La gestione dei rifiuti prodotti in siti potenzialmente contaminati Pordenone, martedì 26 maggio 2009 Paolo Verardo Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone
Normativa di riferimento D.Lgs. 152/2006 - deposito temporaneo - terre e rocce da scavo - obblighi produttori D.C.I. 27.07.1984 - stoccaggi D.Lgs. 36/2003 - discariche
Generalmente: Rifiuti prodotti - panni e salsicciotti contaminati 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti) stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose - terre contaminate da idrocarburi 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose - acque emulsionate con concentrazioni elevata di idrocarburi 13 08 02* altre emulsioni
Il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. Deposito temporaneo I rifiuti in deposito non devono contenere PCB e PCT in Q.ta superiore a 25 ppm e nemmeno Policlorodibenzodiossine, Policlorodibenzofurani, Policlorodibenzofenoli in Q.ta superiore a 2,5 ppm. Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, alle seguenti condizioni : Il deposito deve essere fatto per categorie omogenee di rifiuti, nel rispetto delle norme tecniche per il deposito, per l imballaggio e l etichettatura. I RIFIUTI PERICOLOSI devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; Oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 10 MC In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno I RIFIUTI NON PERICOLOSI devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; Oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 20 MC
Norme tecniche per il deposito temporaneo DELIBERA INTERMINISTERIALE DEL 27/07/1984 I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimicofisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Se il deposito di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi. 100 litri 100 litri 50 litri 20 litri Volume totale 270 litri Bacino di contenimento Volume del bacino deve essere di almeno 100 litri
Norme tecniche per il deposito temporaneo I recipienti mobili devono essere provvisti di: - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; - dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dalla azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento. Allo scopo di rendere nota, durante il deposito, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
Terre e rocce da scavo Articolo 186 del D.Lgs. 152/2006 1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) ; b) ; c) ; d) ; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; ( ) 5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.
Smaltimento in discarica Le discariche erano classificate dalla D.C.I 27.07.1984 come: a) discarica di I categoria; b) discarica di II categoria tipo A (peri rifiuti inerti), tipo B e tipo C ; c) discarica di III categoria. Il D.Lgs. 36/ 2003 riclassifica le discariche: a) discarica per rifiuti inerti; b) discarica per rifiuti non pericolosi; c) discarica per rifiuti pericolosi. Attenzione ai limiti dei rifiuti conferibili in discarica (D.M. 03.08.2005)
Obblighi dei produttori e dei detentori Generalmente chi si occupa delle operazioni di bonifica è il produttore di rifiuti Oneri relativi allo Smaltimento e/o Recupero rifiuti: Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti: - Autorizzati con procedura ordinaria, alle attività di smaltimento e di recupero; - Autorizzati con procedura semplificata, alle attività di recupero nei limiti consentiti; Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale - MUD Chiunque svolge operazioni di recupero e smaltimento, ( ), nonché le imprese/enti che producono rifiuti pericolosi DEVONO comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche di rifiuti annualmente gestite. Registro di carico e scarico Obbligatorio per i soggetti tenuti ad effettuare annualmente la dichiarazione ambientale- MUD ( ). Formulario d identificazione rifiuti Compilare il formulario di identificazione che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto.
Conferimento dei rifiuti a terzi, assicurarsi che : Il raccoglitore, trasportatore sia iscritto all'albo gestori ambientali Verificare che i CER dei rifiuti conferiti e il mezzo utilizzato per il trasporto siano inseriti nell iscrizione del trasportatore. Inoltre verificare che il mezzo sia idoneo per il trasporto del rifiuto rispetto della normativa ADR ( quando applicabile, generalmente rifiuti pericolosi) Verificare che i destinatari dei rifiuti ( impianti di smaltimento e/o recupero) siano autorizzati, richiedendo gli estremi dell'autorizzazione o copia della stessa (nella quale siano chiari: la validità del documento, la presenza del rifiuto da gestire nell elenco degli autorizzati);