DIRITTO UMANITARIO I Principi Generali

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA 8 maggio 2013 DIRITTO UMANITARIO I Principi Generali Brig. Gen. Gianni Angelucci 1

2 DIRITTO INTERNAZIONALE Il D.I. costituisce l ordinamento della comunità degli Stati, quale complesso di norme che si forma al di sopra dello Stato o con la partecipazione dello stesso, e che questi con proprie norme, anche costituzionali, si impegna a rispettare. (Vds. Art. 10 (1) Costituzione italiana L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ). 2

3 DIRITTO INTERNAZIONALE Fonti di 1 grado: norme di carattere generale (che si indirizzano a tutti gli Stati) tra le quali si fanno rientrare quelle consuetudinarie. Fonti di 2 grado: norme di carattere particolare (che vincolano solo gli Stati che hanno partecipato alla loro formazione), tra le quali si fanno rientrare gli accordi (o patti o convenzioni). 3

4 JUS IN BELLO Le prime leggi di guerra furono proclamate da grandi civiltà già millenni prima della nostra era Io stabilisco queste leggi per evitare che il forte infierisca sul debole. ( Hammurabi, re di Babilonia, a.c.) La Convenzione di Ginevra del 1864 (inizio della codificazione), codifica e rafforza, sotto forma di trattato multilaterale, antiche leggi e consuetudini di guerra già esistenti in maniera frammentaria. 4

5 IL DIRITTO UMANITARIO Il Diritto Internazionale Umanitario costituisce un sistema molto complesso di norme consuetudinarie e convenzionali, (cioè contenute in un numero considerevoli di trattati spesso, dichiarative di regole consuetudinarie) 5

6 DIFFERENTI TIPOLOGIE DI CONFLITTO CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI CONFLITTI ARMATI non INTERNAZIONALI O INTERNI CONFLITTI ARMATI INTERNI INTERNAZIONALIZZATI 6

7 CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI Norme che trattano estensivamente degli obblighi umanitari derivanti dai conflitti armati internazionali: Quattro Convezioni di Ginevra (1949), le cui norme rientrano oramai interamente al diritto consuetudinario; Diritto dell Aja, se ratificato o se consuetudinario; 1 Protocollo Addizionale di Ginevra (1977), se ratificato o se consuetudinario. Le guerre di liberazione nazionale, così come i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale, l occupazione straniera e contro i regimi razzisti, per effetto dell art. 1 (4) I PA/77 vengono equiparati ai CAI ( esercizio del Diritto all Autodeterminazione ) 7

8 CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI Clausola Martens" (contenuta nelle Convenzioni dell Aja del 1899 e 1907, e riprodotta nell Art. 3 comune alle 4 CC GG/1949 ) 2 Protocollo Addizionale alle CC.GG. del 1977, se ratificato o se diritto consuetudinario, sempreché ne sussistano le condizioni (gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un Comando responsabile, esercitano su una parte del territorio un controllo tale da consentire loro di condurre operazioni militari prolungate e concentrate ) Dette norme vincolano le parti in conflitto a rispettare ed a proteggere la vita e la dignità dei soldati nemici catturati o dei civili che sono in loro potere. Situazioni di tensione o disordini interni (come: sommosse o atti sporadici di violenza) non rientrano nei CANI 8

9 L UGUAGLIANZA DEI BELLIGERANTI Il DIU deve essere applicato tanto dall aggressore quanto dall aggredito Essi sono, infatti, uguali davanti alla legge sui conflitti armati. Lo JUS AD BELLUM non ha pertanto alcuna influenza sullo JUS IN BELLO Le norme sull uguaglianza dei belligeranti vale solo per i CAI!!! L uguaglianza è stata codificata nel Preambolo del I PA/1977, laddove si legge le disposizioni delle CCGG/1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate in ogni circostanza a tutte le persone protette da detti strumenti, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla natura o origine del conflitto, o sulle cause invocate dalle Parti in conflitto o ad esse attribuite 9

10 I PRINCIPI GENERALI DEL DIU Come detto, il Diritto Internazionale Umanitario costituisce un sistema molto complesso di norme consuetudinarie o convenzionali Tale abbondanza di norme giuridiche, tuttavia, può essere riassunta in pochi Principi Fondamentali (vds.al riguardo i vari pareri CIG*) che, pur se non individuabili in modo esplicito in alcun testo convenzionale, costituiscono il fondamento della protezione da conferire alle vittime di guerra. (*) Considerazioni elementari di umanità (Caso Corfù) Principi generali del DIU (Caso Nicaragua) Principi cardinali (Parere sulla liceità dell arma nucleare- 1996) 10

11 PRINCIPI GENERALI Il percorso che seguiremo nel presente incontro prevede: principio di umanità definizione di obiettivo militare e di necessità militare; principio di distinzione, con i suoi corollari: principio di proporzionalità; principio di precauzione; criteri per la proibizione /limitazione di certi tipi di mezzi e metodi di combattimento. 11

