Martedì 13 gennaio 1998 41 Commissione II II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia) IN SEDE LEGISLATIVA Martedì 13 gennaio 1998. Presidenza del Presidente Giuliano PISAPIA. Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Antonino Mirone. Giuliano PISAPIA, presidente, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e fissa il termine della presentazione degli emendamenti alle ore 20 di oggi. La seduta termina alle 11,25. La seduta comincia alle 11,20. SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI Proposta di legge: DETOMAS ed altri: Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all esame di idoneità per l iscrizione nel registro dei revisori contabili (già approvata dalla II Commissione della Camera e modificata dalla II Commissione del Senato) (3648-B). (Parere della I Commissione). (Seguito della discussione e rinvio). La Commissione prosegue la discussione della proposta di legge, rinviata nella seduta dell 11 dicembre scorso. Giuliano PISAPIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore se intenda replicare. Luigi OLIVIERI (gruppo sinistra democratica-l Ulivo), relatore, prende atto di quanto emerso dalla discussione generale, riservandosi di esprimere il parere sugli emendamenti che il deputato Manzione ha preannunciato di presentare. Martedì 13 gennaio 1998. Presidenza del Presidente Giuliano PISAPIA. Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Antonino Mirone. La seduta comincia alle 14,05. 5-01264 POLI BORTONE: Sulle anomalie del procedimento relativo alla Federconsorzi (16 dicembre 1996). all ordine del giorno, preliminarmente rileva che gli elementi acquisiti sono relativi, come sembra richiesto dall interrogante, all ultimo ricorso al Pretore del lavoro di Roma, introdotto in data 24 settembre 1993, anche perché le informazioni fornite sui precedenti «esposti» o ricorsi citati nell interrogazione non hanno consentito di ricostruirne l iter procedimentale.
Martedì 13 gennaio 1998 42 Commissione II Relativamente al ricorso in questione, l Ufficio giudiziario interessato, sulla base dell esame delle regolari trascrizioni dei verbali di udienza ha comunicato che Mario Pietro Salassa ha adito il Pretore del lavoro di Roma per essere «riammesso e/o assunto in servizio» alle dipendenze della Federazione italiana dei Consorzi Agrari, in concordato preventivo, in attuazione dell impegno assunto in data 18 dicembre 1985 a far data dal giorno dell interruzione del rapporto di lavoro con la Fedexport SA di Zurigo. La causa veniva originariamente assegnata alla dottoressa Arbia e poi trasferita, nell ottobre 1993, alla dottoressa Cappelli, la quale provvedeva a fissare udienza per il 22 dicembre 1993, ed ordinariamente trattata mediante assunzione del libero interrogatorio del ricorrente e del legale rappresentante della Società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio. L attività istruttoria veniva espletata, previa opportuna riformulazione dei capitoli di prova articolati dal ricorrente, attraverso assunzione della deposizione testimoniale di Arthur Wiederkehr quale persona informata sui fatti, secondo quanto espressamente fatto presente dal procuratore del ricorrente Salassa mediante rogatoria al Tribunale Distrettuale di Zurigo, essendo risultato in corso di causa che il teste era impossibilitato a comparire in giudizio in Italia per gravi motivi di salute, come da certificazione medica prodotta. Il verbale di detta rogatoria risulta acquisito il 6 dicembre 1995. A seguito della traduzione giurata legalizzata in data 8 marzo 1996 dal Consolato Generale d Italia Zurigo, la causa veniva posta in decisione all udienza del 4 dicembre 1996. La relativa sentenza è stata depositata il 14 gennaio 1997. Nulla è stato comunicato dall Ufficio giudiziario interessato in merito alle ulteriori anomalie segnalate dall interrogante. Dall esame effettuato dal competente Ufficio, sulla base della documentazione prodotta, non emergono elementi suscettibili di assumere rilievo disciplinare a carico del magistrato cui la causa era stata assegnata. Nel rilevare infatti che talune delle doglianze prospettate dal deputato Poli Bortone come quella relativa alla «interpretazione della giusta causa» investono, come del resto riconosciuto dalla stessa interrogante, questioni di stretto diritto, insindacabili in sede amministrativa. Si osserva che la dilatazione dei tempi processuali sembra essere dipesa da cause non imputabili al giudicante (necessità di rogatoria internazionale e conseguente esigenza di traduzione della deposizione, dal momento che per il diritto vigente possono far parte dei fascicolo processuale solo atti in lingua italiana ovvero atti muniti di legale traduzione giurata). L organo giudicante, all esito ditale incombente istruttorio, nell esercizio del suo potere discrezionale, ritenne di fissare per il giorno 4 dicembre 1996 l udienza di decisione e quindi depositò tempestivamente la relativa sentenza in data 14 gennaio 1997. Non risultano ulteriori procedimenti pendenti relativi all oggetto presso la Pretura di Roma. Sulla base delle considerazioni esposte, il Ministero di Grazia e Giustizia ha ritenuto di non ravvisare la opportunità di procedere ad accertamento ispettivo nei confronti dell Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato, nonché di poter condividere le osservazioni prospettate dalla Direzione competente, in merito all insussistenza di elementi di carattere disciplinare nei confronti del magistrato stesso. Adriana POLI BORTONE (gruppo alleanza nazionale) osserva che lo scopo dell interrogazione non è quello di sindacare il merito delle decisioni assunte dal magistrato, quanto di sottolineare la mancanza di diligenza mostrata dagli uffici giudiziari nel caso in esame, considerato che sono stati perduti fascicoli e documenti riguardanti la vicenda giudiziaria della Federconsorzi, pregiudicando le
