i n t e r v e n t i ANNA MASUTTI



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i n t e r v e n t i SULL APPLICAZIONE DELL ART. 1020 C. NAV. ALLA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DELLA NAVIGAZIONE AEREA ANNA MASUTTI The process of revising the aeronautical part of the Italian Navigation Code, while improving the provisions relating to air navigation risk insurance, has inevitably affected Article 1020, which regulates the time limit rights for aviation insurance contracts. As a result, the Article which establishes a one-year time limit to exercise the rights granted by the insurance contract has lost its common rule character and thus its general applicability to all kinds of air navigation risk insurance. This creates the need to identify the relevant provisions, in order to correctly determine the time limit rights for types of insurance under discussion. The Code does not expressly contain a provision regulating the time limits for a carrier s passenger civil liability insurance; therefore, the purpose of this paper is to identify the provision applicable to insurance contract time bars, without specific consideration of Article 1020. SOMMARIO 1. Premessa 2. L assicurazione della responsabilità civile del vettore verso i passeggeri trasportati 3. La prescrizione per i diritti derivanti dall assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi sulla superficie 4. Limitata applicazione dell art. 1020 c. nav. 5. Relativamente alla assicurazione contro gli infortuni aeronautici 6. Considerazioni conclusive. 1. Premessa Gli istituti della prescrizione e della decadenza nel trasporto aereo hanno spesso sollevato problemi in sede applicativa e non sono mancate interpretazioni in contrasto con l effettivo dettato normativo, soprattutto se quest ultimo è rappresentato da norme comunitarie o internazionali. Questa Rivista, anche di recente, ha dato conto di una decisione del giudice di merito che, nell interpretare la disciplina della Convenzione di Montreal, ha ritenuto che il termine biennale per l esercizio dell azione, ai sensi dell art. 35, debba considerarsi di prescrizione e non di decadenza come deve essere invece considerato nonostante la terminologia usata nella

790 DIRITTO DEI TRASPORTI 2011 traduzione (non ufficiale) italiana della Convenzione che parla, sbagliando, di prescrizione ( 1 ). Non del tutto chiara risulta altresì, e venendo all ambito delle assicurazioni che coprono i rischi della navigazione aerea, l individuazione dei termini di prescrizione dei diritti derivanti da tale tipologia di contratti nell attuale quadro normativo che prevede, come è noto, l applicazione di norme comunitarie ed internazionali per la disciplina di quelle responsabilità che l assicuratore è chiamato ad indennizzare. Alle assicurazioni dei rischi della navigazione aerea si applica la disciplina del codice della navigazione come chiaramente affermato dall art. 1885 c.c. sull assicurazione, secondo il quale le assicurazioni della navigazione (nel caso di specie, aerea) sono assoggettate al codice civile solamente «per quanto non è regolato dal codice della navigazione». Tale disciplina speciale è contenuta al titolo IV (Delle assicurazioni) e in tale contesto è collocata anche la norma sulla prescrizione dei diritti relativi a tali contratti alla quale faremo riferimento. Sin dalla sua originaria formulazione l art. 1020 c. nav. ha stabilito i termini di prescrizione nell ambito dell assicurazione obbligatoria dei passeggeri, ora abrogata (art. 996-1000), delle assicurazioni di cose (art. 1001-1009), delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto (art. 1010-1019), e tale generale applicazione ha visto un eccezione con mero riguardo alle assicurazioni degli infortuni aeronautici (art. 935 c. nav.). Queste ultime, avendo natura di assicurazioni private contro gli infortuni (si tratta di un assicurazione conclusa dall esercente in nome proprio e per conto di terzi, ovvero dei dipendenti), sono state assoggettate alle disposizione sulla prescrizione del codice civile ( 2 ). L art. 1020 ha dunque assunto, per volontà del legislatore del 1942, i connotati di norma comune, applicabile a tutte le assicurazioni relative ai rischi della navigazione aerea (con la sola eccezione che abbiamo visto). Il primo comma, per effetto del rinvio all art. 547 c. nav., prevede un solo anno di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, e ( 1 ) Trib. Roma 4 agosto 2010, in Dir. trasp. 2011, 233 ss., con nota di L. TULLIO, Prescrizione e decadenza nel trasporto aereo fra traduzioni sbagliate e massime giurisprudenziali scorrette. ( 2 ) E. FANARA, Le assicurazioni aeronautiche, Reggio Calabria, 1976, 497 ss.; A. LEFEBVRE D OVIDIO-G. PESCATORE-L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, XII ed., Milano, 2011, 655 s. Si veda Cass. 29 gennaio 1988 n. 825, con riguardo all obbligo dell esercente (datore di lavoro) di assicurare i rischi di volo, contemplato dall art. 935, terzo comma, c. nav., sostitutivo della previgente normativa dell art. 266 r.d. 11 gennaio 1925 n. 356.

