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Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 20 Prot. 1984 DATA 10.03.2009 Settore: Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI Detrazione spese per acquisto di parafarmaci, integratori alimentari ed imposta di bollo su fatture mediche Riferimenti: R.M. 20.06.2008, n. 256; R.M. 22.10.2008, n. 396; R.M. 18.11.2008, n. 444 Oggetto della presente informativa sono i chiarimenti forniti dall Amministrazione finanziaria riguardo la detrazione fiscale riconosciuta nella misura del 19% sulle spese sanitarie di cui all art. 15, comma 1, lettera c), TUIR. Nello specifico, si commentano i pareri espressi dall Agenzia delle Entrate, in risposta a specifiche istanze d interpello, riguardanti l ammessa in detrazione: delle spese relative all acquisto di integratori alimentari e parafarmaci; dell imposta di bollo ( 1,81) applicata sulle fatture per spese mediche. Si prosegue, pertanto, nell intento di fornire attraverso il servizio Informative CAF 730, un attenta e costante analisi dei pareri e dei criteri interpretativi forniti in materia fiscale dall Amministrazione finanziaria che interessano il modello dichiarativo 730. SPESE SANITARIE PER L ACQUISTO DI MEDICINALI: ACQUISTO DI INTEGRATORI ALIMENTARI E PARAFARMACI Ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, nella versione in vigore dal 1 gennaio 2008, come modificato dall art. 1, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), in sede di dichiarazione dei redditi il contribuente può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie sostenute. Si tratta esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica e delle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Sebbene non sia previsto un importo massimo di spesa detraibile, la detrazione del 19% si calcola sulla parte di spesa che eccede la franchigia di 129,00. Come previsto dall art. 1, comma 28, Finanziaria 2007, in vigore dal 1 gennaio 2007, la detrazione fiscale della spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario (c.d. scontrino fiscale parlante ). Il regime di detraibilità delle spese sanitarie per l acquisto di medicinali spesso è oggetto di diversi dubbi d interpretazione della norma. Per tale motivo, l Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni con le Risoluzioni 20 giugno e 22 ottobre 2008. Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605

Informativa n. 20 - pagina 2 di 4 IL CASO SPESE RELATIVE ALL ACQUISTO DI INTEGRATORI ALIMENTARI Nell istanza d interpello oggetto della Risoluzione 20 giugno 2008, n. 256, si chiede se è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% prevista dall'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, per l'acquisto di integratori alimentari assunti a scopo terapeutico su prescrizione di un medico specialista. Al riguardo l'istante si ritiene autorizzata a portare in detrazione la spesa sostenuta, in quanto, nel suo caso specifico, tali prodotti sono presi a scopo curativo e prescritti dal medico. Inoltre, fa presente che nel 2006 il CAM (Centro di Assistenza Multicanale) dell'agenzia delle Entrate aveva fornito una risposta positiva in tal senso, in quanto era stato affermato che "i prodotti integratori alimentari prescritti da un medico specialistica a scopo curativo possono essere detratti ai sensi dell'art. 15 del Tuir". L Agenzia delle Entrate in relazione alla possibilità di portare in detrazione gli integratori alimentari si è espressa con parere contrario alla soluzione prospettata dalla contribuente. E stato chiarito in maniera definitiva che la spesa relativa all acquisto di tale categoria di prodotti, sebbene sia effettuata in farmacia, non possa beneficiare della detrazione d imposta in esame. Ciò vale anche nel caso in cui si tratti di prodotti assunti: a scopo terapeutico; su prescrizione di un medico specialista. La spiegazione data dall Amministrazione finanziaria a tale esclusione è che si tratta di prodotti appartenenti all area alimentare. Richiamando la definizione di integratore alimentare fornita dal D.Lgs. 21 maggio 2004, n.169 (emanato in recepimento della Direttiva comunitaria 2002/46/CE), l Agenzia afferma che si tratta di prodotti somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità, non attribuiscono a detti prodotti proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie. La spesa relativa all acquisto di integratori alimentari, quindi, non si può ritenere detraibile ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, né deducibile ai sensi dell art. 10, comma 1, lett. b), TUIR, in quanto non si considerano medicinali. IL CASO SPESE RELATIVE ALL ACQUISTO DI PARAFARMACI Ai chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 256/2008 in merito alla tipologia delle spese sanitarie ammesse in detrazione, si sono aggiunti quelli espressi con la successiva Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 396. In tale Risoluzione, si chiede se è possibile fruire della detrazione IRPEF (19%) sugli acquisti di prodotti certificati da scontrini fiscali riportanti la dicitura parafarmaco. La contribuente infatti si era vista negare tale possibilità dal CAF al quale si era rivolta per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi. Il contribuente specifica, peraltro, che i "parafarmaci" in questione consistevano in integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, acquistati dietro prescrizione medica.

