BASE IMPONIBILE. Disposizioni generali

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D.P.R. 26.10.1972, n. 633 Articolo 13 BASE IMPONIBILE 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. 2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti: a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall indennizzo comunque denominato; b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione; c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell articolo 3, nonché per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma dell art. 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l esecuzione dei servizi medesimi; d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse; e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall ufficio doganale all atto della temporanea importazione. 3. In deroga al comma 1: a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell articolo 19, anche per effetto dell opzione di cui all articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto; b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto; c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto; d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. 4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. 5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l importo determinato ai sensi dei commi precedenti. 79 Centro Studi Castelli S.r.l. - Riproduzione vietata Art. 13

Art. 13 c. 1 e 2 DEFINIZIONE Ammontare del corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi. Operazione principale OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Spese accessorie all operazione principale, se quest ultima costituisce base imponibile. Oneri e spese inerenti all esecuzione dell operazione principale. Debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente. Integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. La base imponibile è costituita dall ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali. Sono inoltre comprese nella base imponibile:.. gli oneri e gli altri debiti accollati al cessionario o committente. BASE IMPONIBILE Definizione Esempio È un debito accollato il mutuo che grava sull immobile acquistato. Fra gli oneri vanno ricompresi anche quelli tributari che gravano sulla produzione e la vendita dei beni come l imposta di fabbricazione... eventuali integrazioni connesse con i corrispettivi dovuti da terzi. Esempio Rientrano a far parte di questa categoria le somme che lo Stato italiano od altri organismi comunitari corrispondono per sostenere alcuni settori. Spese accessorie Rientrano a far parte della base imponibile anche le operazioni accessorie ad una cessione di beni od a una prestazione di servizi soggetta ad IVA, se effettuate direttamente dal cedente o dal prestatore, oppure per suo conto e a sue spese (vedasi art. 12). Interessi moratori dovuti dal debitore al creditore per il mancato pagamento del debito entro la scadenza stabilita. Penalità dovute per i ritardi ed altre irregolarità compiute nell adempimento degli obblighi contrattuali. OPERAZIONI ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE Beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, se previsti contrattualmente. Ad eccezione di quelli soggetti ad aliquota più elevata di quella dell operazione principale. Spese sostenute in nome e per conto della controparte. Solo se documentate. Imballaggi a rendere. Rati2222 Somme dovute a titolo di rivalsa dell IVA. Art. 13 Centro Studi Castelli S.r.l. - Riproduzione vietata 80

Art. 13 c. 3 OPERAZIONI INFRAGRUPPO E FRINGE BENEFIT OPERAZIONI INFRAGRUPPO Operazioni imponibili Operazioni esenti Per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l esercizio del diritto alla detrazione è limitato da pro-rata anche per effetto dell opzione di cui all art. 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi. Se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. Per le operazioni imponibili e assimilate effettuate da un soggetto per il quale l esercizio del diritto alla detrazione è limitato per effetto del pro-rata, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi. Se è dovuto un corrispettivo superiore al valore normale. Il ricorso al valore normale dei beni e servizi è esteso anche alle operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l esercizio del diritto alla detrazione è limitato dal pro-rata. Se è dovuto un corrispettivo inferiore al valore normale. Se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto. Se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano il cedente/prestatore, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto. Rati6968 VEICOLI E CELLULARI AI DIPENDENTI Condizione Base imponibile Messa a disposizione di veicoli stradali a motore, nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione. Effettuate dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente. La base imponibile ai fini IVA è costituita dal valore normale dei servizi, se è dovuto un corrispettivo inferiore da parte del dipendente. 81 Centro Studi Castelli S.r.l. - Riproduzione vietata Art. 13