Martedì 13 gennaio 1998 43 Commissione II aspettative di giustizia del cittadino interessato. Prende atto con rammarico del fatto che il Ministero non abbia ravvisato l opportunità di disporre un accertamento ispettivo sulle diverse anomalie che hanno caratterizzato il procedimento giudiziario sulla Federconsorzi. Si tratta di una vicenda che si trascina dal 1985 e che dal 1991 appare sempre meno chiara e trasparente. Esprime sconcerto per la circostanza che non sia stata ancora iscritta nel programma dei lavori dell Assemblea la sua proposta di istituire una Commissione bicamerale d inchiesta sulla vicenda della Federconsorzi. 5-03258 PISAPIA: Sulla protesta del cittadino algerino Lounici Djamal detenuto a Novara (24 novembre 1997). all ordine del giorno, osserva che il detenuto Lounici Djamal, presunto appartenente all organizzazione terroristica algerina islamica G.I.A., è stato arrestato il 12 maggio 1995 a seguito di richiesta dell Interpol francese, in quanto colpito da ordine di cattura internazionale emesso dal Primo Giudice Istruttore presso il Tribunale Grande Istance di Parigi. L arresto è stato convalidato dal Presidente della Corte di Appello di Milano. Per quanto riguarda la procedura di estradizione promossa dal Governo della Repubblica francese, il Ministro di Grazia e Giustizia ha concesso al Governo francese l estradizione di Lounici Djamal, destinatario dell ordine di cattura ricordato in relazione al reato di «associazione per delinquere, legata alla realizzazione di imprese individuali o collettive finalizzate a turbare l ordine pubblico servendosi dell intimidazione o del terrore». La Corte di Appello di Milano ha deliberato favorevolmente in ordine all estradizione richiesta in data 13 dicembre 1995. Essendo Lounici Djamal sottoposto a procedimenti penali nello Stato, la consegna dello stesso è stata subordinata alla soddisfazione della giustizia italiana. In relazione al procedimento pendente nei confronti del Lounici presso il Tribunale di Napoli, non risulta attualmente che lo stesso sia in stato di custodia cautelare. In data 30 aprile 1997 il Lounici è stato colpito da ulteriore provvedimento di custodia in carcere, sempre a fini di estradizione, a seguito di mandato di cattura emesso il 17 febbraio 1997 dal Tribunale di Grande Istanza di Parigi; i fatti contestati sono relativi ad associazione per delinquere a scopo di terrorismo. La V Sezione penale della Corte di Appello di Milano, con sentenza dell 11 giugno 1997 ha deliberato anche per questa richiesta l estradizione, disponendo, quindi la sospensione della consegna del Lounici ai sensi dell articolo 799 del codice di procedura penale. La Procura Generale competente è stata invitata a dare comunicazione al Lounici del decreto di estradizione attraverso la consegna di una copia e a impartire le opportune disposizioni affinché, al termine della sospensione dell esecuzione dell estradizione disposta a norma dell articolo 709, primo comma del codice di procedura penale, possa essere tradotto dall Italia al luogo di consegna alle Autorità francesi. Contro la prima delle decisioni risultano esperte le procedure di impugnazione previste dalla legge, che hanno confermato la decisione della Corte di Appello di Milano. L estradizione è stata concessa sulla base della relativa Convenzione tra Italia e Francia firmata a Parigi il 13 dicembre 1997. Il 22 dicembre 1997 la Direzione Generale degli Affari penali ha trasmesso, per competenza, l istanza di revoca o di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di Lounici Djamal, presentata dal suo difensore, avvocato Francesco
Martedì 13 gennaio 1998 44 Commissione II Piscopo e diretta al Ministro di Grazia e Giustizia. Si è ritenuto che la competenza in ordine alle decisioni di sostituzione o revoca delle misure cautelari a fini estradizionali, appartenga al giudice che nel caso specifico ha emesso la misura della quale si chiede la revoca o la modifica, come è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza della sez. VI del 12 luglio 1995, n. 2954, ric. Sommer. La Corte, in particolare, ha precisato che il giudice competente per il merito dell estradizione ha anche il dovere di verificare, d ufficio, le condizioni che allo stato degli atti legittimano l attenuazione o la revoca della misura cautelare della custodia in carcere, e che solo l adozione di una misura più rigorosa postula un esplicita richiesta ministeriale. La