IL NUOVO REGOLAMENTO 1151/2012 IN MATERIA DI MARCHI DOP/IGP/STG La materia dei prodotti DOP IGP e STG è disciplinata dal Regolamento UE n. 1151 del 2012 che è entrato in vigore il 3 gennaio 2013, nonché dal Regolamento delegato UE n. 664 del 18.12.2013 e dal Regolamento di esecuzione UE n. 668 del 13.06.2014. Il Decreto Ministeriale del 14.10.2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25.10.2013 di attuazione del Regolamento 1152/2012 disciplina la procedura da seguire a livello nazionale per arrivare alla presentazione alla Commissione europea della domanda di registrazione di un prodotto DOP/IGP/STG. L Autorità competente per la presentazione delle domande è il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Per quanto riguarda Regione Lombardia si evidenzia che la D.G. Agricoltura con atto del 29.12.2014 ha determinato le procedure regionali per l espressione del parere richiesto dal Ministero sulle proposte di registrazioni di nuove DO e IG di prodotti lombardi. Il Regolamento 1151/2012 è composto da 59 articoli ed è diviso in 6 titoli. Il Titolo I (artt. 1-3) si occupa delle definizioni generali. Tra gli obiettivi della norma indicati all art. 1 viene espressamente menzionato il fine di garantire la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo ai prodotti tutelati dal Regolamento. All art. 2 comma 2 viene precisato che il nuovo Regolamento non si applica ai vini, fatta eccezione per gli aceti di vino. I prodotti Dop e IGP La materia dei prodotti DOP/IGP è disciplinata nel Titolo II (artt. 4-16). Il nuovo Regolamento 1151/2012 abroga espressamente (art. 58) il precedente Regolamento CE n. 510 del 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche tipiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli e alimentari (DOP e IGP). All art. 5 del nuovo Regolamento troviamo le definizioni dei prodotti a denominazione d origine e a indicazione geografica. 1) La denominazione d origine si riferisce a un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. 2) L indicazione geografica si riferisce a un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; 1
b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata. L art. 7 stabilisce i contenuti dei disciplinari che sono obbligatori per le Dop e Igp. Tra le novità si evidenzia la possibilità di indicare in etichetta i cosiddetti marchi di area. Con l art. 12 comma 5 viene infatti consentito l uso dei marchi collettivi geografici unitamente alla indicazione di Dop o Igp. Da segnalare tra le novità, anche l art. 13 comma 3 che stabilisce il principio della protezione ex officio delle DOP/IGP. E previsto infatti che gli Stati membri adottino tutte le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l uso illecito delle DOP e delle IGP prodotte o commercializzate nello Stato membro. Non è, pertanto, più necessaria una denuncia di parte. Un precedente sul punto è stato il famoso caso Parmesan esaminato dalla Corte di Giustizia Europea. Il caso verteva sulla contestata responsabilità della Germania che si rifiutava di perseguire l utilizzo all interno del suo territorio della denominazione Parmesan, indicata nell etichetta di prodotti non corrispondenti alla Dop Parmigiano Reggiano. La Corte di Giustizia, con la Sentenza 26.2.2008, aveva stabilito che uno Stato membro non era tenuto ad adottare d ufficio le misure atte a sanzionare nel proprio territorio le violazioni delle Dop provenienti da altro Stato membro. Ora la situazione appare corretta dall introduzione nel nuovo Regolamento della protezione ex officio delle Dop e Igp. In Italia l Autorità incaricata di adottare tali misure è l Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, come stabilito dall art. 16 del Decreto Ministeriale del 14.10.2013 sopra richiamato. Da evidenziare la possibilità di trasmettere delle segnalazioni attraverso il sito www.dop-igp.eu. Il Regolamento delegato 664/2013 ed il Regolamento di esecuzione 668/2014 Il Regolamento delegato UE n. 664/2014 all art. 1 ha precisato che nel caso di prodotti di origine animale il cui nome è registrato come Dop i mangimi devono provenire integralmente dalla zona geografica delimitata. Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata si possono aggiungere mangimi che non provengono da detta zona a condizione che la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all ambiente geografico non siano compromesse. I mangimi che non provengono dalla zona geografica delimitata non possono in ogni caso superare il 50% di sostanza secca su base annuale. 2
Sempre in relazione ai mangimi di un prodotto di origine animale che ha ottenuto la Dop il Regolamento di esecuzione 668/2014 prevede all art. 3 che il disciplinare contenga norme dettagliate sull origine degli stessi. Per quanto riguarda la zona geografica l art. 2 del Regolamento di esecuzione ha precisato che per le Dop e Igp la stessa deve essere delimitata in modo preciso e univoco facendo riferimento il più possibile a confini fisici o amministrativi. I prodotti Dop e Igp in Lombardia In Italia le Dop e Igp registrate sono in tutto 268, delle quali 31 lombarde (dati aggiornati al 10.02.2015). La regione Lombardia può vantare, infatti, ben 19 Dop e 12 Igp. Questi i prodotti DOP della Lombardia: Formaggi Bitto Formaggella del Luinese Formai de Mut dell Alta Valle Brembana Gorgonzola Grana Padano Nostrano Valtrompia Parmigiano Reggiano Provolone Valpadana Quartirolo Lombardo Salva Cremasco Strachitunt Taleggio Valtellina Casera Olio Olio extra vergine d oliva Garda Olio extra vergine d oliva Laghi Lombardi Miele Miele varesino Salumi Salame Brianza Salame di Varzi Salamini Italiani alla Cacciatora Questi i prodotti IGP della Lombardia: Salumi e insaccati Bresaola della Valtellina Coppa di Parma Cotechino Modena Mortadella Bologna 3
