Assegnazione dei beni ai soci riflessi in materia Iva ed imposta di registro. Dott.ssa Elena Graziosi

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Transcript:

Assegnazione dei beni ai soci riflessi in materia Iva ed imposta di registro Dott.ssa Elena Graziosi

La Legge del 28/12/2015 n. 208 (Legge stabilità 2016) prevede agevolazioni in caso di assegnazione e/o cessione ai soci di beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ed in caso di trasformazione in società semplici da parte di società che abbiano come oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni ASSEGNAZIONE/TRASFORMAZIONE (Art. 1 c. 115-120) Soggetti: Società di persone e di capitali (No cooperative e consorzi)/per la trasformazione oggetto principale dell attività al momento della trasformazione: Gestione beni agevolabili Beni: Immobili eccetto quelli strumentali per destinazione e beni mobili registrati non strumentali SI BENI PATRIMONIO SI BENI MERCE SI BENI STRUMENTALI PER NATURA non utilizzati direttamente (al momento dell atto) NO TERRENI AGRICOLI utilizzati per coltivazione e/o allevamento (al momento dell atto) Condizioni: 1) Soci titolati al 30/9/2015 e iscritti entro il 31/1/2016 (anche persone giuridiche, anche esteri, anche società fiduciarie). Se ci sono soci entrati dopo il 30/9 saranno agevolate solo le assegnazioni ai «vecchi» soci. (per la trasformazione non ci devono essere nuovi soci rispetto al 30/9); 2) Proporzionalità dell assegnazione alle quote/azioni possedute (Pare possa esserci una deroga con espressa volontà dei soci stessi- cfr Notariato studio 20-2016/T) Agevolazione: a)imposta di registro ridotta alla metà o fissa di 200 in caso di assegnazione soggetta ad Iva; b) Ipotecaria e catastale fisse di 50/200 a seconda delle fattispecie;

ASSEGNAZIONE/TRASFORMAZIONE DIFFERENZE ASSEGNAZIONE: - Tutte le società, indipendentemente dall attività esercitata; - La compagine sociale può essere variata rispetto a quella al 30/9/2015 ; - Ai fini del periodo di possesso è considerata come vera e propria cessione quindi il socio assegnatario che rivende entro i 5 anni realizza una plusvalenza; - Se l assegnazione è FC l imposta di registro è dovuta in misura proporzionale; TRASFORMAZIONE: - Solo le società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili; - La compagine sociale dev essere esattamente quella al 30/09/2016 a livello di soggetti (anche se possono essere variate le quote); - Non interrompe il periodo di possesso; - L imposta di registro è dovuta in misura fissa ( 200) anche in caso di operazione FC;

Problematiche principali 1) Assegnazione è atto a titolo oneroso o a titolo gratuito? La normativa comunitaria infatti distingue tra Cessioni Propriamente dette e Cessioni per assimilazione. Le prime soddisfano entrambi i requisiti dell onerosità e del trasferimento del bene per cui integrano sempre il presupposto oggettivo dell imposta, mentre le seconde, carenti di uno dei requisiti, ad esempio dell onerosità, integrano il presupposto oggettivo solo quando i beni oggetto di trasferimento hanno dato luogo ad una detrazione d imposta. Secondo alcuna parte della dottrina le assegnazioni di beni ai soci sarebbero da considerare non come cessioni a titolo gratuito, ma come vere e proprie cessioni verso corrispettivo, dove il corrispettivo sarebbe l estinzione del credito del socio verso la società. Se così fosse però l assegnazione si qualificherebbe come cessione propria e non come cessione per assimilazione con la conseguenza che il presupposto oggettivo sarebbe verificato anche in assenza di «Detrazione a monte» e l operazione risulterebbe quindi sempre assoggettata ad Iva. L amministrazione finanziaria però con la circolare n. 40/2002 ha ricondotto le assegnazioni all alveo delle operazioni senza corrispettivo richiamando a supporto della sua interpretazione la normativa comunitaria (art.5 VI Direttiva, ora art. 16, direttiva 2006/112/E).

