RUOLO, TIPOLOGIA E RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI NELLE SOCIETA QUOTATE IN BORSA. La responsabilità civile degli amministratori
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1 RUOLO, TIPOLOGIA E RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI NELLE SOCIETA QUOTATE IN BORSA La responsabilità civile degli amministratori a cura di Dott.ssa Patrizia MARCHETTI per il Comitato Pari Opportunità dell ODCEC di Torino Torino Incontra 15 marzo 2013 a cura del Comitato Pari Opportunità Gruppo di Lavoro L. 120/2011
2 La responsabilità civile La responsabilità civile può derivare: - dall inadempimento di una obbligazione responsabilità contrattuale - da un illecito in senso stretto c.d. aquiliano responsabilità extracontrattuale
3 La responsabilità civile Responsabilità contrattuale Responsabilità extracontrattuale Onere della prova grava sul debitore provare l assenza di colpa per sottrarsi all obbligo risarcitorio incombe sul creditore fornire prova sia del fatto illecito sia del dolo o della colpa del debitore
4 La responsabilità civile Responsabilità contrattuale Responsabilità extracontrattuale Danno risarcibile danno patrimoniale prevedibile (senza dolo) danno patrimoniale/ non patrimoniale anche non prevedibile
5 La responsabilità civile Responsabilità contrattuale Responsabilità extracontrattuale Prescrizione ordinaria decennale quinquennale
6 La responsabilità civile degli amministratori La responsabilità dell organo amministrativo delle società è disciplinata in via generale dal codice civile. Le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o esteri hanno inoltre una disciplina speciale contenuta nel Testo Unico della Finanza, il D.Lgs. 58/1998, e una autodisciplina, che dettano norme speciali integrative o derogatrici del codice civile ovvero di compliance.
7 La responsabilità civile degli amministratori Le norme che regolano l attività sociale e pongono dei limiti allo svolgimento della stessa nell interesse della società, dei creditori sociali, dei soci e dei terzi, costituiscono delle limitazioni alla gestione degli amministratori e pongono a loro carico doveri e obblighi, la cui violazione è fonte di responsabilità.
8 La responsabilità civile degli amministratori Gli obblighi di natura civilistica incombenti sugli amministratori possono essere classificati in: obblighi a contenuto specifico generico
9 Obblighi specifici Gli obblighi a contenuto specifico sono quelli che derivano dalla legge e dallo statuto. Amministrare correttamente la società Gestire in modo efficiente ed efficace l impresa garantire un funzionante sistema organizzativo, amministrativo e contabile (art. 2381c.c.)
10 Obblighi specifici Gli obblighi a contenuto specifico sono quelli che derivano dalla legge e dallo statuto. Documentare le operazioni sociali corretta e veritiera reportistica dell'attività della società redazione del bilancio secondo criteri di prudenza, chiarezza e correttezza e nella prospettiva di continuazione dell attività informazioni in merito alle operazioni con parti correlate, alle operazioni fuori bilancio ed in ordine ai principali rischi e incertezze cui la società è esposta (artt e segg. c.c., art bis c.c., art c.c.)
11 Obblighi specifici Gli obblighi a contenuto specifico sono quelli che derivano dalla legge e dallo statuto. Assicurare il regolare e corretto funzionamento degli organi sociali dare esecuzione alle delibere assembleari (art c.c.) convocare l assemblea alla fine dell esercizio sociale e in caso di perdite (artt. 2446, 2447 c.c.)
12 Obblighi specifici Gli obblighi a contenuto specifico sono quelli che derivano dalla legge e dallo statuto. Garantire l integrità del capitale sociale controllare il valore dei conferimenti in natura e l eventuale revisione della stima (artt. 2343, 2343-ter, 2343-quater c.c.) divieto di distribuire utili fittizi o sulla base di bilanci non regolarmente approvati (art c.c.) divieto di sottoscrizione reciproca di azioni (art c.c.) limiti all acquisto di azioni proprie e reciproche (artt e 2359-bis c.c., artt. 121 e 132 T.U.F.) osservare le norme sulla riduzione del capitale nei rimborsi sui conferimenti (art c.c.);
13 Obblighi specifici Gli obblighi a contenuto specifico sono quelli che derivano dalla legge e dallo statuto. Garantire il corretto impiego del patrimonio sociale divieto di assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto diverso (art c.c.) Provvedere agli obblighi di pubblicità
14 Obblighi specifici Gli obblighi a contenuto specifico sono quelli che derivano dalla legge e dallo statuto. Assolvere alle norme speciali previste nel T.U.F. diritti di informazione pre-assembleare relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari disposizioni sulla elezione e sulla composizione del consiglio di amministrazione e sulla remunerazione degli amministratori predisporre struttura organizzativa adeguata istituire un sistema di controllo interno impartire alle società controllate adeguate disposizioni
15 Obblighi generici Gli obblighi a contenuto generico sono costituiti dalle norme che attengono al dovere generale di diligenza e al dovere di fedeltà. DUTY OF CARE Art c.c. dovere generale di diligenza Dovere di amministrare con diligenza Dovere di vigilanza informata. DUTY OF LOYALTY Art c.c. dovere di fedeltà Perseguire gli interessi sociali in assenza di conflitti Divieto di agire in concorrenza con la società
16 Obblighi generici Il dovere generale di diligenza Dovere di amministrare con diligenza Nell adempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto, gli amministratori devono usare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Dovere di vigilanza informata Regola i generali poteri di controllo e di valutazione in seno al consiglio di amministrazione Individua una distinzione di responsabilità tra gli organi deleganti e gli organi delegati. Gli organi delegati hanno un dovere di vigilanza specifica sulla base delle informazioni ricevute
17 Obblighi generici Il dovere di fedeltà Interessi degli amministratori Gli amministratori hanno un dovere di full disclosure di ogni interesse, personale o per conto di terzi, che essi abbiano in operazioni della società, anche se l operazione sia nell interesse sociale. Nelle società quotate gli amministratori devono riferire, nel flusso informativo almeno trimestrale diretto all organo di controllo, oltre che sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, anche su quelle che siano influenzate dal soggetto che esercita l attività di direzione e coordinamento Sono previsti articolati obblighi di comunicazione, di astensione e di motivazione.
