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Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini approvato con DGR n. 5-24032 del 2 marzo 1998 e modificato con DDGR n. 95-7849 del 17 dicembre 2007, n. 33-2150 del 6 giugno 2011. STATUTO TIPO DEL COMITATO AMBITO TERRITORIALE PER LA CACCIA (O COMPRENSORIO ALPINO) Art. 1 Denominazione, durata e sede 1. L ambito Territoriale di Caccia (o Comprensorio alpino) promosso e costituto ai sensi della l. 11 febbraio 1992 n. 157 e della l.r. 04 settembre 1996 n. 70 nella forma del comitato per la gestione faunistica, ambientale e venatoria del territorio agro-silvopastorale assume la denominazione di (A.T.C. o C.A.). 2. La durata dell (A.T.C. o C.A.) è a tempo indeterminato. 3. L (A.T.C. o C.A.) ha sede in (comune, via, civico). Art. 2 Il riconoscimento giuridico 1. Il comitato (A.T.C. o C.A.) dovrà, al fine di acquistare la personalità giuridica, richiedere il riconoscimento mediate domanda rivolta al Presidente della Giunta Regionale. Art. 3 Finalità dell (A.T.C. o C.A.) 1. L (A.T.C. o C.A) ha come finalità di gestire senza scopo di lucro il territorio agro-silvopastorale compreso nell ambito territoriale (sigla dell A.T.C. o C.A.) in relazione all attività di carattere venatorio, promuovendo ed organizzando le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmando gli interventi per il miglioramento degli habitat anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e la partecipazione a specifici progetti utili a garantire la salvaguardia dei diritti e degli interessi in materia faunistica, ambientale, venatoria ed agricola nonché di gestire le eventuali zone di addestramento ed allenamento cani e degli altri istituti di protezione se ricompresi nel territorio dell (A.T.C. o C.A.). 2. A tal fine l (A.T.C. o C.A.) potrà svolgere tutte le attività previste per la gestione di cui al precedente comma dalle norme vigenti in materia ed in particolare dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalla Legge Regionale 04 settembre 1996, n. 70. 1

1. Sono organi dell (A.T.C. o C.A.) : Art. 4 Organi dell (A.T.C. o C.A.) Il Presidente; Il Comitato di gestione; Il Consiglio esecutivo, se nominato. Art. 5 Il Presidente 1. Il Presidente rappresenta l (A.T.C. o C.A.) di fronte ai terzi ed in giudizio. 2. Il Presidente è eletto dal Comitato di gestione tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento. 3. L elezione del Presidente avviene in forma palese con la partecipazione di almeno i due terzi dei componenti del Comitato di gestione. Risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancato raggiungimento della prevista maggioranza si procederà ad un ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che abbiano riportato la maggioranza dei voti all esito della prima votazione. 4. Il Comitato di gestione elegge con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente il Vice Presidente, convoca entro quindici giorni il Comitato di gestione per l elezione del nuovo Presidente. 5. Il Presidente ed il Vice Presidente durano normalmente in carica quanto il Comitato di gestione. 6. Non possono essere nominati Presidente o Vice Presidente e se nominati decadono dal loro ufficio, l interdetto, l inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l incapacità ad esercitare uffici direttivi. 7. Il Presidente ed il Vice Presidente, anche disgiuntamente, sono revocabili dal Comitato di gestione in qualunque tempo con le modalità, la partecipazione e la maggioranza assoluta di cui al precedente comma 3. In tal caso ed immediatamente il Comitato di gestione deve provvedere all elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente. Art. 6 Il Comitato di gestione 1. Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia secondo le modalità attuative del disposto dell art. 18, comma 4, della legge regionale 04 settembre 1996, n. 70. 2. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni. 3. Il Comitato di gestione viene rinnovato alla scadenza dall Ente delegato con le modalità indicate dalle norme attuative delle direttive della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 4 settembre 1996 n. 70, vigenti. 4. Il Comitato di gestione uscente resta in carica sino alla nomina del nuovo Comitato. 2