Problematiche principali 2) Operazione iva o fuori campo? Per rispondere a tale domanda bisogna analizzare in che modo il bene è entrato nelle disponibilità della società assegnante Bene acquistato FC Iva (ante 1973 ovvero da privato o tramite apporto) L assegnazione sarà sempre FC Iva e sconterà l imposta di registro in misura proporzionale (qualunque sia la natura del bene assegnato: civile o strumentale) Ipotecaria e catastale fisse ( 50 ognuna) Bene acquistato ESENTE I commenti sono diversi: Bene acquistato con Iva detratta in tutto o in parte L assegnazione sarà soggetta ad Iva secondo le ordinarie regole (Tabella 1) ed il registro sarà in misura fissa ( 200)* Ipotecaria e catastale saranno fisse ( 200 ognuna)* * Tranne il caso di immobile abitativo ceduto in esenzione per il quale il registro è proporzionale perché l art. 40 TUR esclude l operatività del principio alternatività Iva/registro nei casi di cui all art. 10, n. 8 bis. In questi casi ipotecaria e catastale sono di 50 ognuna.

3) Base Imponibile? Problematiche principali Se l operazione è soggetta a registro proporzionale Se l operazione è soggetta ad Iva La norma non prevede agevolazioni né per la base imponibile, né per l aliquota Iva quindi si dovrà considerare quanto stabilito all art. 13 DPR 633/72 Base imponibile= PREZZO DI ACQUISTO O DI COSTO nel momento in cui si effettua l operazione (Assonime Circolare n. 42/2009 VALORE RESIDUO) Anche in questo caso la norma non prevede esplicitamente nessuna agevolazione con riguardo alla base imponibile, quindi la base imponibile ex artt. 43 e 51 del Tur è il VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO, ma Lo Studio n. 20/2016T del Consiglio Nazionale del Notariato del 22 gennaio scorso ha affermato che il comma 117 della Legge di Stabilità sembrerebbe consentire l utilizzo del valore catastale quale base imponibile per l imposta di registro (PREZZO VALORE) a tutti i beni dotati di rendita catastale perché nella norma viene richiamato solo il comma 4 (e non il c. 5 bis) dell art. 52 Tur. Quindi secondo il Notariato si utilizzerebbe il valore catastale anziché il valore normale, anche per gli immobili strumentali e per quelli civili assegnati a soci persone giuridiche. (SI ATTENDE CHIARIMENTO MINISTERIALE!!)

Problematiche principali 4) Rettifica della detrazione Iva. Se l assegnazione avviene in esenzione Iva la società assegnante deve effettuare la rettifica della detrazione dei beni ammortizzabili assegnati ex art. 19 bis 2 del DPR 633/1972 I fabbricati ai fini della rettifica della detrazione sono considerati sempre beni ammortizzabili (anche se sono beni merce) Il periodo da considerare ai fini della rettifica è: - 5 anni per i beni mobili; - 10 anni per i beni immobili Lo stesso succede nel caso in cui l assegnazione sia FC, ma sull immobile acquistato senza Iva siano poi stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria, recupero ed altri interventi che abbiano comportato la detrazione dell Iva L assegnazione in esenzione non può però provocare una modifica del Pro rata di detraibilità (art. 19 bis, c.2) perché dal calcolo del pro rata sono escluse le cessioni di beni ammortizzabili (QUESTO NON E VERO PER LE IMPRESE IMMOBILIARI e/o di COSTRUZIONE)

