- 1 - Aree dismesse all esercizio ferroviario in provincia di Chieti Comodato d uso

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DISTACCAMENTO PROPERTY CONTRATTO DI COMODATO TRA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A., società con socio unico, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, capitale sociale Euro 38.790.425.485,00, iscritta al registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06359501001, (di seguito, anche denominata FS ), in nome e per conto della quale interviene nel presente Atto FERSERVIZI S.p.A., Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1, capitale sociale Euro 8.170.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e partita IVA n. 04207001001, REA n. 741956 (di seguito più brevemente denominata FERSERVIZI ), giusto il contratto di Mandato per Servizi Immobiliari n. 4 di Repertorio ALS del 20/02/2013, e per essa il il Sig. RIPOLI GIUSEPPE, in qualità di Dirigente di Ferservizi S.p.A, nato a Senigallia (AN) il 22/11/1953 C.F. RPL GPP 53S22 I608Y, che agisce in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA in virtù della procura per Notaio Castellini di Roma, conferita in data 21 gennaio 2013, n.78934 di Repertorio, n. 20145 di Rogito, in seguito anche detta comodante e - 2 -

1) Provincia di Chieti in qualità di Ente coordinatore e attuatore del Progetto della Via Verde della Costa dei Trabocchi per il quale interviene il Dirigente Responsabile; 2) Comune di Ortona di seguito denominato anche comodatario per il quale interviene il Dirigente Responsabile ; 3) Comune di San Vito Chietino di seguito denominato anche comodatario per il quale interviene il Dirigente Responsabile ; 4) Comune di Rocca San Giovanni di seguito denominato anche comodatario per il quale interviene il Dirigente Responsabile ; 5) Comune di Fossacesia di seguito denominato anche comodatario per il quale interviene il Dirigente Responsabile ; 6) Comune di Torino di Sangro di seguito denominato anche comodatario per il quale interviene il Dirigente Responsabile ; 7) Comune di Casalbordino di seguito denominato anche comodatario per il quale interviene il Dirigente Responsabile ; 8) Comune di Vasto di seguito denominato anche comodatario per il quale interviene il Dirigente Responsabile. Premesso: - che gli immobili oggetto del presente comodato sono quelli della tratta dismessa all esercizio ferroviario nei comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino e Vasto non sottoposti alla procedura espropriativa da parte della provincia di Chieti; - 3 -

- che l Amministrazione Provinciale di Chieti ha chiesto con nota del 1 settembre 2010 al Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali un intervento di coordinamento delle iniziative e delle azioni dei diversi soggetti coinvolti nell avviamento e nella realizzazione del progetto di: realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi ; - che la società FS S.p.A. ha manifestato la disponibilità alla cessione a titolo oneroso degli immobili ricadenti sulle aree interessate; - che in data 04/08/2011 presso il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali in Roma si è stipulato un Protocollo di Intesa nel quale FS S.p.A. si é impegnata, al fine di consentire alla Provincia di Chieti il coordinamento delle attività e l accesso per i relativi rilievi, analisi, valutazioni e quanto necessario per sviluppare la progettazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi, ad immettere la Provincia di Chieti e/o i Comuni della costa teatina nella detenzione temporanea, attraverso un comodato d uso della durata di un anno prorogabile, di tutte le aree dismesse anche esterne al sedime ferroviario, gli edifici e le pertinenze ubicate lungo la linea ferroviaria dismessa Ortona Vasto; - che lo stesso Protocollo di Intesa è stato sottoscritto anche dai comuni della costa teatina per il grande interesse che le aree ferroviarie dismesse rappresentano con riferimento alla rigenerazione socio-economica dell ambito territoriale costiero e retrocostiero; - che la Provincia di Chieti mantiene un ruolo propulsivo, di coordinamento ed attuazione delle attività progettuali inerenti la realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi e di controllo - 4 -

