Assenze per assistenza portatori di handicap



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Transcript:

Assenze per assistenza portatori di handicap Riferimenti normativi: art.21 e 33 legge 5.2.1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, Dlgs. 26.3.2001 n. 151, circolare INPS dell 11 luglio 2003, n. 128; informativa INPDAP del 25.10.2002. 1. 1. 2. 3. 4. 5. Beneficio. Prolungamento a 3 Permessi a ore: due Permessi a giorni: Scelta della sede Congedo retribuito anni del congedo pa- ore al giorno retri- tre giorni mensili più vicina al proprio fino a 2 anni (art. rentale per il bambino buite nei primi tre per assistere il domicilio (art. 33 80 legge 3338/200 handicappato in si- anni di vita del bambino handicap- legge 104/92, co. 3 e art. 42, co.5, tuazione di gravità bambino handicap- pato in situazione di e 6). Dlgs. N. 151/2001). (4) art. 33 Dlgs n. pato in situazione di gravità di età supe- 151/2001. grav. riore ai 3 anni o (art42 co.1 Dlgs. N. 151/2001 e art. 33,co 2 legge 104/92 (3)(4). persona handicap. in situazione di gravità (art. 42, c. 2 Dlgs. n. 151/2001 e art.33, c. 3 e 6, legge 104/92) (3)(4).

Categorie Spetta alla madre o in Spetta alla madre,o Spettano, alternati- Spetta non solo al Spetta alla lavora- cui spetta alternativa al padre (anche adottivi o affi- in alternativa al padre, anche se l altro vamente a ciascun genitore lavoratore genitore (compreso l adottivo ) ma an- trice madre o, in alternativa al lavora- il beneficio. datari, anche se l altro genitore non ne genitore non ne abbia diritto. Spetta di minorenne, (anche adottivi o affi- che ai familiari lavoratori dipendenti tore padre o, dopo la loro scomparsa, a abbia diritto. Il bene- anche agli adottivi o datari) nonché ai che assistano con uno dei fratelli o so- ficio consiste nel pro- affidatari. familiari lavoratori continuità e in via relle conviventi di lungare da 10 o 11 dipendenti che assi- esclusiva il parente soggetto con handi- mesi a 3 anni il congedo parentale, decorre dallo scadere dei 10 o 11 mesi di cui è cumulabile. Spettano anche allo stesso lavoratore maggiorenne handicappato in situazione di gravità, in alternativa ai permessi a giorni. stono con continuità e in via esclusiva il parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap, anche se non convivente (art. 20 legge n. 53/2000) Spettano anche allo stesso lavoratore handicappato ma g- giorenne in situa- o affine entro il 3 grado portatore di handicap anche se non convivente. Spetta anche all handicappato maggiorenne in situazione di gravità. Spetta anche agli affidatari. cap in situazione di gravità e che da almeno 5 anni abbiano titolo a fruire dei benefici di cui ai punti 1.,2.,3.. zione di gravità, in alternativa ai permessi a ore

Contenuto, Il beneficio è alterna- Condizione: che il I tre giorni sono re- Scelta della sede Congedo continuati- condizioni tivo ai permessi a o- re. bambino non sia ricoverato a tempo tribuiti ( legge 27.10.1993 n. 423). più vicina al proprio domicilio e divieto vo o frazionato fino a 2 anni con inden- e limiti del diritto. Retribuzione al 30% per tutt6o il prolungamento, contribuzione figurativa. Il periodo è valido ad ogni effetto, scuse ferie e tredicesima mensilità. pieno in istituti specializzati. In caso di orario di servizio inferiore alle 6 ore giornaliere (è il caso degli insegnanti) o di parttime il permesso è di una sola ora (Cir- Non riducono i permessi retribuiti spettanti, ma riducono le ferie, non per il personale di ruolo, (art. 21 comma 6 CCN DEL 4.8.1995) e la tredicesima mensilità. di trasferimento in altra sede senza consenso. Scelta prioritaria della sede in caso di vincita di concorso e precedenza in sede di trasferimento a domanda ( art. 21 nità corrispondente all ultima retribuzione e con contribuzione figurativa, la concessione spetta entro 60gg dalla richiesta. colare della Funzione Pubblica del 26.6.1992 n. 90543/7/488). Occorre la convivenza con il figlio, o in assenza che l assistenza sia con- legge 104/1992). Per quanto riguarda la mobilità del personale docente i tinuativa ed esclusi- benefici di cui Retribuzione intera va ( l h. non sia ricoverato a tempo all art. 21 e all art. 33 comma 5 e 7 e pieno) e sono fruibi- comma 6 sono re- li anche in maniera golati dal sistema continuativa, ma delle precedenze di non possono essere cui all art. 9 del frazionati in ore, né CC.D.N. (vedi sono cumulabili con scheda n. 290). quelli dei mesi suc-

cessivi. In caso di part time orizzontale vale la seguente proporzione: totale standard ore lavorative mese:3= ore lavorative effettive mese : x. In caso di part time verticale la proporzione è: totale standard gg. lavorativi mese:3= gg. lavorativi effettivi mese : x.