12 PRINCIPI GENERALI DIU PRINCIPIO DI UMANITA 12

13 PRINCIPIO DI UMANITA La popolazione civile, i combattenti fuori combattimento (in quanto: feriti, malati prigionieri di guerra, ecc.) nonché i beni civili non possono essere oggetto di violenza bellica. Le persone che non partecipano o non partecipano più alle ostilità devono essere rispettate, trattate con umanità e senza discriminazione alcuna; Esse devono essere protette contro la tortura e contro gli atti di violenza e, in caso di 13 procedimenti giudiziari, devono beneficiare delle garanzie processuali

14 PRINCIPIO DI UMANITA Attraverso il Principio di Umanità, inoltre, è assicurata la convergenza tra diritti umani e DIU, di cui sono prove evidenti la clausola Martens, l art. 3 comune alla CC.GG./1949 e l art. 75 del I PA /1977. La convergenza tra diritti umani e DIU è evidente nella repressione dei crimini commessi in un contesto di conflitto armato, con simultanee violazioni derivanti dalla medesima condotta (vds. genocidio, omicidio intenzionale, trasferimenti forzati, tortura stupro, gravidanza forzata, ecc) 14

15 CLAUSOLA MARTENS CONVENZIONE DELL AJA DEL 1907 Preambolo Omissis le Alte Parti contraenti reputano opportuno constatare che, nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari da Esse adottate, le popolazioni e i belligeranti restano sotto la salvaguardia dei principi del diritto delle genti, quali risultano stabiliti fra nazioni civili, dalle leggi dell umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica. Omissis. Si tratta di una clausola di chiusura che prevede, nei casi non contemplati dagli accordi, l esistenza di un insieme di principi di natura consuetudinaria 15

16 CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949 Art. 3 Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 16

17 PRINCIPIO DI UMANITA La Corte Europea dei diritti dell uomo ha, altresì confermato la convergenza di cui si parla, occupandosi della condotta delle ostilità ; Essa, infatti, chiamata a giudicare in un contesto di no war. Si veda il caso della Cecenia, ove, all epoca degli episodi(*), non vi era stata da parte della Russia una dichiarazione di emergenza nazionale ai sensi dell art. 15 della Convenzione che potesse giustificare la sospensione di taluni diritti, ha utilizzato in via indiretta i principi del DIU per determinare il significato di talune disposizioni sui diritti umani. La Corte, nel 2005, pronuncia due sentenze di condanna nei confronti della Russia in relazione alla condotta delle operazioni militari; in particolare, Essa parla di sproporzione nell uso dell armamento utilizzato e di operazioni pianificate ed eseguite senza la necessaria attenzione alla vita della popolazione civile. (*) Episodio 1 : bombardamento di un convoglio di civili (29/10/99) su un corridoio umanitario in uscita da Grozny Episodio 2 : bombardamento del villaggio di Katyr-Yourt occupato da ceceni ribelli 17

18 OBIETTIVO MILITARE 18

19 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE LEGGI E I COSTUMI DELLA GUERRA TERRESTRE Reg. Anesssso alla IV Convenzione dell Aja 1907 Art.25 E vietato attaccare o bombardare città, villaggi, abitazioni o edifici che non siano difesi Art.26 Il comandante delle truppe attaccanti, prima di dare inizio al bombardamento e tranne il caso di viva forza, dovrà fare tutto ciò che dipende da lui per avvertirne le autorità 19

20 OBIETTIVO MILITARE I Protocollo Aggiuntivo 1977 Titolo III Beni di caratteri civile Art. 52 (2) omissis Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso. omissis 20

21 OBIETTIVO MILITARE Si fa dunque riferimento all Art. 52 (2) del 1 P.A. 77 ed occorre verificare quale sia l interpretazioni più accreditata di quanto ivi riportato: obiettivo che concorre efficacemente all azione militare e la cui distruzione comporta nel caso concreto un vantaggio militare specifico ( definite per gli inglesi, precis per i francesi) per la maggior parte dei giuristi e dei Paesi che hanno ratificato il Protocollo: il vantaggio militare deve essere facilmente identificabile cioè specifico per ogni obiettivo militare attaccato per alcuni altri Paesi (molti fra quelli aderenti alla NATO): il vantaggio militare specifico derivante da un attacco aereo deve essere valutato alla luce dell attacco nel suo complesso (in tal senso la riserva formulata dall Italia al momento della ratifica del Protocollo 1986) per altri Paesi, ancora: esso deve essere valutato alla luce del complesso delle operazioni militari (di questo parere la Commissione Arbitrale 21 conflitto Etiopia Eritrea, 1998/2000)

22 Evoluzione del concetto di OBIETTIVO MILITARE Il Generale italiano Giulio DOUHET identificava cinque fondamentali obiettivi, ritenuti centri vitali di ogni nazione moderna: industria; infrastrutture e trasporti; snodi di comunicazione; edifici governativi; volontà del popolo. (Da Il dominio dell aria Edizione 1921) 22

