Lavori privati soggetti al rilascio di titolo abilitativo / denuncia inizio attività (DIA)



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DURC SINTESI DELLE LEGGI E NORMATIVE AGGIORNATO A OTTOBRE 2013 Entrato in vigore il 2 gennaio 2006, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento. NORMATIVA Circolare Ministero del Lavoro n. 36 del 6 settembre 2013 Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con Legge n. 98 del 09 agosto 2013 Circolare CNCE n. 523 del 15 luglio 2013 Decreto Ministero dell Economia e Finanze del 13 marzo 2013 Decreto Legge n. 52 del 7 maggio 2012 convertito con Legge n. 94 del 6 luglio 2012 Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con Legge n. 35 del 4 aprile 2012 Circolare Ministero del Lavoro del 02 maggio 2012 Circolare Ministero del Lavoro n. 3 del 16 febbraio 2012 Delibera n. 1 del Comitato della Bilateralità del 16 novembre 2011 D.P.R. n. 207/2010 Regolamento Attuativo del Codice Contratti Pubblici Avviso Comune delle Parti Sociali del 28 ottobre 2010 Circolare Ministero del Lavoro n. 35 del 8 ottobre 2010 Nota risposta Ministero del Lavoro prot. 0016914 del 06 novembre 2009 Decreto Legislativo n. 81/2008 integrato con Decreto Legislativo n. 106/2009 Decreto Legge n. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009 C.C.N.L. edilizia rinnovo del 18 giugno 2008 Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 30 gennaio 2008 Decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007 Decreto Legislativo n. 113/2007 Decreto Legislativo n. 163/2006 Decreto Legge n. 273/2005 convertito con Legge n. 51/2006 Circolare congiunta Ministero del Lavoro del 12 luglio 2005 Convenzione del 15 aprile 2004 tra INPS, INAIL e CASSE EDILI Convenzione del 03 dicembre 2003 tra INPS e INAIL Decreto Legislativo n. 276/2003 Decreto Legislativo n. 196/2003 Decreto Legge n. 210/2002 convertito con Legge n. 266/2002 D.P.R. n. 445/2000 AMBITO DI APPLICAZIONE Appalti pubblici: lavori, servizi e forniture Lavori privati soggetti al rilascio di titolo abilitativo / denuncia inizio attività (DIA) Attestazione S.O.A. / Iscrizione albo fornitori / Agevolazioni, sovvenzioni e finanziamenti

SOGGETTI OBBLIGATI AL POSSESSO DEL DURC Nell ambito dei lavori pubblici e privati in edilizia, il DURC viene richiesto a tutti i datori di lavoro e anche ai lavoratori autonomi. Nel settore edile, a differenza di quanto previsto precedentemente, con Decreto del Ministero Lavoro del 24 ottobre 2007 (art. 1) è stato introdotto l obbligo del DURC anche per i lavoratori autonomi, nell ambito dei lavori pubblici e privati. Si comunica che il Ministero del Lavoro, con nota prot. 16914 del 06.11.2009 e relativamente alla problematica del rilascio del DURC per imprese edili non iscritte al sistema delle Casse edili, ha confermato quanto già formulato in precedenza (Circolare n. 5/2008 e risposta ad interpello n. 56/2008). Al riguardo è stato nuovamente ribadito, con espresso richiamo a quanto previsto dall art. 90 del Decreto Legislativo n. 81/2008 integrato dal Decreto Legislativo n. 106/2009 ed alle disposizioni dell art. 118, comma 6 del Codice Contratti Pubblici, che nell ambito degli obblighi derivanti dall applicazione del C.C.N.L. del settore edile rientrano anche quelli di iscrizione e versamento alle Casse Edili in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa. RICHIEDENTI Il DURC può essere richiesto dall impresa, direttamente o attraverso i suoi intermediari (consulenti del lavoro e associazioni di categoria). Il DURC deve essere richiesto anche dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti, dagli Enti privati a rilevanza pubblica e dalle S.O.A. (Società di attestazione e qualificazione delle imprese). Si precisa che l art. 16-bis della Legge n. 2 del 28/01/2009 ha introdotto l obbligo a carico delle Stazioni Appaltanti pubbliche di acquisire direttamente il DURC, in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Inoltre, con l art.14 comma 6-bis del Decreto Legge n.5 del 9 febbraio 2012 convertito con la Legge n.35 del 4 aprile 2012, è stato introdotto l obbligo di acquisizione d ufficio del DURC a carico delle Pubbliche Amministrazioni anche nell ambito dei lavori privati. SOGGETTI TENUTI AL RILASCIO DEL DURC APPALTI IN EDILIZIA E IMPRESE EDILI Per le imprese appartenenti al settore edile, il rilascio del DURC può essere effettuato esclusivamente dalla Cassa Edile. Le Casse Edili autorizzate al rilascio sono quelle regolarmente costituite dalle parti che hanno sottoscritto l Avviso Comune del 16/12/2003 e che osservano i principi della maggiore rappresentatività e della reciprocità. Relativamente alle richieste di DURC per le imprese edili senza operai attivi si precisa che il Ministero del Lavoro, con nota risposta del 23/12/2008, ha stabilito che risulta competente al rilascio del DURC la Cassa Edile. E stata introdotta, in questo senso, una modifica sullo Sportello Unico Previdenziale che consente all impresa di indicare nel modulo della richiesta l applicazione del CCNL edile con soli impiegati e tecnici. Il documento così richiesto per le imprese senza posizioni contributive attive, risulterà inizialmente di competenza della Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) che procederà in seguito a trasferirlo presso la Cassa Edile della provincia della sede legale dell impresa. Il DURC emesso conterrà per la Cassa Edile la segnalazione che l impresa non è tenuta all iscrizione in quanto ha dichiarato di essere senza operai attivi.

