Il diritto internazionale umanitario e la protezione delle vittime della guerra

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1 Il diritto internazionale umanitario e la protezione delle vittime della guerra AVV. ISIDORO PALUMBO Notaperilletore: si precisa che l argomento analizzato a fini divulgativi nel presente intervento viene trattato da un punto di vista strettamente giuridico nella qualità di studioso di diritto internazionale. Ogni considerazione di opportunità politicomilitare è stata volutamente tralasciata. La necessità del Diritto Internazionale Umanitario (DIU) La guerra è proibita. La Carta delle Nazioni Unite afferma chiaramente che la minaccia o l uso della forza contro altri Stati è illegale. Dal 1945, la guerra non è più una modalità accettabile di risolvere i contrasti tra gli Stati. Allora perché parliamo delle norme internazionali applicabili ai conflitti armati (o alla guerra) e dei loro effetti, se la Carta ha bandito il ricorso alla forza nelle relazioni internazionali? Ci sono tre risposte di natura giuridica a questa domanda e un amara conclusione: la Carta non ha completamente posto fuori legge l uso della forza. Infatti, gli Stati conservano il diritto di difendersi, individualmente o collettivamente, contro attacchi alla loro indipendenza o al loro territorio, come risposta all uso (legale o illegale) della forza. il divieto dell uso della forza presente nella Carta non riguarda i conflitti armati interni (non internazionali) e le guerre civili. il Capitolo VII della Carta autorizza gli Stati membri all uso collettivo della forza per mantenere o restaurare la pace internazionale e la sicurezza internazionale. infine (e questo non è un argomento giuridico!), le guerre nei fatti ci sono, come noi ben sappiamo, nonostante siano poste fuorilegge dalla Carta delle Nazioni Unite. I conflitti armati sono una triste realtà del nostro mondo contemporaneo. La conclusione è inevitabile: c è necessità di norme internazionali che limitino gli effetti della guerra sulla popolazione e sui beni civili, e che proteggano certi particolarmente vulnerabili gruppi di persone. E questo è l obiettivo del D.I.U., con le Convenzioni di Ginevra e i loro Protocolli Addizionali, come massima espressione e importante corpo di diritto consuetudinario e come decisiva fonte supplementare di legge. Da Dunant al presente del DIU Dopo lo shock della visione del campo di battaglia di Solferino e dell agonia di tanti soldati feriti, Henry Dunant decise di agire su due livelli: istituire un organizzazione per l assistenza al personale militare ferito: la Croce Rossa; e convocare un incontro internazionale per garantire la protezione ai feriti sui campi di battaglia: la prima Convenzione di Ginevra. Con questi due passi, Dunant sperò di alleviare le 24

2 sofferenze causate dalla guerra. Solo più tardi si impegnò per bandire completamente la guerra. In questo intervento non esamineremo la prima proposta di Dunant, i.e. la creazione della Croce Rossa, con il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) come sua prima istituzione fondata nel 1863 a Ginevra. Noi piuttosto analizzeremo la seconda proposta, ovvero la creazione di un diritto umanitario, la sua sostanza e alcuni problemi inerenti alla sua implementazione. In ogni caso, rileveremo che l aspetto giuridico non è sufficiente ad affrontare i reali problemi causati dai conflitti armati. E che nessuna organizzazione può affrontare da sola i molteplici aspetti della guerra. Sarà necessaria un azione combinata del D.I.U. e delle parti in conflitto, del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e della comunità degli Stati, delle Organizzazioni Non Governative e di tutte le persone di buona volontà per garantire la migliore protezione alle vittime vulnerabili della guerra. Esaminiamo ora il D.I.U. così come è oggi, con un piccolo riferimento alla sua storia e al suo sviluppo. Il primo trattato sulla protezione dei soldati vittime della guerra fu firmato nel 1864 a Ginevra, su iniziativa di Henry Dunant, alla Conferenza Diplomatica convocata dal Governo svizzero e seguita dai rappresentanti della maggior parte degli Stati di allora. Nel 1899, all Aja, la protezione internazionale fu estesa ai feriti, malati e naufraghi delle Forze Armate in mare, e nel 1929 anche i prigionieri di guerra furono posti sotto la protezione del diritto di Ginevra. Nel 1949 le quattro Convenzioni di Ginevra, che sono ancora in vigore oggi, furono adottate e ciascuna di esse riguarda la protezione di una specifica categoria di persone che non sono o non sono più parti nelle ostilità: la Prima Convenzione sulla cura dei feriti e malati delle Forze Armate in campo di battaglia. la Seconda Convenzione sulla cura dei feriti, malati e naufraghi delle Forze Armate del mare. la Terza Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra. 25