ANNA MASUTTI 791 tale termine era perfettamente allineato con quanto stabilito dall originaria formulazione dell art. 2952 c.c. ( 3 ) relativo alla prescrizione in materia di assicurazione. Anche il secondo comma dell art. 1020, relativo alla prescrizione del diritto al risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie, per effetto del rinvio all art. 973, prevedeva un termine annuale di prescrizione. La riforma del codice della navigazione, avvenuta nel 2005 e 2006 ( 4 ), nell adeguare le relative disposizioni alle norme comunitarie ed internazionali in vigore nel nostro Paese, ha inciso anche sulla disciplina delle assicurazioni aeronautiche abrogando, come si è detto, le norme sull assicurazione obbligatoria dei passeggeri contro gli infortuni di volo (art. 996-1000); va detto che l introduzione dell obbligo per il vettore di assicurare la propria responsabilità civile per danni arrecati agli stessi consente di perseguire le medesime finalità di tutela garantite dalle norme previgenti. Tale processo di revisione della parte seconda del codice, innovando la disciplina delle assicurazioni dei rischi della navigazione, ha inevitabilmente inciso anche sull art. 1020 privandolo, come si vedrà nel corso delle pagine che seguono, della connotazione di norma comune, applicabile per tutte le assicurazioni dei rischi della navigazione aerea. Tale conclusione solleva, pertanto, l esigenza di stabilire a quali norme occorra avere riguardo al fine di individuare correttamente i termini di prescrizione dei diritti derivanti dalle assicurazioni in parola. 2. L assicurazione della responsabilità civile del vettore verso i passeggeri trasportati Per effetto della riforma del codice della navigazione l obbligo di contrarre l assicurazione per la responsabilità civile dei passeggeri è ora disciplinato dall art. 942; tale norma prevede, oltre all obbligo per il vettore di assicurare la propria responsabilità civile per la morte e le lesioni personali dei passeggeri, anche l azione diretta del passeggero-danneggiato verso l assicuratore per il risarcimento del danno subito (art. 942, secondo comma). Per effetto di tale disposizione il danneggiato può, pertanto, agire sia nei confronti del vettore, per il danno subito nelle fasi del trasporto, sia nei confronti del suo assicuratore. ( 3 ) Come è noto, il termine annuale di prescrizione dell art. 2952 c.c. è stato sostituito con un termine biennale dal comma 2-ter dell art. 3 d.l. 28 agosto 2008 n. 134, convertito, con modificazioni, in l. 27 ottobre 2008 n. 166. ( 4 ) Riforma avvenuta con d.lg. 9 maggio 2004 n. 96 e d.lg. 15 marzo 2006 n. 151.