IMPRESE INQUADRATE IN ALTRI SETTORI/LAVORATORI AUTONOMI Nel caso di imprese inquadrabili in altri settori nonché per i lavoratori autonomi, Il DURC viene rilasciato solo da INPS e INAIL. PROCEDURA DURC COME SI RICHIEDE Nel caso di APPALTI IN EDILIZIA e per le IMPRESE EDILI, il DURC si richiede: a) per via TELEMATICA, accedendo al sito internet www.sportellounicoprevidenziale.it b) per via CARTACEA, inoltrando il modulo di richiesta alla Cassa Edile competente. Nel caso di APPALTI e IMPRESE APPARTENENTI AD ALTRI SETTORI, il DURC viene richiesto in via telematica oppure inoltrando il modulo cartaceo alla sede INPS o INAIL di competenza. Le Stazioni Appaltanti devono richiedere i codici di accesso per la procedura DURC esclusivamente alle Casse Edili. Le imprese e i loro intermediari devono rivolgersi per ottenere i codici di accesso Sportello Unico alle sedi competenti dell INAIL. I consulenti del lavoro e le Pubbliche Amministrazioni possono inviare le richieste di DURC esclusivamente in via telematica. CASSA EDILE COMPETENTE APPALTI PUBBLICI FASE ANTECEDENTE L INIZIO DEI LAVORI Risulta competente al rilascio la CASSA EDILE D ISCRIZIONE per le seguenti tipologie: a) verifica autodichiarazione b) partecipazione o aggiudicazione appalto c) stipula contratto/convenzione/concessione La verifica avviene a livello nazionale, con interrogazione della BNI. FASE ESECUTIVA DEI LAVORI Risulta competente al rilascio la CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DOVE SI ESEGUONO LE OPERE (art.108 CCNL edilizia) per le seguenti tipologie: a) pagamento stati di avanzamento lavori b) emissione ordinativo o liquidazione fattura per appalti di servizi e forniture c) liquidazione finale e regolare esecuzione dei lavori La verifica viene eseguita sul singolo cantiere, quindi la BNI non viene interrogata. LAVORI PRIVATI e altri tipi di richieste Risulta competente al rilascio la CASSA EDILE dove l impresa risulta iscritta. La verifica comprende l interrogazione alla BNI. TEMPI E MODALITA DI RILASCIO Il termine massimo per l emissione del DURC è di 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta da parte del sito dello Sportello Unico. L istruttoria della pratica viene eseguita separatamente da ciascuno dei tre Enti ed è costituita da due fasi distinte: l istruttoria e la validazione. La pratica risulta completata