23 Evoluzione del concetto di OBIETTIVO MILITARE FORZE DI SICUREZZA INFRASTRUTTURE MILITARI ED INDUSTRIALI INFRASTRUTTURE DI COMANDO E CONTROLLO VIE DI COMUNICAZIONE MINISTERI RAFFINERIE MEDIA 23

24 ATTACCHI VIETATI dal DIU Attacchi deliberati contro la popolazione civile (inclusi gli attacchi il cui scopo principale è diffondere il terrore tra la popolazione civile) Attacchi deliberati contro beni civili Attacchi indiscriminati (vedi slide successiva) Attacchi condotti contro la popolazione civile ed i beni civili a titolo di rappresaglia 24

25 ATTACCHI INDISCRIMINATI (Art. 51(4), I PA 77) 1. Attacchi che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato 2. Attacchi che impiegano mezzi e metodi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato 3. Attacchi i cui effetti non possono essere limitati 25

26 Esempio di ATTACCO INDISCRIMINATO bombardamento a tappeto (Art. 51(5), I PA 77) Saranno considerati indiscriminati (quindi vietati), fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi: gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i mezzi e i metodi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città. un paese, un villaggio o in una qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile 26

27 NECESSITA MILITARE 27

28 NECESSITA MILITARE 1 Significato, le esigenze legate alla necessità militare si pongono in contrasto con le esigenze umanitarie; esse rappresentano un limite alla applicazione del diritto bellico. La regola, così intesa, finisce per mettere in discussione l intera cogenza del diritto umanitario, tanto è vero che già nella Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868, si sottolineava come le necessità della guerra debbono arrestarsi di fronte alle esigenze dell umanità (Vds. Tribunale di Norimberga, caso List ed altri, 1950) In relazione a detto 1 Significato, la necessità militare può essere invocata come giustificazione di un azione altrimenti proibita (c.d. esimente), sempreché prevista da una specifica norma: art. 23, g) del R.A. alla IV C. dell Aja 1907, secondo cui è vietato distruggere o sequestrare proprietà nemiche, tranne il caso in cui essi siano imperiosamente imposti dalle necessità della guerra art. 178 cpmg italiano è punito, il comandante che, fuori dal caso di necessità, omette di dare preavviso alle autorità, in caso di bombardamento 28

29 NECESSITA MILITARE 2 Significato, opposto al precedente La necessità militare, lungi dal costituire una causa di giustificazione per un azione altrimenti vietata, rappresenta un limite generale all azione bellica, nel senso che il belligerante può impiegare solo la quantità di forza necessaria a raggiungere l obiettivo. N.B. Molti manuali militari di Paesi occidentali trovano ispirazione da detto concetto. Un tale principio generale, così inteso, ispira talune regole di diritto bellico, come quella secondo cui non possono essere impiegate armi che provochino ai combattenti sofferenze non necessarie. N.B. In questo 2 significato, la necessità militare non si discosta molto dal principio di proporzionalità. 29

30 PRINCIPIO DI DISTINZIONE 30

31 L EVOLUZIONE TECNOLOGICA 31

32 L EVOLUZIONE TECNOLOGICA MILSTAR COMMERCIAL SATCOM RECCE COMMERCIAL SATCOM SBIRS/H GPS GPS GPS S/B RADAR RECCE SMALL SAT SBIRS/L RECCE SMALL SAT SBL S/B RADAR AWACS ABL CAV PREDATOR JSTARS B-2 F-22 THAAD COALITION FORCES NBC THREAT THAAD COUNTER AIR THREAT INDUSTRIAL STRATEGIC 32 INFRASTRUCTURE INFRASTRUCTURE

33 IL DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI A CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI CAI B CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI CANI Caratterizzati da differenti categorie di norme La principale caratteristica che distingue la disciplina dei conflitti di tipo A da quelle dei conflitti di tipo B consiste nel fatto che solo coloro che partecipano al primo tipo sono considerati legittimi combattenti ( negli altri lo Stato è libero di assoggettare i ribelli alla propria potestà punitiva, nel rispetto delle regole di carattere umanitario). 33

34 Il Principio di Distinzione nei conflitti armati internazionali (CAI) 34

35 PRINCIPIO DI DISTINZIONE Principio fondante del DIU, relativamente ai CAI Natura consuetudinaria Dichiarazione di San Pietroburgo: Il solo scopo legittimo della guerra è l indebolimento delle forze militari del nemico Due categorie distinte di persone: civili e combattenti Due categorie distinte di beni: beni civili e obiettivi militari 35

36 IL PRINCIPIO DI DISTINZIONE Art. 48 I PA 1977 Le parti in conflitto devono sempre distinguere tra civili e combattenti nel momento in cui conducono gli attacchi I combattenti devono sempre distinguersi dalla popolazione civile 36

