Diritto Commerciale I Lezione 28/09/2015
Oggetto dell impresa: - imprenditore agricolo - imprenditore commerciale Dimensioni dell impresa: - piccolo imprenditore - imprenditore medio-grande
Imprenditore agricolo: - solo con l introduzione del Codice Civile l attività agricola viene considerata attività produttiva e imprenditoriale - la norma dell art. 2135 ante riforma è legata alla concezione della terra come fattore produttivo; si specifica allevamento di bestiame (ovvero di animali idonei al soddisfacimento di bisogni primari dell uomo)
- l art. 2135 post riforma definisce le attività agricole essenziali come attività di cura e sviluppo di un ciclo biologico; si specifica allevamento di animali ( d.lgs. N. 228 del 2001 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo )
L imprenditore agricolo Art. 2135, comma 1, c.c.: E imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Rilevanza della nozione di imprenditore agricolo All imprenditore agricolo si applicano le disposizioni sull imprenditore in generale, ma non:
L iscrizione nel registro delle imprese ( art. 2136 c.c.: ma vedi ora art. 2 d.lgs. n. 228/2001) La tenuta delle scritture contabili (art. 2214: ma vedi obbligo di documentazione a fini IVA) Le procedure concorsuali (art. 2221 c.c. e art. 1 l.fall, ma potrebbe ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento)
Specialità dell imprenditore agricolo (e conseguente esonero dalla disciplina dello statuto speciale - la diversa natura del prodotto (vegetale o animale - il ricorso minore al credito (rispetto alle attività commerciali) - il c.d. «doppio rischio» (rischio economico e rischio ambientale)
Attività agricole essenziali: coltivazioni del fondo, selvicoltura, allevamento (presupposto indefettibile) Attività agricole per connessione (attività che, pur essendo di per sé commerciali, vengono assorbite e non fanno assumere la qualifica di imprenditore commerciale)
Attività agricole essenziali: Art. 2135, comma 2, cod. civ. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale
tali attività utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. La produzione di specie animali e vegetali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricole, anche in assenza di sfruttamento del fattore «terra»
Elemento caratterizzante: il ciclo biologico, inteso come ciclo vitale (dal concepimento alla morte) dell essere vivente È sufficiente la cura anche di una fase del ciclo biologico
Le attività agricole per connessione Art. 2135, comma 3, c.c.: Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un attività agricola essenziale
Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche (attività connesse per azienda)
ma si tratta di attività agricole solo a condizione che sussistano: 1) connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali in forma di impresa
2) connessione oggettiva: le attività agricole connesse hanno ad oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentemente con l esercizio di attività agricole essenziali: è possibile acquistare i prodotti anche da terzi produttori (società agricole: rinvio)
L imprenditore commerciale Art. 2195 c.c. Imprenditori soggetti a registrazione Sono soggetti all obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi 2) un attività intermediaria nella circolazione dei beni 3) un attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria 4) un attività bancaria o assicurativa 5) altre attività ausiliarie alle precedenti
Nel comma 2 dell art. 2195 si prevede l applicazione della disciplina dell imprenditore commerciale (cd. statuto dell imprenditore commerciale) a tutti i soggetti esercenti le attività elencate nel comma 1 nn. 1-5 (ovvero: le attività del comma 1 sono imprese commerciali)
I problemi interpretativi posti dalle definizioni dell art. 2195 c.c.: - Come è interpretabile il requisito della industrialità? - E della intermediazione nella circolazione dei beni? - Le attività di cui ai punti 3 e 4 sono sottocategorie delle prime due?
- cosa si intende per altre attività ausiliarie alle precedenti? Argomentazioni: - Gli enunciati dei punti 1 e 2 equivalgono alla locuzione finale dell art. 2082 c.c. ( al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi)
- Industriale può evocare la modalità di produzione del bene, ovvero la cd. produzione in serie - le attività di cui ai punti 3 e 4 sono species di attività riconducibili ai punti 1 e 2 - le attività ausiliarie dovrebbero essere attività esercitate a favore di un altro imprenditore commerciale (commissione, spedizione, agenzia, mediazione )
Il problema della c.d. impresa civile: esiste uno «spazio vuoto» tra le imprese commerciali e quelle agricole di attività che non rientrano né nella definizione dell art. 2135 c.c., né in quelle dell art. 2195?
Esempi: - Imprese minerarie e imprese di caccia e pesca (producono beni senza trasformare materie prime) - Imprese di pubblici spettacoli, agenzie matrimoniali, investigative, di collocamento colf, (attività che non rientrerebbero nei n. 3, 4 e 5 dell art. 2195 c.c.)
A tali imprese si applicherebbe solo la normativa generale sull impresa e quindi l esonero dallo statuto commerciale Non è riconoscibile un tertium genus di impresa