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TRIBUNALE DI SALERNO AVVISO DI VENDITA IMMOBILI Esecuzione Immobiliare R.G.E. n. 394/08 Il sottoscritto avvocato Rosalinda Amabile, con studio in Salerno alla via Diaz n. 47, nella qualità di custode giudiziario e delegato al compimento delle operazioni di vendita, nonché allo svolgimento delle attività connesse e conseguenti, relativamente alla procedura esecutiva immobiliare RGE n. 394/08 del Tribunale di Salerno, promossa dalla Banca Nazionale di Lavoro spa, rappresentata e difesa dall avv. Luigi Adinolfi, in virtù del provvedimento di nomina reso in data 08.11.2012 dal Giudice dell esecuzione del Tribunale di Salerno, Dr. Alessandro Brancaccio, visti gli artt. 591 bis, 569, 571 e 576 c.p.c., AVVISA che il giorno 16.10.2013 alle ore 17,00, avanti a sé, presso il proprio studio in Salerno alla via Diaz n.47, si svolgerà la VENDITA CON INCANTO degli immobili pignorati distinti in UNICO LOTTO in calce descritto. Il prezzo base, pari a quello di stima, determinato ai sensi dell art 568 c.p.c., ridotto di ¼ (un quarto), in virtù del provvedimento reso in data 05-08/04/2013, è fissato in euro 136.312,50 (centotrentaseimilatrecentododici virgola cinquanta). Nel corso dell incanto, ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore al 5% (cinque per cento) del prezzo base, come ridotto, arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo e, quindi, non potrà essere più bassa di euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero). Nella vendita con incanto a differenza di quella senza incanto per aggiudicarsi il lotto sarà necessario effettuare almeno un rilancio del prezzo. Gli immobili di cui al lotto unico vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con pertinenze, accessori, ragioni, azioni ed eventuali servitù attive e passive, quote condominiali relative, con gli eventuali diritti spettanti sulle parti comuni e condominiali, per legge, destinazione e consuetudine, nonché con i pesi, gli oneri e le formalità pregiudizievoli 1

eventualmente esistenti ed inerenti agli stessi, così come identificati, descritti, valutati dall esperto nella relazione di stima del 10.02.2012, a firma dell arch. Valentina Salvi, che deve essere consultata dall offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titoli gravanti sull immobile. La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità, o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. L immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Le spese del trasferimento ed i relativi oneri fiscali cedono a carico, in ogni caso, dell aggiudicatario. La descrizione dell immobile, le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, le condizioni di vendita e le forme di pubblicità sono di seguito riportate. Ognuno ex art. 579 co. 1 c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all incanto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l ordinario mandato alle liti); nell ipotesi di cui al citato art. 579, co. 3 c.p.c., il mandato speciale dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all art. 583, co. 1, c.p.c. 2

Gli offerenti all incanto dovranno presentare domanda di partecipazione, in regola con il bollo, contenente a pena d inefficacia: a) le proprie generalità: a1) ove presentata da persona fisica: nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale, domicilio, residenza, recapito telefonico e stato civile dell offerente, con allegata copia fotostatica di un valido documento d identità e del codice fiscale, e, se necessario, di valida documentazione comprovante i poteri e la legittimazione (es. procura speciale); nel caso in cui l offerente sia coniugato, il regime patrimoniale prescelto, con indicazione qualora coniugato in regime di comunione legale - delle generalità del coniuge non offerente, con allegata copia di un valido documento d identità e del codice fiscale di quest ultimo, al fine di potere trasferire ad entrambi, pro quota, il bene in caso di aggiudicazione; nell ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge, in regime di comunione dei beni, oltre la dichiarazione di quest ultimo, ex art. 179 co. 1 lett.f, c.c., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della citata disposizione normativa; in caso di domanda presentata da più soggetti, l indicazione di quello, tra questi, che abbia l esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; se la domanda sia formulata da minorenne, essa dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare da depositare in copia conforme; qualora la persona fisica partecipi in qualità di titolare di omonima ditta individuale dovrà essere indicata la partita IVA ed allegata una recente visura camerale della ditta stessa oltre ad una copia fotostatica di un valido documento d identità e del codice fiscale dell offerente; a2) ove presentata da società o ente: dati identificativi, inclusa partita IVA e/o codice fiscale, recapito telefonico e fax, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante; alla domanda dovranno essere allegati sia una recente visura camerale (dalla quale risulti lo stato della società o ente ed i poteri conferiti all offerente) sia copia fotostatica di un valido documento d identità dell offerente; b) l indicazione del numero di Ruolo Generale Esecuzioni della procedura esecutiva; 3

