Traccia Con contratto del 30 marzo 1990 la Società Alfa ed il Sig. Tizio stipularono un preliminare di compravendita avente ad oggetto un appartamento sito in Roma, alla Via. In tale contratto le parti, dichiarando espressamente che la data per la stipula del definitivo sarebbe stata fissata a seguito di formale richiesta avanzata da uno dei contraenti, convennero testualmente: - la Società Alfa, promittente venditrice, trasferisce a Tizio il possesso dell immobile sin dal momento della sottoscrizione del contratto preliminare ; - contestualmente, Tizio, promissario acquirente, corrisponde alla Società Alfa la somma di 50.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da imputarsi alla prestazione dovuta a titolo di corrispettivo in caso di adempimento del contratto definitivo. Pur dopo la sottoscrizione del preliminare, per anni nessuna delle parti comunicò alcunché all altra, sino a quando con nota dell 11 maggio 2010 Alfa ha chiesto formalmente a Tizio di provvedere alla sottoscrizione del contratto definitivo entro il termine del 31.12.2010. Con atto di citazione del febbraio 2011, Tizio ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Società Alfa affermando: 1) di avere acquistato il possesso dell immobile per espressa disposizione convenzionale, in virtù del contratto preliminare del 1988; 2) di avere posseduto ininterrottamente l immobile per venti anni. L attore chiede pertanto che il Tribunale adito dichiari l intervenuto acquisto della proprietà a titolo originario per usucapione ventennale. Il legale rappresentante della Società Alfa si reca da un legale al quale espone la vicenda, evidenziando altresì che la nota dell 11 maggio 2010 è rimasta priva di qualunque riscontro da parte di Tizio. Il candidato, assunte le vesti del legale della Società Alfa, rediga l atto ritenuto più idoneo al fine di tutelare le ragioni del proprio cliente. Svolgimento a cura di Federica Donati (corsista Justowin). TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE Per: Società Alfa, partita IVA, corrente in alla Via, in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale, elettivamente domiciliata in alla Via 1
, presso lo Studio dell Avv., codice fiscale, dal quale è rappresentata e difesa giusta delega in calce al presente atto. L Avv. dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di telefax e/o all indirizzo di posta elettronica certificata ; Contro: Tizio, rappresentato e difeso dall Avv. Con atto di citazione del /02/2011 il sig. Tizio conveniva in giudizio dinanzi a codesto Ill.mo Tribunale la Società alfa, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni. Con il presente atto la Società Alfa, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, si costituisce in giudizio contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto. Al fine di consentire il corretto inquadramento della questione, si ritiene opportuno riportare alcune premesse circa i fatti oggetto del presente procedimento. In data 30.03.1990 la Società Alfa e il Sig. Tizio stipulavano un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un appartamento sito in Roma alla Via In particolare, le parti, dichiarando espressamente che la data per la stipula del definitivo sarebbe stata fissata a seguito di formale richiesta avanzata da uno dei contraenti, stabilivano che la promittente venditrice trasferisse a Tizio il possesso dell immobile sin dal momento della sottoscrizione del contratto preliminare e che questi, contestualmente, corrispondesse alla stessa la somma di 50.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da imputarsi alla prestazione dovuta a titolo di corrispettivo in caso di adempimento del contratto definitivo. Successivamente, con nota dell 11/05/2010, la Società Alfa chiedeva formalmente a Tizio di provvedere alla sottoscrizione del contratto definitivo entro il termine del 31/12/2010. 2