18 Violazione degli obblighi Violazione di obblighi a contenuto specifico L inadempimento consiste nella difformità del comportamento dell amministratore alle disposizioni normative Violazione di obblighi a contenuto generico L inadempimento dipende dalla violazione del dovere di amministrare con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico e dalle specifiche competenze.
19 Tipizzazione dei ruoli e delle responsabilità Tre sono le norme di riferimento: Art bis c.c.: statuisce il principio della responsabilità gestoria degli amministratori Art c.c.: individua il livello di diligenza richiesta agli amministratori e la solidarietà Art c.c.: individua l oggetto del mandato degli amministratori il perseguimento degli interessi sociali in assenza di conflitti
20 Tipizzazione dei ruoli e delle responsabilità La responsabilità solidale Gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni conseguenti alle violazioni loro imputabili, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori, salva comunque la possibilità di provare di essere immuni da colpa. Il Consiglio di amministrazione La responsabilità del consiglio di amministrazione nella sua interezza è una responsabilità solidale, gli amministratori non delegati hanno un obbligo di vigilanza ed un correlato obbligo di informazione e sono responsabili sulla base delle informazioni ricevute.
21 Tipizzazione dei ruoli e delle responsabilità Il Presidente del consiglio di amministrazione Ha un ruolo di iniziativa e di organizzazione dei lavori del consiglio, fissa l'ordine del giorno, ha un ruolo di coordinamento e responsabilità dei flussi informativi, ha una specifica responsabilità, ascrivibile all ambito contrattuale, a che tutti i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno, ha un ruolo di raccordo tra amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi. Gli amministratori esecutivi Hanno ampi poteri gestionali la cui fonte risiede nella delega del Consiglio, possono agire in via fra loro disgiunta o congiunta, e ciascuno di essi, pur se soggetto ai poteri di vigilanza del Consiglio, risponde degli atti dannosi compiuti.
22 Tipizzazione dei ruoli e delle responsabilità L amministratore non esecutivo La diversificazione professionale degli amministratori non esecutivi e degli amministratori indipendenti costituisce lo strumento di supervisione e controllo del corretto funzionamento del management. Sotto il profilo della diligenza, le specifiche competenze richieste ai membri dei comitati potrebbero diventare fonte di responsabilità specifica. L amministratore subentrante Ha precisi obblighi informativi e di controllo in merito alla gestione a cui subentra. Il comportamento omissivo implica una responsabilità a titolo di colpevole omissione di tali obblighi con conseguente risarcimento dei danni che costituiscono diretta e immediata conseguenza della violazione ai propri doveri.
23 La responsabilità verso la società (art c.c.) Gli amministratori possono incorrere in responsabilità in caso di: violazione di obblighi che derivano dalla legge o dallo statuto, negligente adempimento dei propri doveri.
24 La responsabilità verso i creditori sociali (art c.c.) Gli amministratori possono incorrere in responsabilità in caso di: patrimonio sociale insufficiente al soddisfacimento dei crediti, violazione degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale.
25 La responsabilità verso i soci e i terzi (art c.c.) Gli amministratori possono incorrere in responsabilità in caso di: atti dolosi o colposi, per fatti direttamente lesivi.
26 La responsabilità degli amministratori della società controllante (art c.c.) Gli amministratori possono incorrere in responsabilità verso la società controllata in caso di: esercizio abusivo di attività di direzione e coordinamento, danno che dall esercizio abusivo di posizione dominante è derivato alla società controllata.
27 La responsabilità degli amministratori ex D.Lgs. 231/2001 La scelta di dotare la società del modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di ridurre la possibilità che l evento reato si verifichi, rientra sia negli obblighi specifici previsti dalle norme che impongono la cura e la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (art c.c. e art. 149 T.U.F.), sia nell'ambito del più ampio dovere di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze (art co. 1 c.c.). L adozione del modello organizzativo è obbligatoria per le società quotate al segmento Star di Borsa Italiana
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