Art. 7 Funzionamento del Comitato di gestione 1. Il Comitato di gestione si intende validamente costituito con la nomina effettuata dall Ente delegato. 2. Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, nonchè su richiesta formulata da un terzo dei componenti il Comitato di gestione. 3. L avviso di convocazione, da inviarsi almeno tre giorni liberi prima a mezzo lettera raccomandata, telegramma o fax deve contenere l indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione nonchè l ordine del giorno. 4. Le riunioni del comitato di gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza ed impedimento, dal Vice Presidente e si intendono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, fatti salvi i casi di cui ai successivi commi 6 e 7. 5. Il Comitato di gestione in sede di convocazione ordinaria approva il bilancio preventivo ed il rendiconto tecnico e finanziario; nomina e revoca il segretario ed eventuali commissioni utili allo svolgimento dell attività dell A.T.C. o C.A. con facoltà di determinare un rimborso spese; nomina e revoca i componenti del Consiglio esecutivo e determina l eventuale rimborso spesa; delibera sulla responsabilità degli amministratori; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dallo Statuto. 6. Il Comitato deve riunirsi almeno due volte in via ordinaria nell arco di un anno per l approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto tecnico e finanziario ed in sede di approvazione consuntiva entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio economico e comunque, a fronte di motivate giustificazioni, non oltre il 30 giugno di ogni anno. In tali occasioni la riunione del Comitato di gestione si intende validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, il voto del Presidente determinerà la prevalenza. 7. Il comitato di gestione in sede di convocazione straordinaria delibera l approvazione e le modificazioni dello statuto da sottoporre all approvazione della Giunta Regionale nelle forme indicate dagli artt. 14 e 12 c.c. con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera altresì sulla nomina e sulla revoca del Presidente e del Vice Presidente con le maggioranze e le modalità previste dall art. 5, comma 3. 8. In sede di convocazione ordinaria il Comitato di gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti e, in caso di parità, il voto del Presidente determinerà la prevalenza. 9. Le riunioni del Comitato di gestione sono riservate a suoi componenti, [ ] (1) e convocati con le modalità di cui all art. 7, comma 3, salvo che venga deliberata la pubblicità della seduta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Comitato. 9 bis. Alle riunioni del Comitato di gestione e del Consiglio esecutivo sono invitati a partecipare, come uditori e senza diritto di voto, un rappresentante di ogni Associazione non rappresentata nel Comitato di gestione, che abbia una rappresentatività nell ATC o nel CA; (2), [.] (4). 10. Fatte salve le condizioni ostative, di incompatibilità di decadenza previste dalla legge e dalle norme attuative di regolamento, i componenti del Comitato di gestione decadono dalla carica ove siano assenti ingiustificati a tre riunioni nell arco di un anno, in ogni caso, consecutive. E compito del Presidente comunicare alla Provincia l intervenuta causa di decadenza, recesso ed esclusione così, come il decesso del componente il Comitato entro dieci giorni dal suo accadimento. 3

11. L esclusione del componente il Comitato di gestione è ammessa solo per giusta causa. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata da inviare al Presidente. 12. Al verificarsi di una delle cause di recesso, esclusione o decadenza nei confronti di uno dei componenti del Comitato di gestione, entro giorni 15 il Presidente provvederà a darne comunicazione all Ente delegato che provvederà alla sua sostituzione. 13. Ai componenti del Comitato di gestione può competere un rimborso delle spese. 14. Le deliberazioni del Comitato di gestione contrarie alla legge o allo statuto possono essere annullate su istanze di qualunque componente del Comitato di gestione dell A.T.C o C.A. o del pubblico ministero con le modalità di cui all art. 23 c.c. L esecuzione delle deliberazioni contrarie all ordine pubblico, al buon costume o agli atti di indirizzo e programmazione della Regione può essere sospesa anche dalla Giunta regionale. Art. 8 Compiti del Comitato di gestione 1. Il Comitato di gestione esercita tutti i poteri in ordine alla gestione della caccia programmata che le disposizioni statali, regionali e provinciali nonché il presente statuto non devolvono ad altri organi. 