Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

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STATUTO Atto costitutivo 12/3/1965 n. 196454/2731 rep. Dr. Giudice. Modificato in sede d Assemblee Straordinarie dei Soci Del 19/11/1980, del 9/4/1981, del 26/6/1991, del 24/6/1992 E del 28/6/1994.

Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E istituito con sede a Milano il Centromarca Centro di Studi e coordinamento tra Industrie di Beni di Consumo, senza alcun scopo di lucro e con durata indeterminata. Il Centro si propone di contribuire a migliorare la distribuzione dei prodotti ed a promuovere il progresso tecnico ed economico attraverso: - lo studio dei problemi inerenti a produzione, distribuzione, consumo di prodotti di marca; - l instaurazione ed il mantenimento di una efficiente e sistematica cooperazione tra l insieme delle industrie associate ed i poteri pubblici, gli operatori commerciali, i consumatori; - la promozione di iniziative atte ad incrementare la produttività del ciclo produzione-consumo; - l assunzione di iniziative al fine di contribuire all aggiornamento della legislazione nazionale e all attività normativa delle Comunità Europee; - l assunzione di tutte le iniziative ritenute dal Consiglio Direttivo utili ed opportune ivi compresa la promozione di azioni giudiziarie per conto proprio, degli Associati o di una parte degli stessi al fine di prevenire e/o reprimere le pratiche che possano pregiudicare, limitare od alterare la corretta concorrenza fra imprese per quanto riguarda sia la produzione sia la distribuzione dei prodotti di marca. Il Centro, inoltre, assume tutte le iniziative, anche amministrative o giudiziarie, ritenute dal Consiglio Direttivo utili od opportune a tutelare gli interessi generali delle imprese associate o di una parte di esse. L Associazione, per la realizzazione dei propri scopi, può assumere interessenze e partecipazioni in Società, Enti od Associazioni aventi, direttamente o indirettamente, oggetto analogo ed affine al proprio. Art. 2 ASSOCIATI Il Centro è un associazione di Aziende Industriali che producono beni di consumo di marca. L ammissione al Centro in qualità di associato avviene in seguito a domanda il cui accoglimento è demandato al Consiglio Direttivo il quale non è tenuto a motivare l eventuale rifiuto di ammissione. Nella domanda le aziende interessate dichiareranno di conoscere lo statuto in ogni sua parte e di approvarlo incondizionatamente. 2

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti. Art. 4 ASSEMBLEA L Assemblea è composta da tutti gli associati nelle persone dei dirigenti che le singole aziende associate delegano a rappresentarli. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e potrà, con delega scritta, farsi rappresentare da altri associati. Nessun associato potrà disporre di più di due deleghe. L Assemblea si riunisce almeno una volta all anno in sessione ordinaria, entro 5 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio. L Assemblea ordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione se ad essa partecipa direttamente o per delega la maggioranza degli associati. Si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati che ad essa partecipa. Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria vengono prese con la maggioranza favorevole degli associati votanti partecipanti all Assemblea. L Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta a tale scopo venga convocata, o su richiesta di almeno un decimo degli associati. L Assemblea straordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione se ad essa partecipano direttamente o per delega i due terzi degli associati. Si intende validamente costituita in seconda convocazione se ad essa partecipa la maggioranza degli associati. Le deliberazioni dell Assemblea straordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli associati votanti partecipanti all Assemblea. Le Assemblee sono convocate del Presidente del Centro su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. La convocazione delle Assemblee avviene a mezzo avviso di convocazione, da inviarsi con lettera raccomandata ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, o con telegramma almeno tre giorni prima della data fissata nei casi di riunione urgente. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Centro e si terranno nella sede od in altro luogo che il Consiglio Direttivo ritenesse opportuno. In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente del Centro, l Assemblea potrà designare direttamente il proprio Presidente. 3

Art. 5 COMPITI DELL ASSEMBLEA L Assemblea: 1) in convocazione ordinaria: - approva il regolamento interno sottoposto dal Consiglio Direttivo; - delibera sul programma di attività del Centro; - approva i bilanci preventivo e consuntivo; - determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo, entro i limiti stabiliti dallo Statuto; - elegge il Consiglio Direttivo; - elegge il Revisore dei conti; - stabilisce le quote annuali di associazione e la tassa d iscrizione; - delibera circa l utilizzazione, l amministrazione e l impiego del fondo di riserva; 2) in convocazione straordinaria: - delibera sulle modifiche dello statuto; - delibera sullo scioglimento del Centro e sulla sua liquidazione. Art. 6 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è nominato dall Assemblea e si compone di un numero dispari di Associati (rappresentati da Delegati appartenenti ai loro quadri aziendali), da un minimo di tre fino ad un massimo di venticinque, secondo delibera dell Assemblea su proposta del Consiglio uscente. In via eccezionale l azienda membro del Consiglio potrà sostituire il proprio delegato. Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili; il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Esso provvede all attuazione degli scopi e dei programmi del Centro quali sono fissati dallo statuto e stabiliti dall Assemblea, dispone per la migliore organizzazione del Centro, per il suo funzionamento, per la assunzione dei dipendenti, per la predisposizione di tutte le iniziative più idonee al raggiungimento degli scopi sociali, per l amministrazione del patrimonio e per la predisposizione dei bilanci e del rendiconto di attività. Il Consiglio potrà affidare ad uno dei suoi membri le funzioni di tesoriere. Il Consiglio delibera sull ammissione dei nuovi associati e sulla decadenza ed esclusione degli associati. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Centro. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 4

Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo le necessità su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. In ogni caso l avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno tre giorni prima della seduta e dovrà precisare gli argomenti iscritti all ordine del giorno. Alle sue sedute partecipa in qualità di Segretario il Direttore del Centro. Quando nel corso del biennio di carica venisse a mancare un numero di consiglieri inferiore alla metà dei membri del Consiglio, esso può provvedere ad integrarsi mediante cooptazione. L Assemblea dovrà alla sua prima seduta ratificare la nomina per cooptazione o provvedere mediante elezione all integrazione dei membri mancanti. In caso di mancanza di un numero di consiglieri superiore alla metà, i consiglieri rimasti in carica dovranno provvedere alla sollecita convocazione dell Assemblea, la quale provvederà all elezione del nuovo Consiglio, che rimarrà comunque in carica solo sino alla data in cui sarebbe venuto a scadere il mandato del Consiglio precedente. Art. 7 IL PRESIDENTE Il Presidente ha la legale rappresentanza del Centro di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. Egli presiede il Consiglio Direttivo e l Assemblea dei Soci. Egli convoca il Consiglio e l Assemblea in base a conforme deliberazione del Consiglio o a richiesta di almeno un decimo dei soci effettivi. In caso di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente. Art. 8 IL DIRETTORE Verificandosene la necessità il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore al quale viene affidata, sotto il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed in conformità delle direttive e dei programmi del Consiglio Direttivo, la direzione del Centro. La funzione di Direttore del Centro è incompatibile con l appartenenza ai quadri di un azienda associata, salvo espressa autorizzazione da parte dell Assemblea in sede ordinaria. Un regolamento interno, che sarà approvato dall Assemblea, stabilirà l organizzazione interna del Centro, le mansioni ed i poteri del Direttore e degli altri dipendenti. Il trattamento economico del Direttore è fissato dal Consiglio Direttivo. 5

Art. 9 BILANCIO L esercizio finanziario del Centro corrisponde all anno solare. Il primo esercizio avrà inizio dalla data di costituzione del Centro ed avrà termine al 31 dicembre dell anno successivo. Al termine di ogni anno viene redatto un bilancio consuntivo che deve venire sottoposto all approvazione dell Assemblea unitamente al bilancio preventivo per l esercizio successivo. Il bilancio dovrà essere depositato, unitamente alle relazioni del Consiglio e del Revisore, a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell Assemblea ordinaria. Art. 10 PATRIMONIO Il patrimonio del Centro è costituito: - dalle quote annuali di associazione versate dagli associati; - dalle tasse di iscrizione al Centro; - dai rimborsi ottenuti per spese di studio, inchieste, indagini od altro, effettuate per conto di aziende associate; - da ogni altra entrata. La quota annuale di associazione, nonché la tassa di iscrizione da corrispondersi una volta sola all atto dell ammissione, saranno determinate dall Assemblea su proposta del Consiglio. Le quote di associazione sono indivisibili; tuttavia il Consiglio Direttivo potrà ridurre l importo della quota a chi è ammesso a far parte dell associazione nella seconda metà dell esercizio. Il versamento delle quote associative dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla deliberazione da parte dell Assemblea. Qualora l associato non provvedesse ai dovuti versamenti entro il termine dell esercizio, decadrebbe automaticamente. Art. 11 FONDO DI RISERVA Il fondo di riserva è costituito dalla differenza attiva tra le entrate e le uscite del Centro, accertate ed approvate con il bilancio da parte dell Assemblea. L amministrazione, l impiego e l utilizzo del fondo di riserva sono disposti dall Assemblea. Art. 12 REVISORE DEI CONTI Il Revisore dei conti è eletto dall Assemblea ed ha il compito di controllare la contabilità ed il bilancio del Centro riferendone all Assemblea. Il Revisore dura in carica per due anni ed è rieleggibile. 6

Art. 13 PERDITA DELLA QUALITA DI ASSOCIATO La qualità di associato si perde per dimissioni, per decadenza, per esclusione. Le dimissioni dovranno essere in ogni caso comunicate con lettera raccomandata almeno due mesi prima del termine dell esercizio annuale. In caso contrario esse non liberano l associato dall obbligo di pagamento della quota associativa. La decadenza dell associato è dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancata corresponsione, nel termine di cui all art. 10, della quota associativa ed in ogni altro caso di manifesto e volontario inadempimento agli obblighi associativi. L esclusione dell associato è dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito di dichiarazione di fallimento od in presenza di gravi fatti che hanno reso incompatibile l appartenenza dell associato al Centro. La valutazione della gravità e della rilevanza di questi fatti è riservata in modo insindacabile al Consiglio Direttivo. Art. 14 GRATUITA DELLE CARICHE SOCIALI Tutte le cariche sociali, compresa quella di Revisore dei conti, esclusa eventualmente quella di Direttore, sono gratuite. Potranno essere disposti dal Consiglio Direttivo solo dei rimborsi spese. Art. 15 SCIOGLIMENTO DEL CENTRO Nel caso di scioglimento del Centro l Assemblea nominerà uno o più liquidatori fissandone i relativi compiti e poteri. L Assemblea delibererà circa la destinazione dei fondi residuati dopo l avvenuta liquidazione. Milano, settembre 1994 7