37 PRINCIPIO DI DISTINZIONE nei CAI Combattente Ha diritto di prendere parte diretta alle ostilità non può essere processato per legittimi atti di guerra Civile Non ha diritto di prendere parte diretta alle ostilità Gode dell immunità da attacchi gode di protezione qualora non prenda più parte diretta alle ostilità ovvero quando: è caduto nelle mani del nemico è ferito, malato o naufrago si è paracadutato da un velivolo in quanto in pericolo 37

38 NOZIONE DI COMBATTENTE Combattente termine tecnico che definisce uno Status esistente solo nei Conflitti Armati Internazionali 38

39 NOZIONE DI CIVILE Civili Tutti coloro che non sono combattenti 39

40 STATUS DI CIVILE in CASO di DUBBIO Raccogliere tutte le informazioni possibili sulla persona catturata (abbigliamento, armi, luogo e circostanze della cattura, tentativo del catturato di nascondere la propria identità, ecc.) Riferire all autorità competente Attribuire lo Status di Prigioniero di Guerra fino a che l autorità competente (a volte un tribunale) abbia determinato lo Status (Art. 5 III CG 1949) 40

41 IL COMBATTENTE LEGITTIMO Classificazione che nasce nel 1907 e che si amplia nel 1949 e, poi, nel

42 IL COMBATTENTE LEGITTIMO Secondo il Regolamento annesso alla IV Convenzione dell Aja del 1907 sono combattenti legittimi: - i membri delle Forze Armate - gli appartenenti alle milizie ed i corpi volontari - la levata in massa 42

43 segue Il COMBATTENTE LEGITTIMO Regolamento annesso alla Convenzione dell Aja 1907 Art. 1 Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all esercito, ma anche alle milizie e ai corpi di volontari che riuniscono le seguenti condizioni: 1. Avere alla loro testa una persona responsabile per i propri subordinati; 2. Avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; 3. Portare apertamente le armi; 4. Conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra. Nei paesi in cui le milizie o i corpi di volontari costituiscono l esercito o ne fanno parte, essi sono compresi nella denominazione di esercito. Art. 2 OMISSISS 43

44 LA LEVATA DI MASSA (Reg.An. Alla IV C.Aja 1907) Partecipanti alla levata di massa Due requisiti: 1) Portare le armi apertamente 2) Rispettare le leggi e gli usi di guerra 44

45 segue Il COMBATTENTE LEGITTIMO Regolamento annesso alla Convenzione dell Aja 1907 Art. 1 OMISSISS Art. 2 La popolazione di un territorio non occupato che, all avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d invasione senza avere avuto il tempo di organizzarsi conformemente all articolo 1, sarà considerata come belligerante, se essa rispetta le leggi e i costumi della guerra. 45

46 segue: IL COMBATTENTE LEGITTIMO 1949 Convenzione di Ginevra (I II III) Le precedenti categorie vengono ampliate con : I membri dei corpi di resistenza organizzati; I membri delle FF.AA. Che appartengono ad un governo in esilio o ad una autorità non riconosciuti dall avversario Protocollo Aggiuntivo di Ginevra. Fine della distinzione tra forze regolari ed irregolari ed aggiunta di 2 nuove categorie : I membri dei movimenti di liberazione nazionale; I guerriglieri 46

47 segue: IL COMBATTENTE LEGITTIMO (alla luce dell Art 4 della III CG 1949) I membri di corpi e di milizie volontari non facenti parte delle Forze Armate ed i membri dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una delle parti in conflitto, che operano all interno o all esterno del loro territorio, anche se si tratta di territorio occupato, purché rispettino le quattro condizioni: siano sottoposti a Comandante responsabile per i propri subalterni; utilizzino un segno distintivo fisso e riconoscibili a distanza; portino apertamente le armi; si conformino alle leggi ed agli usi di guerra. 47

48 segue: IL COMBATTENTE LEGITTIMO (alla luce dell Art. 43 del I PA 1977) I membri di forze, gruppi ed unità armate ed organizzate di una delle Parti in conflitto (ad eccezione del personale sanitario o religioso) purché rispettino le seguenti condizioni: Siano posti sotto un Comando responsabile della condotta dei propri subordinati rispetto a detta Parte; Siano sottoposti ad un regime di disciplina interna; Rispettino le regole del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati; Rispettino l obbligo di distinguersi dalla popolazione civile quando prendano parte ad un attacco o ad un operazione militare preparatoria all attacco. 48

49 COMBATTENTI ILLEGITTIMI (Rectius,NON PRIVILEGIATI) SPIE Definizione (IV Conv. Aja 1907 Artt ). Persona che, agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti, raccoglie o cerca di raccogliere informazioni in zona di operazioni di un belligerante per comunicarle alla parte avversa. Il 1 PA/1977 all Art. 46 ha fatto venir meno il requisito della zona di operazioni. La spia che rientri tra i propri ranghi dopo aver compiuto la missione assegnata non può essere punita qualora successivamente catturata 49

