SETTORE TRIBUTI E COMMERCIO Ordinanza n. 2007/00677 del 17/12/2007 ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI NELL ANNO 2008 IL SINDACO Visto il D.Lgs. 31/3/1998 n 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n 59" che, al titolo IV, artt. 11, 12 e 13, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio; Dato conto che occorre procedere anche per l anno 2008 alla definizione degli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio su area privata in sede fissa; Dato atto che in data 14 Dicembre 2007, è stato definito l'accordo in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa con le Associazioni di Categoria delle Imprese, Operatori del Settore della vendita in esercizi di MSV GSV e Centri Commerciali, dei Consumatori e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Settore a livello locale; Visto la Legge Regionale Lombardia n. 30 del 28 novembre 2007, Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali dove sono introdotte - Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 - di Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali, limitatamente agli articoli 1, 5 bis, 5 ter e 5 quater. Visto gli artt. 7/bis e 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato ed integrato dalla Legge n. 3 del 16.01.2003 e dalla Legge n. 116 del 20.05.2003, nonché l'art. 22 dello Statuto comunale adottato con deliberazione consiliare n. 168 del 08.10.1991, così modificato con deliberazioni n. 61 del 13.03.1994, n. 63 del 21.03.1994 e n. 76 del 23.03.1994; ORDINA che per i motivi in narrativa esposti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa osservano nell anno 2008 le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura: DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa. Articolo 2 - ORARIO GIORNALIERO Tenuto conto di quanto successivamente disposto in materia di domeniche o festività, gli esercizi commerciali possono restare aperti a partire dalle ore 7 (sette) fino alle ore 22 (ventidue). Nel rispetto di tali limiti, l esercente determina liberamente l orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque complessivamente le 13 (tredici) ore giornaliere di apertura. All esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico l orario di apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall esterno. Ufficio: Attività Commerciali 1
Si precisa che l orario da pubblicizzare deve avere "carattere settimanale" (non potendo cioè essere variato nel corso della stessa settimana ed essendo quindi necessario attendere la domenica per modificarlo) e deve riguardare tutti i giorni, evidenziando l eventuale chiusura infrasettimanale prescelta. Articolo 3 - GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE (deroghe totali e parziali di apertura e orari) a) Mese di dicembre Deroga dell obbligo di chiusura domenicale e festiva (art. 11 - Orario di apertura e di chiusura - del D.lg. n. 114 del 31 Marzo 1998) b) Zona UNICA Cittadina E fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva, eccetto che nelle seguenti domeniche e/o festività: Domenica 06 Gennaio Domenica 01 Giugno Domenica 03 Febbraio Domenica 06 Luglio Domenica 02 Marzo Domenica 07 Settembre Domenica 16 Marzo Domenica 21 Settembre Domenica 06 Aprile Domenica 05 Ottobre Venerdì 25 Aprile Sabato 01 Novembre Domenica 04 Maggio Domenica 23 Novembre Domenica 18 Maggio Domenica 30 Novembre Articolo 4 - FIERE E MANIFESTAZIONI a) Per il CARNEVALE CREMASCO nelle seguenti domeniche e/o festività: Domenica 20 Gennaio Domenica 27 Gennaio Domenica 03 Febbraio Deroga Parziale Deroga Parziale Deroga Totale Deroga Parziale: Agli esercizi commerciali ESV (esercizi di vicinato) ubicati nelle zone di interesse della manifestazione (ex zona 1: centro), ad esclusione della MSV e GSV (media e grande distribuzione e a quelli all interno di un Centro commerciale), è consentita la deroga di osservare l obbligo della chiusura festiva per le attività che vendono di "prevalenza" articoli legati al carnevale (frittelle, coriandoli, costumi, ecc.). b) Per i MERCATINI SOTTO IL TORRAZZO nelle seguenti domeniche e/o festività: Domenica 27 Aprile Deroga Parziale Domenica 25 Maggio Deroga Parziale Domenica 22 Giugno Deroga Parziale Domenica 28 Settembre Deroga Parziale Deroga Parziale: E consentita la deroga di osservare l obbligo della chiusura per gli Esercizi di Vicinato (ESV) ad esclusione degli esercizi di Media (MSV) e Grande Struttura di Vendita (GSV) e a quelli all interno di un Centro Commerciale Domenica 26 Ottobre Deroga Parziale Ufficio: Attività Commerciali 2
