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Area Finanziaria Servizi Ragioneria - Tributi Comune di M E N F I Servizio Tributi AVVISO SU TRIBUTI COMUNALI ANNO 2016 IMU-TASI-TARI PROVVISORIO (giugno 2016) La Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 51 del 08/09/2014, ha approvato il Regolamento per la disciplina dell Imposta Unica Comunale (IUC). L imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Il tributo si articola in due componenti: - la componente patrimoniale, costituita dall imposta municipale propria (IMU), di cui all art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; - la componente servizi, articolata a sua volta: - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal regolamento; - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n.147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Considerato le rilevanti novità in materia, si ritiene utile fornire indicazioni ai cittadini ed ai contribuenti del Comune di Menfi per i pagamenti delle imposte e tasse in vista delle prossime scadenze ed in particolare per l acconto del 16 giugno 2016. IMU Relativamente al versamento dell acconto del 16 giugno 2016, considerato che ad oggi non sono state deliberate nuove aliquote, occorre fare riferimento alla deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 08/09/2014 con la quale sono state approvate le aliquote e le modalità di applicazione dell imposta municipale propria per l anno 2014 e 2015. L imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze, classificate

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna categoria (comma 707 della Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013). L imposta municipale propria non si applica altresì: - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L. 102/2013 art.2 lettera a); - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008; - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - ai fabbricati rurali ad uso strumentale come previsto dal comma 708 della Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013. FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE - Si considera equiparata e quindi direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. - Si considera equiparata ad abitazione principale l unica unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all Anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d uso. CASE IN COMODATO: LE AGEVOLAZIONI PUNTO PER PUNTO L agevolazione TASI e IMU per il 2016, riguardo alle abitazioni concesse in comodato, si configura in una riduzione della base imponibile pari al 50%. Di seguito, forniamo le principali caratteristiche della agevolazione e le modalità per fruirne: - la TASI ridotta è dovuta dal solo possessore a vario titolo: proprietà, usufrutto, superficie, uso. - La riduzione si struttura in misura dell 80% poiché anche per il detentore quest anno è stata esentata l abitazione principale. - Può fruire della agevolazione solo il contribuente che possiede al massimo 2 abitazioni non di lusso: una utilizzata come propria abitazione e l altra data in comodato al figlio (o al padre). - Il riconoscimento dell agevolazione è subordinato alla condizione che il contratto di comodato sia registrato. - Non rileva il possesso di ulteriori fabbricati non abitativi (negozio, terreni agricoli, aree fabbricabili).

- Il comodante e il comodatario devono avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso Comune. - Pertinenze: quelle concesse in comodato unitamente all abitazione potranno scontare il trattamento di favore previsto per l abitazione. Il tutto nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C72, C/6 e C/7. - Abitazioni di interesse storico: per tale specifica categoria è già prevista una riduzione del 50% della base imponibile, che va a sommarsi con la nuova riduzione relativa ai comodati. Ciò significa che in casi di abitazione di interesse storico concessa in comodato l imposta dovrà essere pagata nella quota del 25% della base imponibile. IMU-TASI 2016: CHI NON PAGA? Stando alle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 sono esenti da imposte locali per questo 2016 le seguenti tipologie di immobili: prima casa e pertinenze (escluse le categorie A1, A8 e A9), la TASI è stata cancellata; immobili equiparati alla prima casa da regolamento comunale (come abitazione di anziani o disabili che hanno residenza in una casa di riposo o in una struttura di cura); casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento; fabbricati rurali ad uso strumentale dell attività agricola; terreni di imprenditori agricoli e coltivatori diretti, imbullonati imprese: in tal caso le aziende sono tenute, entro il 15 giugno, a comunicare l annessa variazione catastale, escludendo i macchinari fissi al suolo dalla superficie; unità immobiliare di cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite a prima casa; unico immobile del personale di Forze dell ordine, Polizia, Vigili del fuoco, che non vi dimori in maniera abituale e che non sia dato in affitto; fabbricati adibiti ad alloggi sociali. Quindi, dal 2016 non è dovuta sia l IMU che la TASI per l abitazione principale (con le eccezioni previste). Riguardo poi alla TASI l abolizione si applica anche alle pertinenze e per gli inquilini. Nel caso di immobili in affitto, quindi, la stessa dovrà essere versata dai proprietari per l 80% dell importo dovuto. Modalità di determinazione dell imposta La base per il calcolo dell IMU è la rendita catastale che è reperibile dalla visura catastale. La visura - qualora il contribuente non ne fosse in possesso - può essere richiesta gratuitamente recandosi all Agenzia del Territorio - ora Agenzia delle Entrate oppure on-line nel sito agenziaterritorio.it munendosi di codice fiscale del titolare e del foglio, mappale e subalterno dell immobile (dati che sono riportati nel contratto di acquisto dello stesso). Si ricorda che se non sono intervenute variazioni non è necessario munirsi di nuove visure catastali. Ottenuta la rendita catastale si deve poi procedere alla rivalutazione della stessa moltiplicandola per 1,05 e utilizzando poi i seguenti moltiplicatori distinti per categoria di immobile: CATEGORIE CATASTALI MOLTIPLICATORE A ABITAZIONI (DA A/1 AD A/9) 160 A/10 UFFICI 80 B COLLEGI, OSPEDALI, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, ORATORI 140 C/1 NEGOZI 55 C/3 LABORATORI 140 C/4 LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI 140