3 la Quarta Convenzione sulla protezione della popolazione civile in tempo di guerra. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 sono un eredità della 2^ Guerra Mondiale. Partendo dalla tragica esperienza fatta in quel conflitto, esse potenziano la protezione giuridica delle vittime di guerra, in particolare dei civili in potere del nemico. Oggi, praticamente tutti gli Stati sono parti alle Convenzioni di Ginevra del Proprio perché accettate dall intera comunità delle nazioni, tali norme sono diventate una vera legge universale. I vari trattati conosciuti come Diritto di Ginevra trattano estensivamente del destino delle persone che hanno cessato di combattere o che sono cadute in potere del nemico. Essi non pongono limiti alla condotta delle operazioni militari. Unitamente allo sviluppo del Diritto di Ginevra, gli Stati hanno codificato, in vari stadi, regole internazionali che pongono limiti alla condotta delle operazioni militari. Il principale scopo di ciò che è conosciuto come diritto dell Aja, con le numerose Convenzioni di Ginevra del 1907 come sua massima espressione, è di limitare la guerra agli attacchi contro obiettivi che sono rilevanti per la riuscita delle operazioni militari. Così, la popolazione civile deve essere immune dagli attacchi militari. Le nuove Convenzioni di Ginevra del 1949 non sviluppano le regole del diritto dell Aja. In particolare, queste ultime si dimostrarono deficitarie sul piano fondamentale del D.I.U.: la protezione della popolazione civile dagli effetti diretti delle ostilità (attacchi alla popolazione civile, bombardamenti indiscriminati, etc.). Le lezioni di Coventry, Dresda, Stalingrado e Tokyo erano ancora vive. Inoltre, le nuove tecnologie hanno prodotto nuove armi, i.e. un nuovo potenziale per la distruzione, ma anche nuove tecniche per assicurare la protezione delle vittime di guerra. La decolonizzazione ha più che duplicato il numero degli Stati e, con nuovi tipi di conflitto (guerre di liberazione nazionale), alcune nuove priorità per il D.I.U. Infine, il sempre crescente numero di guerre civili con frequente ricorso alla guerriglia hanno dimostrato la necessità di potenziare la protezione delle vittime dei conflitti non internazionali. In risposta a queste sfide la Svizzera ha convocato una Conferenza Diplomatica a Ginevra. Dal 1974 al 1977 questa Conferenza ha lavorato a due nuovi trattati di D.I.U., i Protocolli Addizionali alle Convenzioni di Ginevra, che furono adottati l 8 giugno 1977 e, da allora, sono aperti alla ratifica di tutti gli Stati parte alle Convenzioni di Ginevra del Oggi, una buona maggioranza di Stati è vincolata ai due Protocolli (o almeno a uno di essi). Il CICR sta facendo di tutto per incoraggiare i rimanenti Stati a ratificare i Protocolli. Il DIU: i limiti umanitari alla guerra Il D.I.U. è diventato un complesso di norme comportanti una grande quantità di 26

4 obblighi. Infatti, i sei maggiori trattati contengono più di 600 articoli e un insieme di norme di diritto consuetudinario di limitazione all uso della violenza in guerra. Tale complessità non dovrebbe, comunque, farci dimenticare che il cuore del D.I.U. può essere riassunto in pochi principi fondamentali: le persone che non prendono ovvero che non prendono più parte alle ostilità devono essere rispettate, protette e trattate con umanità. A loro saranno assicurate cure appropriate, senza alcuna discriminazione; i combattenti catturati e le altre persone la cui libertà è stata oggetto di restrizione devono essere trattati con umanità. Loro devono essere protetti contro tutti gli atti di violenza, in particolare contro la tortura. Se messi sotto processo, devono essere assicurate loro le garanzie fondamentali di un regolare procedimento giudiziario; il diritto delle parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato. Nessuna sofferenza superflua o non necessaria potrà essere causata; al fine di risparmiare la popolazione civile, le Forze Armate dovranno distinguere sempre tra la popolazione civile e gli obiettivi civili da un lato, e gli obiettivi militari dall altro lato. Né la popolazione civile, né i civili né gli obiettivi civili dovranno essere oggetto di attacchi militari. Questi principi esprimono quello che la Corte Internazionale di Giustizia dell Aja ha chiamato, nel Caso del Canale di Corfù, elementari considerazioni di umanità, e più tardi principi generali fondamentali del diritto umanitario (in casi concernenti le attività militari e paramilitari nel e contro il Nicaragua). Come