2. In particolare il Comitato di gestione, in conformità agli indirizzi della pianificazione faunistica regionale e provinciale, svolge i seguenti compiti: a) predispone lo statuto dell (A.T.C.. o C.A.) e lo approva con le maggioranze di cui all art. 7 comma 7; b) predispone, nel limite massimo di un anno dal suo insediamento, il piano di utilizzazione del territorio venabile per il biennio successivo, corredandolo con i programmi di immissione e di riqualificazione faunistica e con le indicazioni circa i prelievi di fauna selvatica; c) promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, ove previste, provvede sulla base di appositi censimenti effettuati sotto il coordinamento di esperti faunistici regionali, ove previsti, a formulare le proposte dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati di cui all art. 44, comma 1, lett f) della l.r. 70/96, ed al cinghiale nel caso in cui se ne ravvisi la necessità e dei piani numerici di prelievo alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina, alla starna, alla pernice rossa e alla volpe e li sottopone all approvazione della Giunta regionale. Le proposte di cui sopra devono essere conformi, agli indirizzi regionali in materia; (3). d) promuove ed organizza gli interventi volti a migliorare gli habitat e provvede alla documentazione cartografica degli stessi; e) determina per ogni annata venatoria il quantitativo di fauna selvatica da immettere, prevedendo eventuale limitazioni nonché azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche; f) svolge gli incombenti relativi alle procedure di ammissione dei cacciatori previsti dalle norme e da provvedimenti regionali; g) esercita la facoltà di ammettere un numero di cacciatori superiori a quello fissato dalla normativa regionale, nei limiti e dalle condizioni di cui al comma 8 dell art. 14 della legge 11.02.1992 n. 157 ed alla legge regionale 04 settembre 1996 n. 70; h) esprime, ai sensi del comma 5 del citato art. 14, le proprie determinazioni in ordine all eventuale accesso all A.T.C. di cacciatori già ammessi in altro A.T.C., sulla base delle norme regionali; i) avanzano proposte sul piano faunistico-venatorio regionale, e relative agli altri strumenti di pianificazione provinciali previsti dal comma 7 dell art. 10 della legge 157/92; 4

l) predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari e/o ai conduttori di fondi rustici per i seguenti obiettivi, previsti al comma 11 dell art. 14 della legge 157/92: - la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; - le coltivazioni per l alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del reg. CEE n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni; - il ripristino di zone umide e di fossati; - la differenziazione delle colture; - la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica; - la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; - la collaborazione operativa, ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; m) provvede, ai sensi dell art. 14 comma 14 della legge 157/92, all erogazione di eventuali contributi integrativi a quelli primari erogati dall Ente delegato di cui all art. 26 della legge 157/92, per i risarcimenti dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica cacciabile e dall esercizio dell attività venatoria, in base alle disponibilità del proprio bilancio con stanziamenti definiti anno per anno in sede di bilancio preventivo ed alle eventuali risorse finanziarie trasferite dalla Regione, nonché all erogazione di contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni medesimi e previamente concordati in sede di bilancio; n) può proporre alla Giunta regionale la sospensione della caccia anche solo temporanea e per aree e/o per specie determinate in deroga al calendario venatorio; o) può stabilire una ripartizione interna del territorio dell (A.T.C. o C.A.) individuando, ai fini di una migliore gestione del patrimonio faunistico, aree di caccia specifica. La individuazione di tale aree e gli eventuali regolamenti gestionali devono essere proposti alla Giunta regionale per l approvazione; p) può gestire zone di ripopolamento e cattura, oasi, zone di addestramento e allenamento cani, aziende per la produzione della fauna selvatica e centri pubblici di riproduzione