Paghe. I contratti di solidarietà in busta paga

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I contratti di solidarietà in busta paga Bartolomeo La Porta - Consulente del lavoro Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Il D.Lgs. n. 148/2015, di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, è intervenuto copiosamente a modificare anche la disciplina del contratto di solidarietà, introdotta dal D.L. n. 726/1984. In particolare, l intervento riformatore abroga la specifica disciplina inerente al contratto di solidarietà, e riconduce l istituto alle norme e, quindi, alle regolamentazioni, previste per gli interventi di integrazione salariale straordinaria. L art. 21, D.Lgs. n. 148, infatti, prevede che l intervento straordinario di integrazione salariale possa essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: a) riorganizzazione aziendale; b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell attività produttiva dell azienda o di un ramo di essa; c) contratto di solidarietà. Appare evidente, quindi, che la riduzione dell orario di lavoro attraverso la stipula del contratto di solidarietà rappresenta un presupposto di intervento della cassa integrazione straordinaria. Contratto aziendale Riduzione dell orario di lavoro Aumenti retributivi aziendali e aumento orario lavoro Trattamento di fine rapporto Regolamentazione Il quinto comma del medesimo art. 21 dispone che il contratto di solidarietà è stipulato dall impresa attraverso contratti collettivi aziendali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, i quali dovranno stabilire una riduzione dell orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell arco dell intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi aziendali di solidarietà devono specificare le modalità attraverso le quali l impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell orario di lavoro sono a carico dell Inps, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di Guida alle 8/2016 397

Durata Trattamento economico integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. Relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, di cui all art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 148/2015, la durata dei trattamenti di integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente: pertanto, la durata massima può raggiungere i 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile. A differenza del regime precedente, che come detto, prevedeva una specifica disciplina, anche con riferimento al trattamento retributivo da riservare ai lavoratori coinvolti nella riduzione di orario, il D.Lgs. n. 148/2015 non stabilisce alcuna eccezione in relazione all introduzione del contrato di solidarietà. Ne consegue che per calcolare il trattamento retributivo occorrerà riferirsi al disposto di cui all art. 3 del medesimo decreto: pertanto, la misura del trattamento d integrazione salariale sarà d importo pari all 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Detta misura dovrà essere decurtata della percentuale del 5,84 per effetto delle previsioni di cui all art. 26, legge n. 41/1986. Il trattamento retributivo, inoltre, al pari di quanto previsto per l integrazione ordinaria, non potrà eccedere l importo massimo determinato ai sensi della legge n. 427/1980. Massimali Retribuzione di riferimento Settori Importo lordo Importo al netto trattenuta 5,84% Fino a 2.102,24 Tutti 971,71 914,96 Oltre 2.102,24 Tutti 1.167,91 1.099,70 Settori interessati Contribuzione addizionale I massimali sono oggetto di variazione annuale sulla base del 100% dell aumento derivante dalla variazione annuale dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operi e degli impiegati. Poiché i massimali sono previsti in misura mensile, occorre determinarne la misura oraria, tenendo conto che, per effettuare tale conversione, si deve utilizzare un divisore mobile. In particolare, occorre calcolare il numero delle ore lavorabili nel mese di riferimento delle integrazioni salariali, festività infrasettimanali comprese. Il raffronto fra l 80% della retribuzione complessiva, comprensiva dell incidenza delle mensilità aggiuntive, diminuita della trattenuta del 5,84%, ed il massimale deve essere effettuato, pertanto, sulla retribuzione oraria così determinata. Le aziende che possono usufruire del contratto di solidarietà sono le medesime destinatarie della disciplina della Cassa integrazioni guadagni straordinaria. Anche per gli interventi d integrazione salariale straordinaria connessa con la stipula del contratto di solidarietà è previsto il versamento del contributo addizionale di cui all art. 5, D.Lgs. n. 148/2015. La misura del contributo è pari a: a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 398 Guida alle 8/2016

