REISCRIZIONE AL RUI: LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DOVUTA?

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REISCRIZIONE AL RUI: LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DOVUTA? IL CONSULENTE: COSA AFFERMA L AGENZIA DELLE ENTRATE Segnaliamo un importante risoluzione dell Agenzia (Risoluzione n. 30/E del 30 gennaio 2009) in merito alla Tassa di Concessione Governativa. L Agenzia chiarisce il trattamento tributario da riservare alle istanze di reiscrizione al RUI dei soggetti registrati nella sezione C ed E del Registro. Poiché l argomento interessa tutti coloro i quali intendono avvalersi della collaborazione di tali soggetti, riportiamo qui di seguito i termini della vicenda e pubblichiamo il testo integrale della Risoluzione. CONSULENZA FISCALE PUBBLICAZIONE DEL 25 MARZO 2010 1

LA VICENDA La Risoluzione interviene a seguito di una istanza di interpello, presentata dall ISVAP all Agenzia delle Entrate, con la quale si chiedeva di conoscere il trattamento tributario applicabile alle domande di reiscrizione al RUI. In tale istanza l ISVAP - dopo aver effettuato una ricognizione dell attuale quadro normativo di riferimento e dell obbligo di iscrizione al RUI per tutti i soggetti che svolgono, a qualunque titolo, l attività di intermediazione assicurativa - ritiene che in caso di reiscrizione nelle sezioni C ed E dei collaboratori la tassa di concessione governativa non sia dovuta. LA PRONUNCIA DELL AGENZIA L Agenzia - dopo aver precisato che per ottenere l iscrizione al RUI, abilitante all esercizio della professione, deve essere corrisposta la Tassa di Concessione Governativa ex art. 22, punto 4, DPR 641/1972 CHIARISCE CHE La reiscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, per i soggetti iscritti nelle sezioni C ed E indipendentemente dal breve arco temporale tra la data di cancellazione e la nuova iscrizione sono soggette alla Tassa sulle Concessioni Governative nella misura di Euro centosessantotto Le ipotesi che non determinano l obbligo di corresponsione della Tassa in parola sono quelle in cui non si realizza il presupposto tributario ( vale a dire un nuovo provvedimento amministrativo di iscrizione) come avviene ad esempio nel passaggio da una sezione all altra nell ambito dello stesso Registro. CONSULENZA FISCALE PUBBLICAZIONE DEL 25 MARZO 2010 2

RISOLUZIONE N. 30/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 gennaio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Tassa sulle Concessioni governative per le reiscrizioni nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi DPR n. 641 del 1972. Con l istanza di interpello in esame si chiede di conoscere il trattamento tributario applicabile, ai fini della tassa sulle Concessioni governative, alle istanze di reiscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. A tal fine si espone il seguente Quesito L istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo fa presente che, a seguito dell entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del regolamento Isvap n. 5 del 2006, l obbligo del pagamento della tassa sulle Concessioni governative, di cui all articolo 22, punto 4, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, deve essere riferito a tutte le istanze di iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Fa presente, inoltre, che l attuale quadro normativo di riferimento ha previsto l obbligo di iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) a tutti i soggetti che a qualunque titolo svolgono l attività di intermediazione assicurativa, pertanto anche gli intermediari assicurativi operanti

2 in rapporto di collaborazione devono essere iscritti nelle apposite sezioni (C ed E) del RUI. La cessazione del rapporto di collaborazione comporta la cancellazione dal registro, in quanto a differenza degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, o D, l iscrizione al registro per gli operatori inseriti nelle sezioni C ed E non può essere mantenuta in caso di non operatività. Ciò premesso, l ISVAP ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini della tassa sulle concessioni governative, applicabile alle istanze di reiscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, per i soggetti registrati nelle sezioni C ed E, anche nel caso in cui le stesse vengano presentate entro un breve lasso di tempo (inferiore all anno), decorrente dalla data di cancellazione. Soluzione interpretativa prospettata dall istante A parere dell Istituto istante, l ulteriore pagamento della tassa sulle concessioni governative all atto della reiscrizione per i soggetti inseriti nelle sezioni C ed E, potrebbe configurarsi come una duplicazione della tassa in parola, in quanto l interessato non realizza una situazione di vantaggio rispetto a quella già acquisita all atto della prima iscrizione. Parere della Direzione In merito al quesito proposto con l interpello in questione occorre preliminarmente rilevare che con le leggi 7 febbraio 1979, n. 48, e 28 novembre 1984, n. 792 sono stati istituiti rispettivamente, l albo nazionale degli Agenti di assicurazione e l albo dei Mediatori di assicurazione e riassicurazione. L articolo 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) ha espressamente abrogato le leggi sopra citate.

3 L articolo 109 del predetto decreto legislativo, dispone che L ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 109 individua i soggetti che nel registro sono iscritti in sezioni distinte. Nel registro unico, pertanto, oltre a confluire i soggetti che precedentemente si iscrivevano negli albi di cui alle citate leggi n. 48 del 1979 e n. 792 del 1984, attualmente abrogate, sono ricomprese anche nuove figure di intermediari inserite nelle seguenti sezioni: a) ; b) ; c) i produttori diretti che, ( ) esercitano l intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un impresa di assicurazione e che operano senza obblighi d orario o di risultato esclusivamente per l impresa medesima; d) ; e) i soggetti addetti all intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l intermediario opera. Benché le disposizioni di cui al DPR n. 641 del 1972 non sono state adeguate alle novità introdotte dal DLGS n. 209 del 2005, la disciplina applicabile, ai fini della tassa sulle concessioni governative, all iscrizione nel Registro unico è riconducibile a quella già prevista per le iscrizioni agli albi relativi agli Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione ; dettata dall articolo 22, punto 4, della tariffa annessa al citato DPR. Atteso ciò, poiché, ai sensi dell articolo 108, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005 L attività d intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all articolo 109,

4 qualora gli interessati intendano ottenere l iscrizione abilitante all esercizio della professione, devono corrispondere la tassa sulle concessioni governative. Ciò premesso, il presupposto individuato dall articolo 1 del DPR n. 641 del 1972 per la percezione della tassa sulle concessioni governative è costituito dai provvedimenti amministrativi ed altri atti elencati nella tariffa. Va rilevato che le ipotesi che non determinano l obbligo di corresponsione della tassa in parola sono quelle in cui non si realizza il presupposto tributario sopra individuato, ovvero un nuovo provvedimento amministrativo di iscrizione, come avviene, ad esempio, nel passaggio da una sezione all altra nell ambito dello stesso Registro. Le istanze di reiscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, per i soggetti registrati nelle sezioni C ed E, anche per il caso in cui le stesse vengano presentate entro un breve arco di tempo dalla cancellazione (inferiore all anno), invece, sono abilitanti all esercizio dell attività e, quindi, integrano il presupposto per l applicazione della tassa sulle concessioni governative. Concludendo, la reiscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, per i soggetti registrati nelle sezioni C ed E - indipendentemente dal breve arco temporale che intercorre tra la data di cancellazione e la nuova iscrizione - sono soggette alla tassa sulle concessioni governative nella misura di euro 168,00. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.