50 COMBATTENTI NON PRIVILEGIATI MERCENARI Requisiti richiesti dalla norma (1 PA/ Art. 47). Inesistenza di un rapporto di servizio con le FF.AA. dei Paesi in conflitto; inesistenza di un mandato specifico da parte del Paese di appartenenza nell area del conflitto; reclutamento ad hoc effettuato all interno del proprio o di altri Paesi; partecipazione diretta alle operazioni militari; remunerazione molto più alta dei militari delle FF.AA. dei Paesi in guerra; (Per rafforzare questo concetto, le Nazioni Unite, nel 1989, hanno adottato una Convenzione contro il reclutamento, l uso, il finanziamento e l addestramento dei mercenari). N.B. Convenzione ONU contro il reclutamento, l utilizzo e l addestramento di mercenari

51 COMBATTENTI NON PRIVILEGIATI SABOTATORI Ossia quei combattenti che operano oltre le linee dell avversario per distruggere o rendere inservibili determinati obiettivi militari del nemico. Quando agiscono senza uniforme non hanno titolo, qualora catturati, allo status di prigioniero di guerra ALTRI I Combattenti che non si distinguono dalla popolazione civile, ai sensi dell Art. 44 I PA/77, vale a dire che non porta apertamente le armi perde il titolo ad essere trattato da prigioniero di guerra ma beneficia di protezioni equivalenti (*) (*) Deve essergli riconosciuto lo standard minimo di trattamento, previsto dall Art. 3

52 Il Principio di distinzione nei conflitti armati non internazionali (CANI) 52

53 IL PRINCIPIO DI DISTINZIONE nei CANI E meno articolato che nei CAI in quanto nei CANI manca il parametro di riferimento costituito dalla nozione tecnica di combattente Tuttavia, anche nei CANI il principio di distinzione si articola in due corollari: 1) Nozione di obiettivo militare 2) Protezione della popolazione civile dagli effetti degli attacchi 53

54 IL PRINCIPIO DI DISTINZIONE nei CANI Sono equiparati ai combattenti in quanto possono essere oggetto legittimo di attacco Sono al contempo equiparati ai civili in quanto sottoponibili a processo per il mero fatto di avere preso le armi Fighters Tale processo deve offrire le garanzie previste dall Art.3 comune quattro CCGG 1949; se applicabile, le garanzie previste dal II PA 77 e dai trattati sui Diritti Umani Non hanno l obbligo di trattare l avversario catturato come prigioniero di guerra 54

55 CHI SONO GLI INSORTI? I fighters devono soddisfare i requisiti codificati all Art. 1 del II PA/1977, cioè: 1) avere un comando responsabile; 2) controllare il territorio in modo tale da: (i) condurre operazioni militari concertate (ii) poter applicare tale Protocollo 55

56 QUINDI! Nei CAI si applicano tutte le norme DIU Nei CANI di soglia alta (controllo stabile del territorio) si applica il II PA /1977 sia alle FFAA governative che agli Insorti ( vds. successiva) Nei CANI di soglia bassa (organizzazione del gruppo, intensità degli scontri) si applica l Art. 3 comune alle CCGG 49 (vds. successiva) Nel Nel caso caso di di disordini disordini interni interni (spontanei) (spontanei) si si applica applica il il Diritto Diritto Internazionale Internazionale dei dei diritti diritti umani umani 56

57 NOTA AGGIUNTIVA Nei CANI sia di alta che di bassa intensità possono applicarsi anche alcune o tutte le norme del DIU a condizione che siano stipulati degli accordi speciali fra le Parti al conflitto. 57

58 Come distinguere tra civili innnocenti e fighters? 58

59 Come distinguere tra civili innnocenti e fighters? Fighters Civili Membri di un gruppo più o meno organizzato (Art. 3 comune CCGG 49) Membri di un gruppo armato che controlla il territorio in modo stabile (II PA 77) : Insorti Immuni da attacco finché non partecipano direttamente alle ostilità Ovvero l immunità dall attacco è riservata a quei civili che si comportano come tali Quid se partecipano direttamente alle ostilità? 59

60 La Partecipazione Diretta alle Ostilità (PDO) 60

61 La nozione di Partecipazione Diretta alle Ostilità Attualità della nozione (applicabile anche ai CAI) Importanza della nozione (tutta la popolazione civile partecipa allo sforzo bellico) Nozione contenuta nei Protocolli del 1977, ma senza che ne sia data alcuna definizione Studio CICR 2009 fornisce indicazioni teoriche non unanimamente accettate 61

62 Studio CICR 2009 sugli elementi della partecipazione alle ostilità (conduct based approach) 1. Tipo di danno causato 2. Nesso di causalità fra atto e danno 3. Nesso fra l atto e le ostilità 62

