OGGETTO: Le nuove sanzioni sul lavoro nero

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Informativa per la clientela di studio N. 169 del 19.11.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Le nuove sanzioni sul lavoro nero Il c.d. D.L. Destinazione Italia (art. 14 del D.L. n. 145/2013, convertito nella L. n. 9/2014) ha previsto a decorrere dal 22 febbraio u.s. una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti: l occupazione di lavoratori in nero ; la violazione della disciplina in materia di durata media dell orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali nonché una maggiorazione delle somme aggiuntive da versare ai fini della revoca del provvedimenti di sospensione dell attività imprenditoriale di cui all art 14 del D.Lgs. n. 81/2008. Più nel dettaglio, Le illustriamo in sintesi fin da ora le principali modifiche che il sistema sanzionatorio ha subito per effetto della suddetta normativa: aumento del 30% della maxi sanzione per il lavoro nero (art. 3 del D.L. n. 12/2002) con esclusione dell applicazione della diffida di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; aumento del 30% delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale (art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008); duplicazione delle sanzioni sulla durata media dell orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali. Premessa L art. 14 del D.L. n. 145/2013, al fine di rafforzare l attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha inasprito il sistema sanzionatorio relativo alla c.d. maxisanzione per il lavoro nero, alla sospensione dell attività imprenditoriale e all orario di lavoro. I maggiori introiti andranno a potenziare le attività delle DTL. 1

Ciò detto, Le illustriamo nel dettaglio l incremento dell apparato sanzionatorio operato dall art. 14 della L. n. 9/2014, in modo tale da informare le aziende delle conseguenze a cui vanno incontro qualora non siano in regola con gli adempimenti in materia di lavoro. Le sanzioni maggiorate del 30% Partendo dalle sanzioni maggiorate del 30%, La informiamo che due sono gli illeciti che subiranno l inasprimento: quello sul lavoro nero (la c.d. maxi sanzione ); e quello dovuto per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa. MAXISANZIONE PER LAVORO NERO Per quanto riguarda il primo illecito, cioè in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (la CO telematica), è nostra cura metterla al corrente che la sanzione: passa da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 12.000, ad uno compreso tra 1.950 e 15.600 euro, per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 (in precedenza 150 euro) per ciascuna giornata di lavoro effettivo per i lavoratori c.d. in nero"; passa da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 8.000 euro, ad uno compreso tra 1.300 euro a 10.400 euro, per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 39 (in precedenza 30 euro) per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo ad un periodo di lavoro "in nero". NOTA BENE - Per le suddette sanzioni non è più ammessa la procedura di diffida obbligatoria, ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, ma continua ad essere applicata la sanzione ridotta, ex art. 16, L. n. 689/1981. 2

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA Per quanto concerne, invece, la sospensione dell attività imprenditoriale sono stati aumentati del 30% le somme aggiuntive, di cui all art. 14, c. 4, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, è nostra cura metterla al corrente che per poter ottenere la revoca del provvedimento di sospensione occorre: la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; il pagamento di una somma aggiuntiva pari a: 1.950 euro, (in precedenza erano 1.500 euro) nell ipotesi di sospensione per lavoro irregolare; 3.250 euro, (in precedenza erano 2500 euro) nell ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro Con riferimento alle violazioni delle disposizioni sui tempi di lavoro, si registra una duplicazione anziché una decuplicazione come precedentemente prevista dal D.L. 145/2013 degli importi sanzionatori: in materia di superamento del limite massimo dell orario settimanale medio; nonché in materia di mancata concessione del riposo giornaliero e settimanale. NOTA BENE - In sede di conversione, il Legislatore ha stabilito che tale minor aggravio degli importi sanzionatori trova applicazione in relazione alle violazioni commesse sin dall'entrata in vigore del citato D.L. n. 145/2013 (cioè dal 24 dicembre 2013). Ne deriva che: le violazioni commesse fino al 23 dicembre 2013, saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio; mentre quelle commesse dal 24 dicembre 2013, saranno soggette a importi sanzionatori raddoppiati. 3

A tal proposito, nel ricordarle che: la durata media dell'orario di lavoro "deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi" (superiore se previsto dalla contrattazione collettiva); il riposo settimanale "è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni"; il riposo giornaliero deve essere fruito "ogni ventiquattro ore"; si precisa che, ai fini della applicabilità delle nuove sanzioni raddoppiate, e quindi della individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti, i periodi di riferimento sopra richiamati (quattro mesi, quattordici giorni, ventiquattro ore), devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre 2013. Ciò detto, Le illustriamo in sintesi il regime sanzionatorio oggi vigente in caso di violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro. Durata media dell'orario di lavoro La durata media dell orario di lavoro non può, in ogni caso, superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. A tal fine, la durata media dell orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi. I contratti collettivi di lavoro possono, in ogni caso, elevare il limite fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all organizzazione Regime sanzionatorio per violazioni commesse a far data dal 24 dicembre 2013 amministrativa da 200 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento, la sanzione amministrativa va da 800 a 3.000 euro. Se la violazione di riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento, la sanzione amministrativa va da 2.000 euro a 10.000 euro, e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. Riposo settimanale Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Regime sanzionatorio post conversione (D.L. n. 145/2013) amministrativa da 200 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento, la sanzione amministrativa va da 800 euro a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento, la sanzione amministrativa va da 2.000 euro a 10.000 euro, e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. 4

Riposo giornaliero Ferma restando la durata normale dell orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. Regime sanzionatorio post conversione D.L. n. 145/2013 amministrativa da 100 a 300 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero di è verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione amministrativa va da 600 a 2.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore, la sanzione amministrativa va da 1.800 euro a 3.000 euro, e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. Tabella di sintesi Infine, per avere un quadro più esaustivo delle maggiorazioni sanzionatorie su illustrate Le riepiloghiamo brevemente gli importi fissati dalla L. n. 9/2014. MAXISANZIONE ORDINARIA VIOLAZIONI minima massima (art. 16 L. n. (art. 16 L. n. ENTRO IL 23.12.2013 1.500 euro 12.000 euro 150 euro 1.500 euro 3.000 euro 37,50 euro 50 euro DAL 24.12.2013 AL 21.22.2014 1.950 euro 15.600 euro 195 euro 1.950 euro 3.900 euro 48,75 euro 65 euro 5

DAL 22.02.2014 1.950 euro 15.600 euro 195 euro - 3.900 euro - 65 euro MAXISANZIONE AFFIEVOLITA ( nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo ) VIOLAZIONI minima massima. (art. 16 L. n. (art. 16 L. n. ENTRO IL 23.12.2013 1.000 euro 8.000 euro 30 euro 1.000 euro 2.000 euro 7,50 euro 10 euro DAL 24.12.2013 AL 21.22.2014 1.300 euro 10.400 euro 39 euro 1.300 euro 2.600 euro 9,75 euro 13 euro DAL 22.02.2014 1.300 euro 10.400 euro 39 euro - 2.600 euro - 13 euro Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 6