e, di conseguenza, la Cassa Edile può procedere con l emissione solo quando tutti gli Enti hanno VALIDATO le rispettive risposte. La Cassa Edile competente, verificata la risposta degli altri due Enti, provvede all emissione e alla firma digitale del DURC. Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l irregolarità dell impresa, verrà rilasciato un DURC irregolare. Sul DURC dovrà essere specificato quali irregolarità sono state riscontrate e il loro ammontare (nei casi previsti dalla normativa e ove quantificabile). Qualora il termine decorra senza che INPS o INAIL si siano pronunciati in merito alla situazione contributiva dell impresa, scatterà la procedura del silenzio-assenso per la parte mancante, ovvero, l equivalente di un attestazione di regolarità. La Cassa Edile, essendo un Ente di natura privatistica, ha sempre l obbligo di pronunciarsi. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI EMISSIONE Il termine di rilascio di 30 giorni può essere sospeso per massimo 15 giorni per richiesta di regolarizzazione o di invio documentazione mancante (art. 6 D.M. 24 ottobre 2007). In caso di mancanza dei requisiti di regolarità previsti dalla normativa, prima dell emissione del DURC, gli Enti devono invitare l interessato a regolarizzare la propria posizione contributiva entro e non oltre 15 giorni (art. 7 D.M. Welfare 24.10.2007 art.31,c.8 D.L. 69/2013). La richiesta di regolarizzazione dovrà avvenire, ai sensi della stessa norma, mediante posta certificata PEC da inviare all impresa oppure al consulente, la stessa dovrà indicare analiticamente le cause dell irregolarità riscontrata. DURC PER LAVORI PRIVATI Nell ambito dei lavori privati, il DURC deve essere richiesto prima dell inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire o DIA (art. 3, comma 8, lett. b-bis Decreto Legislativo n. 494/1996; art. 90 Decreto Legislativo n. 81/2008 integrato e modificato dall art. 59 del Decreto Legislativo n. 106/2009). La mancanza del DURC o il DURC irregolare per l impresa principale (e per tutte le imprese successivamente intervenute sul cantiere privato) comportano la SOSPENSIONE DELL EFFICACIA del Permesso di Costruire, concessione edilizia o DIA. Sono certificati generici che non riportano i dati del committente o del cantiere privato. I certificati vengono rilasciati, a partire del mese di settembre 2013, esclusivamente in formato elettronico con la firma digitale del Responsabile dello Sportello Unico. I DURC per lavori privati rilasciati a partire dal 21.08.2013 hanno una validità di 120 giorni dalla data di rilascio. La norma è stata introdotta in sede di conversione dell art.31, c.5 D.L.69/2013 dalla Legge n.98/2013 e prevede una tale validità fino al 31.12.2014 (comma 8-sexies). I certificati DURC per lavori privati devono essere acquisiti d ufficio dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi di quanto previsto dall art.90 del D.lgs. 81/2008 (ex art.14, c.6bis D.L. 5/2012 conv. Legge 35/2012). I DURC per lavori privati in edilizia possono ancora essere richiesti dalle imprese. Questi certificati devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra soggetti privati e non possono essere prodotti alle Pubbliche Amministrazioni o alle Società private gestori di servizi pubblici.

D.U.R.C. PER APPALTI PUBBLICI In applicazione della normativa vigente, le richieste che riguardano queste tipologie di DURC possono essere inoltrate al sistema Sportello Unico Previdenziale soltanto dalle Pubbliche Amministrazioni. Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all aggiudicazione, l impresa può autocertificare l assolvimento degli obblighi contributivi (art. 38, comma 2 Codice Contratti; art. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000). Il DURC dovrà essere acquisito d ufficio per tutte le fasi successive, dall aggiudicazione gara alla liquidazione finale (art. 38, comma 3 Codice Contratti). Le imprese interessate (in possesso dei codici di accesso telematici) possono accedere allo Sportello Unico Previdenziale per la consultazione dell esito del certificato. Sono obbligati al possesso del DURC regolare sia l impresa appaltatrice principale che tutti i subappaltatori/subaffidatari. Il possesso dei requisiti DURC non è autocertificabile da parte dell impresa. Le uniche fattispecie in qui è consentito all impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono quelle previste dall art.38, c.2 D.Lgs. 163/2006 (partecipazione gara) e dall art.4, comma 14bis Legge 106/2011 (per contratti di forniture e servizi con valore fino a 20.000 stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house). Le dichiarazioni rese restano comunque soggette a verifica successiva da parte dell Ente con l acquisizione d ufficio del DURC. FASE ANTECEDENTE L INIZIO DEI LAVORI I DURC vengono richiesti esclusivamente dagli Enti Pubblici per: - appalti/subappalti/affidamenti di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi - contratti pubblici di forniture o servizi in economia con affidamento diretto - agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni. Le tipologie sono le seguenti: a) verifica delle autodichiarazioni (con data certa da indicare nella richiesta) b) aggiudicazione gara d appalto (con data certa) c) stipula del contratto (la verifica si esegue di norma alla data dell inserimento della richiesta). I DURC richiesti in questa fase sono certificati specifici, rilasciati per il cantiere pubblico e per la fase indicati nella richiesta. I DURC rilasciati in questa fase hanno una validità di 120 giorni dalla data di emissione. Per quanto riguarda la tipologia di DURC di cui all art.31, c.4, lett.a) verifica autodichiarazione è stato previsto al successivo comma 5 che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare il certificato acquisito (nei limiti della validità di 120 giorni) anche per le finalità di cui alle lett.b) e c) e, quindi, per tutta la fase di affidamento e stipula del contratto. La durata di validità di 120 giorni decorre, in questo caso, non dalla data di rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della stessa autodichiarazione. Peraltro, in sede di conversione del D.L. 69/2013, è stato altresì previsto che il DURC acquisito d ufficio dalla P.A. per la fattispecie di cui alla lett.a) potrà essere utilizzato dalla medesima Pubblica Amministrazione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche diversi da quello per il quale è stato inizialmente acquisito. I certificati rilasciati in questa fase prevedono la verifica della regolarità contributiva a livello nazionale, mediante interrogazione della Banca Dati Nazionale BNI. Risulta competente al rilascio la Cassa Edile di iscrizione.