delle attività dei singoli comuni della costa sulle aree ferroviarie dismesse e non soggette ad esproprio; - che in data 05/07/2012 è stato stipulato un contratto di comodato d uso dei beni immobili della linea dismessa Ortona - Vasto, n 80/2012, con la Provincia di Chieti e con i Comuni della Costa Teatina per la durata di anni uno. - che in data 03/08/2012 sono stati redatti i verbali di consegna dei beni immobili oggetti del comodato ai comuni interessati. - che in data 18/06/2013, con nota prot. 23158 inviata via pec, la Provincia di chieti ha chiesto la proroga di un anno del comodato 80/2012. - che con nota del 27/06/2013 prot. 215, della Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, la proprietà ha concesso tale proroga. - che La Provincia di Chieti, in data 18 luglio 2013, ha inviato una nota ai sensi della legge 241/90 e del DPR 327/2001, articoli 11 e 16, con la quale comunica l avvio del procedimento espropriativo degli immobili ferroviari per la realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi. - che in seguito alla nota del 08/08/2013, prot. 27598, di Ferservizi S.p.A. Zona Adriatica ed a successivi accordi tra la proprietà e la Provincia di Chieti si è istituita una commissione tecnica per la esatta determinazione delle aree da espropriare e dell indennità da corrispondere; - che in seguito alle risultanze dei lavori della commissione tecnica la Provincia di Chieti, in data 23 dicembre 2013, con nota prot 56322, ha fatto pervenire l offerta d indennita provvisoria di esproprio con l elenco delle aree da espropriare; - 5 -

- che in data 13/03/2014 è stato siglato il Protocollo d Intesa con il quale la proprietà accettava la quantificazione dell indennità di esproprio; - che con lo stesso Protocollo la Provincia di Chieti ed i Comuni interessati dal progetto della Via Verde costa dei Trabocchi, ad eccezione del Comune di Vasto, si impegnavano ad acquisire in Comodato d Uso per cinque anni le aree e gli immobili non interessati dall esproprio, facenti parte dell intero compendio dell ex tratta ferroviaria dismessa Ortona Vasto; - che in data 15/05/2014 Ferservizi S.p.A. zona Adriatica ha inviato la nota con la quale si attesta la piena e libera proprietà dei beni oggetto d esproprio; - che in data 16, 18 e 21 Luglio 2014 sono stati redatti i Verbali di Immissione in Possesso delle aree oggetto di esproprio; - che i Comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino e Vasto mantengono, ognuno per il proprio tratto di linea dismessa con le relative aree ed immobili di competenza, il ruolo di comodatario per i beni non oggetto di esprorio, nonché di quelli in via di acquisizione provinciale fino alla all avvio delle attività realizzative della Via Verde in di cui trattasi; Tutto ciò premesso SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Articolo 2-6 -

Oggetto Ferservizi S.p.A. in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. concede in comodato alle Amministrazioni Comunali di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino e Vasto che accettano, le aree, gli immobili e le relative pertinenze ubicati lungo la linea ferroviaria dismessa all esercizio ferroviario Ortona Vasto per i relativi territori comunali, non interessate dalla procedura espropriativa di cui al Progetto della Via Verde della Costa dei Trabocchi. Resta alla Provincia di Chieti il coordinamento dell intera operazione, stante la competenza in ordine alla realizzazione della Via Verde all interno delle aree oggetto di esproprio nonché la predisposizione e sottoscrizione con i comuni, di un successivo atto con cui stabilire le modalità di manutenzione e gestione delle aree in avanzata fase di acquisizione provinciale. Nelle aree e negli immobili di proprietà delle Ferrovie oggetto del presente contratto indicati nell allegato B saranno consentite esclusivamente attività correlate al progetto della Via Verde della Costa dei Trabocchi, quali: rilievi, valutazioni e attività di vigilanza nel rispetto degli oneri definiti nei seguenti artt. 4 e 9, nonché la possibilità di fruire di tali spazi anche per esigenze legate alla necessità di erogazione di servizi alla città, senza alcuna alterazione dei luoghi. Articolo 3 Durata Il contratto ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla data della stipula del presente atto. - 7 -