Informativa n. 20 - pagina 3 di 4 L amministrazione finanziaria riconferma il principio enunciato con la precedente Risoluzione n. 256/2008, chiarendo che la spesa per parafarmaci (indipendentemente che siano prodotti fitoterapici, pomate, colliri, ecc.), non può essere equiparata a quella sostenuta per l acquisto di medicinali, né alle altre tipologie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione/ detrazione d'imposta. I parafarmaci (e quindi anche gli integratori alimentari) non sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi; anche in presenza di ricetta specialistica e/o anche se acquistati in farmacia: non potendo vantare proprietà di tipo terapeutico, non si possono equiparare ad un farmaco e, pertanto, non è possibile fruire della detrazione fiscale del 19%. Se in precedenza era quindi possibile detrarre in dichiarazione la spesa per tale categoria di prodotti, allegando alla ricetta del medico lo scontrino fiscale, d ora in avanti questa non può più confluire nella somma totale delle spese sanitarie su cui si chiede la detrazione IRPEF. Lo scontrino fiscale emesso dalla farmacia che certifica la spesa da portare in detrazione deve pertanto recare l'indicazione generica "farmaco" o "medicinale". L Agenzia precisa inoltre che tutti i prodotti che non hanno l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'aifa (Agenzia Italiana del Farmaco), non possono, essere definiti "medicinali". Pertanto, come tutti gli altri articoli acquistati e definiti sullo scontrino fiscale genericamente come "parafarmaci", non possono essere oggetto di alcuna agevolazione. Acquisto di integratori alimentari Acquisto di prodotti parafarmaci acquistati in farmacia dietro prescrizione medica non sono ammessi in detrazione IRPEF (19%) come spese sanitarie IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE RELATIVE A VISITE MEDICHE Nella Risoluzione 18 novembre 2008, n. 444, l Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente il corretto trattamento tributario ai fini della detrazione IRPEF per spese sanitarie relativo al bollo ( 1,81) applicato sulle fatture di visite mediche. L interpello nasce dopo che il CAF al quale il contribuente aveva presentato la dichiarazione dei redditi non aveva riconosciuto in detrazione, unitamente alle spese sanitarie sostenute, anche la spesa relativa al bollo apposto sulle relative ricevute mediche. L amministrazione finanziaria ricorda che ai sensi dell art. 13, n. 1, Tariffa allegato A, Parte I,

Informativa n. 20 - pagina 4 di 4 D.P.R n. 642/72, è dovuta un imposta di bollo pari a 1,81: sulle fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di un obbligazione pecuniaria. Tale imposta, applicata sui documenti che attestano spese mediche (esenti IVA), non deve essere corrisposta qualora si tratti di somme inferiori a 77,47. L obbligo di apporre sulle fatture le marche da bollo, sostituite dal 1 settembre 2007 dal contrassegno telematico, è posto a carico del soggetto che predispone il documento (quindi del professionista), anche se rimane obbligato in solido anche il soggetto che riceve il documento. L imposta dovuta su fatture e ricevute fiscali può essere portata in detrazione dal cliente (contribuente), solo se è rimasta effettivamente a carico di quest ultimo. Nello specifico, come si legge nella Risoluzione, ciò può avvenire al verificarsi di due situazioni: per sanare la negligenza del professionista (versando il tributo al suo posto); la norma, prevede, infatti, che in caso di mancata apposizione della marca da bollo da parte del professionista, il cliente che ha ricevuto il documento è tenuto a sanare l'inadempimento recandosi entro 15 giorni dal ricevimento della fattura presso l'agenzia delle Entrate versando il dovuto a titolo di imposta di bollo; le parti concordino che il pagamento del tributo debba ricadere sul cliente; in sostanza, l imposta di bollo è traslata al cliente, con addebito (separatamente) in fattura/ricevuta rilasciata per la prestazione, in aggiunta al compenso professionale. Solo al verificarsi di tali due ipotesi la detrazione è ammissibile. In tali casi, l imposta di bollo corrisposta risulta quale costo accessorio alla prestazione specialistica, per cui, di conseguenza, si può ritenere quale onere detraibile per il contribuente. Diversamente, qualora il professionista applichi la marca da bollo e richieda al contribuente il pagamento del solo compenso (quindi senza addebito di 1,81), l importo dell imposta di bollo non potrà essere portato in detrazione, in quanto non è rimasto effettivamente a carico del contribuente. Imposta di bollo ( 1,81) non apposta su fatture di visite mediche Imposta di bollo ( 1,81) apposta su fatture di visite mediche versata all Ufficio al posto del professionista per sanare l atto irregolare addebitata in fattura dal professionista (in aggiunta all importo della prestazione professionale) ammessa in detrazione IRPEF (19%) sommandola all importo delle spese sanitarie