Lavoratori beneficiari Domanda Esempio 1 Busta paga b) 12% oltre il limite di cui alla lett. a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15% oltre il limite di cui alla lett. b), in un quinquennio mobile. Il contributo addizionale è computato sulla retribuzione persa, e non sull importo delle integrazioni erogate. I lavoratori interessati al contratto di solidarietà sono gli stessi ai quali si applica la disciplina della Cassa integrazione guadagni straordinaria e, cioè, operai, impiegati, quadri e soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, aventi un anzianità aziendale di almeno 90 giorni. Gli apprendisti, come da previsione di cui all art. 2, c. 2, D.Lgs. n. 148/2015, risultano esclusi dall integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà. La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata, in modalità telematiche, al Ministero del lavoro ed alla Direzione territoriale del lavoro, entro 7 giorni dalla data di stipula dell accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all intervento e deve essere corredata dell elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Contratto di solidarietà ex D.Lgs. n. 148/2015 Si ipotizzi il caso di un lavoratore, categoria impiegato, livello 5, Ccnl Metalmeccanici industria in contratto di solidarietà ordinaria dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2016, riduzione orario di lavoro 50% (4 ore al giorno dal lunedì al venerdì). Descrizione dei calcoli 1) Ore lavorate nel mese Il lavoratore in esame presta la propria attività per 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, in virtù della riduzione di orario concordata con l accordo di solidarietà. 2) Retribuzione a carico del datore di lavoro La retribuzione, secondo quanto disposto dal Ccnl in esempio, è mensilizzata: pertanto, il datore di lavoro corrisponde l intera retribuzione contrattuale, da cui detrae le 92 ore di assenza. Il datore di lavoro anticipa la prestazione a carico Inps. Guida alle 8/2016 399

Esempio 2 3) Integrazione salariale per Cds a carico dell Inps L integrazione salariale per contratto di solidarietà è pari all 80% della retribuzione corrente, decurtata di un importo pari al 5,84%, nel limite del massimale superiore previsto per le integrazioni salariali. Pertanto: 11,4155 (retribuzione oraria) 80% = 9,1324. Massimale superiore lordo orario mese di marzo 2016 = 1.167,91/184 (ore lavorabili marzo 2016) = 6,3473. Poiché l 80% della retribuzione oraria supera il massimale d integrazione salariale, occorrerà applicare il suddetto massimale. Massimale superiore mensile netto = 1.099,70. Massimale orario 1.099,70/184 (ore lavorabili marzo 2016) = 5,9766. L indennità per Cds è pari ad 549,85, risultato di 5,9766 per le 92 ore di mancato lavoro. Il datore di lavoro, emanato il decreto ministeriale di autorizzazione all integrazione salariale e inoltrato all Inps il modello IGI15-STR, potrà recuperare, mediante esposizione tra le somme a credito nel modello Uniemens, esattamente l importo anticipato al lavoratore. 4) Imponibile previdenziale L indennità per Cds, essendo a carico dell Inps, non è imponibile ai fini previdenziali. Nell esempio, l imponibile contributivo si ottiene sottraendo, dalla retribuzione mensilizzata di 1.974,89, l importo corrispondente alle assenze per Cds, pari ad 1.050,23. 5) Imponibile fiscale L imponibile fiscale è costituito, invece, anche dall integrazione salariale a carico dell Inps, pari ad 549,85, per un totale di 1.386,73. Contratto di solidarietà ex D.L. n. 726/1984 Si ipotizzi il caso di un lavoratore, categoria impiegato, livello 5, Ccnl Metalmeccanici industria in contratto di solidarietà ordinaria dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2016, riduzione orario di lavoro 50% (4 ore al giorno dal lunedì al venerdì). Busta paga 400 Guida alle 8/2016

Descrizione dei calcoli 1) Ore lavorate nel mese Il lavoratore in esame presta la propria attività per 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, in virtù della riduzione di orario concordata con l accordo di solidarietà. 2) Retribuzione a carico del datore di lavoro La retribuzione, secondo quanto disposto dal Ccnl in esempio, è mensilizzata: pertanto, il datore di lavoro corrisponde l intera retribuzione contrattuale, da cui detrae le 92 ore di assenza. Il datore di lavoro anticipa la prestazione a carico Inps. 3) Integrazione salariale per Cds a carico dell Inps L integrazione salariale per contratto di solidarietà è pari al 70% della retribuzione corrente, decurtata di un importo pari al 5,84%, senza applicazione di alcun massimale. L indennità per Cds è pari ad 692,23, risultato di 11,4155 (retribuzione oraria) 70% - 5,84% per le 92 ore di mancato lavoro. 4) Differenza con D.Lgs. n. 148/2015 Lavoratore L integrazione salariale a carico Inps, per effetto dell applicazione del massimale, diminuisce di 142,38 al lordo fiscale (692,23 549,85), penalizzando il lavoratore di 96,84 netti (1.235,42 1.138,58). La penalizzazione aumenterà all aumentare della retribuzione contrattuale del lavoratore. Datore di lavoro Nella previgente disciplina, il datore di lavoro non era assoggettato ad alcun contributo addizionale. Il D.Lgs. n. 148/2015, al contrario, non accorda eccezioni di sorta al contratto di solidarietà rispetto agli interventi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Pertanto, il datore di lavoro dovrà versare all Inps, supponendo un intervento nel quinquennio fra le 52 e le 104 settimane, il 12% della retribuzione lorda che sarebbe spettata al lavoratore. Nella fattispecie, 126, 03 (1.050,23 12%). Guida alle 8/2016 401