Periodico informativo n. 177/2015 Saldo IMU e TASI 2015: come rimediare agli errori Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla sulle possibilità di rimedio degli errori commessi in sede di versamento del saldo IMU e TASI 2015 il cui termine ordinario di pagamento è scaduto lo scorso 16 dicembre. Le stesse possibilità di rimedio valgono anche per correggere gli errori commessi in sede di calcolo e versamento dell acconto. Premessa Il 16 dicembre 2015 è scaduto il termine ordinario per il versamento del saldo IMU e TASI per l anno 2015. È possibile che nel liquidare il tributo dovuto o nella compilazione del modello F24 per eseguire il versamento siano stati commessi degli errori. Gli errori commessi possono aver avuto o non avere avuto incidenza sull ammontare del tributo dovuto. Così ad esempio, potrebbe essere stata applicata un aliquota maggiore o inferiore rispetto a quella deliberata dal comune, oppure è possibile ad esempio che nel modello F24 sia stato indicato un codice comune errato o un numero di immobili diverso rispetto a quello cui il tributo versato si riferisce. Che cosa fare in tali casi?
Errori liquidazione e versamento IMU e TASI Tipologia Incidenza sull ammontare del tributo Errori meramente formali Conseguenza Versamento in eccesso o insufficiente/omesso versamento Errata compilazione modello F24 senza incidenza sul tributo dovuto Versamento in eccesso Nel caso in cui l errore commesso abbia generato un versamento in misura maggiore rispetto a quanto dovuto, il contribuente vanterà un credito verso il comune destinatario del versamento nella misura pari all importo versato in più. In tale ipotesi è possibile rivolgersi al comune per richiedere il rimborso del credito oppure per verificare eventuali possibilità di compensazione con altri tributi locali. La richiesta di rimborso è, in genere, fatta tramite compilazione del modello predisposto dal comune stesso (oppure su carta semplice) cui allegare, oltre al documento di riconoscimento del contribuente, copia della ricevuta di versamento del modello F24 presentato. Il versamento in eccesso, ad esempio potrebbe essersi verificato nel caso in cui sia stata applicata un aliquota maggiore rispetto a quella deliberata dal comune, oppure nel caso di utilizzo (per il calcolo della base imponibile) di una rendita catastale non aggiornata e maggiore rispetto a quella corretta, oppure ancora ad esempio per l utilizzo di una detrazione IMU in misura inferiore rispetto a quella effettivamente spettante. Credito per versamento in eccesso IMU e TASI Come posso rimediare? In che modo? Richiesta di rimborso oppure di compensazione con altri tributi locali Rivolgendosi all ufficio tributi del comune destinatario del versamento Insufficiente versamento Frequente può essere anche il caso in cui, nel liquidare l imposta, il contribuente abbia determinato e versato un importo inferiore rispetto a quello dovuto.
L insufficiente versamento potrebbe essersi verificato per motivi del tutto opposti a quelli che avrebbero potuto determinare un versamento in eccesso. Quindi ad esempio, il possessore ha applicato un aliquota inferiore rispetto a quella deliberata dal comune, oppure ha utilizzato una rendita catastale inferiore, oppure ancora ha beneficiato di una detrazione IMU maggiore rispetto a quella che effettivamente gli spetta. Per rimediare, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, versando l importo dovuto, la sanzione (in misura notevolmente ridotta rispetto a quella ordinaria) e gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo. È possibile rimediare, tramite ravvedimento, anche in caso di omesso versamento. Con riferimento al saldo IMU e TASI 2015 qualora il contribuente abbia versato in maniera insufficiente o abbia omesso la scadenza del 16 dicembre, vi è la possibilità di beneficiare delle nuove sanzioni in vigore dal 1 gennaio 2016. In particolare, dal combinato dell attuale normativa sanzionatoria e quella che entrerà in vigore dal 2016 (D.Lgs. 158/2015), la soluzione ottimale in caso di insufficiente o omesso versamento è quella della tabella che segue: Sanzione In tal caso si applicherà una sanzione Ravvedersi entro il 23 dicembre 2015 massima dell 1,4% (cioè 0,2% per ogni giorno di ritardo) Ravvedersi dal 1 gennaio 2016 al 15 gennaio 2016 In tal caso si applicherà la nuova sanzione del ravvedimento breve pari a 1,5% Non conviene, invece, ravvedersi nel periodo che va dal 24/12 al 31/12 poiché si subirebbe una sanzione maggiore rispetto a quella dovuta ravvedendosi nel periodo 01/01/2016 15/01/2016. Se, infatti, ci si volesse, ad esempio, ravvedere il 24 dicembre (il ravvedimento sprint è possibile fino a 14 giorni dalla violazione, quindi, fino al 30 dicembre) dovrebbe applicarsi una sanzione pari a 1,6% (0,2% per 8 giorni), cioè superiore a quella che si applicherebbe aspettando il 2016 e ravvedendosi entro il 15 gennaio 2016. Dopo il 15 gennaio 2016, è possibile ravvedersi: entro il 15 marzo 2016 (ravvedimento intermedio) con sanzione pari all 1,67%; entro il 30 giugno 2016 (ravvedimento lungo) con sanzione pari al 3,75%.
