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1 Fisco - angolo quesiti Luglio 2008: rateizzazione plusvalenza; addebito rata mutuo; figlio praticante a carico; detrazione cure termali; compensi elettorali di Antonio Gigliotti Pubblicato il 12 luglio 2008 QUESITO N. 1: Rateizzazione plusvalenza Un contribuente nel corso del periodo d imposta 2006 ha realizzato una plusvalenza, interamente inserita in Unico 07. Qualora abbia deciso solamente ora di rateizzare la stessa, può presentare un integrativa entro il 30/09/2008 e comunicare la tassazione a rate? RISPOSTA Come indicato nell articolo 86 del Tuir, le plusvalenze scaturenti dalla cessione di beni concorrono a formare il reddito: ž ž per l intero ammontare nell esercizio in cui sono realizzate; ovvero, se i beni sono posseduti per un periodo non inferiore a tre anni in quote costanti nell esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a 1

2 formare il reddito per l intero ammontare nell esercizio in cui è stata realizzata. In particolare, nell anno in cui la plusvalenza viene realizzata, nel modello Unico dovrà essere operata una variazione in diminuzione (ottenendo, così, un minor imponibile fiscale) pari ai 4/5 della plusvalenza medesima. Negli esercizi successivi, invece, occorre operare una variazione in aumento (ottenendo, quindi, un maggior imponibile fiscale per la quota della plusvalenza di competenza dell esercizio) per un importo pari ad 1/5 della plusvalenza. In particolare, l Agenzia delle Entrate con la R.m. n. 325/E del 14/10/2002 ha indicato che il contribuente che intende rateizzare la plusvalenza derivante dalla cessione di un bene può esercitare tale scelta: Þ soltanto nella dichiarazione originaria; Þ o, al più tardi, in quella presentata nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario di presentazione. Più precisamente, nella R.m. n. 325/2002 viene chiarito che se un contribuente non ha provveduto ad esercitare l opzione della rateizzazione in una delle due dichiarazioni citate e si accorge, successivamente, di aver commesso un errore non sarà possibile optare per la rateizzazione mediante la presentazione di una dichiarazione rettificativa a favore del contribuente (art. 2, comma 8-bis del D.p.r n. 322/1998). 2

3 L errore, come si legge ancora nella Risoluzione 325, quale vizio della volontà, deve possedere i requisiti della rilevanza e dell essenzialità e non deve cadere sui motivi della scelta, vale a dire sulle mere finalità che hanno indotto il contribuente a porre in essere un determinato comportamento. Per tali ragioni, nel caso in esame si ritiene che la società istante, avendo esercitato liberamente l opzione di far concorrere le plusvalenze patrimoniali alla formazione del reddito imponibile, non possa presentare una dichiarazione integrativa ai sensi e per gli effetti del citato articolo 2, comma 8-bis, in quanto in tale comportamento non sono ravvisabili gli estremi dell errore rilevante ed essenziale. QUESITO N. 2: Addebito rata mutuo Dopo aver stipulato il mutuo per l acquisto dell abitazione principale mi trovo a versare ogni mese la relativa rata attraverso addebito in conto corrente, la banca a seguito di ogni operazione mi addebita 1 come spesa di incasso rata. Questa spesa può essere portata in detrazione dell imposta sul reddito considerandola come onere accessorio? RISPOSTA Il Tuir all art. 15 comma 1 lettera b dispone che sono detraibili dall imposta lorda per un importo paria al 19% gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall acquisto 3

4 stesso, per un importo superiore a 3.615,20. Nella circolare n. 15 del 20/04/2005 l Agenzia delle entrate ha chiarito che tra gli oneri accessori detraibili unitamente agli interessi passivi si comprendono l onorario del notaio con riferimento alla stipula del contratto di mutuo, le spese che il notaio sostiene per conto del cliente quali, ad esempio l iscrizione e la cancellazione dell ipoteca, l imposta sostitutiva sul capitale prestato. In sostanza, gli oneri accessori che danno diritto alla detrazione sono costituiti da spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. L Agenzia delle entrate esamina le spese di incasso che la banca addebita al contribuente per la riscossione della rata del mutuo nelle istruzioni del modello 730/2008 e Unico persone fisiche 2008 prevedendo che Tra gli oneri accessori sono compresi anche la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione. Possiamo quindi ritenere che le spese di incasso addebitate dalla banca rientrino tra gli oneri accessori che godono detrazione dall imposta sul reddito per una quota del 19% previsti dall art. 15 del Tuir al comma 1 lettera b. QUESITO N. 3: Figlio praticante a carico Il sottoscritto svolge attività di praticantato presso uno studio di Dottori Commercialisti, nel corso del 2007 ho percepito un compenso pari a 3.500, tale 4