Art. 13 cc. 4 e 5 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER OPERAZIONI PARTICOLARI DETRAZIONE RIDOTTA OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA La base imponibile è ridotta per le cessioni di beni per le quali, al momento del loro acquisto od importazione, da parte del cedente è stata operata la detrazione dell imposta nella misura ridotta ai sensi dell art. 19 - bis 1 e di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva. Se i corrispettivi, le spese e gli oneri sostenuti sono in valuta estera, devono essere computati secondo il cambio del giorno in cui l operazione è effettuata o, in assenza di tale indicazione in fattura, secondo il cambio del giorno di emissione della fattura. In mancanza sulla base del cambio del giorno antecedente più prossimo. Conversione in euro Per tutte le operazioni effettuate nell anno solare la conversione in euro può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. CASI DI APPLICAZIONE DEL VALORE NORMALE Operazioni I corrispettivi delle seguenti operazioni, che concorrono a formare la base imponibile devono essere computati secondo il loro valore normale:.. cessioni gratuite dei beni, la cui produzione od il cui commercio rientra nell attività propria dell impresa;.. destinazione di beni al consumo personale o familiare dell imprenditore;.. le assegnazioni ai soci fatte, a qualsiasi titolo, da società o da altri enti;.. i residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente;.. operazioni permutative e dazioni in pagamento. Per le operazioni permutative il valore normale si applica con riferimento ai beni o servizi che formano oggetto di ciascuna di esse. Definizione Si fa riferimento al prezzo di acquisto o, in mancanza, al costo dei beni o di beni simili (in ogni caso il valore normale non può essere inferiore al costo sostenuto, in modo che non vi sia arricchimento mediante la detrazione dell IVA sostenuta all acquisto). OPERAZIONI DIPENDENTI DA ATTO PUBBLICO Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da un atto della Pubblica Autorità la base imponibile è costituita dall indennizzo comunque denominato. Sono atti di Pubblica Autorità, ad esempio, le espropriazioni per pubblica utilità e le requisizioni. TEMPORANEA IMPORTAZIONE Per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione la base imponibile è costituita dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall Ufficio doganale all atto della temporanea importazione. Ciò perché questi beni, se poi non vengono esportati, dovranno essere assoggettati ad IVA e l imposta sarà calcolata sul valore accertato dall Ufficio doganale. Rati2222 PASSAGGI FRA COMMITTENTE E COMMISSIONARIO Per i passaggi di beni dal committente al commissionario e viceversa la base imponibile è costituita dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario nei confronti dell acquirente, diminuito dall ammontare della provvigione. Art. 13 Centro Studi Castelli S.r.l. - Riproduzione vietata 82

AUTOVETTURE - PRIMA CESSIONE SUCCESSIVA ALL ACQUISTO Data acquisto autovettura Detrazione IVA all acquisto Trattamento IVA della successiva cessione FINO AL 31.12.2000 Zero Esente IVA Art. 10, n. 27-quinquies D.P.R. 633/1972 DAL 01.01.2001 AL 31.12.2002 10% Imponibile IVA il 10% del corrispettivo. DAL 01.01.2003 AL 31.12.2005 10% Non presentata istanza di rimborso IVA Presentata istanza rimborso IVA + 30% 90%: corrispettivo escluso da IVA. IVA sul 40% del corrispettivo (1). 60%: corrispettivo escluso da IVA. DAL 01.01.2006 AL 13.09.2006 15% Non presentata istanza di rimborso IVA Presentata istanza rimborso IVA + 25% Imponibile IVA il 15% del corrispettivo. 85%: corrispettivo escluso da IVA. IVA sul 40% del corrispettivo (1). 60%: corrispettivo escluso da IVA. DAL 14.09.2006 AL 27.06.2007 Variabile in base all inerenza Imponibile proporzionale alla percentuale della detrazione IVA applicata. DAL 28.06.2007 40% Imponibile IVA il 40% del corrispettivo. 60%: corrispettivo escluso da IVA. AUTOVETTURE CON IVA SEMPRE DETRAIBILE AL 100% Agenti e rappresentanti di commercio. Taxi. Scuole guida. Autonoleggi. Autovetture oggetto dell attività propria dell impresa. Tipologia di attività. Nota (1) Qualora la fattura fosse già stata emessa con la base imponibile del 10% o del 15%, sarebbe stato necessario modificare la base imponibile soggetta ad IVA mediante emissione di nota di variazione. Si tratta delle cessioni poste in essere dal 14.09.2006. 83 Centro Studi Castelli S.r.l. - Riproduzione vietata Art. 13