Oltre la sanzione, ovviamente occorre versare l importo omesso e gli interessi al tasso legale annuo per ciascun giorno di ritardo. Per l acconto, l unica strada percorribile ad oggi per rimediare resta quella del ravvedimento lungo, e quindi eseguire il versamento omesso o insufficiente entro il 30 giugno 2016 con sanzione del 3,75%. Errori meramente formali Gli errori meramente formali sono quelli che non incidono sulla determinazione del tributo, e pertanto come tali, ai sensi dell art. 10, comma 3 Legge n. 212/2000, non sono sanzionabili, poiché per il contribuente non sorge alcun debito verso il Fisco (comune). Errori meramente formali nel modello F24 Tipologia errore Errata indicazione n. immobili È barrata la casella acconto invece che saldo oppure viceversa Non è barrata la casella Immob. Variati nel caso in cui nel corso dell anno sia intervenuta qualche variazione E indicato nel campo Detrazione un importo errato Rivolgersi al comune di ubicazione dell immobile e richiedere la correzione dell errore compilando l apposito modello predisposto dal comune oppure in carta semplice (dove previsto). Alla richiesta occorre allegare copia del modello F24 errato di cui si chiede la correzione e copia del documento di riconoscimento del contribuente Errato codice comune Tra gli errori meramente formali che è possibile aver commesso, una particolare attenzione occorre dare all indicazione nel modello F24 di un codice comune errato. Anche se tale tipologia di errore non è sanzionabile (comma 7 art. 13 D.Lgs. n. 471/1997) occorre quanto prima provvedere alla correzione, al fine di consentire il riversamento del gettito dalle casse del comune errato alle casse del comune effettivo destinatario del versamento. Al riguardo occorre distinguere a seconda che l errore sia stato commesso dall operatore della banca/posta cui il contribuente ha presentato il modello F24 per il
versamento (in tal caso nel modello F24 presentato dal contribuente, il codice comune è correttamente indicato ma è l operatore che nell eseguire l operazione digita a terminale un altro codice comune) oppure è lo stesso contribuente a presentare per il versamento un modello F24 con l indicazione del codice errato. Errato codice comune Ipotesi Presentare una richiesta di correzione direttamente alla banca/posta in cui è stato eseguito il versamento, allegandovi la Errore dell operatore della banca/posta ricevuta del modello F24 in proprio possesso e contenente l'esatta indicazione del codice comune. La banca/ posta a sua volta procederà alla rettifica del codice Presentare al comune al quale il pagamento è stato erroneamente effettuato una richiesta di riversamento a favore del comune di ubicazione dell immobile. Errore del contribuente Si tratta di un modulo da compilare, messo a disposizione dal comune stesso, in cui si chiede contemporaneamente il rimborso di quanto erroneamente versato e il riversamento di tale rimborso al comune corretto Flavia Valmorra - Roberto Garavini Ravenna 23 dicembre 2015