C/5 STABILIMENTI BALNEARI 140 C/2 CANTINE 160 C/6 GARAGE 160 C/7 TETTOIE 160 D IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE 65 D/5 ISTITUTI DI CREDITO 80 La determinazione della base imponibile per i terreni viene invece calcolata come segue: TERRENI TERRENI AGRICOLI TERRENI AGRICOLI DI IMPRENDITORI AGRICOLI ISCRITTI REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO DEL 25% REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO DEL 25% MOLTIPLICATORE 135 75 Infine per le aree edificabili la base imponibile è determinata dal valore venale di mercato (stima). Aliquote (deliberate per il 2014) e da utilizzare per l acconto di giugno 2016 N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9 5,00 2 Altri fabbricati 9,50 3 Aree Fabbricabili 7,60 4 Terreni Agricoli 8,30 Per abitazione principale s intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Pertinenze Si ricorda che per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Il coniuge assegnatario della casa coniugale Ai soli fini IMU, il coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale e relative pertinenze, si considera titolare del diritto di abitazione su tali unità, perciò unico soggetto passivo. Ciò è previsto dalla Legge n. 44/2012, di conversione del cosiddetto Decreto Fiscale (Decreto Legge 16/2012). Se, quindi, il coniuge assegnatario risiede anagraficamente e dimora nell'immobile potrà applicare le agevolazioni spettanti per l'abitazione principale (aliquota 5 per mille e detrazione di 200,00). Per i fabbricati storici la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del D.L. 42 del 22.01.2004. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 allegando documentazione fotografica.

Detrazioni Importi detraibili dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Categoria catastale A/1, A/8 e A/9). 1) Per abitazione principale: pari ad 200,00. Va rapportata: - al periodo dell anno durante il quale si protrae la destinazione per abitazione principale; - in proporzione alla quota di destinazione d uso dell unità immobiliare da parte di ciascuno dei soggetti passivi indipendentemente dalla quota di possesso. Si ricorda che la detrazione di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni non è più prevista per l anno 2014 come da art. 13 comma 10 della Legge n. 214 del 22/12/2011. Calcolo dell'imposta Determinata con le modalità sopra esposte la base imponibile si procede poi alla determinazione dell imposta con le seguenti modalità ed utilizzando le aliquote e le detrazioni già deliberate dal Comune. MANUALE: BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA (vedi tabella) = IMU ANNUA DA VERSARE AUTOMATICA: tramite il CALCOLO IMU ONLINE sul sito istituzionale del Comune di Menfi Versamenti e scadenze IL PAGAMENTO DOVRA ESSERE EFFETTUATO SOLO UTILIZZANDO IL MODELLO F24 Le scadenze per il versamento del dovuto sono: - PRIMA RATA IN ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2016 - SECONDA RATA A SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2016 IL CODICE CATASTALE PER IL COMUNE DI MENFI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD F24 E : F126 I codici tributo da utilizzare per i versamenti dell IMU sono: 3912 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 3914 TERRENI 3916 AREE FABBRICABILI 3918 ALTRI FABBRICATI 3925 IMMOBILI USO PRODUTTIVO GRUPPO D (COMPRESI D10) GETTITO STATO

Il versamento non è dovuto qualora l importo annuale per tutti gli immobili posseduti è inferiore ad 12,00. TASI Da quest anno non è più dovuta la TASI sull abitazione principale. L abolizione si applica anche alle pertinenze e per gli inquilini. Nel caso di immobili in affitto, quindi, la stessa dovrà essere versata dai proprietari per l 80% dell importo dovuto. Relativamente al versamento dell acconto del 16 giugno 2016, considerato che ad oggi non sono state deliberate nuove aliquote, occorre fare riferimento alla deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 08/09/2014 con la quale sono state approvate le aliquote e le modalità di applicazione della TASI per l anno 2014. Sono soggetti alla TASI tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU). Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 0%, mentre il titolare del diritto reale sull immobile la quota del tributo è l 80%. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. Aliquote (deliberate per il 2014) e da applicare per l acconto di giugno 2016 Fattispecie immobile Aliquota TASI 2014 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. A1, A8 e A9) 1,00 Abitazione principale tutte le restanti categorie (A2,A3,A4,A5,A6 e A7) 0 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 Altri fabbricati 1,00 Aree Fabbricabili 1,00 Fabbricati destinati ad attività ricettive che ottengono il riconoscimento INYCON 1,00 HOUSE Versamenti e scadenze IL PAGAMENTO DOVRA ESSERE EFFETTUATO SOLO UTILIZZANDO IL MODELLO F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale disponibile in tutti gli uffici postali Le scadenze a regime per il versamento del dovuto sono: - PRIMA RATA IN ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2016

- SECONDA RATA A SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2016 A discrezione del contribuente può essere effettuato il versamento a saldo in unica soluzione entro il 16 giugno. Il versamento, tramite modello F24 ovvero su bollettino postale, deve essere effettuato utilizzando i seguenti codici tributo: 3958 TASI SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 3959 TASI SU FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 3960 TASI SU AREE FABBRICABILI 3961 TASI SU ALTRI FABBRICATI IL CODICE CATASTALE PER IL COMUNE DI MENFI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD F24 o del bollettino postale è: F126 Il versamento non è dovuto qualora l importo annuale per tutti gli immobili posseduti o detenuti è inferiore ad 6,00 TARI A decorrere dall anno 2014 la tassa sui rifiuti è sostituta dalla TARI. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 51 del 08/09/2014, ha approvato il Regolamento per la disciplina dell Imposta Unica Comunale (IUC) comprendente IMU, TARI e TASI. Versamenti e scadenze Per l anno 2016 il versamento è effettuato in tre rate, la prima con scadenza al 31 maggio 2016, la seconda con scadenza al 30 novembre 2016 e la terza a saldo il 31 marzo 2017. Per effettuare il versamento il contribuente deve attendere di ricevere, da parte del Comune, il modello F24 precompilato con l indicazione degli importi dovuti e la scadenza di pagamento. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Il Capo Settore Servizi Finanziari e Tributari (Dott. L. Montelione)