Anno 2014 N. RF191 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 8 OGGETTO GESTIONE SEPARATA INPS - COMPILAZIONE DEL QUADRO RR IN UNICO RIFERIMENTI CIRCOLARI INPS N. 74 DEL 06/06/2014 E N. 18/2014 - ISTRUZIONI UNICO PF 2014 CIRCOLARE DEL 10/07/2014 Sintesi: i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS sono tenuti al versamento dei relativi contributi previdenziali da determinare nella sezione II del quadro RR di Unico PF 2014, che presenta quest anno una struttura profondamente innovata rispetto ad Unico 2013. La circolare Inps 74/2014 ha complicato la compilazione del quadro in presenza di un credito 2012 non interamente utilizzato in compensazione con F24 entro il termine di presentazione di Unico (30/09/2014), precisando che le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto al 2013 possono essere richieste a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio. Come noto, i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS sono tenuti: al versamento del saldo e dell acconto dei contributi previdenziali dovuti alle medesime scadenze fissate per il versamento del saldo/acconto Irpef alla compilazione della Sezione II del quadro RR di Unico PF 2014. LAVORATORI AUTONOMI NON ISCRITTI non sono tenuti all iscrizione alla Gestione separata (e quindi a compilare il quadro RR) i professionisti assoggettati ad un altra forma di previdenza obbligatoria: a) tenuti alla contribuzione obbligatoria previdenziale (cd. contributo soggettivo ) presso la Cassa di appartenenza (non rileva il versamento del contributo integrativo o di solidarietà ) b) obbligati all iscrizione alla Gestione IVS (è il solo caso delle ostetriche e dei maestri di sci). Professionista in pensione che prosegue l attività: le Casse professionali prevedono permanga l obbligo di versamento del contributo soggettivo (anche se limitato al contributo minimo ). Sono obbligati all iscrizione alla Gestione separata Inps i professionisti che: seppur iscritti ad appositi Albi, non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa in quanto lo Statuto dell Albo lo vieta o lo ammette per scelta del professionista. Esempio1: insegnante di fisica che esercita come ingegnere nel tempo libero - Inarcassa vieta non versa il contributo soggettivo (è dovuto il solo contributo integrativo in fattura) - deve pertanto iscriversi alla gestione separata Inps (con l aliquota ridotta del 20%). Esempio2: avvocato/commercialista dipendente di una banca che effettua consulenze private: - non si irscive mai alla gestione separata Inps - né se decide di iscriversi alla Cassa forense/cnpadc (che ammettono l iscrizione anche in presenza di lavoro subordinato): essendo dovuto il versamento del contributo soggettivo - né in caso contrario: non versa né alla Gestione separata Inps né alla Cassa professionale. GESTIONE SEPARATA INPS: SALDO 2013 E ACCONTO 2014 BASE IMPONIBILE: i contributi vanno determinati sul reddito IRPEF, e cioè sulla differenza tra compensi percepiti e spese sostenute anche se prodotto in forma associata e/o in regime dei minimi/nuove iniziative produttive.
