COMUNE DI SUMIRAGO Ufficio Tributi Tel. 0331 909103 Fax 0331 909520 e-mail: settorecontabiletributi@comune.sumirago.va.it IMU 2014 L'Imposta Municipale Propria (IMU) è la nuova imposta sugli immobili in vigore dal 2012. Il gettito è destinato in parte ai Comuni e in parte allo Stato. Sostituisce l'ici e l'irpef dovuta dalle persone fisiche in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni immobili non locati Dal 2014 il gettito sarà destinato interamente al Comune, eccetto quello (calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento) relativo ai fabbricati del gruppo catastale D che sarà destinato allo Stato. ESENZIONE DAL PAGAMENTO IMU E esente dal pagamento IMU l abitazione principale (escluse cat. A1,A8,A9) e relative pertinenze. Le pertinenze delle abitazioni principali sono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie catastali C2,C6,C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie suindicate. CHI PAGA L'imposta è dovuta dal titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. La nuda proprietà non produce alcun obbligo ai fini IMU. PER QUALI IMMOBILI SI PAGA LA RATA DI GIUGNO AREE FABBRICABILI l area fabbricabile è l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità. Le aree fabbricabili possedute da agricoltori sono considerate come non fabbricabili in presenza dei
specifici requisiti. FABBRICATI: il fabbricato è l unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio, compresa l abitazione principale (accatastata in cat. A1 A8 A9) e le sue pertinenze; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all imposta a partire dalla data di accatastamento (se non è accatastato è soggetto all imposta a partire dalla data di ultimazione lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato). ABITAZIONE PRINCIPALE (riferita esclusivamente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9) si definisce tale: l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile. Pertinenza: in base all art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e successiva conversione in legge, le pertinenze dell abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. BASE IMPONIBILE Il valore imponibile per i fabbricati è determinato dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti: - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7; - 140 per i fabbricati classificati nella categoria nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati classificati nella categoria nel gruppo catastale A/10 e D/5; - 65 per i fabbricati classificati nella categoria nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; - 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1. Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. I valori a metro quadro da utilizzare per calcolare la base imponibile sono gli stessi vigenti nell anno 2013 e pubblicati sul sito del Comune.
TERRENI AGRICOLI siti sul territorio del Comune di Sumirago sono esenti dal pagamento dell imposta. L'Agenzia del Territorio ha attivato un Servizio di consultazione on-line, accedendo al quale il contribuente può verificare le proprie rendite catastali, inserendo il proprio codice fiscale e gli identificativi catastali (foglio, particella, subalterno) dell'immobile. ALIQUOTE Le aliquote da applicare sono quelle deliberate per l anno 2013, ovvero: - abitazione principale ( solo cat. A1 -A8 A9) e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per cat. C6, C2, C7) 0,50 per cento (interamente al Comune) - aree edificabili, fabbricati (diversi da abitazione principale) accatastati in categorie A e C fabbricati accatastai in cat. B 0,90 per cento (interamente al Comune) - fabbricati categoria D (escluso D10) 0,90 per cento: - di cui 0,76 per cento allo Stato - 0,14 per cento al Comune
DETRAZIONE E MAGGIORAZIONE DETERAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE Per l'abitazione principale, sola categoria A1,A8,A9, intesa come unica unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, compete la detrazione di 200,00. La detrazione deve essere rapportata ai mesi di destinazione e, nel caso in cui vi siano più soggetti passivi che dimorano nell'immobile, deve essere suddivisa in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento. SCADENZE E MODALITA DI PAGAMENTO ACCONTO ENTRO IL 16.06.2014 (50%) saldo entro il 16.12.2014 (conguaglio) Il pagamento dell'acconto IMU può essere effettuato mediante il modello F24, utilizzabile presso tutte le banche e gli uffici postali o tramite apposito bollettino postale. Il bollettino, disponibile presso tutti gli uffici postali, dovrà riportare obbligatoriamente il numero di c/c 1008857615 che rimane uguale per tutti i Comuni e l intestazione Pagamento IMU. I versamenti devono essere arrotondati all Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a 49 centesimi. CODICE CATASTALE COMUNE DI SUMIRAGO L003 Codici tributo IMU da indicare sul modello F24 - Abitazione principale e relative pertinenze 3912 (gettito destinato interamente al Comune) - Aree fabbricabili 3916 (gettito destinato interamente al Comune) - Altri fabbricati (eccetto immobili categoria D) 3918 (gettito destinato interamente al Comune) - Immobili ad uso produttivo cat. D - Stato 3925 (gettito destinato allo Stato) - Immobili ad uso produttivo cat. D -Incremento Comune 3930 (gettito destinato al Comune) DICHIARAZIONE La dichiarazione IMU debba essere presentata entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta.
Pertanto, la dichiarazione IMU per l anno 2013 (redatta solo nei casi previsti dalla legge) deve essere presentata entro il 30.06.2014. ******************************************************************** ***************************** Il personale dell Ufficio Tributi è a disposizione per fornire chiarimenti. Tel 0331 909103 fax 0331909520 e-mail: settorecontabiletributi@comune.sumirago.va.it Inoltre è disponibile sul sito del Comune www.comune.sumirago.va.it un apposito servizio di calcolo on-line cliccando IUC che permette di determinare l imposta dovuta e la compilazione automatica del modello di pagamento F24. Sumirago, 28 maggio 2014