Circolare N. 49 del 31 Marzo 2016

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Transcript:

Circolare N. 49 del 31 Marzo 2016 Detraibilità delle spese mediche: escluse le spese sostenute per il pedagogista Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, l art. 15, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., dispone che "dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle spese sanitarie, per la parte che eccede Euro 129,11". La norma specifica che dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle deducibili (spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero, spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere), relative a: i) spese mediche generiche e acquisto di farmaci, anche omeopatici; ii) prestazioni mediche specialistiche e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie, e spese per l assistenza specifica; iii) prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici, ricoveri per degenze; iv) acquisto o affitto di protesi e di attrezzature sanitarie; v) spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. La norma in commento è stata oggetto di recenti chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate, l ultimo dei quali avvenuto con la C.M. n. 3 pubblicata in data 2 marzo 2016. Nel citato documento di prassi, l Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di precisare che: i) la detrazione IRPEF del 19% si applica alle spese sostenute per l'educatore professionale, la mesoterapia e l'ozonoterapia; ii) non sono detraibili le spese per il pedagogista e le grotte di sale.

Premessa L art.15, comma 1, lett.c), del TUIR (D.P.R. n.917/1986) prevede che, dall imposta lorda in capo al contribuente, si può portare in detrazione un importo pari al 19% delle spese sanitarie sostenute, per la parte che eccede l importo di Euro 129,11, sempre che le stesse spese non abbiano dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi. Esempio Spesa sostenuta Euro 323,33 Importo su cui spetta la detrazione del 19% = Euro 194,22 [( Euro 323,33 - Euro 129,11) x 19%]. Condizioni soggettive per avere diritto alla detrazione Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d'imposta solo se sono rimaste a carico del contribuente. Pertanto, si possono considerare spese rimaste a carico del contribuente e, come tali, detraibili dall imposta dovuta, quelle che: siano state sostenute dal contribuente e non siano state a questi rimborsate; siano state sostenute dal contribuente e siano state a questi rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente per i quali lo stesso non ha potuto usufruire di alcuna deduzione dal reddito né detrazione dall'imposta; siano state sostenute dal contribuente e siano state a questi rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati da altro soggetto (tipicamente il datore di lavoro), a condizione che il soggetto che li ha versati non ne abbia riconosciuto la detrazione in capo al contribuente in sede di applicazione delle ritenute, ovvero non abbia considerato tali oneri deducibili dal proprio reddito. Condizioni oggettive per avere diritto alla detrazione Dal punto di vista oggettivo, la disposizione in esame richiede che per avere diritto alla detrazione debbano essere soddisfatte le condizioni stabilite in merito a: tipologia di spesa; giustificativo della spesa. Condizioni oggettive per avere diritto della detrazione Tipologia di Relativamente alla tipologia di spesa, danno diritto alla detrazione/deduzione spesa d'imposta le spese relative a: prestazioni chirurgiche: spese sostenute per interventi di chirurgia, compresi quelli di piccola chirurgia, finalizzati al recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona; ovvero per interventi di chirurgia estetica diretti ad eliminare o correggere malformazioni particolarmente deturpanti. Non danno diritto ad alcuna agevolazione le spese sostenute per interventi di chirurgia esclusivamente estetica ovvero per interventi di trapianti di organi; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni: spese 1