principi generali del diritto internazionale tali norme sono pietre miliari della protezione delle vittime di guerra. Esse sono vincolanti in tutte le circostanze e nessuna deroga è permessa. Vi è un altra idea fondamentale che merita di essere menzionata qui: il ruolo del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati, a prescindere dalla loro origine e causa. Tale diritto deve essere rispettato in tutte le circostanze e nei confronti di tutte le persone protette, senza alcuna discriminazione. Nel moderno Diritto Internazionale Umanitario non c è posto per trattamenti discriminatori delle vittime di guerra basati sul concetto della guerra giusta. Mentre i principi generali sopra menzionati si applicano a tutte le tipologie di conflitto armato, ci sono due differenti insiemi di norme specifiche: uno per i conflitti armati internazionali e un altro per i conflitti non internazionali (o guerre civili). Differenti tipologie di conflitto armato I conflitti armati internazionali tra Stati. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e il primo Protocollo trattano estensivamente degli obblighi umanitari derivanti da tali conflitti. L intero corpo delle leggi sui prigionieri di guerra, il loro status e il loro trattamento è riservato alle guerre tra Stati (terza Convenzione). La quarta Convenzione concerne inter alia i diritti ed i doveri della potenza occupante, i.e. uno Stato le cui Forze Armate controllano parte o tutto il territorio di un altro Stato. Il primo ProtocolIo tratta esclusivamente dei conflitti armati internazionali. Ai sensi del primo ProtocolIo dell 8 giugno 1977, anche le guerre di liberazione nazionale devono essere trattate come i conflitti a carattere internazionale. La guerra di liberazione nazionale è un conflitto in cui un popolo combatte contro una potenza coloniale, nell esercizio del suo diritto di auto determinazione. Anche se il concetto di diritto di auto determinazione è oggi ben accettato dalla comunità internazionale, le conclusioni che possono derivare da questo diritto per le finalità del diritto umanitario e, in particolare, la sua applicazione a specifiche situazioni di conflitto sono comunque controverse. Un occhiata ai giornali o ad un atlante mondiale rivela, che i conflitti tra Stati oggi sono l eccezione piuttosto che la regola. La maggior parte dei conflitti armati si svolgono all interno del territorio di uno Stato: e quindi sono conflitti a carattere non internazionale. Il normale svolgimento di molti di tali conflitti armati interni vede l intervento di Forze Armate di un altro Stato, a supporto delle truppe governative o di quelle degli insorti. Le norme sostanziali di diritto umanitario che governano i conflitti armati non interna- 27

5 zionali sono molto più semplici di quelle che regolano i conflitti internazionali. La fonte principale è nell art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, che vincola le parti di un conflitto interno a rispettare alcuni principi di base del comportamento sopra menzionato. E molto importante notare che l art. 3 comune vincola non solo le truppe governative ma anche quelle degli insorti, senza, comunque, conferire loro uno speciale statuto. Il secondo Protocollo Addizionale del 1977 implementa l articolo 3 comune delle Convenzioni di Ginevra. Ed è un benvenuto contributo al potenziamento della protezione umanitaria in situazioni di conflitto armato interno. Il secondo Protocollo ha, comunque, un obiettivo di applicazione più mirato rispetto all articolo 3 comune. Si applica solo se gli insorti controllano parte del territorio nazionale. Il DIU ed i Diritti Umani L articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra tratta dei conflitti armati interni, i.e. di materie che attengono agli affari interni degli Stati. Dato che la regolamentazione degli affari interni è una prerogativa fondamentale della sovranità di uno Stato, la decisione presa nel 1949 di includere l articolo 3 comune nelle quattro Convenzioni di Ginevra costituisce un grande evento. Si deve ricordare che, comunque, un anno prima, nel 1948, l Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Questo documento riflette la crescita della comunità internazionale in un importante aspetto degli affari interni degli Stati. Infatti, le norme internazionali sulla protezione dei diritti umani obbligano gli Stati a riconoscere e rispettare un numero di diritti fondamentali dell individuo e ad assicurare il loro rispetto. Il diritto umanitario fa lo stesso in tempo di conflitti armati. Esso vincola le parti in conflitto a rispettare e a proteggere la vita e la dignità dei soldati nemici catturati o dei civili che sono in loro