della stessa che si trovino ricompresi nel territorio dell (A.T.C. o C.A.) nei limiti e nelle forme stabilite delle norme regionali e provinciali; q) può assumere iniziative, anche di gestione, in aziende per la produzione della fauna selvatica; r) assume e licenzia personale da inquadrare in riferimenti al C.C.N.L. vigente in materia di agricoltura; s) avanza ai competenti organi regionali e provinciali proposte e richieste in materia faunistca, venatoria ed ambientale che riguardino il territorio dell (A.T.C. o C.A.) ; t) promuove ed organizza iniziative culturali, di studio e ricerca, anche collaborando con enti pubblici e privati; u) predispone ed approva con le maggioranze di cui all art. 7 comma 8 il Regolamento per il prelievo venatorio dell ATC O CA individuando eventuali sanzioni per gli inadempienti; v) può introdurre una graduazione sulla quota di sottoscrizione conferita dai cacciatori sulla base di abbattimenti selezionati ed individuati nel regolamento di cui al precedente punto u. Art. 9 Il Consiglio esecutivo 1. Il Comitato di gestione può nominare nel suo seno un Consiglio esecutivo composto da sei membri, due in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in 5

rappresentanza delle Associazioni venatorie, uno in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale ed uno in rappresentanza degli enti locali. Il Presidente ed il Vice Presidente fanno parte di diritto del Consiglio esecutivo e sono compresi tra i componenti come sopra indicati. 2. I componenti del Consiglio esecutivo vengono separatamente scelti e proposti dai rappresentanti di ciascuna categoria in seno al Comitato di gestione. Durano in carica quanto il Comitato di gestione ed esercitano i compiti dallo stesso delegati. 3. Il Comitato di gestione ratifica la nomina del Consiglio esecutivo prendendo atto delle indicazioni effettuate dalle singole categorie. Per il caso in cui taluna indicazione manchi o non avvenga nei tempi richiesti dal Comitato di gestione, con la maggioranza di cui all art. 7, comma 8, il Comitato di gestione potrà ratificare la nomina di un Consiglio esecutivo composto dai soli membri delle categorie che avranno fornito l indicazione dovuta. 4. Il Consiglio esecutivo può essere delegato con la maggioranza di cui all art. 7 comma 8 all ordinaria amministrazione dell (A.T.C. o C.A), fermo il rispetto dei parametri di bilancio ed il controllo del Comitato di gestione. 5. Il Consiglio esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, del Vice Presidente in sua assenza o impedimento o su richieste di un terzo dei suoi membri con le modalità ed i termini di cui all art. 7, comma 3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e delle stesse verrà steso verbale sottoscritto dagli intervenuti. Alle riunioni del Consiglio esecutivo possono partecipare gli osservatori incaricati dalla Giunta Regionale e di cui all art. 7, comma 9, i quali devono essere convocati con le modalità di cui al presente comma. 6. Il Consiglio esecutivo delibera validamente con l intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti degli intervenuti. Art. 10 Gestione finanziaria. 1. Le entrate dell (A.T.C. o C.A.) sono costituite dalle seguenti sottoscrizioni: a) quote di sottoscrizione conferite annualmente dai singoli cacciatori ammessi all esercizio dell attività venatoria nel territorio dell (A.T.C. o C.A.), previste dall art. 19 comma 3 della Legge regionale 04 settembre 1996, n. 70; b) quote di sottoscrizione applicate dall (A.T.C. o C.A.) ed approvate dalla Giunta regionale, finalizzate ai piani di abbattimento selettivo degli ungulati; c) quote di sottoscrizione demandate alla determinazione statutaria dell (A.T.C. o C.A.) ed approvate dalla Giunta Regionale in relazione alla valutazione qualitativa del soggetto abbattuto; d) contributi della Regione e della Provincia, anche su progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi della pianificazione faunistica territoriale presentati dal Comitato di gestione; e) contributi della Regione destinati al risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall esercizio venatorio; f) eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati. 2. Il Presidente o il Consiglio esecutivo se nominato predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione relativo all esercizio successivo. Il Comitato di gestione provvede alla sua approvazione entro il successivo 30 dicembre nei modi di cui all art. 7, comma 5. Tale bilancio deve essere trasmesso in copia alla Regione entro giorni 20 dalla sua approvazione. 3. L esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l anno solare. 4. Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte nel bilancio dell (A.T.C. o C.A.). 6