Il contratto è rinnovabile alla scadenza, previo accordo in forma scritta tra le parti. Articolo 4 Oneri del comodatario Ogni Amministrazione Comunale comodataria è tenuta a custodire e conservare i beni immobili ricadenti nel suo territorio di giurisdizione con la diligenza del buon padre di famiglia, garantendone la funzionalità ed il decoro ove possibile, tenuto comunque conto dello stato di fatto degli immobili esistenti come rappresentati nelle fotografie di cui all allegato elaborato C, per le finalità e gli usi di cui all art 2 del contratto; non potranno pertanto essere modificati gli immobili e/o assoggettare le aree ad alcuna servitù, sia pure temporanea, senza l autorizzazione scritta del proprietario. Ogni Amministrazione Comunale comodataria si obbliga pertanto: a - ad effettuare sulle aree, sugli edifici e loro pertinenze ricevuti in consegna con verbale del 03/08/2012 conseguente al contratto di comodato 80/2012, impianti e sottoservizi compresi, la manutenzione ordinaria nonché, in deroga agli articoli 1576 e 1609 del C.C., la manutenzione straordinaria finalizzata al mantenimento dello stato di conservazione al momento della presa in consegna come da allegato elaborato C; b - a mantenere gli immobili ricevuti in consegna nelle stesse condizioni di efficienza e decoro mediante attività di pulizia e controllo, coordinandosi, quando necessario, con gli uffici e società ferroviarie preposte; - 8 -

c - a provvedere alla raccolta e al corretto smaltimento dei rifiuti e dell erba prodotti dall effettuazione delle pulizie e dalla manutenzione delle aree verdi, secondo le disposizioni delle competenti strutture sanitarie o comunali; d - a riconsegnare prontamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della lettera di preavviso, in parte o anche per intero, le aree comodate di cui all art. 2 senza poter richiedere compensi o indennizzi al comodante. Articolo 5 Consegna/Riconsegna degli immobili I beni, già in uso ai Comuni con contratto di Comodato del 05/07/2012 n 80/2012, ad eccezione degli immobili oggetto di esproprio, restano nella disponibilità dei Comodatari nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come descritti negli allegati B e C allegati al presente Atto. I Comodatari manterranno tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dalla presa in possesso dei beni stessi e previsti nel presente atto. Con analoga procedura, alla scadenza naturale del contratto o degli eventuali rinnovi, i Comodatari si obbligano a riconsegnare gli immobili ricevuti liberi da cose e persone e con le medesime condizioni descritte nell allegato elaborato C. Le parti si danno atto che la consistenza delle aree, degli edifici e relative pertinenze comodate ed i relativi oneri potranno essere modificati di comune accordo ed in coerenza con le previsoni contenute nel progetto di realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi ; Articolo 6-9 -

Spese per l uso della cosa I comodatari dovranno provvedere, a proprie cure e spese, a tutti i lavori necessari per ottemperare agli obblighi assunti nel presente atto senza aver nulla a pretendere dal comodante. I comodatari, nei limiti della destinazione e delle finalità di cui all art. 2 del presente contratto, provvederanno, ad adeguare le aree ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze d uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica, di sicurezza del lavoro e di tutela ambientale. Articolo 7 Modifiche ed addizioni I comodatari non possono apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione alle areee concesse in comodato senza il preventivo consenso scritto e l approvazione del relativo progetto da parte dei competenti organi Ferroviari e senza il parere della Provincia di Chieti che coordina e monitora tutte le attività e le azioni propedeutiche alla realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi. Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del comodante, resteranno ad insindacabile giudizio di FS S.p.A. di proprietà del comodante senza che questi abbia l obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso. Negli altri casi, i comodatari avranno l obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del comodante anche nel corso del comodato. - 10 -