5 compenso in ottemperanza a quanto previsto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti mi è stato erogato sotto forma di borsa di studio. Posso ancora essere considerato a carico dei miei genitori? RISPOSTA Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con una circolare n. 25 del 20/10/04 ha previsto che i compensi erogati ai soggetti che svolgono l attività di praticantato per l abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista corrispondono a borse di studio rientranti nella categoria prevista dall art. 50 comma 1 lettera c) del Tuir. Tale articolo prevede che i redditi (somme e valori) corrisposti a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio a fini di studio rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La determinazione di questi redditi avviene in base alle regole previste per i redditi di lavoro dipendente (articolo 52 del Tuir). Si precisa che l erogazione delle somme tassabili corrisposte a titolo di borsa di studio (su cui deve essere operata la ritenuta d acconto previa dall articolo 23 del Dpr 600/73) deve risultare documentata con modello Cud. 5

6 Ci sono alcune tipologie di borsa di studio che sono esenti, il compenso per lo svolgimento dell attività di praticantato non rientra tra le tipologie di borsa di studio esente. L art. 12 comma 3 del Tuir considera familiari a carico tutti i membri della famiglia che nel 2007 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Il reddito del familiare da valutare per verificare se il limite sopraindicato è stato superato corrisponde alla somma dei redditi da dichiarare ad esclusione dei redditi esenti o tassati alla fonte. La borsa di studio percepita per lo svolgimento dell attività di praticantato non è considerata come reddito esente quindi tale reddito oltre ad essere imponibile comporterà il fatto che il contribuente non potrà considerarsi fiscalmente a carico dei genitori, dal momento che l importo percepito supera Euro 2.840,51. QUESITO N. 4: Detrazione cure termali A seguito di problemi alle orecchie il mio medico mi ha consigliato di effettuare delle inalazioni che vengono somministrate presso i centri di cura termali, volevo sapere se la spesa sostenuta può essere detratta dall imposta sul reddito. 6

7 RISPOSTA L art. 15 comma 1 del Tuir dispone che Dall imposta lorda si detrae un importo di pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:.c) le spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11. L Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 207 del 9 aprile 1976 ha chiarito che Le spese mediche, chirurgiche e termali sono deducibili allorquando siano inerenti all assistenza sanitaria delle persone ammalate ed abbiano un diretto collegamento con le prestazioni professionali rese a dette persone. Possiamo sostenere che la prestazione eseguita nel quesito abbia i connotati e le caratteristiche richieste dall Agenzia delle Entrate nella risoluzione sopraesposta, pertanto la spesa in questione è detraibile nella misura del 19% come previsto dall art. 15 comma 1 del Tuir. La risoluzione n. 207 del 9 aprile 1976 inoltre precisa che non sono detraibili quelle spese che rappresentano un costo accessorio, quali ad esempio le spese di viaggio, di albergo e di soggiorno. L articolo 3 comma 3, del D.p.r. 600/1973 prevede che il contribuente conservi idonea documentazione probatoria dei crediti d imposta, dei versamenti eseguiti nonché degli oneri deducibili o detraibili al fine di consentirne l esibizione o la trasmissione, su richiesta, all ufficio verificatore competente. Al riguardo la circolare n. 24 del 10 giugno 2004 stabilisce che per quanto riguarda le spese mediche sostenute per l acquisto di medicinali la documentazione 7

8 della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in un unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia. Per quanto riguarda le cure termali visto quanto previsto dalla circolare n. 24/2004 possiamo sostenere che l idonea documentazione richiesta per poter detrarre tale spesa possa essere costituita dalla fattura del centro termale e dalla prescrizione del medico. QUESITO N. 5: Compensi elettorali Nel corso del 2008 ho svolto l attività di scrutatore al seggio elettorale. Per lo svolgimento di tale attività ho percepito un compenso di 170,00. Questo compenso è sottoposto a tassazione? Devo dichiararlo nella dichiarazione dei redditi dell anno 2008? RISPOSTA 8

9 L art. 3 comma 1 del Tuir dispone che L imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12. Il reddito complessivo indicato all articolo 3 comma 1 del Tuir corrisponde alla base imponibile sulla quale viene applicata l aliquota Irpef corrispondente che determina l imposta lorda. L art. 9 della legge n. 53 del 21/03/1990 dispone che Gli onorari dei compensi elettorali di cui alla legge del 13/3/1980 n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile. Pertanto gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali, quindi presidenti di sezione, componenti, scrutatori, segretari di sezione non essendo compresi nella base imponibile non sono soggetti a tassazione. Non essendo soggetti a tassazione tali compensi non vanno dichiarati nella dichiarazione dei redditi. Si ricorda che sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi esenti dall imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva; gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 9

10 Dott. Antonio Gigliotti 11 Luglio

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