b1) MERCATINI SOTTO IL TORRAZZO NATALIZI nelle seguenti domeniche e/o festività: Domenica 07 Dicembre Domenica 21 Dicembre Deroga Totale Deroga Totale c) Per la FIERA di S. MARIA nelle seguenti giornate - domeniche e/o festività: Sabato 29 Marzo Deroga orario Domenica 30 Marzo Deroga apertura + orario Lunedì 31 Marzo Deroga orario l orario di apertura degli esercizi la vendita al dettaglio è prorogato alle ore 24,00 d) Per la FIERA di S. LUCIA nelle seguenti giornate - domeniche e/o festività: Giovedì 11 Dicembre Venerdì 12 Dicembre Deroga orario Deroga orario l orario di apertura degli esercizi la vendita al dettaglio è prorogato alle ore 24,00 Articolo 5 - FESTIVITA CONSECUTIVE a) In occasione di due festività consecutive, nelle seguenti domeniche e/o festività: Domenica 23 Marzo (Pasqua) Giovedì 25 Dicembre (Natale) Deroga apertura orario: per gli esercizi del settore alimentare è consentito la deroga alla chiusura sino alle ore 13.00 Articolo 6 - MERCATO PUBBLICO COMUNALE di VIA VERDI a) Attività ordinaria annuale: Giovedì 01 Maggio Deroga Parziale Sabato 01 Novembre Deroga Totale Deroga Parziale: Agli esercizi commerciali ubicati nelle zone di interesse del mercato pubblico comunale (via Verdi e Piazza Marconi) è consentita la deroga di osservare l obbligo della chiusura festiva b) Iniziative commerciali straordinarie presso il Mercato Pubblico Comunale di Via Verdi Le date saranno definite nell ambito dell apposita Commissione Comunale istituita dal vigente Regolamento generale la disciplina del commercio su aree pubbliche comunali e relativi allegati e s.m.i.. Eventuali Deroghe: Parziale: Agli esercizi commerciali ubicati nelle zone di interesse del mercato pubblico comunale (via Verdi e Piazza Marconi) è consentita la deroga di osservare l obbligo della chiusura festiva Articolo 7 - ATTIVITA PARTICOLARI Anche in deroga a quanto in precedenza stabilito, nonché ad ulteriore specificazione di quanto disposto al successivo punto 9), negli impianti di distribuzione carburanti, nelle farmacie, nelle rivendite di giornali e riviste e generi di monopolio, la vendita al dettaglio di articoli complementari od abbinati esercitata in virtù di autorizzazione commerciale o titolo sorto a seguito di regolare comunicazione è consentita durante i turni e gli orari di apertura di tali attività considerate "principali". Ufficio: Attività Commerciali 3
E consentita la possibilità di apertura domenicale per i concessionari di auto, moto ed autoveicoli in genere, in occasione di campagne pubblicitarie promozionali su scala nazionale. Per usufruire della deroga, è fatto obbligo alle ditte di comunicare preventivamente al Comune l iniziativa. Articolo 8 - EVENTI PARTICOLARI Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative, sagre o feste di carattere "rionale" promosse o organizzate cioè in ambiti urbani (vie o piazze) ben definiti al fine di rivitalizzarli, riqualificarli e promuoverli possono essere autorizzate dall'amministrazione Comunale protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli esercizi ubicati nelle vie e/o piazze interessate, previa attenta valutazione dei programmi e della loro valenza economico-sociale. Analoghe facoltà possono essere concesse in occasione di iniziative direttamente promosse dall Amministrazione Comunale tese alla riqualificazione ambientale e sociale del territorio (come nel caso delle giornate ecologiche). Articolo 9 - SFERA DI APPLICAZIONE Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano ai soggetti od alle fattispecie di cui all art. 4, comma 2, del D.Lgs. 114/98, agli industriali che vendono nel luogo di produzione le merci ivi prodotte nonché alle seguenti tipologie