PROVINCIA DI SAVONA ATTO DIRIGENZIALE DI NOMINA

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PROVINCIA DI SAVONA ATTO DIRIGENZIALE DI NOMINA CLASSIFICA 006.001.001 FASCICOLO 1/2013 OGGETTO: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. IL DIRETTORE GENERALE I DIRIGENTI DEI SETTORI: AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE DELLA VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE POLITICHE ECONOMICHE E DEL LAVORO VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente che prevedono, da parte del datore di lavoro e dei dirigenti, l'effettuazione della nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; VISTO l'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto sopra citato, che prevede che, nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione; VISTA la determinazione dirigenziale n. 608 del 30 gennaio 2013, esecutiva il 30 gennaio 2013, con la quale si stabiliva di affidare l'appalto del servizio per prestazioni di medicina del lavoro e piano di sorveglianza sanitaria, mediante procedura negoziata con o senza pubblicazione di bando di gara (cottimo fiduciario - gara ufficiosa) con il criterio di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla società Laboratorio analisi cliniche Salus s.a.s. di Cairo Montenotte (SV), per l'importo complessivo di euro 20.000,00; PRESO atto che la società Laboratorio analisi cliniche Salus s.a.s., nell'offerta presentata in data 11 dicembre 2012, pervenuta alla Provincia di Savona 14 dicembre 2012, prot. n.103857, indica quale medico competente il dott. Paolo Carlini; Pagina 1 di 5

VISTI i decreti sotto indicati, con i quali il Presidente della Provincia ha conferito gli incarichi dirigenziali ai seguenti dirigenti: n. 34/2010: Settore Affari Generali e del Personale: dott.ssa Marina Ferrara; n. 35/2010: Settore Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi: dott.ssa Patrizia Gozzi; n. 62/2012: Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente: ing. Vincenzo Gareri; n. 62/2012: Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale: arch. Enrico Pastorino; n. 46/2010: Settore Politiche Economiche e del Lavoro: dott.ssa Anna Antolini; VISTI: - l articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione; - l articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali; - l articolo 18 del regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale; - gli articoli 22 e 23 del regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti; CONSIDERATO che è necessario provvedere, da parte dei dirigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alla nomina del medico competente per l'anno 2013; DATO ATTO che, come da verbale di riunione periodica del giorno 14 dicembre 2012, è stata discussa, con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la nomina del nuovo medico competente per l'anno 2013, come previsto dall'articolo 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; RITENUTO, per quanto sopra specificato, di dover provvedere alla nomina del dott. Paolo Carlini, in possesso della specializzazione in Medicina del lavoro, quale medico competente della Provincia di Savona, con decorrenza 1 marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2013; RITENUTO, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di dover comunicare a ciascun lavoratore, tramite il Servizio di prevenzione e protezione, il nominativo del medico competente; VISTO l'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che stabilisce la definizione di medico competente e dei compiti allo stesso spettanti; DATO ATTO che i compiti del medico competente sono quelli relativi a prestazioni di medicina del lavoro ed al piano di sorveglianza sanitaria, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nel rispetto e secondo quanto previsto al Titolo I, Capo III, Sezione V Sorveglianza sanitaria del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (articoli da 38 a 42); VISTI gli articoli 25 Obblighi del medico competente, 35 Riunione periodica e 41 Sorveglianza sanitaria del citato decreto, da cui si evince che il medico competente, in particolare: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari Pagina 2 di 5

modalità organizzative del lavoro; programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; istituisce, aggiorna e custodisce (presso il luogo concordato con il datore di lavoro), sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; consegna ai datori di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, e con salvaguardia del segreto professionale; consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla sua conservazione; fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell attività che comporta l esposizione a tali agenti; fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all articolo 35, ai datori di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori; partecipa alle riunioni periodiche (articolo 35, comma 1); allega gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio (articolo 41, comma 5); DATO ATTO che la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell articolo 41, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, è da effettuarsi nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi; DATO ATTO che la suddetta sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, comprende: a) visita medica periodica; b) visite medica su richiesta del lavoratore; c) visita medica in occasione del cambio di mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; d) visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi (al fine di verificare l'idoneità alla mansione); ATTESO che le visite mediche non possono essere effettuate nei casi previsti dall'articolo 41, comma 3; DATO ATTO che la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del D. Lgs. 81/2008, Pagina 3 di 5

nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento, è altresì finalizzata, per le visite mediche di cui ai punti a), c) e d) sopra indicati, alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti; ATTESO che, dei giudizi, espressi per iscritto dal medico competente relativamente alle visite mediche di cui ai punti a), b) e c), dovrà esserne consegnata copia al lavoratore ed al datore di lavoro (articolo 41, comma 6-bis); DATO ATTO che il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, dovrà esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica (articolo 41, comma 6): a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea, precisando i limiti temporali di validità; d) inidoneità permanente. CONSIDERATO che, per lo svolgimento di tale incarico, il medico competente, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del citato decreto, sarà informato circa: la natura dei rischi; l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati di cui al comma 1, lett. r) (relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento) e quelli relativi alle malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza; DATO ATTO, inoltre, che dovranno essere comunicati al medico competente i nominativi dei Dirigenti, quali datori di lavoro, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; DATO ATTO che l'accettazione alla nomina di medico competente comporta, in caso di mancato adempimento degli obblighi dal medesimo assunti, all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 58 del D. Lgs. 81/2008; ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000; NOMINANO 1. il dott. Paolo Carlini, nato il 9 giugno 1959, Medico competente della Provincia di Savona, con l'incarico di svolgere per essa la sorveglianza sanitaria nel rispetto e secondo quanto disposto dagli articoli 38, 39, 40, 41 e 42 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni; 2. DANNO ATTO che tale nomina decorre dal 1 marzo 2013 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2013; 3. DANNO ATTO che gli obblighi del medico competente sono specificati in premessa; Pagina 4 di 5

4. DISPONGONO di pubblicare il presente atto all Albo on line per quindici giorni consecutivi; 5. DISPONGONO di comunicare/notificare copia del presente atto all'interessato; 6. DANNO ATTO che: - il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del direttore generale e dei dirigenti, che ne attestano la regolarità amministrativa; - contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell atto stesso. Pagina 5 di 5