DISCIPLINA FISCALE IVA ED INDIRETTA DELL ASSEGNAZIONE AGEVOLATA RIASSUMENDO: - Ai fini Iva bisogna in primis considerare se il bene oggetto di assegnazione è entrato nel patrimonio sociale in Iva o fuori campo (acquisto ante 1973, acquisto da privato o apporto e secondo alcuni acquisto esente), in questo secondo caso infatti, l AF con la Circolare n. 40/2002 ha affermato che la successiva assegnazione sia fuori campo Iva e quindi soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, mentre nel caso in cui vi sia stata Iva detratta a monte (e secondo alcuni anche quando l acquisto sia stato in esenzione) la successiva assegnazione sconterà le stesse imposte della cessione; - Le misure dell imposta di registro, se applicata in misura proporzionale, sono le stesse previste per la cessione tranne il caso di immobile destinato specificatamente all esercizio di attività commerciali e non suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni per i quali per rimando a quanto previsto per i conferimenti (art 4, c. 1, lett a) TUR) l aliquota agevolata prevista è del 2% anziché del 4,5% come quella prevista per la cessione agevolata (non è però chiaro se tale aliquota sia applicabile a tutti gli immobili strumentali per natura o solo a parte di essi- no A/10 perché la norma del TUR parla di attività commerciali- Cfr: RM 330/89, Ris. 240671/83); - Anche per l assegnazione agevolata si attende un chiarimento ministeriale per quanto attiene l individuazione della base imponibile Iva e registro perché dal tenore della norma pare che il valore catastale automatico sia applicabile solo all assegnazione che soddisfi i dettami dell art. 52, c. 5 bis TUR (abitativo assegnato a persona fisica); - Nel caso in cui l operazione sia esente bisogna effettuare la rettifica dei beni ammortizzabili ex art. 19 bis 2 e questo va considerato per determinare la convenienza o meno di effettuare la assegnazione in esenzione da Iva o soggetta Iva; - Stessa rettifica va effettuata se l assegnazione è FC Iva, ma sui beni assegnati sono state effettuate manutenzioni straordinarie per le quali l iva è stata detratta.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI ACQUISTATI CON IVA DETRATTA IN TUTTO O IN PARTE (stesso trattamento si può applicare anche se l acquisto è avvenuto in esenzione) (*anche se si ha l acquisto con Iva tot indetraibile e si applica alla assegnazione l esenzione ex art. 10, n. 8 ter anziché l art. 10, n. 27 quinquies) Abitativo ASSEGNAZIONE Strumentale IVA REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE BOLLO IVA REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE BOLLO Impresa costrutt/ristrutt entro 5 anni SI (obbligo) 200 200 200 230 SI (obbligo) 200 200 200 230 Impresa costrutt/ristrutt oltre i 5 anni SI PER Opzione ESENTE NO opzione 200 200 200 230 SI PER Opzione 4,5% 1% se prima casa 50 50 zero ESENTE NO opzione 200 200 200 230 * 200 200 200 230 Opzione 200 200 200 230 Altre imprese di qualsiasi tipo ESENTE 4,5% 1% se prima casa 50 50 zero ESENTE NO opzione * 200 200 200 230

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI ACQUISTATI FUORI CAMPO (ante 73, da privato o tramite apporto) (stesso trattamento si può applicare anche se l acquisto è avvenuto in esenzione) (*anche se si ha l acquisto con Iva tot indetraibile e si applica alla assegnazione l esenzione ex art. 10 n. 27 quinquies, anziché l art. 10, n. 8 ter) Abitativo ASSEGNAZIONE Strumentale Qualsiasi soggetto FUORI CAMPO IVA 4,5% 1% se prima casa 50 50 zero FUORI CAMPO IVA * 2% Comm 4,5% Altri 50 50 zero

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI TERRENI IVA REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE BOLLO Terreno edificabile Terreno agricolo Né edificabile/né agricolo SI assegnazione di terreni con iva detratta FC Iva Assegnazione di terreni acquisiti FC Iva o con Iva non detratta FC Iva assegnazione perché l acquisto è stato senz altro FC Iva Cessione o assegnazione a IAP FC Iva assegnazione perché l acquisto è stato senz altro FC Iva 200 200 200 230 4,5% 50 50 Zero 7,5% 50 50 Zero 200 200 200 Zero 4,5% 50 50 Zero