D&O Rc Patrimoniale

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D&O Rc Patrimoniale ------------------------ ------------------------

La polizza D&O Presentazione: Chi assicuriamo? Membri passati, presenti e futuri di: CdA, Collegio Sindacale, Dirigenti Amministratori di fatto della Contraente e delle Controllate Cosa tutela? Le perdite pecuniarie derivanti da richieste di risarcimento avanzate da Terzi in seguito ad atti illeciti reali o presunti commessi dagli assicurati Chi può avanzare una richiesta di Risarcimento? La società stessa (company claim) Gli azionisti (es: singoli soci; gruppi di azionisti; Fondi Comuni) Il Curatore Fallimentare Soci di minoranza che rappresentino il 5% del capitale sociale I creditori sociali (Banche; fornitori ecc.) I terzi in genere(acquirenti) Autorità governative /Pubblica Amministrazione Gli Amministratori (Se dissenzienti) I Dipendenti ESCLUSIONI Vantaggio personale, dolo, lesioni personali, danni materiali inquinamento, multe e sanzioni

I Vantaggi della Polizza D&O ASSICURATI Tutela del patrimonio personale dei soci Tutela anche nei casi di insolvenza della Contraente Tutela degli eredi da richiesta di risarcimento in caso di morte Copertura dei costi di difesa legale CONTRAENTE Garanzia di un elevato grado di solvibilità degli assicurati in caso di azione nei confronti di questi ultimi da parte della Contraente Garanzia in caso di manleva concessa agli assicurati Responsabilità degli Amministratori Comportarsi con diligenza secondo la natura dell incarico e la specifica delle competenze Essere solidalmente responsabili verso la società; in taluni casi anche verso i soci e i creditori a condizione che abbiano ricevuto un danno Redigere il bilancio, contabilità Rispettare le norme dello statuto Divieto di esercitare attività concorrente Divieto di nuove operazioni in caso di perdita che porti il capitale sociale al di sotto del minimo di legge Ipotesi di malagestio

Esempi Malagestio Operazioni di finanziamento arbitrarie Mancata riscossione di crediti sociali Spaventosa incapacità commerciale Assunzione di impegni sproporzionata alla capacità della società Operazioni senza dubbio irrazionali e avventurose Imprudente rinuncia a mezzo di pagamento di pronta soluzione sulla base di mere promesse di futuro pagamento Garanzie fideiussorie non correlabili all interesse della società garante Esempi di Conflitto di Interesse: pagamenti di compensi non deliberati contratti sfavorevoli per la società e favorevoli per il terzo contratti con società in cui gli Amm.ri fossero personalmente interessati

Delibera sull azione sociale di responsabilità ex art. 2339 c.c. Se esercitata dai soci che rappresentano il 5% del capitale sociale (essendo una società quotata), gli Amministratori sono revocati d ufficio Può essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione dell amministratore dalla carica La prescrizione inizia a decorrere dalla data di cessazione dell incarico dell amministratore e non più dalla data in cui viene commesso il fatto o l omissione E rinunciabile e transigibile (solo in forza di altra deliberazione assembleare) Il conflitto di Interessi FUNZIONE RISARCITORIA: risarcimento integrale del danno oltre che nei casi di violazione del dovere di informazione o di astensione al voto, anche nei casi in cui l amministratore abbia utilizzato a proprio vantaggio o di terzi o abbia comunicato a terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell esercizio delle proprie funzioni Azione di responsabilità verso la Capogruppo ex. 2497 c.c. Gli amministratori della capogruppo sono direttamente responsabili nei confronti dei soci per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all integrità del patrimonio della società Esclusione della responsabilità L art. 2497 pone a base dell azione e quindi della responsabilità il danno derivante dal risultato complessivo dell attività della controllante e non il danno risultante da un atto isolatamente considerato Si avrà esclusione della responsabilità se: A. il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell attività di direzione e coordinamento; B. è stato integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a tale scopo finalizzate

Cenni di Diritto Societario, Decreti Legislativi Art. 2392 cc: passaggio dalla diligenza del buon padre di famiglia e del mandatario alla diligenza richiesta dalla natura dell incarico e dalle specifiche competenze (assimilabile al bonus argentarius), di conseguenza vi è responsabilità in solido qualora non venga fatto il possibile per impedire un fatto pregiudizievole o per attenuarne le conseguenze dannose Art. 2393 bis cc: Azione Sociale esercitabile dai soci che rappresentano il 20% (5 per società quotate) del capitale sociale D.Lgs 81/08: responsabilità della sicurezza sul luogo dil lavoro, attiva e passiva. D.Lgs 231/01: responsabilità come membro dell organo Collegiale di Vigilanza L. 196/03 responsabilità della Privacy L. 262/05. Responsabilità nella redazione dei documenti contabili societari Esempi Sinistri/Giurisprudenza A. Citazione da parte del tribunale verso una compagnia italiana(società Alfa) che esercitava una influenza dominante e un controllo di fatto su una società sua appaltatrice(società Beta). Gli amministratori di Alfa erano amministratori di fatto della Beta. Durante l esercizio delle loro funzioni, la Beta acquistò un ramo d azienda della Alfa ad un prezzo esorbitante. La Beta, nel giro di breve tempo, fu costretta a licenziamento di tutto il personale dipendente e al conseguente fallimento di Beta( 1.120.000) B. Gli amministratori e sindaci di una società fallita furono accusati dal Curatore di: mancata realizzazione dell aumento di capitale in seguito ad un illegittima emissione di prestito obbligazionario; illegittima corresponsione di compensi non contabilizzata ad un consigliere; vendita di immobili ad un prezzo inferiore a quello di mercato; emissione di assegni circolari a favore di creditori sociali ma risultanti incassati da uno degli amministratori.

C. La responsabilità dell amministratore di società di capitali per il ritardo nell adozione delle misure necessarie a contenere le perdite e per la mancata richiesta di fallimento nonostante la vistosità ed irreversibilità del dissesto non viene meno per effetto della responsabilità del precedente amministratore nell aver occultato detto stato, una volta che di questo egli abbia avuto contezza. D. Amministratore subentrato non aveva evidenziato i fondi neri che gli erano stati trasmessi dai suoi predecessori, sostenendo che aveva avuto timore delle conseguenze dannose sul piano fiscale. L amministratore subentrato è stato ritenuto responsabile non già per le attività dei precedenti amministratori ma per le proprie omissioni a seguito delle quali la società aveva risentito per intero delle conseguenze dannose di quelle irregolarità E. Obbligo di intervento comporta che l amministratore non può sottrarsi alle sue responsabilità semplicemente dando le dimissioni; cosicchè quando questi si avvede di gravi irregolarità nella gestione o, addirittura sappia di una situazione di decozione, per non incorrere in responsabilità, dovrà adottare tutte le misure necessarie, fino, ove la situazione lo richieda, a presentare domanda di fallimento. F. La circostanza che alcuni consiglieri avevano lasciato la gestione in mano di un solo consigliere non valeva ad esonerare gli altri ma costituiva la prova lampante della violazione dell obbligo di vigilanza ed intervento.