FORMA GIURIDICA APPROPRIATA Prima di avviare un impresa è necessario individuare la forma giuridica che meglio coincide con le proprie necessità e caratteristiche. Esploriamo le principali forme d impresa. IMPRESA INDIVIDUALE È la forma societaria più semplice. Ha un solo titolare che esercita professionalmente un attività economica organizzata con lo scopo della produzione e scambio di beni o servizi. Il titolare assume su di sé tutto il rischio d impresa e risponde illimitatamente con il proprio patrimonio personale per gli eventuali debiti contratti nell esercizio della stessa. Con l introduzione della L. n.40 (2 aprile 2007, art. 9) è prevista la comunicazione unica per la nascita dell'impresa. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, individuati da apposito decreto ministeriale, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. Di conseguenza, la comunicazione unica coinvolge le CCIAA (Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), l'agenzia delle Entrate, l'inail e l'inps. IMPRESA FAMILIARE È un impresa individuale a cui fa capo un titolare. Ad essa possono collaborare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. I collaboratori hanno diritto a partecipare agli utili, ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi patrimoniali dell'azienda (in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato), nella misura massima del 49%. Le decisioni concernenti l impiego degli utili, la gestione dell attività e gli indirizzi produttivi vengono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all impresa (secondo i gradi di parentela previsti dalla legge). Possono svolgere lavoro nell'impresa familiare, con il titolare, il coniuge, i parenti di terzo grado e affini di secondo grado. Per la costituzione dell'impresa familiare oltre alla comunicazione unica, è necessario recarsi presso un notaio e depositare scrittura privata autenticata o atto pubblico da cui deve risultare l'attività 1
esercitata dal titolare, gli estremi dei familiari collaboratori, il grado di parentela e la quota di partecipazione agli utili, che è proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. SOCIETÀ SEMPLICE E un tipo di società che svolge un attività economica non commerciale ossia un attività diversa da quella industriale, di intermediazione nella circolazione di beni, di trasporto o di tipo bancarioassicurativa. Tale tipo di attività può rientrare ad esempio nel settore agricolo o far parte di attività professionali svolte in forma associata (studi di commercialisti). Ogni socio ha l obbligo di conferire beni o servizi alla società determinati nel contratto sociale e risponde solidamente ed illimitatamente dei debiti sociali. L amministrazione della società può essere di tipo: disgiunto: ciascun socio ha il diritto di amministrare la società e può opporsi alle decisioni prese dagli altri partecipanti prima che esse vengano compiute congiunto: l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci ed è necessario il consenso di tutti i soci per il compimento di qualsiasi operazione Per la costituzione della società semplice oltre alla comunicazione unica è necessaria la scrittura privata. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO Questa forma di società è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, pertanto in caso di fallimento della società questo si estende a tutti i soci ed essi rispondono con il loro patrimonio personale. I soci non possono esercitare un'attività in concorrenza con quella della società, salvo il consenso degli altri soci. Senza diversa pattuizione l'amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno il diritto di avere notizie riguardo lo svolgimento degli affari, consultare i documenti relativi l'amministrazione ed ottenere il rendiconto. Oltre alla comunicazione unica al registro delle imprese è necessaria la sottoscrizione davanti al notaio dell'atto costitutivo redatto sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. 2
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE È una società formata da due tipologie di soci: accomandatari che rispondono illimitatamente e unitariamente per le obbligazioni assunte dalla società. Il fallimento della società produce anche il loro fallimento. accomandanti che conferiscono il capitale e sono responsabili solo per le quote sociali conferite. Non possono agire per conto della società e svolgere attività di gestione degli affari societari. Se non rispettano queste limitazioni, agendo in nome e per conto della società senza alcuna procura, diventano automaticamente soci accomandatari. Oltre alla comunicazione unica al registro delle imprese è necessaria la sottoscrizione davanti al notaio dell'atto costitutivo redatto sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA La società a responsabilità limitata è la forma di società di capitale più semplice. Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio ed i soci rispondono solo entro i limiti della somma o del capitale conferito. Oltre alla s.r.l. tradizionale è possibile costituire s.r.l. unipersonale, in tal caso l unico socio gode della responsabilità limitata: non coinvolge il proprio patrimonio personale nel rischio d impresa, se il socio è anche amministratore dell impresa sarà unico titolare del potere decisionale. In questo tipo di società si mantengono comunque le caratteristiche giuridiche tipiche di una società di capitali con in aggiunta la possibilità di iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Oltre alla comunicazione unica al registro delle imprese è necessaria la costituzione della società per atto pubblico; ci si deve rivolgere ad uno studio notarile che predispone la redazione e la sottoscrizione dell atto costitutivo e dello statuto. L atto costitutivo deve riportare: i dati anagrafici dei soci, la denominazione recante l indicazione S.R.L., l indicazione della sede sociale, l ammontare del capitale sottoscritto e versato, la quota di conferimento di ogni socio, le norme per la ripartizione degli utili, i dati identificativi degli amministratori e, dove previsto, dei componenti del collegio sindacale, la durata della società e l importo globale delle spese di costituzione a carico della società. Il capitale iniziale è pari a 10.000 Euro. 3
SOCIETÀ PER AZIONI La società per azioni è un tipo di società contraddistinto da due caratteristiche: limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni La società ha personalità giuridica e il capitale al momento della costituzione non deve essere inferiore a euro 120.000 di cui 3/10 debbono essere versati all'atto della costituzione. La gestione dell impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione formato o da soci o da persone esterne alla società. La comunicazione unica al registro delle imprese è necessaria per la costituzione, inoltre è obbligatoria la costituzione per atto pubblico redatto da un notaio. L atto costitutivo deve necessariamente contenere: dati anagrafici dei soci e numero azioni sottoscritte, sede sociale, denominazione con l indicazione di S.P.A, oggetto sociale, valore del capitale sottoscritto e versato, valore nominale e numero delle azioni, norme per la ripartizione degli utili, numero degli amministratori e loro poteri, numero dei componenti il collegio sindacale, durata della società. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI È una società di capitali soggetta alla stessa disciplina della società per azioni; si differenzia da questa per la presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari che rispondono solidamente e illimitatamente dei debiti sociali i soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota di capitale sottoscritta La società ha personalità giuridica e il capitale al momento della costituzione non deve essere inferiore a euro 120.000. Come per la società per azioni è necessaria la comunicazione unica al registro delle imprese e la costituzione per atto pubblico redatto da un notaio. L'atto costitutivo deve contenere i dati dei soci accomandatari. SOCIETÀ COOPERATIVA La società cooperativa è un'impresa che viene costituita sotto forma di società a responsabilità limitata o illimitata con l'intento di offrire beni, servizi o forme di lavoro a condizioni più 4
vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. Le società cooperative, a differenza delle altre società di persone e di capitali, presentano la caratteristica di non perseguire finalità di lucro, ma hanno uno scopo mutualistico. Le società cooperative si distinguono in cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, edilizie, agricole, di consumo, di servizi e sociali. Il numero dei soci deve essere superiore ai nove e inoltre la società cooperativa non deve possedere un ammontare di capitale prestabilito per la sua costituzione. Come la società cooperativa deve essere iscritta all'albo delle società cooperative. ASSOCIAZIONE Le associazioni sono dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, in cui le parti mirano a realizzare un interesse comune a tutti i soggetti che partecipano all associazione. Lo scopo è di natura ideale o comunque non economica, non è scopo di lucro. È una organizzazione collettiva con una struttura aperta, ciò significa che sono possibili nuove adesioni senza che ciò comporti il cambiamento dell'atto costitutivo. MICRO IMPRESA È considerata micro impresa quella che occupa fino a nove dipendenti ed un fatturato o un bilancio inferiore o pari a due milioni di euro. (Raccomandazione CE 6 maggio 2003). 5