potere. Cosa, allora, distingue il diritto umanitario dalle norme sui diritti umani? O sono la stessa cosa? Gli scopi del diritto umanitario e delle norme sui diritti umani coincidono. Entrambi mirano a restringere il potere delle autorità statali, al fine di salvaguardare i diritti fondamentali della persona. I trattati sui diritti umani (supportati dal diritto consuetudinario) realizzano questo obiettivo in una via comprensiva al fine di coprire tutti gli aspetti della vita. Le quali regole devono essere applicate a tutte le persone e devono essere rispettate in tutte le circostanze (sebbene un certo numero di diritti potrebbe essere sospeso in tempo di emergenza. Il diritto umanitario, comunque, si applica in tempo di conflitto armato. Le sue previsioni sono formulate in modo tale da tenere conto delle speciali circostanze della guerra. Tali previsioni non possono essere abrogate in nessuna circostanza. Usualmente esse si applicano attraverso la linea del fronte, i.e. le Forze Armate devono rispettare il diritto umanitario nella loro condotta con il nemico (e non nei confronti dei propri connazionali). Nei conflitti armati interni, comunque, i diritti umani e il D.I.U. vengono applicati correntemente. In altre parole, il diritto umanitario è un corpo specialistico di norme sui diritti umani, modulato appositamente per il periodo di conflitto armato. Alcune delle sue previsioni non hanno equivalente nei diritti umani, in particolare le regole sulla condotta delle ostilità o sull uso delle armi. Dall altro lato, i diritti umani coprono una serie di campi che sono al di fuori del campo di applicazione del D.I.U. (e.g. i diritti politici degli individui). Nonostante le loro reciproche sovrapposizioni, i diritti umani e il D.I.U. rimangono branche distinte del diritto internazionale pubblico. L applicazione del DIU Gli Stati, parte di un dato trattato umanitario, devono adempiere agli obblighi che nascono da quel trattato, così come tutti gli Stati devono rispettare le previsioni del diritto internazionale consuetudinario. Questo è naturalmente il caso delle norme di diritto internazionale. Infatti, gli Stati devono rispettare i loro obblighi internazionali e devono prendere tutte le misure necessarie a facilitare l implementazione del diritto internazionale. Se uno Stato Parte non vi adempie, esso può essere considerato responsabile per un atto sbagliato. 28

6 Le Convenzioni di Ginevra e i Protocolli Addizionali richiedono che gli Stati Parte adottino un numero di misure tali da assicurare l adempimento delle norme derivanti da tali trattati. Alcune di queste misure devono essere prese in tempo di pace, altre nel corso dei conflitti armati. In questo breve lavoro, solo tre di tali obblighi saranno menzionati, come esempi: istruzioni e addestramento delle Forze Armate: il complesso degli obblighi derivanti dalle Convenzioni e dai Protocolli deve essere tradotto in un linguaggio che sia chiaramente comprensibile a coloro i quali dovranno applicare le regole, in particolare i membri delle Forze Armate, in relazione al loro grado ed alla loro funzione. Buoni manuali di DIU giocano una parte decisiva nell effettiva conoscenza di quel diritto tra il personale militare. Regole che non sono comprese o che rimangono sconosciute a coloro i quali devono rispettarle non avranno molto effetto; la legislazione nazionale di applicazione: molte norme delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli Addizionali richiedono in maniera imperativa che ciascuno Stato Parte emani leggi e norme per garantire la piena applicazione degli obblighi internazionali. Ciò è particolarmente vero per gli obblighi di fare delle gravi violazioni del DIU (comunemente chiamate crimini di guerra ) crimini di diritto interno. Allo stesso modo, il cattivo uso degli emblemi distintivi della Croce Rossa e della mezzaluna rossa devono essere perseguiti nel diritto statale interno; procedimenti contro le persone che hanno commesso gravi violazioni del D.I.U.: tali persone devono essere perseguite da ciascuno Stato Parte sotto la cui responsabilità esse si trovino. Quello Stato può, comunque, estradare il sospetto ad un altro Stato Parte che ha la volontà di perseguirlo. Le persone accusate di violazioni del diritto umanitario potranno essere giudicati anche da un Tribunale Penale Internazionale e dalla istituenda Corte Penale Internazionale (il cui Statuto è stato approvato con il Trattato di Roma nel luglio 1998). Al febbraio del 2001, dei 139 Stati firmatari hanno ratificato il Trattato di Roma 29 Stati (l Italia con legge del luglio 1999): per entrare in vigore, il Trattato necessita di 60 ratifiche. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha in passato istituito due tribunali penali ad hoc: il Tribunale per l ex Yugoslavia e quello per il Ruanda. Inoltre, ricordiamo che il 17 luglio 1998 una Conferenza Diplomatica convocata dalle Nazioni Unite a Roma ha adottato lo Statuto della Corte 29