disposizione contenuta nel secondo comma dell articolo 718 del codice di procedura penale sulla revoca e sostituzione delle misure, secondo la quale «la revoca è sempre disposta se il Ministro di Grazia e Giustizia ne fa richiesta», pare da intendersi nel senso che tale richiesta debba collegarsi essenzialmente a una valutazione relativa all estradizione e ai rapporti con lo Stato richiedente, mentre spettano alle parti sono rimesse direttamente alla valutazione del giudice le iniziative dirette alla revoca o alla sostituzione delle misure adottate per ragioni concernenti le esigenze cautelari, anche in rapporto alle condizioni di salute dell estradando. È da considerare, inoltre, che, mentre il primo comma dell articolo 718 prevede sia la revoca, sia la sostituzione della misura cautelare, il secondo comma dello stesso articolo, che si riferisce all iniziativa del Ministro, prevede solo la revoca. È da aggiungere che il Ministero, da un lato, non ha ravvisato elementi che giustificassero una richiesta di revoca della misura cautelare, ferma rimanendo al riguardo, ovviamente, la valutazione dell Autorità giudiziaria, e dall altro, per quanto concerne la richiesta subordinata dell estradando di sostituzione, non ha espresso obiezioni circa la possibilità di individuare una diversa e meno afflittiva misura in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze cautelari. È stato dunque considerato giuridicamente corretto che sulla richiesta del difensore di Lounici Djamal di revoca o di sostituzione della misura cautelare si dovesse pronunciare direttamente l Autorità giudiziaria competente. La V sezione penale della Corte di Appello di Milano, con decisione del 23 dicembre 1997, ha ritenuto che «in relazione ad entrambi i titoli detentivi per estradizione verso la Francia, Lounici Djamal, se non detenuto per altre cause, in luogo di essere detenuto in carcere, rimanga agli arresti domiciliari», avendo valutato come attenuato il pericolo di fuga sulla base delle attuali condizioni di salute del Lounici. Relativamente allo sciopero della fame, il detenuto ha posto in essere detta manifestazione pacifica di protesta una prima volta dal 18 aprile 1997 al 12 giugno 1997 e successivamente dal 17 ottobre 1997 fino al 18 dicembre 1997, limitandosi ad assumere solo liquidi (acqua, latte ed altro), per motivi di giustizia, ritenendosi ingiustamente detenuto. Durante il periodo di dette manifestazioni, il detenuto Lounici è stato costantemente seguito sotto il profilo sanitario ed ha ricevuto tutta la necessaria assistenza medica e trattamentale. Nei suoi confronti è stato disposto ricovero presso l Ospedale Niguarda di Milano dal 6 giugno 1997 al 13 giugno 1997. Attualmente non risultano in corso ulteriori manifestazioni di protesta. Giuliano PISAPIA, presidente, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentate del Governo, specialmente in considerazione della mancata opposizione da parte del Ministro alla revoca della custodia cautelare nei confronti di Lounici Djamal. Sottolinea che sussiste piuttosto il problema, che spetterà al Parlamento valutare, della costituzionalità della
Martedì 13 gennaio 1998 45 Commissione II norma che non prevede limiti alla detenzione preventiva in attesa dell estradizione. 5-02599 SIMEONE: Sulle condizioni igienico-sanitarie della casa circondariale di Rebibbia di Roma (1 o luglio 1997). all ordine del giorno, rileva che nel corso del corrente anno fino al 22 ottobre presso la casa circondariale nuovo complesso di Rebibbia-Roma, si sono verificati nove casi di scabbia tra la popolazione detenuta. Allo stato solo un detenuto è ancora portatore di tale patologia e, per questi motivi, viene tenuto separato dagli altri ed è sottoposto a trattamento farmacologico con «Paf Soluzione» ed «Atarax». Per quanto riguarda la pediculosi, nello stesso periodo, solo tre detenuti risultano esserne stati affetti. La terapia, cui sono stati sottoposti, è consistita in un trattamento farmacologico con «Aftir Shampoo lozione» e «neo mom polvere». Attualmente presso l istituto non vi sono detenuti affetti da pediculosi. La direzione dell istituto effettua un costante monitoraggio dei casi di malattie infettive ed ha escluso l esistenza di uno stato di allarme tra i detenuti o gli operatori in ordine alla possibile diffusione delle patologie segnalate dall interrogante. Alberto SIMEONE (gruppo alleanza nazionale) afferma che non può dichiararsi totalmente soddisfatto in quanto manca da parte del Dipartimento dell Amministrazione penitenziaria un monitoraggio generale sulle patologie che potrebbero interessare il mondo penitenziario. A tale proposito osserva che, in ragione della presenza di detenuti extracomunitari nelle carceri, vi è il rischio della diffusione di patologie finora sconosciute in Italia. Auspica che il Governo si attivi affinché venga istituito un monitoraggio generale e di carattere preventivo su tali patologie. MIRONE prende atto di quanto rilevato dall interrogante, facendosi carico di fare presente al Dipartimento dell Amministrazione penitenziaria la necessità di procedere al monitoraggio di tali patologie. La seduta termina alle 14,35.