RISCHIO CHIMICO - Legislazione Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n 25

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Transcript:

RISCHIO CHIMICO - Legislazione Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n 25 Art. 72-bis (Campo di applicazione): ( ) Il datore di lavoro determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. ( ) Si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro ( ) Art. 72-ter (Definizioni).( ) si intende per: a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato b) agenti chimici pericolosi: 1) e 2) agenti chimici classificati come sostanze o preparati pericolosi ai sensi dei D.L.gs. 3/2/97, n. 52 e 16/7/98, n. 285 e successive modifiche (etichettatura di pericolo); sono escluse le sostanze e i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, ( ) in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa; 1

RISCHIO CHIMICO - Legislazione Art. 72-quater (Valutazione dei rischi): nella valutazione di cui all'art. 4 (D.L.gs. 626/94), il datore di lavoro ( ) valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi di legge ( ); c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici ( ); f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. Nella valutazione dei rischi devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche. La valutazione del rischio può includere la GIUSTIFICAZIONE che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono NON NECESSARIA UN'ULTERIORE VALUTAZIONE MAGGIORMENTE DETTAGLIATA DEI RISCHI. ( ) 2

RISCHIO CHIMICO - Legislazione Art. 72- quinquies (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi) 1. ( ) Devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies (misure specifiche di protezione e di prevenzione), septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), decies (Sorveglianza sanitaria), undecies (Cartelle sanitarie e di rischio). 3

RISCHIO CHIMICO Legislazione IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI Liste sostanze e preparati pericolosi, processi lavorativi, frasi R Grafico rifatto in Photoshop. File:pagina4_34_1.gif VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI (Art. 72 - Quarter comma 1) proprietà pericolose, quantità e modalità d'uso, natura ed entità, misure di protezione adottate, valori limite, esiti sorveglianza sanitaria, livelli di esposizione /stime qualitative È NECESSARIO APPROFONDIRE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO? NO GIUSTIFICAZIONE ART. 72-quater comma 5 RISCHIO MODERATO SI VALUTAZIONE APPROFONDITA DEL RISCHIO (MISURAZIONI E /O MODELLI ALGORITMI) IL RISULTATO DELLA VALUTAZIONE È COSÌ BASSO DA CONSENTIRE LA CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO MODERATO? SI RISCHIO MODERATO NO RISCHIO SUPERIORE AL "MODERATO" SI APPLICANO: 72 - SEXIES (misure specifiche) 72 - SEPTIES (disposizioni in caso di emergenza) 72 - DECIES (sorveglianza sanitaria) 4

5

Valutazione dei rischi link a: 3D2rischiochimicovalutazione.doc pag.1 agenti chimici link a: 3D3rischiochimicoagenti.doc pag.1 agenti chimici pericolosi link a: 3D4rischiochimicoetichette.doc pag. 1 etichettatura di pericolo link a: 3D4rischiochimicoetichette.doc pag. 6 scheda di sicurezza link a: 3D4rischiochimicoetichette.doc pag. 17 livello, il tipo e la durata dell'esposizione link a: 3D3rischiochimicoagenti.doc pag.6 valori limite di esposizione professionale link a: 3D3rischiochimicoagenti.doc pag.8 valori limite biologici link a: 3D3rischiochimicoagenti.doc pag.7 sorveglianza sanitaria link a: 3H1sorveglianzasanitaria.doc pag.7 rischio moderato link a: 3D2rischiochimicovalutazione.doc pag.3 Cartelle sanitarie e di rischio link a: 3H1sorveglianzasanitaria.doc pag.2 e 8 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI link a: 3D2rischiochimicovalutazione.doc pag.2 VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI link a: 3D2rischiochimicovalutazione.doc pag.4 GIUSTIFICAZIONE ART. 72-quater comma 5 RISCHIO MODERATO link a: 3D2rischiochimicovalutazione.doc pag.5 VALUTAZIONE APPROFONDITA DEL RISCHIO link a: 3D2rischiochimicovalutazione.doc pag.8 7