7 Penale Internazionale. Per la prima volta nella storia un Tribunale Penale Internazionale ha giurisdizione sui crimini commessi non solo nel corso di conflitti armati internazionali ma anche nei conflitti non internazionali. La giurisdizione della Corte non limita l obbligo degli Stati Parte di perseguire i criminali di guerra davanti ai loro tribunali nazionali. Ritornando alla questione dell applicazione del diritto umanitario da parte degli Stati coinvolti in un conflitto armato, si deve sottolineare che gli Stati non vivono nel vuoto; essi sono parte della comunità internazionale di tutti gli Stati Parte ai trattati umanitari. Gli Stati non coinvolti in un conflitto armato hanno un interesse legittimo a vedere che le Convenzioni di Ginevra o i Protocolli Aggiuntivi (che ne fanno parte) sono rispettati dalle parti in conflitto. Si può anche andare oltre, dicendo che gli Stati hanno l obbligo di lavorare affinchè questi trattati siano rispettati dalle parti in conflitto. Tale obbligo risiede nell articolo 1 delle quattro Convenzioni di Ginevra e nel primo ProtocolIo che suggeriscono tale interpretazione: Le Alte Parti Contraenti concordano di rispettare e assicurare il rispetto della presente Convenzione in tutte le circostanze. Il messaggio sembra essere chiaro. Le sue implicazioni politiche, d altro canto, non sono state ancora completamente comprese. Le Convenzioni inoltre richiedono che ciascuna parte in un conflitto armato internazionale designi uno Stato neutrale terzo come Potenza Protettrice. Una Potenza Protettrice è uno Stato che salvaguarda gli interessi di una parte nelle sue relazioni con l altra parte in conflitto. Così, la Potenza Protettrice deve assicurare che i belligeranti rispettino i loro obblighi umanitari. L esperienza recente mostra che per vari motivi gli Stati non sono più preparati a nominare una Potenza Protettrice. Un istituzione speciale ne svolge le funzioni: il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR). Fondato nel 1863 come una organizzazione caritatevole su ispirazione di Henry Dunant, il CICR ha negli anni mantenuto il suo carattere di istituzione privata di diritto svizzero, governata da cittadini svizzeri. Così, il CICR non è un organizzazione internazionale costituita da Stati (come le Nazioni Unite o l Organizzazione Internazionale del Lavoro), e i governi non hanno un influenza diretta sulle attività del CICR. Nonostante ciò, il mandato del CICR è a carattere internazionale e l intero mondo è il suo campo d azione. Il CICR lavora attraverso i suoi delegati. I suoi fondi provengono da contributi volontari degli Stati Parte alle Convenzioni di Ginevra, dalle Società Nazionali e da donatori privati. A sottolineare il ruolo speciale gli Stati hanno garantito al CICR lo status di Osservatore all Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sebbene sia un istituzione privata, il CICR ha un ruolo importante nell applicazione del diritto internazionale da parte delle parti di conflitto armato. Come Potenza Protettrice, il CICR non agisce su istruzione delle parti in conflitto. Il CICR agisce in suo nome, come un intermediario neutrale tra le due parti. Lo scopo della sua azione è anche più ampia dei compiti della Potenza Protettrice. Inoltre, nei suoi rapporti con i governi, il CICR sceglie la via della diplomazia confidenziale, un approccio da parte dei propri delegati con i belligeranti che si adeguano alle circostanze reali. Solo se falliscono gli sforzi in via confidenziale dei propri rappresentanti, il CICR si appella pubblicamente agli Stati. Nel corso di più di 125 anni il CICR ha acquisito una considerevole esperienza nel persuadere gli Stati e le altre parti in conflitto a rispettare il diritto umanitario nei conflitti internazionali e nelle guerre civili. Secondo le Convenzioni di Ginevra, le parti di un conflitto armato internazionale hanno l obbligo di accettare che i delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra visitino tutti i campi dei prigionieri di guerra, tutti i luoghi dove i civili di nazionalità nemica sono o potrebbero essere detenuti e tutti i territori occupati in generale. Nelle altre situazioni in cui i delegati non hanno questo generale e generico diritto di accesso, il Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra può offrire i suoi buoni uffici e servigi alle parti in conflitto. In altre parole, il Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra negozierà il diritto di svolgere il proprio mandato umanitario su tutti i territori di tutte le parti in conflitto. Ciò è quanto generalmente succede nel caso di conflitti armati non internazionali. Allo stesso modo, le parti in conflitto hanno il dovere e l obbligo di autorizzare operazioni 30

