Ing. Massimo Cassibba Presidente della Commissione Procedure Edilizie e Urbanistiche dell Ordine Autorizzazione Paesaggistica Casi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica Relatore: Ing. Massimo Cassibba 17 marzo 2016
Normativa di riferimento Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 - (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28) PARTE PRIMA - Disposizioni generali (1-9) PARTE SECONDA - Beni culturali PARTE TERZA - Beni paesaggistici TITOLO I - Tutela e valorizzazione Capo I - Disposizioni generali (131-135) Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici (136-142) Capo III - Pianificazione paesaggistica (143-145) Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela (146-155) Capo V - Disposizioni di prima applicazione e transitorie (156-159) PARTE QUARTA - Sanzioni TITOLO I - Sanzioni amministrative Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda (160-166) Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza (167-168) TITOLO II - Sanzioni penali Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda (169-180) Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza (181) PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (182-184)
Art. 3 Definizione interventi edilizi Comma 1 Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia Nuova costruzione Ristrutturazione urbanistica (Vedi circolare esplicativa del Dipartimento P.A.U. Roma Capitale) Interventi di conservazione: Obbiettivo: recupero del patrimonio edilizio esistente Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia
Art. 3 lett. c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio
Art. 3 lett. c) Interventi di risanamento conservativo a) accorpamento di unità immobiliari contigue, sia in orizzontale che in verticale; b) modifica delle consistenze e dei perimetri delle singole unità immobiliari, mediante cessioni ed accorpamenti di porzioni di esse; c) sostituzione di infissi esterni con altri aventi caratteristiche diverse rispetto ai preesistenti; d) rivestimenti e coloriture di prospetti esterni se con modifiche rispetto ai preesistenti; e) sostituzione dei manti di copertura se con caratteristiche diverse rispetto a quelli esistenti; f) realizzazione o modifica di recinzioni metalliche, muri di cinta o accessi carrai su aree già edificate fronteggianti vie o piazze, aventi altezza max di 1,80 m., salva la facoltà di sovrapporre reti metalliche o cancellate nel rispetto dell'altezza max di 3,00 m. prescritta dall'art. 878 del Codice Civile; g) installazione di ringhiere o realizzazione di parapetti a protezione di lastrici o terrazzi; h) consolidamento di strutture verticali;
Art. 3 lett. c) Interventi di risanamento conservativo i) demolizione e ricostruzione di solai interni se in assenza di incremento di superficie e di modifica delle preesistenti quote d'imposta; j) realizzazione di scale di sicurezza; k) realizzazione di soppalchi non praticabili e quindi non costituenti superfici utili, con altezza utile non superiore a 1,50 m.; l) nuova installazione impianti tecnologici - con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - (come caldaie esterne, macchine per condizionamento aria, installazione di canne fumarie non prospettanti sul suolo pubblico, fori di aerazione per esalazioni e ventilazione, ecc.) se posti, anche solo parzialmente all'esterno dell'unità immobiliare e/o edilizia, ed inserimento di elementi accessori inerenti i servizi igienico/sanitari; m) realizzazione di pensiline, in corrispondenza di porte e/o finestre, con aggetto di norma non superiore a 1,20 m., funzionali al riparo dagli agenti atmosferici.
Art. 3 lett. c) Interventi di restauro a) ripristino e restituzione dell'unità edilizia e/o immobiliare alle sue caratteristiche originarie, mediante l'eliminazione degli elementi estranei e delle superfetazioni; b) ripristino della destinazione d'uso originaria della singola unità immobiliare, dell'aspetto esteriore dell'edificio, così come risulta dal titolo edilizio originario Per gli interventi sui beni culturali, di cui al Titolo l del D.lgs. 42/04 s.m.i., si applica la definizione di Restauro di cui all'art. 29 dello stesso provvedimento. Art. 29 c. 4 del D.lgs. 42/04 Per restauro si intende l intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l intervento di miglioramento strutturale.
