OGGETTO TRASFERIMENTO TEMPORANEO E TUTELA DELLA MATERNITÀ

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1 OGGETTO TRASFERIMENTO TEMPORANEO E TUTELA DELLA MATERNITÀ QUESITO (posto in data 20 giugno 2015) Secondo il comma 2 dell' articolo 30 del decreto legislativo 165 non sono obbligati al trasferimento i lavoratori che hanno figli di età inferiore ai tre anni. Vorrei sapere se le modifiche alla normativa in materia di tutela della maternità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che estende la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino ai 12 anni del bambino, hanno modificato anche la soglia di età del bambino in caso di un eventuale trasferta del genitore. Io ho un bambino di 4 anni, il direttore sanitario mi ha informato che dovrò partire per Lampedusa per lavoro per 2 settimane e non vorrei separarmi dal bambino che oltretutto ha avuto un serio incidente domestico a gennaio ed effettua tuttora controlli clinici mensili. L'età del bambino può evitarmi tale trasferta? Ho chiesto di poter portare il bambino a Lampedusa, ovviamente con un altro accompagnatore che lo accudisca. Mi è stato risposto che se voglio portare il bambino devo affittare a mie spese un appartamento, non potendo fruire dell' alloggio messo a disposizione per ogni singolo medico. Domanda: Esiste una norma di tutela del minore, affinché, in caso di trasferta della madre, gli sia garantito di abitare con lei? La mia amministrazione, in considerazione dell'età del bambino e delle sue problematiche sanitarie, dovrebbe preoccuparsi di offrirmi un alloggio ove poter portare il bambino o trattasi di una condizione che prescinde dagli obblighi dell' amministrazione?

2 RISPOSTA (inviata in data 2 luglio 2015) Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, non ha modificato la norma che dispone che i genitori con figli minori di tre anni non possono essere trasferiti senza il loro consenso, ed ha lasciato altresì immutata la soglia dei tre anni per altri istituti che avrebbero potuto trovare applicazione nella situazione descritta (ad esempio il congedo per malattia del figlio, previsto dall articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). L amministrazione non ha purtroppo obblighi specifici in relazione alla situazione di evidente disagio che il trasferimento comporterebbe, se non quello generale di garantire ai propri dipendenti il benessere organizzativo che costituisce condizione affinché gli stessi esplichino le funzioni ad essi affidate nel modo più efficiente ed efficace possibile. Questo preciso dovere, sancito dal comma 1 dell articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Le pubbliche amministrazioni garantiscono un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno) dovrebbe indurre a ricercare una soluzione che contemperi l esigenza di poter disporre del dirigente nella sede indicata con l opportunità di concedere a quello stesso dirigente le agevolazioni che lo aiuterebbero in maniera significativa nello svolgimento delle attività che in quella sede gli saranno affidate. Laddove non si riuscisse a trovare un ragionevole compromesso, ricercato da ambo le parti nel rispetto di quei principi di correttezza e buona fede che dovrebbero permeare i comportamenti dei lavoratori e dei datori di lavoro, l unica soluzione possibile per evitare il distacco dal figlio è l utilizzo dell istituto del congedo parentale (diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di sei mesi per ogni genitore, e per un periodo massimo complessivo di undici mesi, entro i 12 anni di vita del figlio). La concessione del congedo parentale non è discrezionale, ma obbligatoria, e l azienda non potrebbe negarlo. Indubbiamente il ricorso a questa soluzione comporta il rischio concreto di danneggiare la qualità del rapporto con la direzione, con tutte le conseguenze che questo può comportare.

3 Occorre pertanto valutarne con attenzione le possibili implicazioni, e laddove si decidesse di fruirne, supportare la propria richiesta con tutte le certificazioni mediche che possano documentare l effettivo bisogno del figlio dell assistenza della madre, certificazioni necessarie non tanto per supportare la propria richiesta, perché il congedo parentale è un diritto che prescinde da qualsiasi valutazione, quanto per dimostrare quella correttezza e buona fede prima richiamate. Nella sezione riferimenti normativi si riportano le disposizioni relative al congedo parentale nella versione vigente a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 151 dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Nella stessa sezione sono riportate le modalità applicative delle tutele previste per la maternità dal decreto legislativo 151 stabilite dal CCNL 10 febbraio 2004, norme di maggior favore rispetto alla normativa nazionale. Particolare rilievo riveste il fatto che il comma 2 dell articolo 15 del citato CCNL 10 febbraio 2004 precisa che i primi 30 giorni del periodo di congedo parentale concesso ai sensi dell articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 151, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell anzianità di servizio e che per tale assenza spetta l intera retribuzione.

4 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Articolo 32 Congedo parentale testo vigente dal 25 giugno 2015 1. condizioni e limiti del congedo parentale Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 1-bis. rinvio alla contrattazione collettiva La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

5 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Articolo 32 Congedo parentale testo vigente dal 25 giugno 2015 1-ter. scelta tra fruizione giornaliera ed oraria del congedo In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. 2. possibilità di elevare ad undici mesi la durata complessiva Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. termini di preavviso del datore di lavoro Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

6 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Articolo 32 Congedo parentale testo vigente dal 25 giugno 2015 4. diritto disgiunto tra i due genitori alla fruizione del congedo Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4-bis. possibilità di concordare misure di ripresa dell attività Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

7 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 Congedi dei genitori 1. riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, 151, le parti concordano quanto segue: a) congedo obbligatorio per maternità nel periodo di astensione obbligatoria per maternità al dirigente spettano l intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità, ove in godimento; b) parto prematuro in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino; c) congedo parentale nell ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per un periodo complessivo di sei mesi entro gli otto anni di vita del bambino, fruibile anche frazionatamente, i primi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l intera retribuzione.

8 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 Congedi dei genitori 2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 d) astensione dal lavoro per malattia del figlio successivamente al periodo di astensione obbligatoria per maternità e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi di astensione dal lavoro per malattia del figlio previsti dall articolo 47, comma 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori; e) computo dei giorni di assenza i periodi di assenza per congedo parentale malattia del figlio nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice; f) termini per la presentazione della domanda di congedo parentale ai fini della fruizione, anche frazionata, del congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l indicazione della durata, all ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell originario periodo di astensione;

9 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 Congedi dei genitori 2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 g) possibilità di richiedere il congedo parentale 48 ore prima in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto dei termini di 15 giorni previsti alla lettera f) la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l inizio del periodo di astensione dal lavoro ; h) parto plurimo in caso di parto plurimo, i periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate anche dal padre. 3. obbligo di adibire la lavoratrice madre ad attività compatibili Ferma restando l astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, qualora durante il periodo della gravidanza e per l intera durata del periodo di allattamento si accerti che l espletamento dell attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività, nell ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.