di attività: 1 Le rivendite di generi di monopolio: In relazione all'accresciuta attività connessa alla raccolta dei giochi ed ai nuovi servizi fruibili presso le rivendite di generi di monopolio si autorizza l'apertura di questi esercizi anche nelle giornate di domenica o festive: per l'intera giornata, per la sola mattina, per un periodo determinato, ovvero per tutto l'anno, secondo l'opzione indicata nella richiesta degli operatori all'amministrazione dei Monopoli 2 Le rivendite di giornali 3 Gli esercizi posti all interno di sale cinematografiche 4 Gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d arte, oggetti d antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale Si precisa in merito che: 5 Per stabilire la "prevalenza" dell attività, il criterio cui far riferimento è il volume d affari dell esercizio 6 Nel caso di esercizio svincolato dalle disposizioni contenute nella presente ordinanza in base alla "prevalenza" dell attività svolta, nello stesso è comunque e sempre ammessa anche la vendita di altri generi 7 La "prevalenza" deve essere permanente, non essendo consentite improvvise o momentanee variazioni dell esercizio (in altre parole un negozio che normalmente vende in prevalenza certi generi non può stare aperto la domenica solo perché quel giorno li sostituisce con altri esclusi dall applicazione della presente ordinanza) Articolo 10 - ATTIVITA ARTIGIANALI Gli esercizi che esercitano attività prevalente, ai sensi di quanto sopra disposto, di gelateria, yogurteria, gastronomia, rosticceria, pasticceria e pizzerie al trancio quando non dotati di licenza di Pubblico Esercizio - sono soggetti alla disciplina oraria dei negozi alla vendita al dettaglio e sono esclusi dall applicazione del presente provvedimento per la parte relativa all obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva. Fascia oraria entro la quale gli esercenti devono scegliere gli orari di apertura e chiusura: Ufficio: Attività Commerciali 4
apertura ore 7:00 chiusura ore 22:00 All interno dei suddetti limiti ciascun esercente può liberamente determinare l orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, non superando il limite comunque delle 13 ore (tredici) ore giornaliere, per tutti i giorni settimanali. L attività artigiana, è finalizzata alla produzione e alla vendita dei prodotti oggetto dell attività e non consente il consumo sul posto nei locali di produzione. Ai sensi delle disposizioni vigenti che concernono il commercio, solo l attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata ai sensi della Legge Regionale n. 30/2003, nonché l attività commerciale esercitata ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 7 e 28, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, consente il consumo sul posto. Ai fini della qualificazione dell attività come artigiana e della conseguente iscrizione al relativo albo dell impresa di produzione di alimenti e bevande, occorre che la vendita non sia finalizzata al consumo sul posto. Gli acquirenti non devono consumare i prodotti nei locali dell esercizio o in una superficie aperta al pubblico all uopo attrezzata e che devono essere assenti impianti ed attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati: in tal caso, infatti l attività si configurerebbe come commerciale e soggetta alle relative disposizioni Articolo 11 - FERIE La chiusura dell esercizio di vendita per ferie non comporta l obbligo della comunicazione preventiva all Amministrazione Comunale, qualora questa non superi i 30 giorni consecutivi. La sospensione dell attività di vendita per un periodo superiore ad un anno comporta la chiusura dell esercizio di vicinato e la sua revoca dell autorizzazione nei casi di medie e grandi strutture. Articolo 12 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Commercio itinerante: Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica in forma ITINERANTE dovranno operare nelle zone dove tale commercio non è espressamente inibito, nei soli giorni feriali e con rispetto del seguente orario: dalle ore 7:00 alle ore 22:00 Articolo 13 - PANIFICATORI E consentito la panificazione