c) i dati identificativi del bene e del lotto per il quale l offerta è presentata; d) l espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto del bene immobile ; e) un assegno circolare, non trasferibile, intestato all Avvocato delegato di importo pari al 10% del prezzo a base d asta, a titolo di cauzione, ed in conto prezzo di aggiudicazione. La domanda di partecipazione con gli allegati sopra specificati dovrà essere inserita, in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, da consegnare all Avvocato delegato o ad un suo incaricato presso lo studio dell'avvocato delegato, in Salerno alla via Diaz n. 47, entro le ore 13 del giorno precedente la data fissata per la vendita ovvero entro le ore 13 del giorno 15.07.2013. All esterno della busta vanno annotati, a cura del professionista o di un suo delegato, il nome, previa identificazione, di chi provvede al deposito, il nome del giudice dell esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l esame delle offerte; gli assegni per cauzione devono essere inseriti nella busta che il professionista delegato o un suo delegato sigilla idoneamente al momento del deposito. Le buste saranno aperte il giorno stabilito per l incanto, alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell art. 581 c.p.c. Se l offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell incanto, salvo che lo stesso abbia omesso di parteciparvi, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo; in tal caso la cauzione sarà restituita solo nella misura dei nove decimi dell intero e la restante parte, pari ad un decimo della cauzione versata, sarà trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall esecuzione. Nel caso di una sola istanza di partecipazione occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, co. 2 c.p.c., per conseguire l aggiudicazione provvisoria; l aggiudicazione diventerà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento. 4

A norma dell art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l incanto, potranno ancora essere validamente presentate offerte di acquisto, entro le ore 13 del decimo giorno successivo all incanto (nel caso in cui tale termine cada di sabato o in un giorno festivo, entro la stessa ora del primo giorno feriale immediatamente successivo), ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 (un quinto) quello raggiunto nell incanto. Tali nuove offerte, in regola con il bollo, dovranno essere proposte, mediante deposito presso lo studio del professionista delegato, nelle forme di cui all art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all incanto, da effettuare sempre con assegno circolare intestato all Avvocato delegato. Il professionista delegato, verificata la regolarità delle offerte, indirà la gara secondo le previsioni di cui all art. 584 c.p.c.; alla gara potranno partecipare, oltre gli offerenti in aumento e l aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal professionista, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui sopra. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del 3 comma del citato articolo, l aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dell esecuzione. Ogni domanda di restituzione della cauzione dovrà essere indirizzata dagli offerenti al giudice dell esecuzione. L aggiudicatario dovrà versare, entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui l aggiudicazione sarà divenuta definitiva il saldo del prezzo (corrispettivo di aggiudicazione meno la cauzione di cui sopra) ed una somma idonea a coprire le spese di vendita, a suo carico, fissata provvisoriamente in ragione 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o restituzione dell eventuale esubero, ed oltre IVA se dovuta. Tale versamento sarà effettuato con assegno circolare, non trasferibile, intestato all'avvocato delegato, da depositare presso il suo studio. 5