63 Tipo di attività ritenuta una forma di Partecipazione Diretta alle Ostilità Avere con sé armi (anche non visibili) e andare/tornare dal luogo dell atto ostile Raccogliere informazioni nell area dellec operazioni Fornire trasporto ad una parte al conflitto vs la zona delle ostilità Mettere in funzione armi che saranno usate da una parte al conflitto 63

64 Tipo di attività ritenuta una forma di Partecipazione Indiretta alle Ostilità Vendere cibo o medicine ad una parte al conflitto Fare propaganda a favore di una parte Fornire sostegno (logistico, finanziario) ad una parte 64

65 Durata della Partecipazione (membership-based approach) Partecipazione sporadica Es. farmer by day and fighter by night Una volta compiuto l atto, il civile riacquista la protezione dall attacco Partecipazione continuativa Es. organizzazione terroristica Il civile resta un obiettivo legittimo anche dopo avere compiuto l atto 65

66 PRINCIPIO DI DISTINZIONE Nell Art. 48 (I PA/77), si dispone che, allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile ( vale a dire tutti quelli che non sono obiettivi militari!!!), le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari e, di conseguenza, dirigere le operazioni militari soltanto contro obiettivi militari. Il successivo Art. 52 riprende il concetto e, dopo aver ripetuto che i beni civili non dovranno essere oggetto di attacchi, al comma 3 afferma che in caso di dubbio, un bene che è normalmente destinato ad un uso civile, quale un luogo di culto o una scuola, si presumerà che non sia utilizzato per contribuire effettivamente all azione militare. 66

67 LA POPOLAZIONE CIVILE 1 Prot. Add Titolo IV Popolazione civile Art.51 Protezione della popolazione civile 1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate, in ogni circostanza, le seguenti regole, le quali si aggiungono alle altre regole del diritto internazionale applicabile. 2. Sia la popolazione civile che le persone civile non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile. continua 67

68 I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 1977 Tutela beni civili Titolo II Persone civili e popolazione civile Art.53 Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto omissis Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione de L Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e di altri strumenti internazionali applicabili, è vietato: a) compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d arte o i luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli; b) utilizzare detti beni in appoggio allo sforzo militare; c) fare di detti beni l oggetto di rappresaglie. 68

69 I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 1977 Tutela beni civili Art.54 Protezione dei beni indispensabili all sopravvivenza della popolazione civile 1. E vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili. 2. E vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione, con la deliberata intenzione di privarne, in ragione del loro valore di sussistenza, la popolazione civile o la Parte avversaria, quale che sia lo scopo perseguito, si tratti di far soffrire la fame alle persone civili, di provocare il loro spostamento o di qualsiasi altro scopo. omississ Titolo II Persone civili e popolazione civile 69

70 I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 1977 Tutela beni civili Titolo II Persone civili e popolazione civile Art.56 Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose 1. Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetti di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza gravi perdite alla popolazione civile. Gli altri obiettivi militari situati su o in prossimità di dette opere o installazioni non saranno oggetto di attacchi, se questi possono provocare la liberazione di forze pericolose e, di conseguenza, causare gravi perdite alla popolazione civile. omississ... 70

71 OBIETTIVO MILITARE II Protocollo Aggiuntivo 1977 Titolo IV Popolazione Civile Art. 13 Protezione della popolazione civile 1.La popolazione civile godrà di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. 2. Né la popolazione civile in quanto tale dovrà essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o le minacce di violenza, con lo scopo di diffondere il terrore fra la popolazione civile. 3.Le persone civili godranno della protezione di cui sopra salvo che esse non partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di tale partecipazione. 71

72 OBIETTIVO MILITARE II Protocollo Aggiuntivo 1977 Titolo IV Popolazione Civile Art. 14 Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile omississ Art.15 Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose omississ Art 16 Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto omississ 72

73 PRINCIPIO DI DISTINZIONE Statuto della CORTE PENALE INTERNAZIONALE Art. 8 Crimini di guerra omississ b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendono parte alle ostilità; ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari; eccetera 73

74 PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA 74

75 PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA Il principio di proporzionalità ha lo scopo essenziale di limitare i danni prodotti dalla guerra; esso è strettamente correlato a quello della necessità militare. Detto principio pretende che l impiego di mezzi e metodi di guerra non sia sproporzionato rispetto al vantaggio militare che l operazione militare nel suo complesso si prefigge (atteso che il citato impiego difficilmente è circoscrivibile ai soli obiettivi militari!) Non si spara con il cannone agli uccellini! In estrema sintesi, il principio di proporzionalità pone un limite all azione bellica, per cui il belligerante non deve usare una violenza maggiore di quella indispensabile per sconfiggere il nemico 75

76 PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA I Protocollo Aggiuntivo del 1977 Art. 51 (5) 5. Saranno considerati indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi: omississ c) gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti o feriti fra la popolazione civile, danni a beni civili, o una combinazione di perdite umane e danni eccessivi rispetto al vantaggio concreto e diretto previsto. 76