ESEMPIO DI PRIMA CESSIONE DI AUTO ACQUISTATA CON IVA TOTALMEN- TE DETRAIBILE Fattura n. 1 Vendita di autovettura da parte di agente di commercio che ha detratto interamente l IVA sull acquisto (IVA detraibile al 100%) Emittente Rossi Roberto - Via Principe di Piemonte, 15 46041 ASOLA (MN) Cod. Fisc. RSSRRT44P07C118R Partita IVA 00153450202 Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 Registro delle Imprese di Mantova n. RSSRRT44P07C118R Spett.le Verdi Luigi C.F. VRDLGU70A01C118Q Data Documento Numero 15.10.2016 Fattura 15 Ricevente Unità di misura Descrizione Quantità Prezzo unitario Codice IVA Importo n. Autovettura usata marca Audi A8 targata AA 173 RZ 1 2.049,18 1 2.049,18 1) Imponibile 22% 2.049,18 2) Imponibile...% 3) Imponibile...% Totale A (1+2+3) 2.049,18 (pari al 100% del corrispettivo) 4) IVA 22% 450,82 5) IVA...% 6) IVA...% Totale B (4+5+6) 450,82 7) Non imponibile 8) Esente 9) Escluso Totale C (7+8+9) 1-2-3) Operazione imponibile 7) Operazione non imponibile ai sensi dell art.... D.P.R. 26.10.1972, n. 633 8) Operazione esente ai sensi dell art.... D.P.R. 26.10.1972, n. 633 Totale complessivo (A+B+C) (S.E. & O.) 2.500,00 ESEMPIO DI PRIMA CESSIONE DI AUTO ACQUISTATA CON IVA TOTALMEN- TE INDETRAIBILE Fattura n. 2 Cessione esente da IVA di autovettura acquistata con IVA indetraibile al 100% (per acquisti di autovetture avvenuti entro il 31.12.2000) Emittente Calzificio Susanna di Belli Vittoria & C. S.n.c. Via Mazzini, 10-46041 Asola (MN) C.F. 00339010204 - Partita IVA 00339010204 Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 Registro delle Imprese di Mantova n. 00339010204 Spett.le Verdi Luigi C.F. VRDLGU70A01C118Q Ricevente Data Documento Numero 15.10.2016 Fattura 57 Unità di misura Descrizione n. Autovettura usata marca Audi A8 targata AA 173 RZ immatricolata anno 2000 Quantità Prezzo Codice IVA Importo unitario 1 2.500,00 8 2.500,00 1) Imponibile 22% 2) Imponibile...% 3) Imponibile...% Totale A (1+2+3) 4) IVA 22% 5) IVA...% 6) IVA...% Totale B (4+5+6) 7) Non imponibile 8) Esente 2.500,00 9) Escluso Totale C (7+8+9) 2.500,00 1-2-3) Operazione imponibile 7) Operazione non imponibile ai sensi dell art.... 8) Operazione esente ai sensi dell art. 10, c. 1, n. 27-quinquies D.P.R. 633/1972 7) Operazione esclusa ai sensi dell art.... Totale complessivo (A+B+C) (S.E. & O.) 2.500,00 Note Trattasi di cessione di beni effettuata da impresa industriale (Calzificio Susanna S.n.c.) che non ha operato la detrazione totale dell imposta sull acquisto o importazione, a causa dell indetraibilità oggettiva, al 100%, dell IVA sulle autovetture, vigente al momento dell acquisto (anteriore all 1.01.2001). Ra5769-1 Tale situazione è riferibile anche agli acquisti effettuati in presenza di pro-rata operazioni esenti pari a zero. Art. 13 Centro Studi Castelli S.r.l. - Riproduzione vietata 84

ESEMPIO DI PRIMA CESSIONE DI AUTO USATA ACQUISTATA CON IVA DETRAIBILE AL 15% Fattura n. 3 Vendita di autovettura usata acquistata con IVA detraibile al 15% (per autovetture acquistate dall 1.01.2006 al 13.09.2006), senza istanza di rimborso IVA Emittente Calzificio Susanna di Belli Vittoria & C. S.n.c. Via Mazzini, 10-46041 Asola (MN) C.F. 00339010204 - Partita IVA 00339010204 Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 Registro delle Imprese di Mantova n. 00339010204 Spett.le Verdi Luigi C.F. VRDLGU70A01C118Q Ricevente Data Documento Numero 15.10.2016 Fattura 10 Unità di misura Descrizione Quantità Prezzo unitario Codice IVA Importo n. Autovettura usata marca Audi A8 targata AA 173 RZ immatricolata anno 2006 1 2.420,14 1/9 2.420,14 1) Imponibile 22% 363,02 (pari al 15% dell importo al netto dell IVA) 2) Imponibile...% 3) Imponibile...% Totale A (1+2+3) 363,02 4) IVA 22% 79,86 5) IVA...% 6) IVA...% Totale B (4+5+6) 79,86 7) Non imponibile 8) Esente 9) Escluso 2.057,12 (pari al 85% dell importo al netto dell IVA) 1-2-3) Operazione imponibile 9) Operazione esclusa ai sensi dell art. 30, c. 5 L. 388/2000 e art. 13, c. 5 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 Totale C (7+8+9) 2.057,12 Totale complessivo (A+B+C) 2.500,00 (S.E. & O.) Schema di calcolo Determinazione imponibile e IVA su cessione di auto usata acquistata con IVA, indetraibile nella misura dell 85%, partendo dal corrispettivo totale convenuto (IVA compresa) Ammontare del corrispettivo di cessione auto usata 2.500,00 : 1,033 = + 2.420,14 2.420,14 x 15% = - 363,02 Base imponibile IVA 363,02 x 22% IVA 22% 79,86 = Ra5769-1 = 2.057,12 Importo escluso da IVA 85 Centro Studi Castelli S.r.l. - Riproduzione vietata Art. 13