Tuttavia, la richiesta dell odierna convenuta rimaneva totalmente priva di riscontro. In seguito, con atto di citazione del febbraio 2011, Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Società Alfa, chiedendo che venisse dichiarato l intervenuto acquisto della proprietà dell immobile de quo, adducendo di aver acquistato il possesso del immobile per espressa disposizione convenzionale, in virtù del contratto preliminare stipulato e di aver posseduto ininterrottamente l immobile per venti anni. La domanda di Tizio risulta del tutto infondata per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre. I. INESISTENZA DI UN POSSESSO UTILE AD USUCAPIONEM. In primo luogo si evidenzia come non possa in alcun modo essere accolta, mancando l elemento fondante dell usucapione, ossia il possesso ventennale dell immobile di cui all art. 1158 c.c. Infatti, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte, nella promessa di vendita, ove venga convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo effetti meramente obbligatori (Cass., sez. un., n. 7930/2008). Tale collegamento negoziale, espressione dell autonomia contrattuale prevista dall art. 1322 c.c., consente alle parti di perseguire un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri (Cass., n. 13164/2007). 3
Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra esposte, atteso che il contratto preliminare è produttivo di effetti meramente obbligatori, è sempre il contratto definitivo a produrre l effetto traslativo reale e, in ragione di ciò, la disponibilità del bene conseguito dal promissario acquirente, in quanto esercitata nel proprio interesse ma aliena nomine (in assenza di animus possidenti), ha natura di detenzione qualificata e non di possesso utile ad usucapionem (Cass, Sez. Un., n. 7930/2008; conf. Cass. n. 4863/2010). Dunque, è evidente come la domanda di Tizio risulti del tutto infondata, non potendo rappresentarsi quell animus possidendi che costituisce elemento imprescindibile ai fini dell acquisto della proprietà per usucapione ai sensi dell art. 1158 c.c. II. DOMANDA RICONVENZIONALE DI ADEMPIMENTO IN FORMA SPECIFICA DEL PRELIMINARE DI VENDITA EX ART. 2932 C.C. In via riconvenzionale, si intende rivolgere a codesto Ill.mo tribunale domanda diretta ad ottenere una pronuncia che produca effetti del contratto definitivo non concluso, ai sensi dell art. 2932 c.c. In particolare, relativamente ai termini entro i quali esercitare la predetta azione, si precisa che, secondo quanto affermato dalla Cassazione, la prescrizione per stipulare un atto notarile a seguito di un contratto preliminare è decennale e decorre non dalla conclusione del contratto preliminare, ma dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del definitivo (Cass., n. 19871/2009). Pertanto, considerato che in data 31/12/2010 è scaduto infruttuosamente il termine concesso a Tizio per adempiere a quanto previsto nel contratto preliminare, è evidente come la richiesta avanzata dalla scrivente difesa in 4
via riconvenzionale risulti del tutto legittima, nonché esercitata tempestivamente. Alla luce di quanto sopra esposto, la Società Alfa, in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che vengano accolte le seguenti CONCLUSIONI Voglia l On.le Tribunale adito: - rigettare la domanda attorea in quanto infondata in assenza del possesso ventennale necessario ai fini dell acquisto per usucapionem; - in via riconvenzionale, accogliere la domanda avanzata dalla convenuta ai sensi dell art. 2932 c.c. e per l effetto pronunciare sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso; - condannare altresì la parte attrice all integrale rifusione in favore degli attori delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso forfetario del 12,5 % sull imponibile, IVA e CPA come per legge. Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che la spiegata domanda riconvenzionale non modifica il valore della causa e che pertanto non è dovuto alcun contributo integrativo. Si allegano i seguenti documenti: 2. copia del contratto preliminare del 30.03.1990; 1. copia della memoria dell 11/05/2010 inviata dalla Società Alfa a Tizio. Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, produrre documenti e indicare i nominativi di eventuali teste nelle note ex art. 183 c.p.c. Data, luogo Avv. Firma Avvocato 5
PROCURA ALLE LITI I sottoscritti Sig., in qualità di legale rappresentante della Società Alfa, informato ai sensi dell art. 4, 3 comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, conferisce procura all Avv. affinché rappresenti e difenda la predetta società nel giudizio di cui al presente atto. Con elezione di domicilio presso il suo studio in, alla Via, e con il conferimento, altresì, di ogni più ampia facoltà di legge. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 2003, autorizzo al trattamento dei miei dati personali, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento del mandato difensivo. Sig. E autentica Avv. Si notifichi a Tizio, residente in alla Via 6