77 PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA I Protocollo Aggiuntivo del 1977 Art. 57 (2) 2. Per quanto riguarda gli attacchi, saranno prese le seguenti precauzioni: a) coloro che preparano o decidono un attacco dovranno: omississ b) un attacco sarà annullato o interrotto quando appaia che il suo obiettivo non è militare o beneficia di una protezione speciale, o che ci si può attendere che esso provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni civili o una combinazione di perdite umane e danni che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto; omississ 77

78 PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA 78

79 PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 79

80 PRINCIPIO DI PRECAUZIONE Misure di precauzione negli attacchi Misure di precauzione contro gli effetti degli attacchi 80

81 PRINCIPIO DI PRECAUZIONE Il R.A. alla IV C. L Aja 1907 è piuttosto laconico in merito alle operazioni militari classificabili come attacchi Esso, all Art. 25, vieta di attaccare o bombardare città, villaggi, abitazioni, o edifici che non siano difesi e al successivo Art. 26, obbliga il comandante delle truppe attaccanti, prima di dare inizio al bombardamento e tranne il caso di viva forza, a fare tutto ciò che dipende da lui per avvertirne le autorità nemiche. Il I P.A. 1977, all Art. 57, detta un corpo di regole volte a disciplinare gli attacchi, ponendo una serie di obblighi a coloro che preparano o decidono un attacco. N.B. Al rispetto della regola sono tenuti anche gli esecutori degli attacchi, quando ad essi appaia chiaro la contrarietà alla regola 81

82 PRINCIPIO DI PRECAUZIONE omississ I Protocollo Aggiuntivo 1977 Art Per quanto riguarda gli attacchi, saranno prese le seguenti precauzioni: a) coloro che preparano o decidono un attacco dovranno: omississ ii) prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e dei metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno, di ridurre al minimo il numero dei morti e dei feriti tra la popolazione civile, nonché ai beni di carattere civile che potrebbero incidentalmente essere causati omississ 82

83 PRINCIPIO DI PRECAUZIONE Da notare che le precauzioni dagli attacchi debbono essere prese non solo dallo Stato attaccante, ma anche dallo Stato oggetto di eventuali attacchi, ai sensi dell Art. 58 I P.A In virtù di tale regola, si eviterà di collocare obiettivi militari all interno o in prossimità di zone densamente popolate oppure si cercherà di allontanare la popolazione civile, nel caso in cui sia stanziata vicino ad obiettivi militari costruiti in tempo di pace ( ad esempio un nodo ferroviario) 83

84 PRINCIPIO DI PRECAUZIONE I Protocollo Aggiuntivo 1977 Art. 58 In tutta la misura praticamente possibile, le Parti in conflitto: a) faranno ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili e i beni civili che si trovano sotto il proprio controllo; b) eviteranno di collocare obiettivi militari all interno o in prossimità di zone densamente popolate; c) prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i pericoli derivanti da operazioni militari la popolazione civile ecc. 84

85 MEZZI E METODI DI COMBATTIMENTO 85

86 METODI DI COMBATTIMENTO Per Metodi di combattimento si intendono le procedure seguite nella condotta delle ostilità, a livello tattico o strategico, per cercare di imporsi sull avversario, sulla base delle informazioni disponibili, utilizzando gli effetti combinati delle armi, del movimento e della sorpresa (P. Verri Dizionario di D.I.C.A. ) 86

87 METODI DI COMBATTIMENTO Un Metodo di combattimento può essere illecito: per modalità di esecuzione delle operazioni militari (vds. uso di scudi umani); per impiego di armamento lecito in maniera indiscriminata (vds uso di cluster munitions in ambienti densamente popolati). N.B. Tra i più diffusi metodi illeciti si possono annoverare: 1) diffondere il terrore tra la popolazione civile 2) non dare quartiere 3) presa di ostaggi 4) saccheggi 5) rappresaglie 6) scudi umani. 87

88 MEZZI DI COMBATTIMENTO Con il termine Mezzi di combattimento si intendono le armi o i sistemi d arma utilizzati dalle forze combattimenti nella condotta delle ostilità. Le armi possono essere illegali: di per sé : armi che provocano sofferenze inutili e per questo vietate dal D.I.U., siano esse armi convenzionali o armi di distruzione di massa; per l uso improprio: ad esempio 1) armi non di precisione utilizzate in un attacco contro un obiettivo militare in zona con alta densità abitativa, 2) mine antiuomo usate non solo contro obiettivi militari. 88

89 CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI Ai fini della disciplina giuridica le armi vengono classificate in: Convenzionali: Chimiche e Biologiche armi bianche armi da fuoco armi incendiarie Atomiche In dottrina non esiste una definizione di arma convenzionale, si considera tale quella che non è ricompresa nelle altre due anche dette di distruzione di massa 89

