Diritto Internazionale Umanitario dei conflitti armati. Nozioni, Evoluzione e Principi fondamentali del D.I.U

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Transcript:

Diritto Internazionale Umanitario dei conflitti armati Nozioni, Evoluzione e Principi fondamentali del D.I.U Alessandro Valacchi Croce Rossa Italiana DTR IV Area

Guerra?????? In proposito la comunità internazionale si evoluta sviluppando 2 direttrici a) - Ha condannato il ricorso alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti (jus ad bellum) - Ha affermato il principio dello jus contra bellum ponendo un divieto alla soluzione bellica per favorire la ricerca di soluzioni politiche e diplomatiche. b) - Nella constatazione della impossibilità di evitare i conflitti, a fianco dello jus contra bellum è andato sviluppandosi lo: - Jus in bello con lo scopo di regolare il modo di fare la guerra per contenere i suoi effetti verso i civili, verso l ambiente e verso i combattenti stessi.

ART. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite: I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia o dall uso della forza, sia contro l integrità territoriale o l indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Guerra-Azione Guerra-Situazione STATO di GUERRA Può esserci SdG senza GA Ostilità economica, politica etc. Non-Guerra che è Guerra Guerra dissimulata

Il Diritto Internazionale (pubblico) umanitario dei conflitti armati (Jus in bello) Si è evoluto negli ultimi 150 anni, constata l impossibilità di eliminare il fenomeno Guerra. Si propone di mitigarne gli effetti ponendo regole e limitazioni alla condotta dei belligeranti. Limitazioni in via generale riguardanti: Chi può legittimamente compiere atti bellici. Quali mezzi e quali metodi sono vietati e in quale proporzione, rispetto ai risultati possono essere impiegati. Persone, beni e luoghi verso cui non può essere usata la vis bellica. Quale protezione è da assicurare a: a) civili, b) combattenti out. Condotta dei belligeranti verso neutrali e dei neutrali verso bell. Obbligo diffusione DIU. Obbligo di prevenire e reprimere violazioni al DIU.

- Istituzione di un Comitato di Soccorso (poi CICR), Ginevra 1863 - Conferenza diplomatica promossa dal governo svizzero su proposta del Comitato dei Cinque cui parteciparono sedici stati europei, Ginevra 1864 Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna, 1864

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU 1856 - Parigi 16 Aprile - Dichiarazione sul diritto marittimo. 1864 - Ginevra 22 Agosto - Convenzione per il miglioramento dei militari feriti in guerra 1874 - Bruxelles 27 Luglio Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi di guerra (progetto che influisce sulle successive). 1899 Aja 29 Luglio I,II,III Convenzione, I,II,III Dichiarazione. La IIIC adatta alla guerra marittima la C1864 1904 Aja Navi ospedale 1906 Ginevra Convenzione per assistenza dei malati e feriti in geuerra

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU - segue PRINCIPI FONDAMENTALI (22/8/1864) NEUTRALITA del personale, dei posti di pronto soccorso e degli ospedali militari (artt. 1 e 2). RISPETTO degli abitanti del luogo che prestano soccorso ai feriti (art. 5). CURA dei militari feriti o malati qualunque sia la nazione di appartenenza (art. 6). ADOZIONE di un simbolo protettivo per il personale adibito ai soccorsi e per i luoghi di soccorso (art. 7).

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU - segue Strumenti internazionali applicabili alle operazioni militari alla vigilia della I guerra mondiale: Adottati all Aja nel 1899: Dichiarazione relativa al divieto di impiegare proiettili destinati a spargere gas asfissianti o deleteri; Dichiarazione relativa al divieto di impiegare pallottole che si dilatano e schiacciano nel corpo umano. D. di adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra. Adottati all Aja nel 1907: Convenzione concernente le leggi e gli usi di guerra terrestre; due Convenzioni relative ai diritti e doveri dei neutrali rispettivamente nella guerra terrestre e marittima; convenzione relative alla guerra marittima.