792 DIRITTO DEI TRASPORTI 2011 La norma in esame se, da un lato, prevede l azione diretta del danneggiato, dall altro, non contiene alcuna previsione sulla prescrizione di tale diritto. Al riguardo nessuna previsione viene contemplata neppure all art. 1020. Quest ultimo, al secondo comma, introduce una nuova disciplina per la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni subiti dal terzo sulla superficie ma, come si è detto, non menziona una analoga previsione con riguardo alla responsabilità civile per i danni ai passeggeri. Essendo l art. 1020 c. nav., come si è detto, norma comune alle assicurazioni aeronautiche si dovrebbe concludere nel senso di una sua applicazione anche con riguardo alle nuove assicurazioni relative alla responsabilità civile del vettore verso i passeggeri. Sennonché, non può non considerarsi, in tale contesto, che se la nuova disciplina del codice della navigazione ha giustamente riconosciuto, all art. 942, al danneggiato la possibilità di agire sia nei confronti del vettore, sia del suo assicuratore, si impone che questi abbia a disposizione lo stesso arco temporale per esercitare l azione verso il soggetto ritenuto maggiormente solvibile. Poiché il passeggero per poter agire nei confronti del vettore ha a disposizione, alla luce della disciplina comunitaria ed internazionale applicabile due anni di tempo (come stabilito dall art. 35 della Convenzione di Montreal), si ritiene che qualora il medesimo passeggero intenda agire direttamente nei confronti dell assicuratore debba avere a disposizione anche in base ad un canone di ragionevolezza che dovrebbe accompagnare l interpretazione ed applicazione delle norme di legge lo stesso termine biennale per l azione ( 5 ). ( 5 ) Sul punto si veda Cass. 2 aprile 2009 n. 8007, dove, con riguardo ad una assicurazione per la responsabilità civile da circolazione di veicoli si è giunti a conclusioni analoghe. In tale occasione si è stabilito, infatti, che il diritto del danneggiato da un sinistro stradale di domandare il risarcimento del danno direttamente nei confronti dell impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada è soggetto al medesimo termine di prescrizione previsto per l azione ordinaria di risarcimento del danno nei confronti del responsabile, ai sensi dell art. 26 della legge n. 990/ 1969. Si osserva, nella sentenza in esame, che «la soluzione di tale problema deriva da una corretta interpretazione del disposto della legge n. 990/1969, art. 26 (ora d.lg. 209/ 2005, art. 290, codice delle assicurazioni private ), secondo cui l azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti sia dell assicuratore che dell impresa designata dal Fondo (nei casi previsti dall art. 19, comma 1, lett. a e b, stessa legge) è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l azione verso il responsabile. Sul tema in oggetto questa Corte ha ritenuto, infatti, che la l. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 26, che estende all azione diretta del danneggiato nei confronti dell impresa designata per la liquidazione dei danni coperti dal FGVS, nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione (nonché all azione diretta dal

ANNA MASUTTI 793 Naturalmente, dovendo decidere circa la natura del termine biennale per l azione in parola, trattandosi di diritti derivanti da un contratto di assicurazione si tratterà di un termine biennale di prescrizione e certamente non di decadenza come invece previsto dall art. 35 della Convenzione di Montreal. L applicazione del più breve termine annuale del 1020 c. nav. determinerebbe, all opposto, una violazione dei diritti del passeggero che la stessa riforma del codice ha avuto cura di tutelare anche attraverso le disposizioni dell art. 942, comma 2, c. nav.; laddove questi decidesse di reclamare il risarcimento del danno oltre l anno all assicuratore, si vedrebbe, infatti, respingere tale domanda, che sarebbe ancora esercitabile, invece, nei confronti del vettore-assicurato nell ambito del termine biennale di decadenza. Le considerazioni che precedono valgono per l ipotesi di copertura della responsabilità civile del vettore per le ipotesi di trasporto oneroso o gratuito. Qualora, tuttavia, il trasporto che ha originato il danno sia qualificabile come amichevole, nel caso di specie non trova applicazione la disciplina della responsabilità del vettore stabilita dalle norme comunitarie ed internazionali in materia (alla quale l art. 941 c. nav. rinvia) né varrà pertanto fare il ragionamento sopra esposto con riguardo al termine di prescrizione. Nel caso in cui il trasporto rientri tra quelli svolti con finalità diportistiche ad esso si applicherà, anche per i profili assicurativi, la nuova disciplina stabilita dal d.p.r. 9 luglio 2010 n. 133 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo. Il decreto in esame non contiene, tuttavia, alcuna disposizione in tema di prescrizione e sua durata, ma naturalmente non vi era alcuna necessità che il legislatore intervenisse sul punto dato che ai contratti di assicurazione di cui al capo V del d.p.r. 133/2010 troverà applicazione la disciplina del codice civile stabilita dall art. 2952. Anche per le assicurazioni dei rischi della navigazione aerea stipulate con riguardo al trasporto amichevole, come si vede, ancorché i riferimenti danneggiato contro l assicuratore), il termine di prescrizione dell azione verso il responsabile, va interpretato nel senso che a prescindere dalla sussistenza o meno di solidarietà tra le varie obbligazioni operano nei confronti dell impresa designata (nonché dell assicuratore) le cause di interruzione e sospensione verificatesi, in concreto, in relazione all azione contro il responsabile, atteso che il legislatore non ha operato, per unificare i termini di prescrizione nei confronti di tutti i soggetti passivi dell azione risarcitoria, con la tecnica del richiamo diretto dell art. 2947, comma 2, c.c., bensì con quella del riferimento alla durata del termine di prescrizione dell azione esperibile dal danneggiato nei confronti del danneggiante, e ciò in coerenza con la ratio di impedire l estinzione anticipata dell azione proprio nei confronti di quegli organismi attraverso i quali si intende garantire il danneggiato (Cass. 11 gennaio 2002 n. 320)».