Studio di fattibilità Un accurato studio preliminare dell opera, analizzando eventuali vincoli gravanti sull immobile, conferma la parziale o totale fattibilità dell intervento e la necessità di acquisire eventuali pareri e Nulla Osta. Noti i vincoli, per completare lo studio di fattibilità è necessario definire l intervento secondo la normativa nazionale (D.P.R. 380/2001) e comunale (Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio) in modo da ottenere una prima stima di tempistica e costi della pratica, rammentando che in caso di norme contrastanti tra strumenti urbanistici, vale la regola più restrittiva e la normativa sovraordinata. ATTENZIONE! - ELEMENTO FONDAMENTALE E PRELIMINARE E' LA VERIFICA DELLA LEGITTIMITA' DELLE PREESISTENZE! Il P.T.P.R. (Piano Territoriale Paesistico Regionale) Adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556/2007 e n. 1025/2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della L.R. sul paesaggio n. 24/98, è lo strumento di pianificazione attraverso cui, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. Il P.T.P.R. riporta le prescrizioni dei P.T.P. vigenti e degli ulteriori dispositivi di tutela dei vincoli.
Studio di fattibilità Le Tavole A - Sistemi ed ambiti di Paesaggio Descrivono gli ambiti di paesaggio e i vincoli da rispettare negli stessi, è possibile determinare se su un area insistono vincoli paesaggistici Le Tavole B - Beni d insieme Riportano i vincoli e i dispositivi di tutela degli stessi, grazie ai quali è possibile risalire agli enti preposti alla tutela dei vincoli.
Studio di fattibilità Il P.R.G. (Piano Regolatore Generale) è lo strumento urbanistico che raccoglie le prescrizioni normative per la gestione del territorio. Nel caso del Comune di Roma, le tavole che vanno consultate per uno studio preliminare sono: Sistemi e Regole e Carta per la qualità Le tavole Sistemi e regole Individuano i tessuti in base alle varie tipologie, periodo di realizzazione e gradi di tutela. Ad ogni tessuto corrispondono delle prescrizioni da osservare descritte nelle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) Le tavole - Carta per la qualità Individuano gli immobili soggetti a Nulla Osta della Sovraintendenza Capitolina ai sensi dell art. 16 delle N.T.A. La carta della qualità è elemento vincolante per l'applicazione del Piano Casa
Art. 149 Interventi non soggetti ad aut. Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione 1. Fatta salva l applicazione dell articolo 143, comma 4, lettera b) e dell articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l autorizzazione prescritta dall articolo 146, dall articolo 147 e dall articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l esercizio dell attività agrosilvopastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Art. 181 Opere in assenza di aut. Paes. Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 1bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: [a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed] abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
Art. 181 Opere in assenza di aut. Paes. Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa 1ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. 1quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Art. 181 Opere in assenza di aut. Paes. Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa 1quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1. 2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
Art. 131 Definizione di Paesaggio Art. 131. Paesaggio 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. 3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni [e delle province autonome di Trento e di Bolzano] sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
Art. 131 Definizione di Paesaggio Art. 131. Paesaggio 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.
Art. 134 Beni paesaggistici Art. 134. Beni paesaggistici 1. Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree di cui all articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree di cui all articolo 142; c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Art. 135 Pianificazione paesaggistica Art. 135. Pianificazione paesaggistica 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". (omissis.) 2. (omissis ) 3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità. 4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio; d) (omissis.)
Art. 136 Beni paesaggistici Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Art. 136 Beni paesaggistici Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Art. 143 Piani paesaggistici Art. 143. Piano paesaggistico 1. (omissis ) 2. (omissis ) 3. (omissis ) 4. Il piano può prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146. 5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4. 6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
Art. 143 Piani paesaggistici 7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. 8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti. 9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
GRAZIE PER L ATTENZIONE Ing. Massimo Cassibba Presidente della Commissione Procedure Edilizie e Urbanistiche dell Ordine