dei consulenti finanziari in caso di violazione della disposizione di cui all articolo 31, comma 2, secondo periodo, del citato D. Lgs. n. 58/1998 e di offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati; - ai sensi dell art. 110, comma 3, del citato Regolamento n. 16190/2007, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore; - si ritiene applicabile, al caso di specie, il summenzionato art. 110, comma 3, considerato il numero limitato di clienti coinvolti nell illecita operatività accertata; - dette circostanze, valutate nel loro complesso, si ritengono tali da consentire l applicazione, nei confronti della sig.ra Emanuela Corrieri, della sanzione della sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, ai sensi dell art. 196, comma 1, lett. c), del TUF; D E L I B E R A: La Sig.ra Manuela Corrieri, nata a Prato (PO) il 2 novembre 1958 [ omissis ], è sospesa dall Albo Unico dei Consulenti Finanziari per un periodo di quattro mesi. La presente delibera è notificata all interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 9 marzo 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 6