794 DIRITTO DEI TRASPORTI 2011 normativi siano diversi, il termine di prescrizione è identico al quello relativo al trasporto oneroso o gratuito e pari come si è detto a due anni. 3. La prescrizione per i diritti derivanti dall assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi sulla superficie L art. 1020, secondo comma, c. nav. stabilisce che «il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l esercente». Per comprendere la durata dei termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione della responsabilità dell esercente per danni a terzi sulla superficie occorrerà avere riguardo alla prescrizione dell azione del danneggiato verso l esercente medesimo. Il legislatore, nel riformare la disciplina del codice della navigazione, ha ritenuto, per ragioni di uniformità, di applicare all istituto dei «danni a terzi sulla superficie» le norme della Convenzione di Roma del 1952. Tali disposizioni che, in assenza dell intervento di riforma, troverebbero applicazione solamente laddove il danno fosse causato da un aeromobile appartenente ad uno Stato diverso da quello dove viene arrecato il danno sono ora applicabili come legge interna. Esse rappresentano la disciplina applicabile alla responsabilità dell esercente per i danni causati sul territorio nazionale oltre che da aeromobili stranieri anche da quelli immatricolati in Italia ( 6 ). Poiché la Convenzione di Roma all art. 21 prevede un termine biennale decorrente dalla data dell incidente, a tale termine occorrerà fare dunque riferimento anche per la prescrizione dei diritti di assicurazione, come stabilito dall art. 1020, secondo comma, c. nav. 4. Limitata applicazione dell art. 1020 c. nav. Se, dunque, le assicurazioni della responsabilità per i rischi della navigazione sono sottratte all applicazione dell art. 1020, primo comma, c. nav., quest ultimo troverà inevitabilmente applicazione solamente con riguardo alle assicurazioni danni dell aeromobile e delle merci. Pertanto, con specifico riferimento all aeromobile (o alle merci) quale oggetto di assicurazione, ai diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applica, pertanto, il termine di prescrizione di ( 6 ) L art. 965 c. nav. stabilisce infatti che «la responsabilità dell esercente per i danni causati dall aeromobile a persone ed a cose sulla superficie è regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia».

ANNA MASUTTI 795 cui all art. 1020 c. nav., ovvero un anno. In quanto norma speciale, come si è detto, non potrà essere sostituita dall art. 2952 c.c., che prevede, invece un termine più favorevole per l assicurato. 5. Relativamente alla assicurazione contro gli infortuni aeronautici Come si è sopra anticipato, tale copertura ha natura di assicurazione privata contro gli infortuni; ad essa riteniamo non trovi, pertanto, applicazione la disposizione specifica delle assicurazioni aeronautiche (at. 1020 c. nav.), sancita come norma generale relativa alle assicurazioni del titolo IV del codice. Il termine di prescrizione applicabile per le polizze infortuni per l assicurazione del personale navigante è quello biennale stabilito dall art. 2952 c. civ. Al riguardo va sottolineato che già i contratti standard utilizzati da molte compagnie assicuratrici contengono già l espresso rinvio a tale disposizione, ovvero all art. 2952 c.c. 6. Considerazioni conclusive Come si è visto l art. 1020 c. nav., che prevede un termine annuale di prescrizione, trova applicazione con riguardo alle assicurazioni danni dell aeromobile e delle merci. Il codice non contiene una espressa previsione per la prescrizione delle assicurazioni della responsabilità civile del vettore per i passeggeri (come invece avviene con riguardo ai danni a terzi sulla superficie), ma tale termine può essere dedotto avendo riguardo alla disciplina della prescrizione sancita in tema di responsabilità del vettore aereo. Da tale valutazione si deduce, in estrema sintesi, che tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sia esso relativo alla copertura di responsabilità civile per danni ai passeggeri, sia per danni a terzi sulla superficie sono assoggettati al medesimo termine biennale di prescrizione. Le assicurazioni infortuni, alle quali si applica l art. 2952 c.c., sono ora assoggettate al termine biennale di prescrizione.