ESEMPIO DI PRIMA CESSIONE DI AUTO USATA ACQUISTATA CON IVA DE- TRAIBILE AL 40% Fattura n. 4 Vendita di autovettura usata acquistata con IVA detraibile al 40% (per autovetture acquistate dal 27.06.2007) Emittente Calzificio Susanna di Belli Vittoria & C. S.n.c. Via Mazzini, 10-46041 Asola (MN) C.F. 00339010204 - Partita IVA 00339010204 Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 Registro delle Imprese di Mantova n. 00339010204 Spett.le Verdi Luigi C.F. VRDLGU70A01C118Q Ricevente Data Documento Numero 15.10.2016 Fattura 110 Unità di misura Descrizione Quantità Prezzo unitario Codice IVA Importo n. Autovettura usata marca Audi A8 targata AA 173 RZ 1 2.297,79 1/9 2.297,79 1) Imponibile 22% 919,12 2) Imponibile...% 3) Imponibile...% Totale A (1+2+3) 919,12 (pari al 40% dell importo al netto dell IVA) 4) IVA 22% 202,21 5) IVA...% 6) IVA...% Totale B (4+5+6) 202,21 7) Non imponibile 8) Esente 9) Escluso 1.378,67 (pari al 60% dell importo al netto dell IVA) Totale C (7+8+9) 1.378,67 1-2-3) Operazione imponibile 9) Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell art. 13, ultimo comma D.P.R. 633/1972 Totale complessivo (A+B+C) (S.E. & O.) 2.500,00 Schema di calcolo Determinazione imponibile e IVA su cessione di auto usata acquistata con IVA indetraibile nella misura dell 60%, partendo dal corrispettivo totale convenuto (IVA compresa) Ammontare del corrispettivo di cessione auto usata 2.500,00 : 1,088 = + 2.297,79 2.297,79 x 40% = - 919,12 Base imponibile IVA 919,12 x 22% IVA 22% 202,21 = Ra5769-1 = 1.378,67 Importo escluso da IVA Art. 13 Centro Studi Castelli S.r.l. - Riproduzione vietata 86