sostenute per esami di laboratorio (analisi del sangue, elettrocardiogramma, ecc.) e complessi (TAC, esami ecografici, ecc.); ovvero quelle sostenute per terapie quali ginnastica correttiva e riabilitativa, chiroterapia, dialisi e terapie particolari, psicoterapia (esclusivamente se resa da medici specializzati o da psicologi iscritti all'albo professionale), cure termali (esclusivamente se corredate da prescrizione medica); prestazioni specialistiche: spese sostenute per prestazioni rese da un medico specialista ovvero per prestazioni odontoiatriche, ivi comprese le predisposizioni di apparecchiature e protesi dentarie; acquisto o affitto di protesi e attrezzature sanitarie: deve trattarsi di spese sostenute per l'acquisto di protesi ed attrezzature quali, a titolo esclusivamente esemplificativo, occhiali da vista, apparecchi fonetici e auditivi, apparecchi ortopedici, apparecchi per aerosol e misurazione della pressione sanguigna, siringhe, altro. A tale proposito, l'agenzia delle entrate ( R.M. n. 253/E del 29 settembre 2009) ha precisato che, in caso di incertezza sull'individuazione della spesa relativa all'acquisto di apparecchiature sanitarie, al fine del riconoscimento dell'agevolazione fiscale, è necessario verificare se le apparecchiature acquistate sono inserite, dal Ministero della salute, nell'elenco dei dispositivi medici. la spesa sostenuta per l'acquisto di una parrucca da parte di un soggetto che abbia perso i capelli a causa di una terapia chemioterapica, anche se la parrucca non è ricompresa nell'elenco dei dispositivi medici del Ministero della salute ( R.M. 16 febbraio 2010 n. 9/E); prestazioni rese da medico generico: spese sostenute per prestazioni rese da medici generici (compresi i medici omeopatici), da medici specialisti al di fuori della loro specialità ovvero da personale paramedico; ricoveri collegati ad interventi chirurgici o degenze: spese sostenute in relazione al ricovero. Sono escluse le spese sostenute per spese accessorie non inerenti il ricovero; ricovero di persona anziana in casa di cura: spese relative a prestazioni mediche e sanitarie, separatamente indicate nella fattura. Non danno diritto ad alcuna detrazione le spese relative alla retta di ricovero; acquisto di medicinali: spese sostenute per l'acquisto di medicinali con o senza prescrizione medica ovvero di spese sostenute a titolo di ticket. L'Agenzia delle entrate ha ammesso la possibilità di detrarre/dedurre anche le spese sostenute per l'acquisto di prodotti omeopatici e di preparazioni galeniche. Si precisa che, la stessa Agenzia delle Entrate ( R.M 20 giugno 2008 n. 256/E) ha espressamente escluso la possibilità di detrarre/dedurre le spese sostenute per l'acquisto di integratori alimentari, in virtù del fatto che gli stessi sono prodotti alimentari, non equiparabili a medicinali, anche se assunti in base a prescrizione medica; 2

Giustificativo della spesa assistenza infermieristica e riabilitativa: spese sostenute per assistenza specifica quale - a titolo esclusivamente esemplificativo - la fisioterapia, la laserterapia ed altro. Per quanto concerne il giustificativo della spesa, la norma e la prassi chiariscono che - contrariamente agli altri oneri detraibili - le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d'imposta solo se sono giustificate mediante scontrino fiscale parlante, ovvero contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Nella C.M. n. 19 del 1.06.2012, l Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di precisare altresì che: sono ammesse in detrazione le spese sostenute per i dispositivi medici anche se acquistati in erboristeria; sono detraibili le spese sostenute, senza una specifica prescrizione medica, per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle professioni sanitarie riabilitative, a condizione che nella ricevuta rilasciata dal professionista sia specificata la figura professionale e descritta la prestazione; Prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001 Oodologo; fisioterapista; logopedista; ortottista-assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale. la spesa per l iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; Osserva La ratio di tale esclusione è rinvenibile nel fatto che l attività di palestra, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato. Ultime precisazioni dell Agenzia delle Entrate Per la detraibilità IRPEF del 19% delle spese mediche (ex art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR), l Agenzia delle Entrate (C.M. n. 3 del 2 marzo 2016) ha recentemente avuto modo di affermare che: non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da 3

personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. A tal riguardo continuano a essere escluse le prestazioni di chirurgia e medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie e malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione; sono ammissibili, invece, le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia in quanto ascrivibili all ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, anche se non incluse nei livelli essenziali definiti a livello nazionale. Osserva Resta ovviamente inteso che, ai fini della detraibilità occorre che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia (cfr. circolare n. 17/E del 2006). le spese relative ai trattamenti di haloterapia o Grotte di sale non sono detraibili, in quanto tali pratiche non sono ancora inquadrate dal Ministero tra quelle sanitarie; a differenza dell educatore professionale (professione paramedica riconosciuta dal Ministero), il pedagogista non può essere considerato una professione sanitaria. La ratio di tale esclusione è rinvenibile nel fatto che tale professionista opera nei servizi socioeducativi, socio-assistenziali e socio-culturali, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali) e, per tale motivo, le spese sostenute per le sue prestazioni non sono detraibili. 4