5. Le entrate sono iscritte a bilancio separatamente, secondo la loro natura e provenienza. Le entrate corrispondenti a contributi per progetti finalizzati sono evidenziate distintamente per ciascun progetto. 6. Le spese sono classificate per categoria, evidenziando la loro destinazione. In particolare, debbono comunque essere indicate: a) le spese per l acquisto di beni durevoli; b) le spese per il personale; c) le spese di gestione e di funzionamento (godimento e manutenzione dei locali, utenza di servizi, uso e manutenzione di automezzi e altri strumenti tecnici, etc.); d) le spese per l allevamento e l immissione di fauna selvatica e quelle per il controllo ed il prelievo della stessa; e) le spese per il miglioramento ambientale; f) le spese per la vigilanza; g) le spese per la prevenzione dei danni cagionati dalla fauna selvatica e dall attività venatoria; h) le spese per l erogazione di contributi per il risarcimento dei danni; i) le spese per la predisposizione e l attuazione di progetti finalizzati; l) altre spese. 7. Il Comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti della disponibilità di bilancio. 8. Il bilancio deve essere previsto a pareggio. Nel caso in cui il conto consuntivo presenti un disavanzo per sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso dell esercizio, il bilancio preventivo dell esercizio successivo dovrà prevederne l integrale ripianamento, anche attraverso l aumento delle quote di sottoscrizione di cui all art. 10, comma І, lett. b) e c). 9. L inosservanza delle regole di tenuta del bilancio comporterà l azione di responsabilità contro gli amministratori deliberata dal Comitato di gestione ai sensi dell art. 22 c.c. e degli artt. 2393 e ss.c.c. in quanto applicabili. La deliberazione dell azione di responsabilità importa la revoca dall Ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purchè sia assunta con il voto favorevole della maggioranza del Comitato di gestione, esclusa la facoltà di rinunzia o transazione in relazione all azione di responsabilità. Art. 11 Rendiconto tecnico e finanziario 1. Il Presidente o il Consiglio esecutivo se nominato predispone entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto tecnico e finanziario relativo all esercizio precedente ed il Comitato di gestione provvede alla sua approvazione nei modi e nei tempi di cui all art. 7, commi 5 e 6. 2. Il rendiconto deve comprendere il conto economico ed il conto patrimoniale. 3. Allo stesso devono essere allegati una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti dell (A.T.C. o C.A). 4. Per i progetti finalizzati per i quali siano stati erogati contributi da parte della Regione o della Provincia, i predetti documenti debbono fornire specifica indicazione circa l utilizzo dei contributi stessi ed i risultati conseguiti. 5. Il rendiconto corredato dai relativi allegati deve essere trasmesso in copia alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno o nel maggior termine di cui all art. 7, comma 6. 7

6. I dati riferiti ai piani di prelievo effettuati con i relativi risultati devono essere trasmessi alla Giunta regionale entro 30 giorni dal termine ultimo dei prelievi. Art. 12 Estinzione - Scioglimento 1. Per il caso in cui i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo o questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare l intervenuta situazione alla Giunta regionale cui sono demandati il provvedimento di estinzione e l eventuale devoluzione dei fondi residui, entro giorni 30 dall accertamento della situazione stessa. 2. Non è ammesso lo scioglimento volontario del Comitato. 3. Non è ammessa la trasformazione del Comitato né la trasformazione delle finalità dello stesso. Art. 13 Norme di rinvio 1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi vigenti dall ordinamento giuridico italiano. (1) Soppresso con DGR n. 95-7849 del 17 dicembre 2007; (2) Inserito con DGR n. 95-7849 del 17 dicembre 2007; (3) Sostituito con DGR n. 95-7849 del 17 dicembre 2007; (4) Soppresso con DGR n. 33-2150 del 6 giugno 2011. 8