FASE ESECUTIVA DEI LAVORI Le tipologie sono le seguenti: a) stato di avanzamento lavori (alla data indicata nella richiesta) b) liquidazione finale e regolare esecuzione (alla data indicata nella richiesta). Ai sensi dell art.6, c.3 del Regolamento d Attuazione Codice Contratti D.P.R. 207/2010 i certificati sono indispensabili e devono essere acquisiti d ufficio dalle P.A. per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per l attestazione di regolare esecuzione e pagamento saldo finale. Qualora tra la stipula contratto e il primo stato avanzamento oppure tra due stati di avanzamento lavori (o accertamenti delle prestazioni) intercorra un periodo superiore a 180 giorni, la amministrazioni aggiudicatrici devono acquisire d ufficio il DURC relativo all esecutore entro 30 giorni dalla scadenza del predetto periodo. I DURC richiesti in questa fase sono certificati specifici, rilasciati per il cantiere pubblico e per la fase indicati nella richiesta. I DURC rilasciati in questa fase hanno una validità di 120 giorni dalla data di emissione. Per quanto concerne questa tipologia di DURC (art.31, c.4, lett.d) e e)), i certificati devono essere acquisiti dalla Pubblica Amministrazione ogni 120 giorni e possono essere utilizzati per le finalità di cui alle lettere sopra indicate, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è necessario acquisire un nuovo DURC. Pertanto, per il pagamento dei SAL o delle fatture relative allo stesso appalto o procedura contrattuale, viene meno l obbligo di acquisire un DURC per ogni pagamento in quanto potrà essere ritenuto valido lo stesso certificato (nei 120giorni di validità). I certificati di questo tipo non prevedono l interrogazione della BNI, la verifica viene eseguita con riferimento allo specifico cantiere ed alla manodopera effettivamente utilizzata. Risulta competente al rilascio la Cassa Edile della provincia dove vengono eseguiti i lavori. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA PUBBLICA STAZIONE APPALTANTE (solo fase esecutiva) In caso di ottenimento da parte della Stazione Appaltante di un certificato DURC che segnali una inadempienza contributiva relativa a una o più imprese impiegate nell esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento deve trattenere dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza (art. 4, c.2 D.P.R. 207/2010 Regolamento d Attuazione Codice Contratti Pubblici). Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti previsti dall art. 3, c.1 lett.b della stessa norma, direttamente agli Enti compresa, nei lavori, la Cassa Edile. DURC PER AGEVOLAZIONI/FINANZIAMENTI/SOVVENZIONI Ai sensi del comma 8-ter dello stesso art.31 D.L. 69/2013, i certificati DURC rilasciati ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale oppure per finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, hanno validità di 120 giorni dalla data di rilascio.

CONGRUITA IMPIEGO MANODOPERA La procedura di rilascio del DURC è comprensiva della verifica della congruità dell impiego di manodopera (art.118, c.6-bis D.Lgs. 163/2006 e art.196 D.P.R. 207/2010). La verifica di congruità della manodopera può essere definita in breve come il controllo, che viene eseguito dalla Cassa Edile competente al completamento del cantiere, che il quantitativo di manodopera impiegata nello svolgimento dei lavori sia adeguato alla tipologia e all importo complessivo dell opera. In applicazione di quanto stabilito dalla Delibera n.1 del Comitato per la Bilateralità del 16/11/2011, le Casse Edili hanno adottato un modello di denuncia mensile per cantiere che prevede l indicazione del dettaglio delle ore lavorate e festive dei lavoratori nei cantieri. Tutte le operazioni relative alla verifica della congruità saranno effettuate attraverso il portale Internet EDILCONNECT, accessibile dal sito Cassa Edile oppure all indirizzo www.edilconnect.it. Il portale è stato realizzato dalle Casse Edili della Lombardia e rappresenta una piattaforma comune per la gestione dei cantieri, che avverrà con le stesse modalità per tutte le Casse lombarde. La procedura prevede una fase iniziale sperimentale, mentre a partire dal 1 ottobre 2014 la verifica di congruità avrà effetti sul rilascio della certificazione DURC.