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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2012 n.16 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28.04.2012 S.O. n. 85 ART. 1 Art. 1, comma 4 bis: viene innovato l art. 48- bis del d.p.r. 29.09.1973, n. 602 recante disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nella parte in cui il soggetto pubblico è tenuto comunque a procedere al pagamento, in favore del beneficiario delle somme che eccedono l ammontare del debito per cui si è verificato l inadempimento; Art. 1, comma 4 ter e quater : il mancato pagamento delle somme di cui al comma 4 bis, in presenza di determinati presupposti, costituisce violazione dei doveri di ufficio; ART. 2 Art 2 comma 9: attiene alla tenuta dei registri del settore delle accise in forma telematica; Art. 2 comma 10: rinvia a successivi provvedimenti del Direttore dell Agenzia da adottarsi entro 180 giorni dall entrata in vigore del provvedimento ai fine di regolare, tempi, modalità, regole ed istruzioni per la presentazione dei detti registri; Art. 2 comma 11 e 12: attiene modifiche sull accertamento della produzione di birra nei depositi fiscali nelle fabbriche con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; Art. 2, comma 13: attiene al rilascio della licenza per le officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale; 1

ART. 3 Art. 3 comma 10: stabilisce che la soglia minima per l accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti è stabilita nell importo di 30 Euro con riferimento ad ogni periodo di imposta, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi; Art. 3 comma 11: stabilisce che la disposizione di cui al comma 10 non si applica quando il credito derivi da ripetute violazioni degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo; Art. 3 comma 13: modifica l art. 55 comma 5 del TUA, prevedendo la possibilità per gli esercenti impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente, con potenza non superiore a 100 kw,di corrispondere l accisa sull energia elettrica mediante un canone di abbonamento annuale. Inoltre, modifica l art 53, co. 1 introducendo una nuova categoria di soggetti obbligati; Art. 3 comma 13 ter: sopprime le parole a pena di decadenza all art. 3 comma 1 del d.p.r. n. 227/2000 concernente la materia di rimborsi degli autotrasportatori; Art. 3-bis: riguarda l accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore, prevedendo una rideterminazione dei coefficienti utilizzati per l individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica; apporta inoltre modifiche alle aliquote da applicare ai consumi di energia elettrica inferiori e superiori a 1.200 kwh mensili; Art. 3-ter: estende l esenzione delle accise per gli impieghi di cui al n. 3 della tabella A allegata al T.U.A anche alla benzina utilizzata come carburante per la navigazione nelle acque comunitarie; ART. 4 Art. 4 comma 10: prevede l abrogazione, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dalla direttiva 2008/118/CE, a decorrere dal 1 aprile 2012, dell articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988 n. 511, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, che istituisce l addizionale all accisa sull energia elettrica; 2

ART. 9 Art. 9 comma 1: riguarda il potenziamento dell accertamento in materia doganale, introduce modifiche al d.lgs. 374/90 prevedendo la possibilità di effettuare indagini finanziarie anche nell ambito delle attività di revisione dell accertamento doganale; Art. 9, comma 2, modifica l art. 53, comma 8 del TUA, prevedendo l obbligo per i soggetti (venditori) che procedono alla fatturazione dell energia elettrica ai consumatori finali di riportare fra gli elementi necessari per l accertamento del debito d imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell anno con l applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali; Art. 9, commi 2-bis e 2-ter, introduce modifiche agli articoli 55, comma5 e 56, comma 3 del TUA in relazione alla determinazione del debito d imposta e agli obblighi tributari per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica; Art. 9 comma 3: apporta modifiche al codice civile nella materia dei privilegi equiparando i crediti dello Stato attinenti le risorse proprie tradizionali ai crediti dello Stato per l imposta sul valore aggiunto; Art. 9 comma 3 bis: stabilisce che gli atti di accertamento emessi dall Agenzia delle Dogane, concernenti risorse proprie, divengono esecutivi decorsi 10 giorni dalla notifica e devono anche espressamente indicare che decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell esecuzione forzata, con modalità che saranno determinate con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Dogane di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato; Art. 9 comma 3-ter: indica gli adempimenti che deve porre in essere l agente della riscossione sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3- bis; Art. 9, comma 3-decies: apporta modifiche all art. 11 comma 9 del d. lgs. 374/90 in ordine alla competenza territoriale degli Uffici con riferimento all attività di revisione dell accertamento doganale. In particolare, l Ufficio doganale che effettua le verifiche con accesso presso l operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate da un altro ufficio doganale; Art. 9, comma 3-undecies: introduce dopo l art. 17 comma 1 del d. lgs. 472/97, il comma 1 bis, prevedendo per l accertamento doganale effettuato con criteri di selettività nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, l applicazione delle previsioni di cui all art. 16 del predetto d. lgs. 472/97; 3