AUTOVETTURE - SECONDA CESSIONE SUCCESSIVA ALL ACQUISTO (AUTO USATA) Regola I soggetti che esercitano, abitualmente oppure occasionalmente, il commercio di beni usati possono applicare il regime del margine in relazione agli acquisti sostenuti senza applicazione dell IVA. REGIME DEL MARGINE Art. 36 D.L. 41/1995 Applicazione I successivi cedenti di auto usate possono applicare il regime del margine alla vendita dell autovettura nei casi in cui il primo cedente: 1) è un soggetto privato, un minimo o un forfetario (non ha applicato IVA); 2) ha reso indetraibile l IVA al 100% (fattura esente IVA ai sensi dell art. 10, c. 1, n. 27-quinquies D.P.R. 633/1972); 3) non ha detratto l imposta afferente l acquisto, cui è stata applicata l aliquota IVA del 10% (acquisti dal 1.01.2001 al 31.12.2005) o del 15% (acquisti dal 1.01.2006 al 13.09.2006), senza aver successivamente presentato istanza di rimborso; 4) ha applicato il regime del margine (fattura ex art. 36 D.L. 41/1995). Calcolo dell imposta L imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Nella fattura di cessione l IVA non è esposta separatamente e si evidenzia che si tratta di cessione ex art. 36 D.L. 41/1995. Opzione Per ciascuna cessione è possibile applicare l imposta nei modi ordinari (100% del corrispettivo). Principio Art. 13, c. 5 D.P.R. 633/1972 Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell art. 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione operata. REGIME IVA Applicazione C.M. 8/E/2009 p. 6.2 Tale criterio di determinazione della base imponibile si applica in relazione a tutte le rivendite poste in essere da soggetti che abbiano esercitato la detrazione nella misura del 40% dell imposta addebitata in fattura dal cedente. La cessione di un veicolo usato per il quale, in sede di acquisto, l IVA è stata detratta in misura integrale, anche se applicata su una base imponibile commisurata al 40%, è assoggettata ad IVA nella misura ordinaria (ipotesi che si realizza nel caso di prima cessione del veicolo a commercianti di autovetture). Tavola Trattamento IVA delle cessioni di auto successive alla prima Acquisto dell auto nuova 1ª cessione dell auto 2ª cessione (e successive) dell auto Data acquisto autovettura Fino al 31.12.2000 Detrazione IVA all acquisto Zero Trattamento IVA Trattamento IVA Esente IVA Art. 10, n. 27-quinquies Regime del margine Dal 1.01.2001 al 31.12.2005 Dal 1.01.2006 al 13.09.2006 Dal 14.09.2006 al 27.06.2007 10% (2) Imponibile 10% del corrispettivo 15% (2) Imponibile 15% del corrispettivo In base all inerenza (X%) Dal 28.06.2007 40% Imponibile X% del corrispettivo Imponibile 40% del corrispettivo 90% escluso IVA 85% escluso IVA (100-X)% escluso IVA 60% escluso IVA Regime del margine (1) Regime del margine (1) Regime del margine se X% < o = 15% Imponibile X% del corrispettivo se X% > 15% Imponibile 40% del corrispettivo [Circ. Ag. Entrate 8/E/2009] (3). ---------------------- oppure ---------------------- Imponibile il 100% del corrispettivo (4). Ra5769-1 Note (1) Non è applicabile se l IVA (applicata al 10% o 15% del corrispettivo) è stata detratta. (2) Anche in tali casi può essere applicata la detrazione del 40% se è stata avanzata istanza di rimborso. (3) Cessione di un veicolo usato per il quale l IVA è stata detratta nella misura del 40%: è assoggettata ad IVA nella stessa percentuale del 40%. (4) Cessione di un veicolo usato per il quale in sede di acquisto l IVA è stata detratta in misura integrale, ancorché applicata su una base imponibile commisurata al 40%, e assoggettata ad IVA nella misura ordinaria. 87 Centro Studi Castelli S.r.l. - Riproduzione vietata Art. 13

ESEMPIO DI SECONDA CESSIONE DI AUTO USATA ACQUISTATA CON IVA ORIGINARIAMENTE DETRAIBILE AL 40% Fattura n. 1 Seconda cessione di autovettura con IVA detratta al 40% Dati esempio 1ª cessione Calzificio vende ad Alfa autovettura usata acquistata con IVA detraibile al 40% (ipotesi assimilabile, ad esempio, alla fattura n. 4). 2ª cessione Alfa vende autovettura dopo aver detratto l IVA al 40%. Emittente Alfa S.r.l. C.F. - P. IVA 00229000304 Rea C.C.I.A.A. di MN n. 13450 Registro delle Imprese di Mantova n. 00229000304 Spett.le Verdi Luigi C.F. VRDLGU70A01C118Q Ricevente Unità di misura Descrizione Quantità Prezzo unitario Data Documento Numero 15.10.2016 Fattura 470 Codice IVA Importo n. Autovettura usata marca Audi A8 targata AA 173 RZ 1 2.977,94 1/9 2.977,94 1) Imponibile 22% 1.191,18 2) Imponibile...% 3) Imponibile...% Totale A (1+2+3) 1.191,18 (pari al 40% dell importo al netto dell IVA) 4) IVA 22% 262,06 5) IVA...% 6) IVA...% Totale B (4+5+6) 262,06 7) Non imponibile 8) Esente 9) Escluso 1.786,76 (pari al 60% dell importo al netto dell IVA) 1-2-3) Operazione imponibile 9) Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell art. 13, c. 5 D.P.R. 633/1972 Totale C (7+8+9) 1.786,76 Totale complessivo (A+B+C) 3.240,00 (S.E. & O.) Schema di calcolo Determinazione imponibile e IVA su cessione di auto usata acquistata con IVA, indetraibile nella misura del 60%, partendo dal corrispettivo totale convenuto (IVA compresa) Ammontare del corrispettivo di cessione auto usata 3.240,00 : 1,088 = + 2.977,94 2.977,94 x 40% = - 1.191,18 Base imponibile IVA 1.191,18 x 22% IVA 22% 262,06 = Ra5769-1 = 1.786,76 Importo escluso da IVA Art. 13 Centro Studi Castelli S.r.l. - Riproduzione vietata 88