Precisazioni. In caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori ad un mese vanno proporzionalmente ridimensionati i tre giorni di permesso ai sensi della legge 104/92 spettanti al richiedente. Tale criterio scaturisce da orientamenti min i- steriali secondo cui, quando l assenza alla persona handicappata non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso. In pratica quando l assistenza è inferiore a 10 giorni non si ha diritto a nessuna giornata, per periodi superiori a 10 ma inferiori a 20 spetta un solo giorno di permesso. E compatibile fruire di permessi orari ex lege 104/92 per un figlio handicappato inferiore a tre anni e permessi orari, c.d. allattamento, per altro figlio, dal momento che si tratta di figli diversi, entrambi bisognosi di cure. Ovviamente la fruizione dei suddetti benefici di una o due ore è legata all orario di lavoro, se questo è pari o superiore a 6 ore, darà diritto alla fruizione di 2 ore di permesso per allattamento e 2 ore di permesso ex lege 104/92, se è invece inferiore a 6 ore, darà diritto alla fruizione di un ora di permesso per allattamento e a un ora di permesso per la 104. Tale criterio trova applicazione anche nel caso di lavoratore handicappato che fruisce per sé stesso dei permessi orari ex lege 104 ed è genitore di un bambino per i quali spettano i permessi per allattamento. Come precisato con circolare INPS n. 37 del 18.2.1999, un handicappato lavoratore che fruisce dei permessi di cui alla legge 104/92, può essere assistito da altro soggetto lavoratore, a cui a tal punto spettano, per l assistenza, i giorni di permesso di cui alla medesima legge. Occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate. Si ricorda, ai sensi della circolare INPS del 18.2.1999 n. 37, che se il soggetto richiedente è a sua volta fruitore dei permessi per se stesso, quale lavoratore handicappato, non può fruire di permessi per assistere altre persone. Con circolare n. 133/2000 è stato precisato che il requisito della continuità dell assistenza non è individuabile nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve. Comunque nella circolare stessa è precisato che la lontananza da considerare, non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale, pertanto se i tempi individuabili in circa un ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell assistenza, il quale insieme a quello dell esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 anche in caso di non

convivenza. In caso contrario l assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre rigorosa prova da parte dell interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza ( cfr. punto 8 Circolare INPS dell 11.7.2003). Con circolare n. 133/2000 è stata prevista la possibilità di fruire, alternativamente, da parte dei due genitori di figli handicappati minorenni, dei giorni di permesso ai sensi della legge 104/92 nell ambito dello stesso mese.ai sensi dell art. 42 del dlgs 151/01, il criterio dell alternatività può essere e- steso anche ai genitori di soggetti disabili maggiorenni. L art. 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità ( dlgs n. 151 del 26.3.2001) disciplina sia il diritto alla fruizione dei permessi spettanti ai genitori, ai sensi dei commi 1,2 e 3 della legge 104/92 che il congedo straordinario della durata massima di due anni, di cui al comma 2, art. 4 della legge 53/2000 (vedi voce maternità ) In particolare si ricorda che l articolo 42, all ultimo capoverso, stabilisce che i riposi, i permessi e i congedi, ivi previsti, spettano al genitore lavoratore anche quando l altro genitore non ne abbia diritto, con la conseguenza che il genitore lavoratore ha diritto alle suddette agevolazioni anche quando l altro genitore non svolge attività lavorativa e ciò prescindendo dalla minore o maggiore età del figlio portatore di handicap grave. Ai sensi dell informativa INPDAP 25.10.2002 n. 22, il genitore lavoratore, nell esercizio del diritto alla fruizione del congedo straordinario, di cui all art. 80 comma 2 della legge 388/2000, non è obbligato a fornire alcuna documentazione comprovante l impossibilità da parte dell altro genitore che non lavora di poter prestare assistenza. Tale diritto è esercitatile anche nell ipotesi in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile. Ai sensi della suddetta circolare INPDAP e della circolare INPDAP n. 2 del 10.1.2002 si puntualizza che il congedo non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori, che non è possibile, in base al dettato del comma 4 del citato art. 42, in relazione al figlio portatore di handicap, la fruizione contemporanea dell astensione facoltativa da parte di un genitore e del congedo straordinario retribuito di 2 anni da parte dell altro, che è invece prevista la possibilità che uno dei genitori sia in congedo parentale ( astensione facoltativa) e l altro goda dei permessi della legge 104/92, che resta ferma, per i suddetti benefici, l impossibilità del cumulo da parte di uno stesso genitore.