Atleta TROTTA FEDERICA Ricorso per lo scioglimento del vincolo dalla società Pallavolo Aversa Libertas La Commissione Tesseramento Atleti composta da: Avv. Luciano Mennella Avv. Domenico Naso Avv. Francesca Pettinelli (Presidente) ********** Letti gli atti di causa, all esito della istruttoria e della riunione fissata per la discussione del caso, presenti le parti, osserva Con ricorso del 18/09/08 Trotta Federica ha promosso il giudizio per la declaratoria di scioglimento del vincolo per giusta causa dal sodalizio di appartenenza. ASD Pallavolo Aversa Libertas deducendo più dettagliatamente i motivi già esplicitati con la lettera di messa in mora del 5/09/08, e, così, partitamente: 1- Disinteresse societario, attesa la mancata rituale convocazione sia nella stagione sportiva 2006-07 che in quella 2007-08. Per la corrente annata agonistica la convocazione è stata fatta solo dopo aver ricevuta la lettera di costituzione in mora. 2- Omessa obbligatoria visita medica e mancata assistenza in occasione di infortuni occorsi 3- Deterioramento dei rapporti tra atleta e sodalizio. Si è quindi costituito la ASD Pallavolo Aversa Libertas a firma del Presidente protempore, sig. Federico Santulli, contestando la domanda attrice in fatto e in diritto ed eccependo: - L inammissibilità della lettera di costituzione in mora, in quanto redatta in difformità a quanto previsto dall art.77 del Regolamento Giurisdizionale;
- La pretestuosità dei motivi di scioglimento, avendo il sodalizio provveduto ad effettuare le visite mediche annuali ed avendo la società finanche acconsentito al prestito per favorire la crescita tecnica della Trotta. Ha pertanto concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto. Con memoria pervenuta a mezzo telefax in data 15 ottobre 2008 l Avv. Crocetti Bernardi, a nome del sodalizio, ha reiterato le richieste già formulate nella comparsa di costituzione, insistendo nel rigetto del ricorso. All udienza del 15 /10/2008 sono comparsi l atleta accompagnata dai genitori, ed il sig. Federico Santulli, Presidente del sodalizio, che si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l accoglimento. Motivi della decisione Ritiene questo Collegio di dover rigettare, intanto, la eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, in quanto la lettera di costituzione in mora dell atleta seppure succintamente riporta la indicazione dei motivi poi meglio esplicitati a fondamento del ricorso. Nel merito poi il ricorso è fondato e va accolto. Lamenta intanto l atleta che in occasione degli infortuni occorsi al ginocchio,alla spalla e alla clavicola la società Pallavolo Aversa è stata assente con conseguente relativo onere economico a completo carico della famiglia; in particolare, per quanto attiene l infortunio alla clavicola dx, con intervento del dr. Mario Conti presso il Centro Prif di Casapulla e con esercizi di ginnastica personalizzata, spesa quest ultima a carico della società di prestito. Nulla oppone al riguardo il sodalizio nella memoria difensiva a firma del Presidente, Sig.Federico Santulli, se non allegando, senza alcuna indicazione o commento, una dichiarazione del Centro di Ginnastica Medica e Fisioterapia Santulli Cinzia s.r.l,, a firma del legale rappresentante, Sig.ra Cinzia Santulli,che attesta come all atleta siano state erogate terapie fisioterapiche strumentali e di ginnastica medica correttiva, nel periodo corrispondente alle stagioni sportive 2005-06 e 2006-07, sulla base di un progetto terapeutico del dott. Adriano Santulli, senza che nessun contributo sia stato versato dall atleta Trotta, nonché una dichiarazione del dott. Adriano Santulli, dello stesso Centro di ginnastica sopra indicato, con la quale il