ART. 11 Art. 11 comma 4: sostituisce le disposizioni dell articolo 303 del T.U.L.D. approvato con d.p.r. 43/1973, per rafforzare il dispositivo sanzionatorio. Viene apportata una aggiunta al comma 1 dell articolo 303 del TULD e si stabilisce che se l inesatta indicazione del valore nella dichiarazione doganale abbia comportato una rideterminazione dei diritti di confine non si applica la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516, ma si applicano le sanzioni indicate al successivo comma 3, concernente i casi in cui i diritti di confine accertati sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento. In particolare, si è provveduto a prevedere che se i diritti di confine accertati sono maggiori di quelle calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento la sanzione amministrativa è calcolata come segue: a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro; b) per i diritti da 500,1 a 1000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; c) per i diritti da 1000,1 a 2000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro; d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; e) per i diritti oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 a 10 volte l importo dei diritti. I commi 5 e 6 dell articolo 11 del decreto legge in oggetto rafforzano la deterrenza delle norme dirette a conseguire la correttezza e la completezza delle dichiarazioni in materia di accise, elevando l attenzione dei soggetti obbligati che operano nei settori dei prodotti energetici, dell alcool e delle bevande alcoliche e dell energia elettrica. 4

Gli articoli 50 e 59 del T.U.A. (d. lgs. 504/95) puniscono le omissioni, i ritardi e le irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative ai prodotti sopracitati, al di fuori dei casi nei quali si rileva una condotta penalmente rilevante. Si è rafforzato il dispositivo sanzionatorio in oggetto rendendolo più adeguato agli importi dell imposta dovuti e alla necessità di disporre di dati significativi per i controlli. Pertanto, la sanzione prevista dall articolo 50, comma 1, del TUA viene rideterminata nel pagamento di una somma di denaro da 500 a 3.000 euro e la sanzione prevista dall articolo 59, comma 5, viene rideterminata nel pagamento di una somma di denaro da 500 a 3.000 euro. All articolo 1 del d.l. 3.10.2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla l. 24.11.2006, n. 286, dopo il 1 comma è inserita la seguente modifica: indipendentemente dall applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui all articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il comma 8 dell art.11 prevede modifiche al decreto legislativo n. 195 del 2008 in materia valutaria. In particolare alla lettera a) dell articolo 6, co. 2 si stabilisce che il sequestro è eseguito nel limite del 30 per cento dell importo qualora l eccedenza non sia superiore a 10 mila euro e nel limite del 50 per cento in tutti gli altri casi. In riferimento alla lettera b) dell articolo 7, co. 1 si sancisce una sensibile riduzione del limite fissato dell eccedenza non dichiarata per poter accedere alla definizione per via oblatoria (da 250.000 a 40.000 euro). E stabilito un innalzamento dell aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta che viene rimodulata in tal modo: è mantenuta l aliquota del 5% solo nei casi meno gravi di violazione (contante eccedente la soglia fissata non superiore a 10.000 euro) ed è applicata l aliquota del 15% dell eccedenza non dichiarata fino a 40.000 euro. La somma pagata non può essere mai inferiore a 200 euro. 5

Infine si modifica il lasso temporale entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta (da 1 a 5 anni). Alla lettera c) viene specificato che il decreto di determinazione della somma dovuta per la violazione deve essere emesso nel termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data in cui il Ministero dell economia e delle finanze riceve i verbali di contestazione. Alla lettera d) vengono fissate nuove soglie che rispettano i principi fissati dal regolamento comunitario. In particolare, la nuova disciplina normativa, fermo restando il minimo di 300 euro, prevede sanzioni differenziate: 1) dal 10 al 30 per cento dell importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza a 10.000 euro, se detta eccedenza non è superiore a 10.000 euro; 2) dal 30 al 50 per cento dell importo in eccedenza, se essa è superiore a 10.000 euro. I commi 1 e 2 dell articolo 12 modificano la disciplina della controversia doganale. In materia vige la previsione secondo cui gli operatori possono presentare istanza di revisione dell accertamento doganale. Sussisteva la possibilità che avverso il rigetto tacito o espresso dell istanza è ammesso ricorso entro 30 giorni al Direttore compartimentale (ora Direttore regionale), che provvede in via definitiva. La lett a) abroga esplicitamente la norma che consente il ricorso al Direttore regionale avverso il rigetto, tacito o espresso, dell istanza di revisione dell accertamento doganale. Resta salva la vigenza della disposizione che prevede la possibilità di esperire la c.d. controversia doganale, a seguito dell emissione da parte dell ufficio dell avviso di accertamento suppletivo e di rettifica. La lett b) prevede l abrogazione del comma 7 dell articolo 11 del d. lgs. n. 374/90. Tale abrogazione si rende necessaria alla luce del quadro normativo comunitario che la considera un rimedio di difesa amministrativa e non conciliabile con i ristretti tempi di contabilizzazione dei dazi. Vengono comunque fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie già instaurati, in sede di revisione dell accertamento, alla data di entrata in vigore del provvedimento in questione. 6