Redazione Fiscale Info Fisco 191/2014 Pag. 2 / 8 Pertanto, il contributo dovuto, va calcolato sui redditi risultanti dai seguenti quadri di Unico: QUADRO RE QUADRO LM QUADRO RH rigo RE25 (rigo RE22 per i soggetti in regime delle nuove iniziative) rigo LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM9) rigo RH15 o RH16 ovvero, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo, rigo RH18. Non concorrono alla determinazione della base imponibile i redditi già assoggettati: a contribuzione presso le Casse professionali alla Gestione separata per altri rapporti (es: co.co.co, associati in partecipazione, ecc.). SALDO 2013 Il saldo dei contributi 2013 va calcolato: sul reddito di lavoro autonomo conseguito nel 2013. in relazione alla differenza tra quanto dovuto sul reddito 2013 e quanto versato in acconto. ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS 2013 (*) Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie 27,72% Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione (diretta o indiretta) 20,00% Esempio1 (*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2013 a 99.034 Il sig. Verdi, consulente informatico, ha versato acconti 2013 per 5.600. Nel 2013 lo stesso ha realizzato un reddito da lavoro autonomo di 38.000. In base a tale reddito, i contributi per la Gestione separata INPS dovuti per il 2013 sono pari a 10.533,60 (38.000 x 27,72%). Avendo già versato 5.600 a titolo di acconto 2013, il versamento a saldo sarà pari a 4.934 (10.533,60 5.600). ACCONTO 2014 L acconto 2014 è determinato in misura pari all 80% del contributo dovuto sul reddito 2013 desumibile da Unico PF 2014: a rigo RE22 (nuove iniziative produttive) o RE25 contribuenti minimi: a rigo LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM9) ALIQUOTE APPLICABILI Per effetto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2014, sono così differenziate: SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA ALIQUOTA 2014 (*) ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI PERNSIONATI NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI E NON PENSIONATO 22% TITOLARI DI PARTITA IVA 27,72% NON TITOLARI DI PARTITA IVA ad esempio: co.co.co. e co.co.pro. associato in partecipazione venditore porta a porta borsista 28,72% (*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2014 a 100.123
Redazione Fiscale Info Fisco 191/2014 Pag. 3 / 8 CRITERI DI CALCOLO L acconto dovuto alla Gestione separata va determinato utilizzando i criteri: metodo storico: sulla base del reddito determinato ai fini del saldo metodo previsionale: sulla scorta del reddito presunto che sarà dichiarato per il 2014. In tal caso, è possibile versare un acconto inferiore o non versare alcunché (è necessaria una verifica a consuntivo, sapendo che in caso di errore non ci si potrà avvalere del ravv. operoso ). MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO PF 2014 La Sezione II del quadro RR di Unico PF 2014, rispetto allo scorso anno, presenta numerose novità; in particolare, a rigo RR5, da quest anno: sono stati introdotti i campi Codice e Reddito nei quali riportare rispettivamente i codici che contraddistinguono la tipologia di reddito percepito ed il relativo ammontare. Nota: in Unico 2013 tale situazione era segnalata barrando una apposita casella; tuttavia, ciò non consentiva di individuare i redditi che avevano concorso alla formazione dell imponibile contributivo. va data evidenza di tutti i redditi che hanno concorso al raggiungimento del massimale contributivo (per il 2013 pari a.99.034), oltre il quale nella Gestione separata non è più dovuta la contribuzione, siano essi di lavoro autonomo o redditi diversi da questi (es. co.co.pro). Nota: fino all anno scorso, nel quadro RR, andava indicato il reddito imponibile (di lavoro autonomo) eventualmente ridotto entro il limite del massimale e dell eventuale quota che avesse concorso al suddetto massimale ma derivasse da altri redditi già assoggettati a contribuzione nella Gestione separata (es.: reddito derivante da attività di collaborazione dichiarato nel quadro RC o da lavoro autonomo occasionale >. 