medico attesta di aver effettuato, su richiesta della soc. Pallavolo Aversa, visite ortopediche all atleta Trotta nelle stagioni 2004-05 e 2005-06 e di aver visitato in più occasioni l atleta su richiesta della società a seguito di infortunio alla caviglia nel 2004-05 e successivamente anche nel 2005-06. Nella memoria conclusiva, a firma però dell Avv. Crocetti Bernardi, la società afferma di aver sempre curato l atleta anche attraverso medici specialisti del settore. Osserva al riguardo questa Commissione che, per quanto le lagnanze della ricorrente possano essere state espresse in forma piuttosto discorsiva, non essendo tuttavia condivisibile il giudizio di semplici lamentele dato dalla società, dalle carte processuali e dalle dichiarazioni rese in udienza, i fatti denunciati dalle parti si riferiscono probabilmente a epoche diverse e fatti assurgere a prova di disinteresse societario da parte dell atleta e a prova invece di interessamento da parte del sodalizio. Assume però determinante rilievo, anche per chiarire il rapporto società-atleta in materia di assistenza medica, il problema delle visite mediche obbligatorie di idoneità all attività agonistica di pallavolo. Afferma infatti l atleta Trotta di non essere stata sottoposta a visita medica da parte della società Pallavolo Aversa, mentre quest ultima dichiara che le visite mediche sono state sempre effettuate, producendo due certificati medici rilasciati da Medici Sportivi, che tuttavia lasciano scoperto un anno,, e sostenendo che per il 2007-08 la Trotta era tesserata per altro sodalizio che ha sicuramente adempiuto a quanto richiesto. Occorre rilevare, per chiarezza, che il prestito di un atleta non è vincolo per altro sodalizio, ma soltanto trasferimento di utilizzo a favore di altra compagine, cui fa capo la responsabilità inerente e conseguente tale attività, ma rimanendo in capo alla società titolare del vincolo la primaria responsabilità dell atleta. Il disposto dell art.21,comma 2,RAT,infatti, così recita: Il legale rappresentante dell associato è responsabile dell ottemperanza all obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di riaffiliazione ( per gli atleti che si intendono riconfermare ) e dei moduli di primo tesseramento ( per i non tesserati). Ne discende che il legale rappresentante di un sodalizio è il solo responsabile del possesso del certificato di idoneità sportiva per tutti gli atleti vincolati, anche se in posizione di prestito in altra società, tanto che la documentazione probatoria deve essere depositata presso la società vincolante.
Nel caso di specie la società Pallavolo Aversa Libertas sostiene che per il 2007-08 la Trotta non è stata sottoposta a visita medica perché tesserata per altro sodalizio, in contrasto con quanto sopra ricordato circa la titolarità del vincolo con l obbligo degli adempimenti regolamentari e di legge, oltre al fatto prima ricordato che le certificazione medica prodotta al riguardo lascia un annata agonistica senza certificazione. Ritiene questo Collegio di dover osservare ancora come l atleta sia pervenuta al sodalizio opponente dalla società Pol. Amici dello Sport in data 14.10.2006 e come con la stessa abbia giocato solo nella annata agonistica 2006-07. Nelle due annate sportive successive la Trotta è stata ceduta in prestito ad altro sodalizio,con il suo consenso, per farle fare esperienze in un campionato più adatto alle sue caratteristiche, così come afferma il sodalizio. Tale situazione è stata resa possibile in applicazione dell art.30, comma 1,RAT, laddove è prescritto che il vincolo consiste nell obbligo per l atleta di praticare lo sport della pallavolo..esclusivamente nell interesse dell associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell associato vincolante. Poiché il comma 2 del citato art.30 recita che il vincolo si costituisce con la procedura del tesseramento, mediante la compilazione e la sottoscrizione dell apposita modulistica anche da