REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CAVEDAGO PROVINCIA DI TRENTO Rep. n. atti privati CONTRATTO DI COMODATO II giorno del mese di dell anno duemilaquindici con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge tra: - il Comune di Cavedago, P.I. 00292860228, rappresentato dal Segretario Comunale Sartori Luigi, nato a Rovereto il 07.02.1953, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio di Segreteria sopradescritte del Comune di Cavedago e quindi nell esclusivo interesse, in nome e per conto di tele ente ed in virtù della deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dd. 07.04.2015; - Don Augusto Angeli, nato a Brea il 06.10.1943, che dichiara di intervenire in qualità di legale rappresentante della Parrocchia S. Lorenzo Martire di Cavedago, C.F. 98000450225 con sede a Cavedago in Piazza San Lorenzo, n. 2. PREMESSO Che con delibera della Giunta Comunale n. 39 dd. 19.05.2015 veniva approvato lo schema del presente contratto di comodato da sottoscrivere con il legale rappresentante della Parrocchia San Lorenzo di Cavedago per essere consegnataria dei locali indicati nell allegata planimetria (lett. A) affinché se ne serva per i propri scopi ricreativo culturali. Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue. ART. 1 1
Il Comune di Cavedago di seguito denominato comodante, concede in comodato gratuito alla Parrocchia San Lorenzo di Cavedago che, a mezzo del legale rappresentante Don Augusto Angeli, accetta i locali contraddistinti dalla p.ed. 183 in C.C. Cavedago e specificatamente: a piano terra sale adibite ad oratorio sala incontri, saletta adibita ad ufficio parrocchiale e locali adibiti ad uso bagno wc, meglio identificati nell allegato A. ART. 2 I beni sopradescritti saranno utilizzati dalla Parrocchia per le proprie finalità ricreativo culturali. Il comodatario assume l obbligo di restituire gli stessi immobili ricevuti entro il 31 maggio 2024 (nove anni dalla data di sottoscrizione del presente contratto). ART. 3 I locali posti a piano terra e specificatamente adibiti a oratorio-sala incontri potranno anche essere utilizzati da tutte le Associazioni locali che ne facciano richiesta purché le relative attività non contrastino con l ordine morale della Parrocchia di S. Lorenzo di Cavedago. Detta richiesta dovrà essere rivolta al Comodatario che potrà valutare i contenuti della stessa ed eventualmente non concederne l uso dei locali stessi. I locali di cui al primo comma dovranno poter essere utilizzati dal Comune di Cavedago in occasione delle consultazioni elettorali e ciò con priorità assoluta rispetto ad ogni altra esigenza. L Amministrazione comunale provvederà a segnalarne l uso con congruo anticipo. ART. 4 2
Se il bene restituito è deteriorato oltre il normale uso a causa di uso diverso rispetto a quanto pattuito, il comodatario è responsabile del deterioramento. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare l immobile ricevuto con la diligenza del buon padre di fanciullo e non può concedere a terzi, salvo quanto previsto dall art. 3, il godimento dello stesso senza preventivo assenso del comodante. ART. 5 La Parrocchia potrà realizzare opere di manutenzione ordinaria e altre opere straordinarie secondo progetti concordati e approvati con determine comunali, su conforme parere della commissione edilizia previa acquisizione di tutti i pareri necessari per la fattispecie di intervento programmato. Resta inteso che il comodatario non avrà alcun diritto a rimborsi od indennità di qualsiasi specie per eventuali lavori realizzati sull immobile assegnato, né d altra parte sarà tenuto, alla scadenza del contratto, a ricondurre l immobile allo stato originario. I suddetti interventi straordinari sull immobile possono essere oggetto di contributo comunale secondo le norme contenute nei Criteri generali e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. ART. 6 Sono a carico del comodatario gli oneri ordinari relativi alla cura, pulizia e custodia dei locali. 3
Rimangono in capo al comodante le spese relative a tasse, luce, acqua, gas e riscaldamento oltre alla manutenzione straordinaria dei locali concessi in comodato. Il comodatario ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie sempre che siano necessarie ed urgenti. ART. 7 La concessione dei locali potrà essere revocata in qualsiasi momento dal Sindaco, previo preavviso di almeno tre mesi, in corso di necessità di pubblico interesse o nel caso, ad insidacabile giudizio del Sindaco, siano venuti meno gli scopi di pubblico interesse per cui era stata data. ART. 8 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono qui richiamate le disposizioni di legge sul comodato (Art. 1083 1812 del Codice Civile). ART. 9 Il presente Comodato viene registrato in termine e misura fissa ai sensi dell art. 5 c. 4 della tariffa parte prima allegata al DPR 26.04.1986 n. 131. ART. 10 Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto compresa la registrazione e la bollatura sono a carico della Parrocchia S. Lorenzo. ART. 11 Ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. 23/2011 la registrazione del presente contratto assorbe l obbligo della comunicazione all autorità locale di 4
P.S. della cessione di un fabbricato o parte di esso ai sensi dell art. 12 del D.L. 59/1978 convertito in legge 191/1978. Letto, approvato e sottoscritto. Cavedago, lì per il Comune per la Parrocchia 5