Salame Cremona Salame d oca di Mortara Zampone Modena Frutta Mela di Valtellina Melone mantovano Pera mantovana Prodotti ittici Salmerino del Trentino Trote del Trentino I prodotti STG Il nuovo decreto abroga anche il Regolamento CE 509 del 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli alimentari (STG). In Italia sono soltanto due le denominazioni iscritte nel Registro delle Specialità Tradizionali Garantite: la Mozzarella e la Pizza Napoletana. Il regime delle STG viene istituito per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto. I prodotti STG vengono disciplinati nel nuovo Regolamento al titolo III (artt. 17-26). All art. 18 del Regolamento vengono indicati i criteri: Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto o alimento: a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve: a) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o b) designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto. Anche le STG devono rispettare un disciplinare il cui contenuto viene precisato dall art. 19 Le indicazioni facoltative di qualità L introduzione di indicazioni facoltative di qualità è una delle principali novità del nuovo Regolamento. Le stesse sono disciplinate nel titolo IV (artt. 27-34). L obiettivo è quello di agevolare la comunicazione da parte dei produttori nel mercato interno delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto. 4
Il nuovo Regolamento non preclude agli stati membri di mantenere le disposizioni nazionali sulle indicazioni facoltative di qualità non disciplinate dallo stesso, purché tali disposizioni siano conformi al diritto dell Unione. Le indicazioni facoltative devono soddisfare i seguenti criteri: 1) L indicazione deve riferirsi a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o ad una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche 2) L uso della indicazione deve conferire valore al prodotto rispetto ad altri di tipo similare 3) L uso della indicazione deve avere una dimensione europea Gli Stati membri devono effettuare controlli per garantire il rispetto di tali prescrizioni e applicare sanzioni amministrative in caso di violazioni (art. 34). Il Regolamento, inoltre, istituisce una nuova indicazione facoltativa di qualità: il prodotto di montagna (art. 31). Il prodotto di montagna Tale indicazione può essere utilizzata quando sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna. In caso di prodotti trasformati anche la trasformazione deve aver luogo in zone di montagna. La definizione di zone di montagna la troviamo all art. 18 del Regolamento CE 1257/1999 richiamato dal Regolamento in esame: le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro dovuti: - all esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell altitudine che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato - in zone di altitudine inferiore, all esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero - a una combinazione di due fattori quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente Le zone a nord del 62 parallelo ed alcune zone adiacenti vengono assimilate alle zone di montagna. Il Regolamento, inoltre, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati. A seguito della consultazione con gli Stati membri la Commissione ha emanato in data 11.4.2014 il Regolamento Delegato 665/2014 che completa il Regolamento 1151/2012 per quanto, appunto, riguarda le condizioni d uso dell indicazione facoltativa prodotto di montagna. Il Regolamento delegato formato da sette articoli ed entrato in vigore il 26.6.2014, stabilisce che: il termine prodotto di montagna può essere applicato (artt. 1,3,4): - ai prodotti forniti da animali nelle zone di montagna (es. latte e uova) e trasformati in tali zone - ai prodotti derivanti da animali (es. carne) allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita nelle zone di montagna, se i prodotti vengono trasformati in tali zone 5
- ai prodotti derivanti da animali transumanti che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna. - ai prodotti dell apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna (lo zucchero utilizzato per l alimentazione delle api non deve provenire obbligatoriamente da zone di montagna) - ai prodotti di origine vegetale esclusivamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna Le seguenti operazioni di trasformazione possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché la distanza dalla zona in questione non sia superiore a 30 Km (art. 6): 1) trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione al 3.1.2013 (gli Stati membri possono però non applicare questa previsione o stabilire una distanza inferiore ai 30 KM) 2) macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse 3) spremitura dell olio di oliva I prodotti non compresi nell allegato 1 del Regolamento 1152/2012, le erbe, le spezie e lo zucchero se utilizzati nei prodotti di origine animale o vegetale possono provenire da zone