parte dell atleta ( e, se minore, anche da chi esercita la potestà genitoriale ex art.24 RAT), consegue che qualsiasi movimentazione di un atleta necessita del consenso dei due contraenti, il sodalizio e l atleta.ove venga meno uno di questi due consensi, il movimento diventa irrealizzabile. Nel caso di specie, il prestito per due anni è stato effettuato, infatti, con il consenso della società Pallavolo Aversa e della Trotta. Avendo quest ultima espresso la volontà di non accettare più il prestito, e quindi venendo meno uno dei due presupposti per la validità del trasferimento, o la società vincolante ha la possibilità di offrire un campionato adatto alle caratteristiche dell atleta o più logico e più rispondente all etica sportiva sarebbe la sua cessione definitiva ad altra società sportiva in grado di soddisfarne le esigenze. Altrimenti argomentando, si verrebbe a sostenere che un atleta è una proprietà da far maturare e rendere più appetibile per fini particolari, soprattutto economici, concezione inaccettabile trattandosi di persone. Ritiene, infine, questa Commissione che l esegesi del disposto dell art,35, coma 1, RAT, alla luce di quanto sopra premesso e dedotto, non possa non portare a privilegiare, nel contemperamento degli opposti interessi e nel quadro delle direttive della FIPAV, quelli dell atleta. E di tutta evidenza, infatti, che la previsione
di cui al comma 4 del citato art.35 RAT relativa all indennizzo, in caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio sta a dimostrare l ampliamento del concetto di giusta causa, nel senso,cioè, che non le sole mancanze del sodalizio costituiscono giusta causa, ma anche vicende oggettive e addirittura motivi soggettivi dell atleta. Per cui la nozione di giusta causa si presta nella sua voluta ampiezza ed elasticità a ricomprendere molte ipotesi difficilmente individuabili o catalogabili. E se per tutto questo la giusta causa si concretizza in una impossibilità di proseguire il rapporto sportivo tra atleta e società vincolante, resa evidente da una serie di comportamenti ed avvenimenti attivi od omissivi, esplicitamente o implicitamente incompatibili con la prosecuzione del vincolo stesso, nel caso che ci occupa l accoglimento del ricorso è la conseguenza logica della valutazione e della obiettiva considerazione del succedersi degli avvenimenti e della loro incidenza sul vincolo. All accoglimento del ricorso consegue la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente e l incameramento di quella versata dalla società opponente. P.Q.M.. Accoglie il ricorso, disponendo la restituzione della tassa ricorso versata dall atleta e l incameramento di quella versata dalla società opponente. Affissione Albo 4 novembre 2008 Deposito motivazioni 6 novembre 2008 F.to Il Presidente
Atleta Tonarini Ilaria Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società PGS Life Club La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Luciano Mennella Avv. Domenico Naso Avv. Francesca Pettinelli (Presidente) ********** Con ricorso del 19.08.2008 l atleta Ilaria Tonarini richiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa dal sodalizio di appartenenza PGS Life Club Volley, per le motivazioni già esplicitate nella lettera di messa in mora e consistente in un unico motivo: voler continuare a giocare nella squadra U.S. Pallavolo Livorno dove l atleta ha militato l ultima stagione di campionato, non accettando di giocare presso la PGS Life Club a seguito della scissione dei rapporti di collaborazione prima esistenti tra le due società (le due società allenavano le atlete nella medesima palestra così da poter continuare a giocare in un ambiente sereno). Si costituiva il sodalizio, contestando la domanda avanzata dall atleta e sostenendo che le scelte societarie non rappresentano fondato motivo per lo svincolo.