I comodatari hanno l obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l esecuzione dei lavori di cui sopra. Articolo 8 Utenze/Impianti Per i beni avuti in uso, qualora si dovesse palesare la necessità di utilizzo per i fini di cui al precedente art. 2, i Comodatari dovranno provvedere, a propria cura e spesa, entro 90 (novanta) gg. dalla data di consegna degli immobili agli interventi necessari per il distacco e funzionamento indipendente e autonomo delle utenze di servizi (alimentazione impianto illuminazione, alimentazione impianto idrico/fognario, etc.) ivi compresa la loro eventuale messa a norma provvedendo ad attivare nuovi contratti di fornitura ed allacciamento presso gli Enti erogatori dei servizi. In tal caso la documentazione progettuale relativa agli interventi di adeguamento funzionale sopra descritti dovrà essere preventivamente comunicata al proprietario che si riserva di stabilire eventuali prescrizioni tecniche. Per quanto attiene agli scarichi fognari di proprietà ferroviaria, eventualmente insistenti nelle aree comodate, ove vi sia la necessità di adeguamento a norma di legge per gli stessi fini di cui ai punti precedenti del presente articolo e con le stesse modalità, i costi saranno a carico dei comodatari che provvederanno altresì a trasmettere al comodatario coordinatore e al proprietario copia delle relative certificazioni di conformità e autorizzazioni allo scarico. ARTICOLO 9 (ASSICURAZIONE) - 11 -

- Ogni Comune Comodatario si obbliga a stipulare, per gli immobili che ha in uso, una polizza assicurativa a primo rischio assoluto con un massimale di. 500.000,00. - Detta polizza deve coprire tutti i rischi sia nei confronti di terzi, ivi compreso il personale ferroviario, che per i danni arrecati per qualsiasi causa, incendio ed atti vandalici compresi, alle cose di proprietà ferroviaria. La polizza dovrà avere durata non inferiore a quella del presente contratto e dovrà essere consegnata in copia al Locatore al momento della stipulazione dello stesso. Articolo 10 Divieto di cessione I comodatari non possono cedere il presente contratto ne sub comodare ad alcuno, pena la nullità delle pattuizioni previste e la immediata riconsegna dei beni ceduti in comodato. Articolo 11 Diritti della Proprietà FS S.p.A. si riserva il diritto di eseguire opere e ogni altro lavoro o installazione sugli immobili comodati, necessari per soddisfare i bisogni e le esigenze della proprietà, senza che per ciò nessuna spesa o maggior aggravio della successiva manutenzione debba stare a carico dei comodatari, con i quali verranno presi opportuni accordi di volta in volta, e per mezzo del coordinamento della Provincia di Chieti, allo scopo di ridurre al minimo i condizionamenti agli immobili medesimi. Il comodante ha altresì il diritto di accedere in qualsiasi momento ai beni concessi in comodato con il proprio personale, o con il personale - 12 -

appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse alla proprietà. Al proprietario, FS S.p.A., è riservato lo sfruttamento commerciale pubblicitario degli immobili comodati secondo quanto previsto dalla Legge n. 132 del 18-03-59; ai comodatari è quindi fatto assoluto divieto di pubblicità sulle aree oggetto di comodato se non attraverso accordi con il proprietario medesimo. Previa autorizzazione è consentita, su allestimenti dei comodatari, la sola comunicazione per fini istituzionali nonché ogni altra tipologia di avvisi obbligatori per legge. Articolo 12 Responsabilità I comodatari esonerano espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all uso delle aree ed all esecuzione degli oneri di cui all art. 4 del presente contratto. I comodatari esonerano il comodante da ogni responsabilità per danni od infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all uso dei beni comodati ed alla prestazione dei servizi di cui all art. 4 del presente contratto, o comunque verificatisi negli immobili stessi, anche a causa di terzi. Per le aree cedute in comodato di cui all art. 2 del presente contratto i comodatari si accolleranno eventuali spese legali che il comodante, e/o i suoi aventi causa, dovessero sostenere riguardo fatti del periodo di - 13 -

