Corso di Diritto Commerciale

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Corso di Diritto Commerciale Anno accademico 2014-2015 PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS Powered by Control editing Mario Passaretta

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IL PICCOLO IMPRENDITORE La definizione nel codice civile Art. 2083 c.c. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Lp + Lf > C + La

IL PICCOLO IMPRENDITORE ED IL FALLIMENTO NEL CODICE CIVILE L art. 2221: Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale [2195], esclusi gli enti pubblici [2201] e i piccoli imprenditori [2083], sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.

IL PICCOLO IMPRENDITORE ED IL FALLIMENTO NELLA LEGGE FALLIMENTARE I dati normativi che qualificano l imprenditore come piccolo nell art.1, l.fall. (l evoluzione normativa) in origine, R.d. 267/1942 I. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori. II. Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, (a)i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini della imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori (b)esercenti una attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire novecentomila. (?)In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali. La difficile convivenza tra art. 2083 c.c. e art. 1 l. fall.

(segue)le riforme tributarie e la sentenza di (cosa restava dell art.1.l.fall): illegittimità costituzionale I. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori. II. Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, (a)i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini della imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori (b)esercenti una attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire novecentomila. (?)In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali. Senza alcun criterio identificativo, è necessario il ricorso all art.2083 c.c.

(segue)la riforma del diritto fallimentare, 2006- Art.1, l.fall. (oggi): 2007: una nuova era. I. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. II. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Come per il passato si applicherà la legge fallimentare rispetto alla disciplina del Codice civile, secondo il criterio della specialità.

a) qualità di imprenditore b) stato d insolvenza (segue) IL FALLIMENTO Presupposti c) superamento di uno dei limiti dimensionali fissati dall art. 1, comma 2, l.fall.: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

(segue) eccezioni a) alcune categorie di imprenditori commerciali (banche, assicurazioni) sono sottoposte alla liquidazione coatta amministrativa b) le imprese di grandi dimensioni (Alitalia) sono soggette all amministrazione straordinaria delle grandi imprese c) gli enti pubblici sono esonerati dal fallimento ma assoggettati alla liquidazione coatta amministrativa d) le start-up innovative (società o cooperative costituite da non più di 4 anni) sono soggette alle procedure concorsuali delle crisi da sovraindebitamento

(rinvio) la procedura per la dichiarazione di fallimento Iniziativa: creditori, debitore, P.M. Istanza Tribunale civile, sezione fallimentare Sentenza

L IMPRESA ARTIGIANA e la Costituzione Art. 44 Cost.: Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

L IMPRESA ARTIGIANA e la costituzione Art. 45, comma 2, Cost.: La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

(segue)l impresa artigiana e le leggi speciali Art. 1, comma1: è artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali: a) che abbia per iscopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale; b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari; c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione. la legge 25 luglio 1956, n. 860 Art. 2083 c.c. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. L impresa artigiana era valutata secondo criteri differenti da quelli imposti dal cod. civ. e dalla l. fall., generando un suo esonero dal fallimento

(segue)l impresa artigiana e le leggi speciali la legge 25 luglio 1956, n. 860 le società artigiane Art. 1, l.fall.: In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali Art. 3, l. 860/1956: è considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di societa', escluse le societa' per azioni, a responsabilita' limitata e in accomandita semplice e per azioni, purche' la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Incostituzionalità

(segue)l impresa artigiana e le leggi speciali legge quadro del 1985 Art. 3: E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita agricole e le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

(segue)l impresa artigiana e le leggi speciali legge quadro del 1985 Art3, comma 2, l. quadro 1985: E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. dalla riforma operata dalla legge quadro del 1985 scompare il carattere artistico usuale e le categorie di società artigiane è ampliato, non solo però

(segue)l impresa artigiana e le leggi speciali legge quadro del 1985 in conclusione l art. 1 della legge quadro, non definisce più l impresa artigiana agli effetti di legge. Quindi, è necessario, per qualificare l imprenditore artigiano, ricorrere all art. 2083 c.c. se supera i limiti dimensionali dell art.1 l.fall., fallisce, anche se l impresa artigiana è costituita come società! L impresa artigiana gode solo della normativa di agevolazione, soprattutto previdenziale.

L IMPRESA FAMILIARE considerazioni preliminari La piccola impresa Impresa familiare Impresa piccola e familiare ma possiamo avere una Impresa oppure oppure piccola Impresa familiare

L IMPRESA FAMILIARE art. 230 bis, c.c. I. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. II. lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. III. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. IV. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. V. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732. VI. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.