All udienza del 29 ottobre 2008 le parti comparse reiterano le argomentazioni svolte nei rispettivi scritti difensivi. Letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata, rilevato che, la motivazione posta a fondamento del ricorso è priva di pregio atteso che le scelte societarie non sono determinanti ai fini della validità della richiesta di scioglimento, laddove la società di appartenenza ha manifestato l interesse di veder giocare l atleta nelle proprie fila né, del resto, le ragioni addotte dall atleta di poter giocare insieme ad un gruppo di amiche può rappresentare motivo valido e tutelabile dal codesta Commissione ai fini dello scioglimento del vincolo. PQM rigetta il ricorso e dispone l incameramento della tassa versata dalla ricorrente e la restituzione di quella versata dalla società opponente. Affissione albo 6 novembre 2008 F.to Il Presidente
Atleta Conca Veronica Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società PGS Life Club La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Luciano Mennella Avv. Domenico Naso Avv. Francesca Pettinelli (Presidente) ********** Con ricorso del 19.08.2008 l atleta Veronica Conca richiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa dal sodalizio di appartenenza PGS Life Club Volley, per le motivazioni già esplicitate nella lettera di messa in mora e consistente in un unico motivo: voler continuare a giocare nella squadra U.S. Pallavolo Livorno dove l atleta ha militato l ultima stagione di campionato, non accettando di giocare presso la PGS Life Club a seguito della scissione dei rapporti di collaborazione prima esistenti tra le due società (le due società allenavano le atlete nella medesima palestra così da poter continuare a giocare in un ambiente sereno). Si costituiva il sodalizio, contestando la domanda avanzata dall atleta e sostenendo che le scelte societarie non rappresentano fondato motivo per lo svincolo.
All udienza del 29 ottobre 2008 le parti comparse reiterano le argomentazioni svolte nei rispettivi scritti difensivi dichiarando nuovamente l interesse per la Conca, atleta necessaria per lo svolgimento del campionato 2008/2009. Letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata, Rilevato che, la motivazione posta a fondamento del ricorso è priva di pregio atteso che le scelte societarie non sono determinanti ai fini della validità della richiesta di scioglimento, laddove la società di appartenenza ha manifestato l interesse di veder giocare l atleta nelle proprie fila né, del resto, le ragioni addotte dall atleta di poter giocare insieme ad un gruppo di amiche può rappresentare motivo valido e tutelabile dal codesta Commissione ai fini dello scioglimento del vincolo. PQM rigetta il ricorso e dispone l incameramento della tassa versata dalla ricorrente e la restituzione di quella versata dalla società opponente. Affissione albo 6 novembre 2008 F.to Il Presidente
Atleta Maniezzi Federica Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Volley Ball Polesella A.S.D. La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Luciano Mennella Avv. Domenico Naso Avv. Francesca Romana Pettinelli (Presidente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito della riunione fissata per il 29 Ottobre 2008 per la discussione di merito PREMESSA Con ricorso del 9 Settembre 2008, l atleta Federica Maniezzi ha richiesto al Sodalizio di appartenenza, Volley Ball Polesella A.S.D., a seguito del fallito tentativo di ottenere lo svincolo in via amichevole, lo scioglimento coattivo del vincolo deducendo, a fondamento della propria
richiesta, un sostanziale disinteresse dello stesso nei propri confronti. In particolare ha affermato: 1) di essere stata trasferita a tempo determinato presso un altra società nelle stagioni sportive 2005/2006 e 2006/2007; 2) di non essere stata convocata, né verbalmente né per iscritto, nella stagione agonistica 2007/2008 dalla Volley Ball Polesella A.S.D., al fine della partecipazione ai campionati di 2 Divisione e Serie C Regionale, nonostante la sua manifestata disponibilità. Sul punto ha precisato, altresì, che la convocazione per l attuale stagione sportiva, le è stata recapitata solo a seguito della richiesta di scioglimento del vincolo. La Volley Ball Polesella A.S.D. si è, quindi, ritualmente costituita contestando le deduzioni dell atleta. In particolare il Sodalizio ha concluso affermando di non voler negare all atleta il diritto di giocare dove vuole., ma crede che debba esserci riconosciuto, visto l età e le prospettive di gioco che avrà la Maniezzi, superiori sicuramente nel tempo alla 3 Divisione che menziona, ad un indennizzo economico, per la sua cessione definitiva, quantificata in 3.000,00. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Invero, dal tenore degli atti ma anche dalle dichiarazioni rese in sede di riunione dalle parti, è emerso in modo evidente il disinteresse della Volley Ball Polesella A.S.D. nei confronti dell atleta Maniezzi. In effetti quest ultima è stata dapprima trasferita a tempo determinato, nelle stagioni sportive 2005/2006 e 2006/2007, ad altro Sodalizio e,
terminato il prestito, nella stagione 2007/2008, non è stata né convocata né utilizzata dalla Volley Ball Polesella A.S.D.. Sul punto non c è contestazione. Aggiungasi che la convocazione per l attuale stagione agonistica, come emerge chiaramente dalla documentazione allegata dal Sodalizio resistente, è avvenuta in data 18 Agosto 2008, quindi successivamente alla richiesta di scioglimento del vincolo in via amichevole formulata dall atleta. Tali circostanze non possono che evidenziare il disinteresse della Volley Ball Polesella A.S.D. alla continuazione del rapporto sportivo con l atleta Maniezzi e, pertanto, giustifica lo scioglimento del vincolo per causa imputabile al medesimo Sodalizio. P.Q.M. La Commissione Tesseramento Atleti accoglie il ricorso proposto da Maniezzi Federica e, pertanto, dispone lo scioglimento del vincolo dell atleta dalla Volley Ball Polesella A.S.D.. Nulla a titolo di indennizzo. Dispone l incameramento della tassa versata dal Sodalizio, con contestuale restituzione di quella versata dall atleta. Affissione albo 06 novembre 2008
F.to Il Presidente
Atleta Mazzù Bernadette Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Libertas Volley Messina La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Luciano Mennella Avv. Domenico Naso Avv. Francesca Pettinelli (Presidente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito dell istruttoria e della riunione fissata per il 29 Ottobre 2008 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede PREMESSO CHE - con lettera raccomandata a.r. datata 28/8/2008, l atleta Bernadette Mazzù richiedeva, in via amichevole, alla Libertas Volley Messina, lo scioglimento del vincolo per 1) un asserita incompatibilità ambientale avvalorata dalla concessione in prestito di essa atleta ad altro sodalizio per due stagioni consecutive; 2) orari di allenamento non compatibili con
le esigenze di studio; 3) richieste di altri sodalizi di categorie superiori interessati alla fruizione delle proprie prestazioni tecniche per la stagione 2008-2009. - non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 13/9/2008, l atleta proponeva ricorso innanzi a codesta Commissione, rilevando il totale disinteresse del sodalizio, che non aveva neppure replicato alla lettera di messa in mora, nonché specificando i motivi già enumerati nella missiva del 28/8/2008; - in particolare, riferendo di essere stata concessa in prestito per le ultime due stagioni sportive a sodalizi militanti in campionati di serie C, l atleta paventava il pericolo di una propria decrescita tecnica nel disputare, per la stagione 2008-2009, il campionato a cui attualmente risulta iscritta la Libertas Volley Messina (1^Divisione); - con fax del 26/9/2008 inviato all Ufficio Tesseramento Atleti e con successiva lettera raccomandata a.r. del 14/10/2008, si costituiva il sodalizio resistente chiedendo la reiezione delle richieste ex adverso formulate in quanto del tutto infondate; - la Libertas Volley Messina, infatti, specificava l insussistenza della lamentata incompatibilità ambientale, indicava il costante interesse mostrato (e tutt ora persistente) per le prestazioni e la crescita tecnica dell atleta, negava di aver mai ricevuto richieste per l utilizzo e/o l acquisto del cartellino dell atleta da parte di altri sodalizi, rilevava,