5.000, dichiarato nel quadro RL). In pratica, i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo già assoggettati alla Gestione separata concorrevano alla formazione del massimale, ma erano esclusi dal reddito imponibile del quadro RR. Sul punto la circolare Inps 74/2014 ha precisato che: "Poiché al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie è necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti. Pertanto, ai fini della compilazione della suddetta sezione del modello occorre indicare: COL. 1-3-5-7-9 RIGO RR 5 INDICAZIONE il codice che contraddistingue il reddito percepito come: 1 2 reddito da lavoro autonomo; in questo campo devono essere riportati tutti i redditi da lavoro autonomo determinati nel quadro RE RH e/o LM. Dette somme concorrono alla formazione del massimale annuo. amministratori locali (art. 1,DM 25/05/2001) per i quali sono stati dagli enti competenti versati i contributi alla Gestione separata come quote forfetarie. I redditi denunciati con i flussi Emens concorrono alla formazione del massimale annuo e non devono essere superiori a.15.357; per i mandati inferiori all anno la somma deve essere rapportata a mese. 3 Parasubordinati, ossia redditi soggetti alla Gestione separata e denunciati con EMENS;
Redazione Fiscale Info Fisco 191/2014 Pag. 4 / 8 4 5 In particolare vanno sommati: i redditi percepiti e soggetti alla Gestione separata ex art. 50, co. 1, lett. c-bis), TUIR (co.co.co, collaborazioni a progetto, ecc.); gli utili degli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro i redditi diversi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente Dette somme concorrono alla formazione del massimale annuo Redditi che non costituiscono base imponibile fiscale ma sui quali sono dovuti i contributi previdenziali (ad esempio, assegno di ricerca, dottorato di ricerca borsa di studio, compensi per i medici in formazione specialistica). Dette somme concorrono alla formazione del massimale annuo. il reddito da lavoro autonomo indicato nel quadro RE/RH o LM sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale (Gestione commercio, o Inarcassa ecc). Tale reddito non deve essere assoggettato a gestione separata e non concorre alla formazione del massimale annuo 2-4-6-8-10 Reddito percepito riferito al codice indicato a campo 1-3-5-7-9. 11 Reddito imponibile previdenziale; l imponibile da indicare è il reddito assoggettato al contributo della Gestione separata e dovuto direttamente dal professionista. Possono verificarsi situazioni diverse a seconda dei redditi prodotti dal contribuente stesso. 12-13 Il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma dal mese e al mese 14 15 Il codice corrispondente all aliquota applicata; in particolare: A aliquota del 20 %; B aliquota del 27,72 %; Se nel corso del 2013 è modificata l aliquota applicabile (è il caso, ad esempio, dell inizio di un concomitante rapporto di lavoro subordinato) devono essere compilati più moduli. Il contributo dovuto; l importo del contributo dovuto deve essere calcolato applicando l aliquota indicata nella colonna 14 all importo indicato nella colonna 11 16 Gli importi versati in acconto con F24 per il periodo di imposta 2013. COL. RIGO RR 6 INDICAZIONE 1 il totale dei contributi dovuti riportati nella colonna 15 del rigo RR5 dei vari moduli compilati 2 il totale degli acconti versati riportati nella colonna 16 del rigo RR5 dei vari moduli compilati RIGO RR 7 Contributo 2013 a debito, così determinato: campo 1 campo 2 di rigo RR6 Se la somma è negativa, va compilato il rigo RR8, campo 2 (credito). COL. 1 RIGO RR 8 INDICAZIONE Contributi compensati con il credito previdenziale non risultante da Unico PF2013 (riconosciuto dall INPS su richiesta dell assicurato) senza presentazione del mod.f24. In particolare, come specificato nella circolare Inps n. 74/2014, vanno riportati i contributi, pagati in anni precedenti, risultati indebiti che non sono stati richiesti né in compensazione utilizzando il mod. F24 né a rimborso. Dette somme, se riferite ad annualità antecedenti il 2012, possono essere richieste in autoconguaglio (compensazione verticale con debiti contributivi) o a rimborso
