Amministratori e Responsabilità Innanzitutto preme rilevare che di norma per amministratore si intende colui che agisce in nome e per conto dell ASD munito di poteri di Legale Rappresentanza, quindi generalmente il Presidente. Nonostante spesso il ruolo di Presidente o di Amministratore venga svolto a titolo gratuito, non si può omettere l estrema delicatezza di tale posizione, ben idonea a generare diversi profili di responsabilità. La responsabilità civile per le ASD Il responsabile civile di un associazione sportiva dilettantistica può essere letta in due forme ben precise: responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale. A) La responsabilità contrattuale è regolata dall articolo 38 c.c. il quale sancisce che: per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Pertanto, in caso di obbligazioni rimaste inadempiute dall ASD, i terzi creditori potranno agire aggredendo il fondo dell Associazione. Ma la legge concede un ulteriore tutela ai terzi, specificando l art.38 al comma successivo: Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell associazione. Inserendo così la Responsabilità Personale - di tipo contrattuale - di chi ha agito in nome e per conto dell ASD. La responsabilità personale - contrattuale - di chi agisce in nome e per conto dell ASD Ovviamente il problema della responsabilità civile per i fatti compiuti dall associazione si pone principalmente per i soggetti che operano nelle associazioni non riconosciute. Ciò in ragione del fatto che per quelle riconosciute, con personalità giuridica il problema risulta di minore entità, essendo la responsabilità limitata al patrimonio sociale. Nel caso di un ASD non riconosciuta invece, a fronte di un danno contrattuale, i terzi creditori potranno rivalersi non solo sul fondo comune, ma anche nei confronti dei soggetti che hanno provocato il danno agendo in nome e per conto dell ente, i quali rispondono personalmente e illimitatamente
La locuzione in nome e per conto merita attenzione, in quanto il codice civile appositamente non indica il Presidente, l Amministratore, il Legale Rappresentante o comunque i titolari di cariche rappresentative. Pertanto, è necessario analizzare e valutare concretamente all interno di ogni singola associazione chi compia operazioni e prenda decisioni necessarie per la continuità della vita associativa. Pertanto il Legale Rappresentante/Amministratore dell ASD non riconosciuta: sarà personalmente responsabile in assenza di persone espressamente incaricate di agire in nome e per conto dell ASD; sarà comunque responsabile (in solido) con le persone incaricate di agire in nome e per conto dell ASD, se era a conoscenza delle operazioni poste in essere. Le violazioni delle norme tributarie Altro aspetto di notevole rilevanza è la responsabilità in relazione alle violazioni della normativa tributaria. Infatti, non vi è dubbio che tra i terzi tutelati dall art. 38 c.c. vi sia anche il Fisco, come affermato espressamente dalla Cassazione Civile Sez. Tributaria, sent. 2.03.2007, n.5746 per i debiti di imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all effettività dell ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali, alle sole obbligazioni sorte nel periodo dell investitura. Pertanto anche in questo caso, ripercorrendo quanto appena detto in materia di responsabilità contrattuale dell ASD - sarà necessario accertare chi ha agito in nome e per conto dell associazione per individuare il responsabile dei debiti con il fisco. Come peraltro ulteriormente confermato dalla stessa Corte di Cassazione con la più recente sentenza n.9486 del 0 settembre 2009 Potendo l ASD incaricare precisi soggetti affinchè agiscano per l associazione in un determinato ambito o per un determinato incombente 2
responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell associazione, bensì all attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti con i terzi. B) Responsabilità degli amministratori verso l ASD Ai sensi dell art. 8 c.c. gli amministratori sono responsabili verso l ente secondo le norme proprie del mandato. Non si tratta di un rinvio generale all intera disciplina sul mandato, ma di un rinvio limitato all art. 70 c.c. che impone al mandatario di eseguire il mandato con la diligenza propria del buon padre di famiglia. In merito a tale criterio di responsabilità è opportuno osservare che: la diligenza del buon padre di famiglia coincide con il grado di diligenza richiesto in linea generale dall art. 76 c.c. a qualsiasi debitore nell adempimento delle proprie obbligazioni; il concetto del buon padre di famiglia riferito agli amministratori significa che per commisurare la diligenza loro richiesta deve aversi riguardo ad un modello tipico ed astratto di buon amministratore. Occorre, in altri termini, far riferimento a un soggetto che gestisce l associazione al fine di realizzare l interesse di gruppo e di garantire un reddito soddisfacente all ente stesso. Gli amministratori di ASD devono adempiere l incarico assegnato secondo la diligenza media richiesta dalla natura dell attività svolta (art. 76 co. 2 c.c.) e quindi anche con l appropriata perizia. La responsabilità degli amministratori verso l ente configura un ipotesi di responsabilità di natura contrattuale e solidale. Ai sensi dell art. 22 c.c., l azione di responsabilità contro gli amministratori è deliberata dall assemblea ed esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori. È stata dichiarata ammissibile anche l azione individuale di responsabilità promossa dal singolo associato per fatti commessi dagli amministratori. C) La responsabilità extracontrattuale è sostanzialmente la responsabilità che deriva da fatto illecito, disciplinata - in mancanza di un preciso contratto sottoscritto- dai principi generali dell ordinamento. 3