Il mancato versamento del prezzo comporterà la decadenza dell aggiudicatario, la perdita della cauzione nonché le ulteriori conseguenze di cui all art. 587 c.p.c. AVVERTE che del presente avviso sarà effettuata, dal sottoscritto Avvocato delegato, almeno 45 giorni prima della data dell incanto, affissione all Albo del Tribunale di Salerno nonché pubblicazione, per una sola volta, su un quotidiano di informazione a diffusione locale e pubblicità on-line sui siti www.astegiudiziariesalerno.it e www.asteimmobili.it (sui quali potrà essere consultata anche l ordinanza di vendita e la relazione di stima redatta dall'esperto, pubblicate a cura del sottoscritto Avvocato delegato). I creditori muniti di titolo esecutivo potranno effettuare, a proprie spese, non rimborsabili ex art. 2770 c.c., pubblicità muraria, nel Comune di Salerno e nel Comune di ubicazione degli immobili, almeno 45 giorni prima della data dell incanto. Gli offerenti nella domanda di partecipazione all incanto, o, comunque, gli aggiudicatari, entro il termine per il versamento del prezzo, dovranno dichiarare espressamente se intendono avvalersi della procedura di concessione di mutui agli aggiudicatari prevista dal c.d. protocollo ABI. In particolare, si precisa che chiunque intenda partecipare alla vendita, anche ai sensi dell art. 584 c.p.c., ha la possibilità di ottenere mutui ipotecari per un importo massimo del 70-80% del valore dell immobile (cioè del minore tra il prezzo di stima e quello di aggiudicazione) a tassi e condizioni economiche prestabilite da ogni singola banca aderente al c.d. protocollo ABI- ma come adottato con nota ABI prot. LG/003250 del 19.06.2003 e successive modificazioni in rapporto alla procedura elaborata dalla Commissione Mista istituita presso il Tribunale di Milano- per la concessione dei mutui agli aggiudicatari. L elenco delle banche aderenti all iniziativa del Tribunale di Salerno potrà essere reperito presso il sito ABI ovvero direttamente presso le sedi delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, delle quali sarà disponibile anche il recapito telefonico, sempre presso il sito ABI (http://www.abi.it/). Qualora l esecuzione si svolga su impulso o con l intervento di creditore fondiario (banca o cessionario del credito avente i requisiti di cui all art. 58 della 6

legge bancaria), l aggiudicatario potrà avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento ai sensi dell art.41, comma 5, d.lgs. n.385/93, ed alle condizioni ivi previste. L aggiudicatario che non si sia avvalso di tale facoltà dovrà versare direttamente alla banca mutuante creditrice (o al cessionario del credito) la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito di questa (art.41, comma 4, d.lgs n.385/93), entro il suindicato termine di sessanta giorni dalla data in cui l aggiudicazione sarà divenuta definitiva (ovvero nel termine di venti giorni ove il procedimento esecutivo, iniziato prima del 1 gennaio 1994, sia ancora soggetto alla precedente normativa sul credito fondiario, ex art.161, comma 6 del citato decreto legislativo), e, contestualmente, consegnare al professionista delegato la quietanza emessa dalla banca mutuante; tale pagamento diretto, nei limiti del credito azionato in via ipotecaria, e con detrazione di un accantonamento per spese di procedura nella misura pari al 20%, potrà avvenire a condizione che il creditore fondiario abbia fatto pervenire presso il medesimo studio del professionista delegato, entro 30 giorni dall aggiudicazione definitiva, la propria dichiarazione di credito (col dettaglio di capitale, rate scadute, interessi e spese con collocazione privilegiata e in caso di vendite in lotti la quota proporzionale riferita a ciascun lotto). Soltanto all esito del pagamento delle spese di trasferimento nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione e del saldo del prezzo di aggiudicazione, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sui cespiti, sarà emesso il decreto di trasferimento. Il sottoscritto Avvocato provvederà, con spese e compensi a carico dell aggiudicatario, all esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni, nonché all espletamento delle formalità di cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sui beni; parimenti resteranno a carico dell aggiudicatario le spese occorrenti alla materiale liberazione dell immobile da parte del custode giudiziario. Tutte le attività che, a norma dell'art. 571 c.p.c. e seguenti, dovrebbero essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'esecuzione o dal 7