Redazione Fiscale Info Fisco 191/2014 Pag. 5 / 8 2 presentando un apposita istanza presso la competente sede INPS. L importo del rigo in esame non può essere superiore al contributo a debito indicato a rigo RR7. Contributo 2013 a credito, così determinato: campo 1 campo 2 di rigo RR6 Il credito, come specificato nella circolare Inps n. 74/2014, può essere utilizzato in compensazione sia dell acconto contributivo 2014 che di altri tributi. Ai fini della compensazione è necessario presentare il mod. F24 (anche se a zero ). Il credito non utilizzato in compensazione può essere chiesto a rimborso tramite presentazione, in via telematica, di un apposita istanza. 3 Eccedenza di versamento relativa al saldo 2013 4 Contributo 2012 a credito risultante dal rigo RR12, campo 4 di Unico2013 richiesto in compensazione 5 Credito 2012 indicato a campo 4 compensato in F24, fino al termine di presentazione di Unico PF 2014 (30/09/2014). 6 Credito di cui si richiede il rimborso tramite istanza da presentare alla competente sede INPS. 7 Credito da utilizzare in compensazione nel mod. F24. Nei campi 6 e 7 va ripartito l importo risultante dalla seguente operazione: campo 2 + campo 3 + campo 4 campo 5. Esempio2 ESEMPI Il sig. Guidi, consulente, presenta la seguente situazione: reddito lavoro autonomo 2013: 28.000 acconti 2013 versati: 5.800 Il contributo 2013 dovuto è così determinato: (28.000 x 27,72%) = 7.761,60 Considerato l acconto versato, risulta dovuto un importo pari a 1.961,60 (7.762 5.800). Inoltre, va versata la 1 rata dell acconto 2014 pari a 3.104,64 (28.000 x 27,72% x 40%). In tal caso, il quadro RR di Unico PF 2014 va così compilato: 1 28.000 28.000 1 12 B 7.762 5.800 7.762 5.800 1.962 PRESENZA DI UN CREDITO CONTRIBUTIVO 2013 Qualora dalla dichiarazione risulti un contributo a credito (RR8 campo 2), lo stesso può essere: richiesto a rimborso ovvero, utilizzato in compensazione indicando la scelta nel campo 6 e/o 7 del rigo RR8. Esempio3 Il sig. Carli, dipendente e autonomo senza Cassa, presenta la seguente situazione: reddito lavoro autonomo 2013: 24.000 acconti 2013 versati: 5.200 Il contributo 2013 dovuto è così determinato: (24.000 x 20%) = 4.800
Redazione Fiscale Info Fisco 191/2014 Pag. 6 / 8 Considerato l acconto versato, risulta un importo a credito pari a 400 (4.800 5.200) che si chiede di poter utilizzare in compensazione. Inoltre, va versata la 1 rata dell acconto 2014 pari a 2.112 (24.000 x 22% x 40%). In tal caso, il quadro RR di Unico PF 2014 va così compilato: 1 24.000 24.000 1 12 A 4.800 5.200 4.800 5.200 400 400 PRESENZA DI UN CREDITO CONTRIBUTIVO 2012 Qualora da Unico PF 2013 emergeva un credito contributivo (relativo al 2012) richiesto in compensazione, nella Sezione in esame lo stesso va riportato: nel rigo RR8, campo 4 quale Credito del precedente anno. nel rigo RR8, campo 5 per la parte utilizzata in compensazione con F24, fino al 30/09/2014. Nota: si rammenta che quanto utilizzato in compensazione nel 2013 con F24 va indicato anche nella Sezione III Imposte e oneri rimborsati del quadro RM. Esempio4 Il sig. Neri, dipendente e autonomo senza Cassa, presenta la seguente situazione: reddito lavoro autonomo 2013: 12.000 acconti 2013 versati: 2.500 credito contributi 2012:.800 (interamente utilizzato in F24) Il contributo 2013 dovuto è così determinato: (12.000 x 20%) = 2.400 In tal caso, il quadro RR di Unico PF 2014 va così compilato: 1 12.000 12.000 1 12 A 2.400 2.500 2.400 2.500 100 Credito 2012 800 800 Credito 2013 100 Inoltre, il contribuente è tenuto a: versata la 1 rata dell acconto 2014 pari a 1.056 (12.000 x 22% x 40%). indicare nel quadro RM il credito 2012 (.800) utilizzato nel 2013 in compensazione