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU - segue 1907 Aja 16 Ottobre 13 Convenzioni, 1 Dichiarazione IV C. su leggi e usi guerra terrestre (clausola Martens) V Diritti e doveri dei neutrali VI Estensione di alcuni provvedimenti alla guerra sul mare Tutte le convenzioni erano si qui attenuate dal principio di necessità militare e dalla clausola si omnes. Per questo, consapevoli dell incompletezza si accettò, in un preambolo, la: Clausola Martens constatare che, nei casi non compresi nelle disposizioni adottate, le popolazioni civili e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e l imperio dei princìpi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra nazioni civili, dalle leggi dell umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU L evoluzione tra la I e la II Guerra mondiale - Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle armate in campagna, Ginevra 1929 - Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, Ginevra, 1929 ( potenza protettrice )

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU L evoluzione dopo la II Guerra mondiale Due fattori favorirono l impulso allo sviluppo del DIU dopo gli orrori della II Guerra Mondiale: La constatazione della relativa efficacia delle Convenzioni vigenti; L affermazione di nuove concezioni giuridiche in tema di diritti dell uomo. DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL UOMO (1948)

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU L evoluzione dopo la II Guerra mondiale - Segue 1948 New York Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio 1949 Ginevra 12 Agosto 4 Convenzioni per la protezione delle vittime della guerra I Convenzione Per il miglioramento della sorte dei feriti e malati in campagna; II Convenzione - Per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle FFAA sul mare; III Convenzione Per il trattamento dei prigionieri di guerra; IV Convenzione Per la protezione delle persone civili in tempo di guerra. 1954 Aja 14 Maggio Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto. 1976 Ginevra 10 Dicembre Convenzione per la difesa dell ambiente

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU L evoluzione dopo la II Guerra mondiale - Segue Fattori di spinta verso l evoluzione del DIU Lotte di indipendenza da regimi coloniali Ricorso alla Guerriglia Allargamento della comunità internazionale attività dell assemblea dell ONU Portano alla integrazioni delle 4 Convenzioni del 1949 con: 1977 Ginevra 8 Giugno I Protocollo circa i conflitti internazionali. 1977 Ginevra 8 Giugno II Protocollo circa i conflitti NON internazionali.

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU L evoluzione dopo la II Guerra mondiale - Segue Temi principali dei due Protocolli del 1977 metodi e mezzi di guerra statuto di combattente distinzione tra combattenti e non comportamento tra combattenti rappresaglie rispetto del DIU e repressione delle sue violazioni

La diffusione del DIU - Principali regole poste dalle Convenzioni Ogni Stato è tenuto a rispettare e far rispettare le norme Ogni Stato ha l obbligo di diffondere le norme DIU a militari e civili Ogni stato deve esigere che i comandanti militari si assicurino della conoscenza delle norme da parte dei loro subordinati Le violazioni alle norme DIU, prevenzione e repressione Ogni Stato deve stabilire sanzioni penali per le persone che abbiano commesso o dato ordine di commettere infrazioni gravi (crimini di guerra) La Comunità Internazionale ha approntato Corti di Giustizia (Aja) per punire i colpevoli

Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - I Combattente Sono C. e hanno titolo di partecipare alle ostililità ed al trattamento di prigioniero, i membri delle FORZE ARMATE Sono da intendersi FFAA i gruppi posti sotto un comando responsabile che assicuri il rispetto delle regole e che siano riconoscibili Il Combattente DEVE: Conoscere e rispettare le regole DIU Farsi distinguere dalla popolazione civile

Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - II Mezzi e Metodi Non esiste un diritto illimitato nella scelta di mezzi e metodi Vietato l uso di mezzi che provochino mali superflui o sofferenze inutili Nella messa a punto di nuovi mezzi, valutare e stabilire a priori se non siano vietati Vietati mezzi dai quali ci si può attendere che provochino danni estesi all ambiente Vietato l uso di proiettili esplosivi, incendiari, a espansione, di mine terrestri etc., di armi incendiarie Vietato l impiego di armi chimiche e batteriologiche Limitazioni sono previste da specifiche Convenzioni e trattati circa le armi nucleari Non aggredibili obiettivi non militari, si industriali Attenzione alle precauzioni adottabili le rappresaglie sono consentite solo verso combattenti e obiettivi militari Divieto di aggressione verso persone o cose che abbiano SEGNO DISTINTIVO (Croce o Mezzaluna o Cristallo rosso o altri)

Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - III Regole per la protezione dei combattenti Vietate le rappresaglie e ogni atto violento, le spoliazioni ai danni di feriti e prigionieri Vietato ferire o catturare un avversario con atti di perfidia (contro buona fede) Vietato Nella messa a punto di nuovi mezzi, valutare e stabilire a priori se non siano vietati Vietato l uso indebito di segni distintivi impropri vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti o di non fare sopravvissuti o solo di minacciarlo Vietato di attaccare persone fuori combattimento Vietato attaccare persone che si lanciano col paracadute per salvarsi vietato attaccare stabilimenti sanitari militari vietato aggredire personale militare o religioso addetto alla cura feriti

Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - IV Regole per la protezione dei prigionieri I PRIGIONIERI SONO IN POTERE DELLO STATO CATTORE E NON DEGLI INDIVIDUI CHE LI HANNO CATTURATI; LA POTENZA DETENTRICE È DIRETTAMENTE RESPONSABILE DEL LORO TRATTAMENTO; I PRIGIONIERI DEBBONO SEMPRE ESSERE TRATTATI CON UMANITÀ ED HANNO DIRITTO AL RISPETTO DELLA LORO PERSONA E DEL LORO ONORE; OGNI ATTO OD OMISSIONE ILLECITA CHE PROVOCHI LA MORTE O METTA GRAVEMENTE IN PERICOLO LA VITA O LA SALUTE DEL PRIGIONIERO E CONSIDERATO INFRAZIONE GRAVE; E VIETATA OGNI DISCRIMINAZIONE FONDATA SU RAZZA, NAZIONALITÀ, RELIGIONE, OPINIONI POLITICHE, ETC; I PRIGIONIERI CONSERVANO PIENA CAPACITÀ CIVILE; L USO DELLE ARMI CONTRO I PRIGIONIERI E UNA MISURA ESTREMA CHE DOVRA ESSERE PRECEDUTA DA ADEGUATE INTIMAZIONI

Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - V Regole per la protezione della popolazione civile Vietato il saccheggio Vietata la presa di ostaggi Vietate azioni le rappresaglie contro: la popolazione civile i beni di carattere civile i beni culturali i beni indispensabili alla sopravvivenza dei civili vietato far soffrire i civili Vietato atti o minacce di violenza per diffondere il terrore vietato utilizzare civili a scopi militari (es. farsene scudo)

Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - VI Regole per la protezione della popolazione civile Vietati gli atti indiscriminati, quelli cioè: che non sono diretti verso un obiettivo militare determinato che impiegano mezzi e metodi i cui effetti non possono essere limitati che sono atti a colpire indiscriminatamente obiettivi militari e non eseguiti con bombardamenti a tappeto su obiettivi militari distanti Dai quali, comunque, ci si può attendere che colpiscano la popolazione o beni civili

ALTRI TRATTATI D.I.U. 1954. Convenzione dell Aja per la protezione dei beni culturali. 1972. Convenzione sul divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche o a base di tossine e sulla loro distruzione. 1980. Convenzione sul divieto o sulla restrizione dell impiego di alcune armi convenzionali che possono causare danno eccessivo o avere effetti indiscriminati: schegge non localizzabili, limitazione all impiego di mine, limitazione all impiego di armi incendiarie. 1993. Convenzione sul divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio e uso di armi chimiche o sulla loro distruzione. 1995. Protocollo sull uso delle armi laser accecanti

Riassumendo: SONO PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIU I. PRINCIPIO DI UMANITA O CLAUSOLA MARTENS II. PRINCIPIO DI DISTINZIONE III. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA IN RAPPORTO ALLA NECESSITA MILITARE IV. PRINCIPIO DI PRECAUZIONE V. PRINCIPIO DI LIMITAZIONE DEI MEZZI E METODI DI COMBATTIMENTO Onde evitare MALI SUPERFLUI E SOFFERENZE INUTILI

Grazie per l attenzione, Alessandro Valacchi Croce Rossa Italiana DTR IV Area