Occorre, infatti, far riferimento al generale art 2043 del c.c., che sancisce che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona al altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Perché si integri una responsabilità civile extracontrattuale è necessario che il soggetto (dirigente, organizzatore, tecnico) cagioni ad altro un danno ingiusto durante lo svolgimento o la gestione dell attività sportiva, ponendo in essere una condotta dolosa (volontaria) o colposa (con imprudenza, negligenza o imperizia). A titolo esemplificativo danni derivanti: dall utilizzo dei locali dell associazione, da beni o animali di proprietà dell associazione o dalla stessa utilizzati e comunque eventuali incidenti dovuti a carenze organizzative o dalla imperfetta gestione delle diverse attività. La responsabilità disciplinare/sportiva dell ASD Di norma ad illeciti (civili o penali) commessi da dirigenti, tesserati, atleti, tifosi e soci dell ASD, corrisponde una parallela contestazione disciplinare. Infatti, secondo il principio della cd responsabilità oggettiva, ogni contegno in grado di avere effetti sull ASD e verificatosi per una qualsiasi mancanza di controllo, impedimento e supervisione, sarà da addebitarsi anche all associazione stessa. Pertanto, in caso di contestazione dei doping, non solo l atleta ma anche l ASD a cui è associato risponderà per il fatto, dovendo quest ultima verificare ed imporre il divieto di utilizzo di sostanze dopanti in capo ai propri atleti. Così come l associazione sarò punita per contegni scorretti/illeciti dei propri supporters e tifosi 2. Altre responsabilità dell ASD Giusto per dovere di completezza si indicano a titolo esemplificativo gli ulteriori ambiti in cui di frequente si ravvisano responsabilità dell ASD o di soggetti ad esse appartenenti. I gestori di impianti sportivi, sono coloro che in modo continuativo gestiscono i luoghi in cui si pratica l attività sportiva dell ASD. Hanno il dovere di predisporre tutti gli standard di sicurezza richiesti e di adottare tutte le cautele affinchè non si verifichino danni ad atleti e terzi soggetti spettatori. In capo agli stessi vi sono altresì gli obblighi derivanti da eventuali dall eventuale custodia di determinati beni. La loro responsabilità è anche di natura penale in base alla cd posizione di garanzia ex art.40 c.p. Gli organizzatori di manifestazioni sportive devono adottare cautele idonee alla prevenzione eventi dannosi (adeguatezza impianti e mezzi tecnici), prevedendo le necessarie misure di sicurezza e 2 Eventuale prova dell assoluta diligenza dell ASD, quindi alla sua estraneità, potrà comunque essere fornita in base alle modalità concrete del fatto 4
provvedendo ad un adeguata informazione (vie di fuga, estintori, divieti). Hanno responsabilità verso atleti e terzi soggetti non partecipanti alla manifestazione (a titolo contrattuale se paganti, extracontrattuale se non paganti), con ulteriore responsabilità indiretta (ex 2049 c.c.) per la condotta colposa di ausiliari e collaboratori 3. La loro responsabilità è anche di natura penale in base alla cd posizione di garanzia ex art.40 c.p. Altre circostanze A tutto ciò si aggiungano gli ulteriori rischi dovuti all esercizio di attività particolarmente pericolose (che da un lato contengono una implicita accettazione del rischio da parte dei soci/fruitori ma che dall altra impongono cautele ancora più stringenti per l ASD) ai doveri di sorveglianza imposti ai preposti di una ASD (istruttori o comunque soggetti responsabili) nei confronti soggetti minori o comunque incapaci, sia per i danni agli stessi, sia per i danni che eventualmente potrebbero provocare a terze persone o cose. In conclusione In caso di ASD particolarmente complesse o di grandi dimensioni, una soluzione potrebbe riscontrarsi nell indicare specifici soggetti - dotati delle necessarie qualifiche e della necessaria formazione - quali responsabili per determinate attività. Così creando una struttura gerarchica in grado di meglio monitorare le diverse situazioni, di meglio gestire i rischi e di sgravare il solo rappresentante dell ASD da tutte le responsabilità. Ovviamente anche la stipula di polizze assicurative (alcune peraltro obbligatorie) ben può arginare eventuali richieste risarcitorie in sede civile. Ma non si taccia che, sempre più spesso, a seguito di responsabilità extracontrattuali, ben possano essere contestati anche illeciti di natura penalistica. 3 anche in presenza di clausole di esonero dalla responsabilità, considerate vessatoria e abusive in quanto derogano i più ampi principi di ordine pubblico 5