al di fuori delle zone di montagna purché non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti (art. 2). Il Regolamento delegato stabilisce, inoltre, che i mangimi per gli animali di allevamento che non possono essere prodotti nelle zone di montagna non deve superare il 50% (in percentuale di materia secca), ovvero il 40% nel caso dei ruminanti (esclusi i transumanti). Per i suini la percentuale da non superare è il 75% (art. 5). Il prodotto dell agricoltura delle isole Il Regolamento prevedeva, inoltre, all art. 32, la presentazione entro il 4.1.2014 di una relazione della Commissione sull opportunità di creare la nuova indicazione prodotto dell agricoltura delle isole. La Commissione ha in effetti presentato in data 6.12.2013 una relazione evidenziando argomentazioni sia a favore che contrarie. Queste le argomentazioni a favore: - trattandosi di strumento volontario, che impone oneri amministrativi, di controllo e di bilancio relativamente leggeri, un indicazione facoltativa di qualità potrebbe essere adatta ad alcuni piccoli produttori, in particolare su piccole isole le cui dimensioni non consentono di adottare altri strumenti di marketing (quali i marchi collettivi, di certificazione e territoriali, le DOP/IGP). Tale strumento sarebbe applicabile soltanto ad una parte esigua dei prodotti delle isole. - oltre a funzionare come strumento di comunicazione e di marketing, un'indicazione facoltativa di qualità può conferire valore a taluni prodotti dell'agricoltura delle isole, in modo particolare se gli Stati membri riescono a garantirne l'integrazione o il collegamento con altre misure. Queste le argomentazioni contrarie: - un'indicazione facoltativa di qualità "prodotto dell'agricoltura delle isole" potrebbe penalizzare i produttori che aderiscono già a regimi di qualità, mettendoli in competizione. Sussiste il rischio di indebolire le 6
- iniziative esistenti (marchi territoriali, DOP/IGP, ecc.), che prevedono un controllo più severo e/o una certificazione, e quindi costi supplementari - il fatto stesso che non esistano attualmente etichette generiche per i prodotti insulari (l'etichettatura e la promozione fanno riferimento a isole specifiche) indica che il concetto di "isola" non è considerato sufficientemente forte e o adeguato per trasmettere determinati messaggi ai consumatori. Un'indicazione facoltativa di qualità potrebbe pertanto incidere negativamente sui regimi già esistenti - dal momento che la maggior parte dei prodotti insulari non viene esportata, ma viene venduta a livello locale o sul continente dello Stato membro in questione, si può affermare che la regolamentazione delle indicazioni sulle etichette potrebbe essere affrontata meglio a livello di Stato membro - è probabile che la gamma dei prodotti potenzialmente ammissibili per un'indicazione facoltativa di qualità venga drasticamente ridotta dagli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 in termini di provenienza delle materie prime - le difficoltà strutturali delle isole potrebbero essere affrontati dagli strumenti strutturali esistenti. La Commissione ha, infine, invitato il Parlamento europeo ed il Consiglio a discutere la relazione. Disposizioni comuni. Il titolo V (artt. 35-54), relativo alla disposizioni comuni è suddiviso in quattro capi. Il primo capo (artt. 35-40) è dedicato ai controlli ufficiali delle DOP/IGP/STG. Il capo secondo (artt. 41-43) disciplina le eccezioni per alcuni usi anteriori. Nel terzo capo (artt. 44-47) vengono normate le indicazioni e simboli dei regimi di qualità ed il ruolo dei produttori. Il capo IV (artt. 48-54) è relativo alle procedure di domanda e registrazione delle DOP/IGP/STG. Un altra novità da segnalare introdotta dal Regolamento riguarda i termini di esame della domanda da parte della Commissione e di opposizione alla registrazione proposta. L art. 50 del Regolamento riduce a sei i mesi a disposizione della Commissione per l esame della domanda di registrazione, dimezzando così il termine di dodici mesi previsto all art. 6 del previgente Regolamento 510/2006. Parimenti sono stati dimezzati i termini per poter proporre opposizione. Infatti l art. 7 del Regolamento 510 del 2006 prevedeva la possibilità di opposizione entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea delle denominazioni oggetto di domanda di registrazione. L art. 51 del nuovo Regolamento riduce il termine per l opposizione a tre mesi. Agricoltura locale e vendita diretta Il titolo sesto (artt. 55-59) è suddiviso in tre capi. Il primo capo è composto dall art. 55. 7
Detto articolo prevedeva la presentazione da parte della Commissione entro il 4.1.2014 di una relazione al Parlamento Europeo ed al Consiglio sull opportunità di istituire un nuovo regime di etichettatura relativo all agricoltura locale ed alla vendita diretta al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale. In data 6.12.2013 la Commissione ha presentato la relazione fornendo elementi fattuali per favorire un dibattito sull opportunità di istituire un nuovo regime di etichettatura dell UE e sui temi più vasti dell agricoltura locale e della vendita diretta. Il capo II (artt. 56-57) è dedicato alle norme procedurali, in particolare all art. 56 viene regolamentato il potere della Commissione di adottare atti delegati. Il terzo capo (artt.58 e 59) disciplina le abrogazioni e l entrata in vigore. 8