Cancelliere o dal Giudice dell'esecuzione, saranno effettuate dal sottoscritto avvocato delegato, presso il proprio studio in Salerno alla via Diaz n. 47. Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso lo studio del custode giudiziario e professionista delegato alla vendita, avv. Rosalinda Amabile, ai recapiti telefonici 089/237334-349/5052737 o all indirizzo e-mail rosalindaamabile@hotmail.com. I creditori potranno consultare l intero fascicolo della procedura mentre, a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente al termine per la presentazione delle domande di partecipazione all incanto, i potenziali interessati potranno consultare la relazione dell esperto, presso lo studio del professionista delegato, previo appuntamento da concordare con lo stesso, via filo o via mail. La presentazione delle offerte presuppone la conoscenza integrale dell ordinanza di vendita, degli atti e dei documenti della procedura esecutiva nonché della perizia di stima e delle relative integrazioni, consultabili presso lo studio del professionista delegato o sui siti internet citati. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI PIGNORATI (COME DA CTU IN ATTI) LOTTO UNICO: piena proprietà di un fabbricato, con annesso terreno agricolo sito nel comune di Giffoni Sei Casali - frazione Sieti alla via Provitolo n. 1, composto al piano terra da deposito, cucina, forno, bagno con annesso terrazzo, al primo piano da due camere da letto comunicanti ed un terrazzo ad una quota inferiore, al piano sottotetto da un locale con copertura a doppia falda e da un locale tecnico di altezza inferiore a m. 1.50; il terreno, che ha consistenza complessiva di ha 4.76.60, è costituito da terrazzamenti con particelle comunicanti ed intercluse ed è coltivato ad uliveto, frutteto ed orto. DATI CATASTALI E CONFINI Il fabbricato è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Giffoni Sei Casali al foglio 27, particella 101 - ctg. A/4 - classe 2-7 vani - rendita 415,75; il fondo rustico è identificato al Catasto Terreni del Comune di Giffoni Sei Casali al foglio 27, alle seguenti particelle: 100, 102, 103, 140, 141, 142, 148, 149, 168, 169, 170, 207, 208, 213. 8

Dalla documentazione in atti si evince che i dati catastali necessitano di un aggiornamento attesa la mancata rappresentazione del terrazzo al piano terra, l'errata individuazione della latrina oltre alla rettifica della destinazione d'uso del bagno e del deposito al piano terra; sul punto si rinvia a quanto esposto nella relazione peritale alle pagine 11 e 27. Dalla detta documentazione emerge che il bene staggito confina con beni di terzi, con strada Capitignano - Sieti, con i beni della curia Vescovile di Salerno, con il vallone della Grotta salvo altri. NOTIZIE URBANISTICHE Dalla relazione dell esperto si evince che il bene pignorato risale nel suo impianto originario presumibilmente alla seconda metà dell'ottocento con superfetazioni storiche risalenti alla prima metà del secolo scorso; dalla documentazione in atti emerge, altresì, che non esiste il certificato di abitabilità e che non sono state riscontrate istanze di condono inerenti il bene di cui è vertenza. In ogni caso, in base al disposto contenuto nell art. 46, 5 co., T.U. Edilizia DPR 06/06/2001 n. 380 e nell art. 40, comma 6 della legge 28/02/1985 n. 47, l aggiudicatario, qualora l immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, potrà provvedere a proprie spese alla sanatoria e/o al condono di eventuali irregolarità urbanistiche entro 120 giorni rispettivamente dall atto di trasferimento degli immobili o dalla notifica del decreto di trasferimento emesso dall Autorità Giudiziaria. POSSESSO Gli immobili di cui al lotto unico sono occupati dai debitori esecutati e dal figlio degli stessi, i quali versano l indennità di occupazione alla custodia giudiziaria. Salerno, 23.07.2013 Avv. Rosalinda Amabile 9