90 CRITERI CHE PRESIEDONO AL DIVIETO DELL USO DI CERTE ARMI CONVENZIONALI Criteri cardine in materia di regolamentazione dell uso delle armi convenzionali: divieto dell uso di armi che provocano sofferenze inutili o mali superflui (vds. Art. 35 (2) I P:A:1977) divieto dell uso di armi che provocano effetti indiscriminati (vds. Art. 51(4) I P.A. 1977) divieto dell uso di armi perfide (vds. Art. 37(1) I P.A. 1977) divieto dell uso di armi che provocano disastri ecologici (vds: artt. 35(3) e 55 I P.A. 1977) 90

91 MEZZI E METODI DI COMBATTIMENTO Ai sensi dell Art. 22 del R.A. IV C. L Aja 1907 I belligeranti non hanno un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico La disposizione è stata ripetuta nell Art. 35(1) I P.A In tutti i conflitti armati, il diritto delle Parti di scegliere i metodi e i mezzi di guerra non è illimitato 91

92 MEZZI E METODI DI COMBATTIMENTO Provocare sofferenze inutili e mali superflui A partire dalla 2^ metà del IX Secolo, si assiste al proliferare di tutta una serie di protezioni: Dichiarazione di S. Pietroburgo che prevede il Divieto d uso di proiettili di peso inferiore a 400 grammi; I P.A l Art. 35 (2) in cui si dispone che E l impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui e sofferenze inutili; Convenzione Quadro 1980 sulla Proibizione o limitazione d uso di certe armi convenzionali, capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato: 92

93 MEZZI E METODI DI COMBATTIMENTO Come detto nell Art. 35(2) I P.A si dispone che E vietato impiegare armi e metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili Secondo alcuni studiosi (vds. W.A. Solf New Rules ), mancando qualsiasi parametro sul quale misurare l eventuale superfluità di un arma, occorre rifarsi al principio di proporzionalità e alle esigenze legate alla necessità militare 93

94 PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA 94

95 MEZZI E METODI DI COMBATTIMENTO E vietato l uso di mezzi e metodi di combattimento indiscriminati, tali da colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile (I P.A. 1977, Art. 51(4)) E vietato uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo alla perfidia (I P.A. 1977, Art 37(1)) N.B. Accanto al divieto di perfidia come metodo, possono, tuttavia essere concepiti pure mezzi di combattimento perfidi, quali quelli che traggono in inganno combattenti e persone civili facendogli credere che si tratti di oggetti inoffensivi oppure oggetti associati a emblemi protetti (Vds. l impiego di trappole di cui al ProtocolloII alla Convenzione 1980) Gli stratagemmi di guerra sono, invece, consentiti! 95

96 CAPACITA DISCRIMINANTE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ARMI Mentre, in generale, le armi atomiche e quelle chimiche e batteriologiche possono sempre produrre effetti indiscriminati, le armi convenzionali non sono di per sé indiscriminate ma, a seconda del metodo d impiego, se ne può fare un uso indiscriminato quando impiegate in modo da colpire indistintamente obiettivi militari e civili. (Vds: mine terrestri collocate in zone densamente popolate) 96

97 MEZZI E METODI DI COMBATTIMENTO Ai sensi dell Art. 35 del I P.A. 1977, 1. omississ 2. omississ 3. sono vietati mezzi e metodi di guerra idonei a provocare danni estesi, durevoli e gravi all ambiente naturale 97

98 MEZZI E METODI DI COMBATTIMENTO Il divieto dell uso di armi che provochino disastri è altresì alla base della Convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell ambiente naturale per scopi militari, aperta alla firma nel Ciò che viene protetto è l ambiente naturale in quanto tale, indipendentemente dal fatto che il suo danneggiamento si ripercuota sulla popolazione civile anche se ciò viene richiamato nel successivo Art. 55 del I P.A in questo caso, trattasi di disposizione speciale rispetto al principio generale di divieto di usare i mezzi bellici per provocare disastri ecologici. 98

99 Clausola MARTENS PREAMBOLO Omissis le Alte Parti contraenti reputano opportuno constatare che, nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari da Esse adottate, le popolazioni e i belligeranti restano sotto la salvaguardia dei principi del diritto delle genti, quali risultano stabiliti fra nazioni civili, dalle leggi dell umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica. Omissis. (Preambolo IV Convenzione Aja 1907) ( Quattro Convenzioni di Ginevra 1949, Art. 3 comune) (1 Prot. Add. Ginevra 1977, Art. 1, c 2 ) ( Preambolo alla Convenzione su certe armi convenzionali 1980) 99

100 Non potendo eliminare con un sol colpo il flagello della guerra, si cercò inizialmente di attenuare i rigori inutili. L interesse reciproco dei belligeranti li spinse perciò a osservare, nella condotta delle ostilità, certe regole del gioco. ( Jean Pictet) 100

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