e rivendita del pane nelle domeniche e/o festività soggette a deroghe di cui ai precedenti punti e nel mese di dicembre; agli stessi esercizi, nelle rimanenti giornate si applicano le disposizioni per le quali il sabato e nei giorni precedenti le domeniche e festività è stabilita la doppia o tripla panificazione. Articolo 14 - CENTRI DI TELEFONIA (Phone Center) I centri di telefonia possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana, per un limite massimo di 13 (tredici) ore giornaliere. La fascia oraria entro la quale gli esercenti devono scegliere gli orari di apertura e chiusura è: dalle ore 7:00 alle ore 22:00 Devono inoltre osservare un giorno di chiusura settimanale Nei locali adibiti a centri di telefonia, non potrà essere svolta attività commerciale se non quella di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico come stabilito dalla Legge Regione Lombardia 6/2006 e s.m.i.. Ufficio: Attività Commerciali 5
L orario adottato deve essere reso noto al pubblico mediante esposizione di idoneo cartello visibile dall esterno. Articolo 15 - SANZIONI Le violazioni al presente provvedimento sono sanzionate ai sensi dell art. 22, comma 3 del decreto legislativo 114/98 e altre norme di legge e regolamentari in materie di commercio in sede fissa, su aree pubbliche e attività artigianali. Articolo 16 - DISTRIBUITORI DI CARBURANTE Si rimanda all apposita Ordinanza per la disciplina della materia degli orari e turni dei distributori di carburanti nel rispetto ed in esecuzione della nuova normativa della Regione Lombardia L/R n. 5 /2004. Articolo 17 - VIDEO GIOCHI (Giochi leciti) Si rimanda all apposita Ordinanza per la disciplina della materia degli Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento nel rispetto ed in esecuzione della nuova Disciplina dei Pubblici Esercizi. Articolo 18 - PUBBLICI ESERCIZI Si rimanda all apposita Ordinanza per la disciplina della materia degli Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento nel rispetto ed in esecuzione della nuova Disciplina dei Pubblici Esercizi. Articolo 19 - NORME TRANSITORIE E FINALI La Legge Regionale Lombardia n. 30 del 28 novembre 2007, modificando e integrando la Legge Regionale 22/2000, detta la nuova normativa relativa agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, intervenendo in materia di orari di apertura e di chiusura al pubblico, definendo le deroghe alle chiusure festive e, come stabilito all art. 2 norme transitorie e abrogazioni, indicando i tempi di applicazione delle stesse al fine di garantire la programmazione per l anno 2008. La presente ordinanza, che entra in vigore dal 1 gennaio 2008, non tiene conto di quanto proposto con la Legge Regionale richiamata in premessa. Rimane l impegno da parte degli aderenti all accordo che hanno definito i vari aspetti contenuti nella presente ordinanza, ovvero le Associazioni di Categoria delle Imprese, Operatori del Settore della vendita in esercizi di MSV GSV e Centri Commerciali, dei Consumatori e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Settore a livello locale, a rivedere l atto nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal sopra richiamato art. 2 della citata legge regionale. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti nonché l orario di lavoro previsto dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori. La presente ordinanza, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa e su aree pubbliche con questa incompatibile. Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. n 114/1998, alla L.R. Lombardia n 14/1999, al Regolamento Regionale Lombardia 3/2000 così come modificato e integrato, alla L.R. Lombardia 5/2000, alla L.R. Lombardia n. 30/2003. Ufficio: Attività Commerciali 6
DISPONE di dare comunicazione dei provvedimenti di cui sopra alle Associazioni di Categoria delle Imprese, dei Consumatori e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Settore a livello locale; Alla Polizia Locale, agli uffici e agli agenti della forza pubblica è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza. IL SINDACO Ufficio: Attività Commerciali 7