detenzione in comodato delle aree, fabbricati e pertinenze dismesse, ossia nel periodo a partire dalla stipula del contratto di comodato e fino al trasferimento definitivo della proprietà o della riconsegna dei beni immobili al proprietario. Articolo 13 Clausole speciali L inosservanza del presente contratto di comodato d uso nonché l accertamento, da parte della Provincia di Chieti quale Ente Coordinatore, dell esecuzione di opere incoerenti con il Progetto della Via Verde della Costa dei Trabocchi, realizzate anche da un singolo comodatario, comporterà l invalidazione dell atto e la perdita d efficacia delle pattuizioni contenute per tutte le Amministrazioni Comunali che lo hanno sottoscritto. Articolo 14 Recesso I comodatari hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, che si intenderà risolto decorsi 90 giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata A.R.. Articolo 15 Clausola risolutiva espressa Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art. 1456 c.c. per fatto e colpa del singolo comodatario, salvo il diritto al risarcimento dei danni la violazione degli obblighi ed oneri di cui agli artt. 2, 4, 6, 8,9,10 e 12 del presente contratto. Articolo 16-14 -

Autorizzazione al trattamento dei dati Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n 196 e successive modificazioni le Parti si danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell Informativa, reciprocamente resa, (Allegato A in calce al presente Comodato come parte integrante e sostanziale). Pertanto le Parti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del citato decreto legislativo, attestano il proprio consenso affinché venga effettuato da parte di entrambe il trattamento dei dati personali nel relativo possesso e la comunicazione dello stesso secondo quanto scritto nella menzionata informativa. Articolo 17 Clausola fiscale Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell art. 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86. L imposta di registro è a carico dele parti secondo legge. Articolo 18 Domicilio e clausola arbitrale Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali: - per la Provincia di Chieti corso Marrucino, 97-66100 CHIETI e P.I.V.A. 00312650690; - per il Comune di Ortona via Cavour, 24-66026 ORTONA (CH) e P.I.V.A. 00149620692; - per il Comune di San Vito Chietino Largo Altobelli, 1-66038 SAN VITO CHIETINO (CH) e P.I.V.A. 00094240694; - 15 -

- Per il Comune di Rocca San Giovanni Piazza degli Eroi, 14 66020 Rocca San Giovanni (CH) e P.I.V.A. 0026740696; - Per il Comune di Fossacesia Via Marina, 18-66022 Fossacesia (CH) e codice fiscale 00182910695; - Per il Comune di Torino di Sangro P.zza Donato Iezzi, 15-66020 P.I.V.A. 00243570694 TORINO DI SANGRO (CH); - Per il Comune di Casalbordino Piazza Umberto I - 66021 CASALBORDINO (CH) e codice fiscale 00234500692; - Per il Comune di Vasto Piazza Barbacani, 2 66054 VASTO (CH) e P.I.V.A. 00120410691; - per Ferservizi S.p.A., dichiara il proprio domicilio amministrativo in via Marconi, 52-60125 ANCONA e quello fiscale in piazza della Croce Rossa 1 00161 Roma con P.I.V.A. 04207001001. Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione saranno deferite, secondo quanto previsto dagli artt. 806 c.p.c. e seguenti del Codice di Procedura Civile ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno designato dal comodante, uno dall Ente coordinatore ed il terzo di comune accordo tra comodante e Ente coordinatore, ovvero in assenza di accordo, direttamente dal Presidente del Tribunale di ANCONA. Le parti convengono altresì che il Collegio deciderà secondo diritto ed entro centottanta giorni dalla sua costituzione. Il Collegio arbitrale avrà sede ad ANCONA. Articolo 19 Modifiche al contratto - 16 -

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. Articolo 20 Applicazione delle norme Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali. Per Per la Provincia di Chieti Il Dirigente Responsabile Per il Comune di Ortona Il Dirigente Responsabile Per il Comune di San Vito Chietino Il Dirigente Responsabile Per il Comune di Rocca San Giovanni Il Dirigente Responsabile - 17 -

Per il Comune di Fassacesia Il Dirigente Responsabile Per il Comune di Torino di Sangro Il Dirigente Responsabile Per il Comune di Casalbordino Il Dirigente Responsabile Per il Comune di Vasto Il Dirigente Responsabile - 18 -