infine, che gli orari di allenamento erano stati predisposti proprio per soddisfare le esigenze delle atlete; - dopo breve relazione del Presidente, avv. Patrizia Soldini, veniva esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo; - in fase di discussione, le parti confermavano che il sodalizio resistente attualmente milita in un campionato di 1^ Divisione e che l atleta ha disputato, in prestito per un anno a titolo gratuito e per un altro anno dietro il versamento di 500,00, il campionato di serie C con il sodalizio Messina Volley che, peraltro, ha dato la propria disponibilità a far disputare all atleta il prossimo campionato in serie B/2 F; - il Presidente della Libertas Volley Messina precisava di aver ricevuto offerte per l acquisto del cartellino dell atleta dalle società Messina Volley ( 3.000,00) e Futura ( 3.500,00), ritenute, però, non consone al valore dell atleta valutato nella maggior somma di 7.000,00; - infine, lo stesso Presidente, confermando che un sodalizio di serie B/1 si era interessato all atleta, si dichiarava disponibile allo scioglimento del vincolo dietro una corresponsione di un indennizzo superiore ad 3.500,00; - l atleta ribadiva di aver la concreta possibilità di disputare, per la stagione 2008-2009, il campionato di B/2 presso il Messina Volley, o quello di B/1 presso la IT COM a fronte di quello di 1^ Divisione al quale il sodalizio resistente è iscritto;
- le parti, infine, riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, insistevano per l accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate; - la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In via preliminare, appare opportuno rilevare come la memoria difensiva presentata da sodalizio resistente sia stata proposta in modo irrituale e, in ogni caso, fuori termine e, quindi, deve ritenersi inammissibile con conseguente stralcio anche della documentazione depositata. Tuttavia, poiché la società ha versato la prescritta tassa, il sodalizio è stato comunque legittimamente ammesso all esposizione orale delle proprie motivazioni con l unica preclusione di ogni tipo di produzione documentale. Nel merito dell insorta controversia, invece, sussistono gli estremi della giusta causa di scioglimento richiesti dal combinato disposto degli artt. 34 e 35 RAT. L atleta ha dimostrato di possedere delle capacità tecnico-agonistiche che, risultate idonee per affrontare i campionati di serie B, verrebbero frustrate dalla partecipazione a gare di livello regionale, generando un contrasto con le direttive della FIPAV che mirano allo sviluppo psicofisico degli atleti e, più in generale, della disciplina sportiva della pallavolo.
Se, dunque, è da considerarsi pienamente legittima la richiesta di scioglimento per crescita tecnica avanzata dall atleta per disputare il campionato di Serie B/2 presso il Messina Volley, o quello di B/1 presso la IT COM, non si può imputare lo scioglimento ad un comportamento omissivo e/o negligente del sodalizio di appartenenza. Le risultanze istruttorie hanno dimostrato, anzi, come il sodalizio resistente abbia concesso all atleta la possibilità di sviluppare (con due prestiti consecutivi) le proprie potenzialità tecniche presso sodalizi militanti in categorie superiori a fronte della corresponsione di somme di denaro risibili per il valore dimostrato (e pacificamente riconosciuto) della ricorrente. Inoltre, dalla discussione orale è emerso che la Libertas Volley Messina si è dichiarata disponibile allo scioglimento del vincolo del proprio atleta avanzando soltanto la richiesta di un indennizzo commisurato all effettive capacità agonistiche della Mazzù. Pertanto, in difetto di accordo tra le parti, questa Commissione è chiamata a determinare l indennizzo spettante al sodalizio che viene privato di un atleta di innegabile valore sportivo. Per tali motivi, ai sensi dell art. 35, comma 4, Reg. Giur., valutata l età dell atleta, le capacità tecnico-sportive della stessa, i campionati precedentemente disputati e quelli da disputare, la Commissione riconosce, in via equitativa e titolo di rimborso spese, alla Libertas Volley Messina un indennizzo quantificato in 5.000,00
P.Q.M. La Commissione Tesseramento Atleti accoglie il ricorso proposto da Mazzù Bernadette e dichiara lo scioglimento dell atleta dal sodalizio Libertas Volley Messina per crescita tecnica nei termini ed alle condizioni di cui in motivazione determinando l indennizzo nella misura di 5.000,00. Dispone l incameramento della tassa corrisposta dall atleta e dal sodalizio. Affissione albo,6 novembre 2008 F.to Il Presidente FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it segreteria@federvolley.it Part. IVA 01382321006