Redazione Fiscale Info Fisco 191/2014 Pag. 7 / 8 CREDITO 2012 UTILIZZATO PARZIALMENTE In presenza di un credito 2012 occorre tener presente che secondo la circolare INPS 74/2014: le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all anno 2013 possono essere richieste a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio. Pertanto, la parte del suddetto credito non utilizzato in compensazione entro il 30/09/2014: non si rigenera quale credito 2013 va necessariamente chiesta a rimborso o utilizzata in autoconguaglio (cioè in compensazione con debiti contributivi, senza utilizzo di F24) previa presentazione di un apposita istanza all INPS. Tale indicazione dell INPS si scontra con le istruzioni di Unico; pertanto, se il credito 2012 non risulta interamente utilizzato in compensazione entro il 30/09/2014, al fine di rispettare sia le istruzioni di Unico che indicazioni dell INPS, è necessario: esporre il residuo a campo 6 (rimborso) o campo 7 (compensazione in F24) badando, in caso di indicazione a campo 7, di non utilizzarlo in compensazione con F24. Si noti che non è previsto uno specifico campo in cui indicare il credito 2012 da utilizzare in autoconguaglio; lo stesso dovrà comunque essere indicato a campo 6 o 7 provvedendo ad inviare all INPS la richiesta di autoconguaglio. Esempio5 Il sig. Martini, consulente, presenta la seguente situazione: reddito lavoro autonomo 2013: 22.000 acconti 2013 versati: 6.300 credito contributi 2012:.1200 (di cui.900 compensato con F24) Il contributo 2013 dovuto è così determinato: (22.000 x 27,72%) = 6.098,40 Considerato l acconto versato, risulta un importo a credito 2013 pari a 202 (6.098 6.300) che si chiede di poter utilizzare in compensazione. Il credito 2012 residuo, pari a 300 (1.200 900), è richiesto a rimborso. 1 22.000 22.000 1 12 B 6.098 6.300 6.098 6.300 202 1200 900 Credito 2013 Credito 2012 residuo 300 202 Inoltre, il contribuente è tenuto a: - versata la 1 rata dell acconto 2014 pari a 2.439,36 (22.000 x 27,72% x 40%). - indicare nel quadro RM il credito 2012 utilizzato nel 2013 in compensazione Qualora il contribuente intenda utilizzare il credito 2012 ( 300) in autoconguaglio sarà tenuto: a compilare il campo 6 di rigo RR8 (come su riportato) ad inviare la relativa richiesta all INPS. Nota: al fine di evitare di dover richiedere il rimborso o presentare l istanza di autoconguaglio appare opportuno utilizzare in compensazione con F24, l intero credito 2012 residuo.
Redazione Fiscale Info Fisco 191/2014 Pag. 8 / 8 Esempio6 Riprendendo l es.n.5 si ipotizzi che il residuo credito 2012, pari a 300, venga utilizzato per il versamento dell acconto IRPEF 2014. In tal caso, il quadro RR va così compilato: 1 22.000 22.000 1 12 B 6.098 6.300 6.098 6.300 202 1200 1200 202 REDDITI DI DIVERSE TIPOLOGIE In caso redditi appartenenti a diverse tipologie, l imponibile sul quale determinare i contributi va calcolato tenendo in considerazione i redditi già assoggettati alla Gestione separata; è il caso, ad esempio del lavoratore autonomo che percepisce anche redditi da co.co.co. per i quali il committente ha versato i relativi contributi e che concorrono alla formazione del massimale. Esempio7 Esempio8 Il sig. Corini, che nel 2013 ha intrattenuto un rapporto di co.co.co. ed a marzo 2013 ha iniziato un attività professionale, presenta la seguente situazione: reddito lavoro autonomo 2013: 96.000 reddito da co.co.co: 6.60 Il reddito da co.co.co, assoggettato a Gestione separata concorre alla formazione del massimale 2013, pari a 99.034 e pertanto il reddito imponibile 2013 è così determinato: reddito imponibile: 99.034 6.600 = 92.434. Sull importo di reddito pari a 5.066 (96.000 90.934), corrispondente a quanto eccedente il massimale, non sono dovuti contributi. Il sig. Tassoni, presenta la seguente situazione: reddito lavoro autonomo 2013: 26.000 reddito da amministratore locale: 18.000 reddito da lavoro parasubordinato: 96.600 In tal caso, il quadro RR di Unico PF 2014 va così compilato: 1 26.000 2 18.000 3 96.600 1 12 A campo 11 Imponibile non va riportato alcun importo, in quanto il reddito da lavoro parasubordinato è già stato assoggettato alla Gestione separata e supera il massimale annuo.