8 di soccorso in favore di tutti coloro che necessitino delle stesse, siano essi detenuti, gruppi di civili in condizioni di particolare vulnerabilità o in generale la stessa popolazione civile. E questo vale anche per i territori occupati. I delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra hanno il compito di assicurare che i servizi sanitari e gli aiuti alimentari siano erogati in relazione alle necessità e che vengano forniti in modo strettamente imparziale. Le metodologie di verifica del rispetto del diritto umanitario differiscono considerevolmente dalle procedure di verifica così come indicate nei trattati internazionali in materia di diritti umani. Questi ultimi istituiscono, tra l altro, un sistema di reclami formali ad un organismo sovranazionale e in alcuni casi ad un tribunale sovranazionale. Tali reclami possono essere presentati sia da parte degli Stati, che da parte di persone. Tale sistema di reclami formali non è presente nell ambito del diritto umanitario, il quale si basa invece in maggioranza su procedure informali. Infatti, lo scopo principale del diritto umanitario non è di ristabilire il diritto e di riparare un torto, ma piuttosto di convincere colui il quale ha commesso la violazione di cambiare il proprio comportamento e tramite ciò di prevenire ulteriori violazioni, a beneficio di tutte le persone coinvolte nel conflitto. Considerazioni finali Obiettivo primario del Diritto Internazionale Umanitario è limitare le sofferenze provocate dalla guerra e alleviare i suoi effetti nei confronti di tutte le persone coinvolte. Le norme di diritto umanitario sono il risultato finale di un delicato bilanciamento tra le esigenze della guerra (la c.d. necessità militare ) e le regole di umanità. Il diritto umanitario è una materia molto sensibile e non sopporta manomissioni di sorta. Deve essere applicato e rispettato in ogni circostanza, per il bene dei valori umani e, spesso, per la vera necessità di proteggere la vita umana. E compito di ciascuna persona farsi promotrice di una migliore comprensione degli obiettivi e dei principi fondamentali del diritto umanitario, al fine di assicurare il migliore rispetto degli stessi. Il miglior rispetto del diritto umanitario da parte di tutti gli Stati e di tutte le parti in conflitto è la strada migliore per creare un mondo più umano. Bibliografia (in ordine cronologico): Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura, a cura di Francioni, DEL VECCHIO, DE CATERINI, Roma, 2000; BENVENUTI, A cinquant anni dall adozione delle convenzioni di Ginevra, Roma, 1999; FERRARI BRAVO, Lezioni di diritto internazionale, Napoli, 1998; BASSIOUNI, International criminal court: compilation of United Nations documents and draft ICC Statute before the Diplomatic Conference, Roma, 1998; MARCHEGGIANO, Elementi di diritto umanitario dei conflitti armati, Roma, 1998; Nazioni Unite e legalità internazionale, in L ONU: 50 anni di cooperazione internazionale e prospettive per il futuro, Roma, 1996; RONZITTI, Diritto internazionale per Ufficiali della Marina Militare, Roma, 1996; Dai Tribunali penali internazionali ad hoc a una corte permanente, Atti del Convegno Roma dicembre 1995, Napoli, 1996; Le operazioni delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace, Nazioni Unite, 1996; CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 1995; CAPOTORTI, Corso di diritto internazionale, Milano, 1995; CONFORTI, Le Nazioni Unite, Padova, 1994; RISOLUZIONE N. 955 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l 8 novembre 1994 (istituzione del Tribunale internazionale per il Ruanda); RISOLUZIONE N. 827 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 25 maggio 1993 (istituzione del Tribunale internazionale per la ex Yugoslavia); RISOLUZIONE N. 808 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 22 febbraio 1993; DE MULINEN, Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armees, Geneve, 1993; BENVENUTI, Ensuring observance of international humanitarian law, 15 th Round Table on Current Problems of IHL, 1990; Verri, Appunti di diritto bellico, Roma, 1990; VENTURINI, Necessità e proporzionalità nell uso della forza militare in diritto internazionale, Milano, 1988; VERRI, Diritto per la pace e diritto nella guerra, Roma, 1980; BALLADORE PALLIERi, Diritto bellico, Padova, 1974; 31

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